In ipotesi di incendio della cosa locata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 marzo 2021| n. 6550.

In ipotesi di incendio della cosa locata, il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo l’articolo 1588 del codice civile a suo carico una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile a una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare l’identità, esulando l’identificazione di tale soggetto dall’attività oggetto della prova liberatoria.

Ordinanza|10 marzo 2021| n. 6550

Data udienza 26 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Contratti – Locazione – Perdita o deterioramento della cosa locata – Incendio – Responsabilità del conduttore – Presunzione di colpa a suo carico – Sussistenza – Esonero – Configurabilità – Identificazione in modo positivo della causa produttiva dell’incendio – Necessità – Identificazione dei responsabiili – Irrilevanza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2487-2019 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona dei suoi legali rappresentanti e procuratori speciali pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS) S.A.S., (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 426/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 05/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. La (OMISSIS) s.r.l. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Nuoro, le societa’ (OMISSIS) s.r.l. ed (OMISSIS) s.a.s. e – sulla premessa di avere locato alle stesse, con due distinti contratti, due parti del medesimo capannone, ad uso non abitativo – chiese che le convenute fossero condannate al risarcimento dei danni in conseguenza della completa distruzione del capannone a causa di un incendio sviluppatosi nella zona. A sostegno della domanda espose, tra l’altro, che la distruzione era da ricondurre all’incuria delle parti conduttrici.
Si costituirono in giudizio le convenute, contestando il contenuto della domanda e chiedendone il rigetto. Oltre a cio’, le due societa’ chiesero che fosse chiamato in causa il (OMISSIS), all’interno del quale si trovava il capannone, e la s.p.a. (OMISSIS), onde essere da questa manlevate in caso di condanna.
Si costituirono in giudizio sia il Consorzio che la societa’ di assicurazione, chiedendo entrambi il rigetto della domanda.
Espletata prova per testi e fatta svolgere una c.t.u., il Tribunale accolse la domanda e condanno’ le societa’ convenute al risarcimento del danno liquidato in Euro 779.540,87, condanno’ l’ (OMISSIS) a tenere indenne le due convenute nei limiti del massimale, rigetto’ la domanda proposta dalle due conduttrici nei confronti del Consorzio e regolo’ le spese di lite.
2. La pronuncia e’ stata impugnata in via principale dalla (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS), e in via incidentale dalle due societa’ conduttrici e la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 5 ottobre 2018, ha accolto entrambi gli appelli e, in riforma della decisione del Tribunale, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla societa’ (OMISSIS), condannandola alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore delle societa’ (OMISSIS) s.r.l. ed (OMISSIS) s.a.s. nonche’ della s.p.a. (OMISSIS).
Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che la responsabilita’ del conduttore per la perdita della cosa locata, ai sensi dell’articolo 1588 c.c., e’ esclusa qualora sia dimostrato che la causa dell’incendio derivi da responsabilita’ di terzi, sebbene rimasti, come nella specie, non identificati.
La sentenza ha rilevato che era stato dimostrato, alla luce della relazione del Corpo forestale dello Stato e delle considerazioni svolte dal c.t.u., che l’incendio aveva assunto proporzioni tali, per violenza ed intensita’, da dover essere individuato come una causa di forza maggiore, tale da escludere ogni responsabilita’ delle parti conduttrici nel perimento della cosa locata. L’alta temperatura esistente il giorno dell’incendio (40 gradi), il forte vento, l’assenza di umidita’ e la presenza di una vasta sterpaglia nella zona avevano reso rapidissima la propagazione del fuoco che, proprio grazie al vento, aveva addirittura oltrepassato la carreggiata della strada statale esistente sul posto, con salti di fuoco anche a centinaia di metri di distanza. In presenza di tale situazione, i materiali ammassati dalle due societa’ conduttrici nel cortile interno erano si’ combustibili, ma non infiammabili, per cui doveva essere ritenuto inverosimile che la propagazione delle fiamme fosse dipesa dallo stoccaggio di oggetti in ferro e plastica a ridosso delle pareti perimetrali del fabbricato. Anche in presenza di una rete idrica antincendio nell’area del Consorzio, peraltro non obbligatoria, l’incendio avrebbe avuto uguali effetti devastanti, cosi’ come non assumeva valenza causale la mancanza del certificato di prevenzione incendi relativo all’attivita’ espletata dalle societa’ all’interno del capannone. D’altra parte, ha osservato la Corte d’appello, gli elementi a disposizione non permettevano in alcun modo di ritenere che un incendio di cosi’ vaste proporzioni, che neppure l’intervento della forza pubblica era riuscito a domare, potesse essere evitato con l’adozione delle particolari precauzioni della normativa antincendio.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari propone ricorso la (OMISSIS) s.r.l. con atto affidato a due motivi.
