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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 dicembre n. 47859[1]

La legge 26 novembre 2010 n. 199 (Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a un anno) non può essere intesa come una seconda possibilità, oltre quella prevista dall’articolo 656 Cpp, di ottenere la sospensione dell’esecuzione ai fini di scontare la pena con la speciale misura alternativa prevista dalla suddetta legge

 

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