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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 dicembre 2012 n. 47861[1]

 

Il c.p.p. all’articolo 275, comma 4, stabilisce che quando imputata sia la madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, non può essere disposta, né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

La norma non attribuisce alcuna discrezionalità all’interprete, chiamato a valutare esclusivamente la ‘eccezionale rilevanza’ delle esigenze cautelari. P

La eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari richiesta dall’articolo 275, comma 4, del Cpp per disporre o mantenere, nei confronti di madre di bambino di tenera età con lei convivente, la misura della custodia cautelare in carcere, nell’ipotesi in cui la misura cautelare sia stata applicata ai sensi dell’articolo 274, comma 1, lett. c) Cpp, sussiste se il concreto pericolo di commissione di gravi delitti o di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede sia elevatissimo, così da permettere una prognosi di sostanziale certezza in ordine al fatto che l’indagata, se sottoposta a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continuerebbe a commettere i predetti delitti.

 

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