Resiste la (OMISSIS) s.p.a. con controricorso.
Le societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.a.s. e il (OMISSIS) non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., e la parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’articolo 1588 c.c. e del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
La societa’ ricorrente, dopo aver trascritto la parte della motivazione della sentenza nella quale si e’ ritenuta priva di rilevanza la mancanza del certificato di prevenzione incendi relativo all’attivita’ esercitata dalle societa’ convenute, osserva che tale decisione non sarebbe in linea con il dettato del citato D.P.R., in base al quale le societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.a.s. avrebbero dovuto dotarsi dei presidi antincendio in virtu’ del genere di attivita’ da loro svolto (lavorazione e detenzione di fibre tessili). Poiche’ il conduttore risponde del perimento della cosa locata ai sensi dell’articolo 1588 cit., la Corte di merito avrebbe dato una lettura errata della norma, avendo confuso l’incendio sviluppatosi ad opera di terzi con l’incendio propagatosi all’interno delle mura della struttura locata.
1.1. Il motivo e’ inammissibile per una serie di concorrenti ragioni.
Si osserva, innanzitutto, che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 e’ successivo rispetto ai fatti di causa (avvenuti nel 2007), ne’ la parte ricorrente illustra le ragioni per le quali esso dovrebbe essere applicabile ai fatti pregressi. Oltre a cio’, non risulta neppure che il testo del Decreto del Presidente della Repubblica sia stato allegato o trascritto nel ricorso, circostanza significativa perche’ si tratta, comunque, di atti normativi di natura secondaria per i quali non vale il principio iura novit curia (v., tra le altre, le sentenze 29 agosto 2006, n. 18661, e 20 luglio 2018, n. 19360; v. pure S.U. 9 dicembre 2019, n. 32116).
Va rilevato, poi, come la doglianza, richiamando riferimenti al tipo di attivita’ svolte nel capannone andato distrutto ed ai conseguenti obblighi in tema di normativa antincendi, si risolva in una sollecitazione ad un diverso e non consentito nuovo esame del merito. La sentenza impugnata, del resto, ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale in ipotesi di incendio della cosa locata, il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo l’articolo 1588 c.c. a suo carico una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa e’ addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale e’ invece irrilevante accertare l’identita’, esulando l’identificazione di tale soggetto dall’attivita’ oggetto della prova liberatoria (sentenze 27 luglio 2015, n. 15721, e 10 agosto 2016, n. 16877).
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), violazione e falsa applicazione degli articoli 195 e 196 c.p.c., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti.
La censura, dopo aver riportato parti della motivazione della sentenza, contesta la ricostruzione della genesi e delle cause dell’incendio, rilevando come dalla c.t.u. emergesse che il materiale stoccato all’esterno del lotto locato e a ridosso delle pareti del fabbricato aveva contribuito alla propagazione dell’incendio all’interno del capannone; per cui la Corte d’appello avrebbe errato nell’escludere il rapporto causale tra la presenza dei materiali di proprieta’ delle conduttrici e l’incendio.
2.1. Il motivo e’ inammissibile perche’ si risolve nella sollecitazione ad un diverso e non consentito nuovo esame del merito. Anche la censura di violazione di legge e’, in sostanza, una censura di vizio di motivazione posta in termini che vanno oltre i limiti fissati dal vigente articolo 360 c.p.c. codice di rito, comma 1, n. 5).
3. Il ricorso, pertanto, e’ dichiarato inammissibile.
Ritiene la Corte che, in considerazione degli esiti alterni dei due giudizi di merito, le spese del giudizio di cassazione debbano essere integralmente compensate.
Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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