Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 22 agosto 2019, n. 21576.
Massima estrapolata:
La clausola del preliminare che preveda che lo stipulante si obblighi per sé o per persona da nominare può comportare la configurabilità, sia in ordine allo stesso preliminare che con riferimento al contratto definitivo, tanto di una cessione del contratto, ex art 1406 e ss. c.c., con il preventivo consenso della cessione a norma dell’art 1407 c.c., quanto di un contratto per persona da nominare ex art. 1401 c.c.; siffatta clausola, inoltre, può anche portare a configurare il preliminare in termini di contratto a favore del terzo, mediante la facoltà all’uopo concessa al promissario fino alla stipulazione del definitivo. Tale pluralità di configurazioni giuridiche in relazione al regolamento dell’intervento di terzi nella fattispecie contrattuale – preliminare o definitiva – va correlata necessariamente al contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti, che l’interprete deve ricercare in concreto, il cui accertamento costituisce una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se condotto alla stregua dei criteri dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. e sorretto da motivazione immune da vizi logico-giuridici.
Ordinanza 22 agosto 2019, n. 21576
Data udienza 5 aprile 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21035/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 85/2015 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 11/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza n. 85/2015 della Corte d’Appello di Trento dell’11 marzo 2015, che ne aveva respinto il gravame formulato contro la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Trento il 9 gennaio 2014.
Resiste con controricorso la (OMISSIS) s.r.l., mentre non ha svolto difese l’intimata (OMISSIS) s.r.l.
Con domanda monitoria del 7 luglio 2011, (OMISSIS), imprenditore edile, aveva chiesto decreto ingiuntivo nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. per ottenere la restituzione della cauzione di Euro 100.000,00 posta a carico del (OMISSIS) nel contratto inter partes del 3 febbraio 2011, con cui la (OMISSIS) si era obbligata ad appaltare la costruzione di un complesso immobiliare in (OMISSIS). In data 8 febbraio 2011, peraltro, (OMISSIS) aveva concluso un nuovo contratto con la (OMISSIS) s.r.l., altra societa’ appartenente allo stesso gruppo della (OMISSIS), impegnandosi la medesima (OMISSIS) ad appaltare al (OMISSIS) la costruzione dell’edificio in (OMISSIS), nonche’ ulteriori lavori in Calavino. L’ingiunta (OMISSIS) si oppose affermando, appunto, che l’obbligo restitutorio della cauzione gravasse sulla (OMISSIS), individuata nel contratto dell’8 febbraio 2011 quale committente dei lavori in (OMISSIS). L’opponente (OMISSIS) contesto’ comunque ogni proprio inadempimento rispetto agli obblighi derivanti dal primo contratto, escludendo il carattere essenziale del termine di inizio dei lavori fissato all’11 aprile 2011. Nel giudizio di opposizione venne chiamata in causa la (OMISSIS) s.r.l.. Il Tribunale di Trento revoco’ il decreto ingiuntivo, osservando che: 1) la somma di Euro 100.000,00 costituisse una forma di garanzia per l’esecuzione delle opere edilizie che si dovevano affidare ad (OMISSIS); 2) il contratto dell’8 febbraio 2011 tra (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. avesse “sostituito” quello del 3 febbraio 2011 intervenuto tra il medesimo (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l.; 3) tale avvicendamento era consentito nel primo contratto, che considerava, in alternativa alla (OMISSIS) s.r.l. “altra societa’ facente capo al medesimo gruppo immobiliare”; 4) l’intervenuta modificazione soggettiva della committente dovesse ricondursi alla fattispecie del contratto per persona da nominare, con la conseguenza che la “cauzione”, pur dopo la risoluzione intervenuta, doveva essere restituita dalla nuova contraente subentrata nel rapporto.
La Corte d’Appello ha quindi confermato che l’espressione adoperata nel contratto del 3 febbraio 2011 – secondo cui la (OMISSIS) assumeva l’obbligazione per se’ “o in alternativa altra societa’ facente capo al medesimo gruppo immobiliare”- potesse spiegarsi come facolta’ di sostituire l’originaria committente. Neppure osterebbe alla qualificazione di contratto per persona da nominare l’avvenuta esecuzione delle relative prestazioni, trattandosi, secondo la Corte d’Appello, di un preliminare di appalto ancora del tutto ineseguito, non essendo la cauzione, oggetto di causa, il corrispettivo di una prestazione della controparte. Bastava, inoltre, la stipula del contratto dell’8 febbraio 2011, secondo i giudici di secondo grado, a supplire all’ipotizzato difetto della “electio amici”. Ad avviso dell’impugnata sentenza, neppure osterebbero alla configurabilita’ di una nomina ex articoli 1401 e ss. c.c. la provenienza di essa dal comune rappresentante delle due societa’ del gruppo immobiliare, il mancato rispetto del termine ex articolo 1402 c.c. e la diversita’ degli obblighi del contratto concluso con (OMISSIS) s.r.l. rispetto a quello concluso con (OMISSIS) s.r.l. La Corte di Trento ha pertanto ribadito che, essendo la (OMISSIS) s.r.l. subentrata alla (OMISSIS) s.r.l., la cauzione gia’ incamerata da quest’ultima doveva essere restituita dalla prima; ne’ a diversa conclusione porterebbe la qualificazione dell’operazione come cessione di contratto, in rapporto agli articoli 1408 e 1410 c.c.. Infine, la Corte di Trento ha ritenuto tardiva la deduzione che gli assegni versati alla (OMISSIS) s.r.l. portassero la data del 10 febbraio 2011, successiva, cioe’, a quella della stipula del contratto con la (OMISSIS) s.r.l..
I. Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1362 c.c., per l’inosservanza dei criteri legali di interpretazione del contratto, con riguardo alla riserva di nomina erroneamente ravvisata nel contratto del 3 febbraio 2011 ed al mancato riscontro dell’autonomia del contratto stipulato poi con la (OMISSIS) s.r.l.
Il secondo motivo di ricorso di (OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1401 c.c. e segg., relativamente all’inapplicabilita’ della figura del contratto per persona da nominare a contratti con prestazioni corrispettive gia’ in parte o in tutto eseguite.
Il terzo motivo di ricorso di (OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1401 c.c. e segg., per la mancanza della dichiarazione di nomina da parte dello stipulante.
Il motivo di ricorso numero 4, attinente alla qualificazione alternativa della fattispecie come cessione di contratto, e’ suddiviso in due censure: la prima per violazione e falsa applicazione dell’articolo 1362 c.c., stante la mancanza di un assenso preventivo alla cessione; la seconda, suddivisa in un due paragrafi, per la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1406 c.c. e segg., relativamente all’inapplicabilita’ della figura dell’istituto della cessione di contratto a contratti con prestazioni corrispettive gia’ in parte o in tutto eseguite, nonche’ alla insussistenza di una dichiarazione di cessione proveniente dal supposto cedente.
II. Il primo motivo e, per la parte di seguito precisata, il quarto motivo di ricorso sono fondati, ed il loro accoglimento comporta l’assorbimento delle restanti censure, le quali perdono immediata rilevanza decisoria, potendo essere oggetto di eventuale ulteriore esame in sede di rinvio.
Il contratto del 3 febbraio 2011, concluso fra la (OMISSIS) s.r.l. e l’Impresa edile (OMISSIS) (il cui contenuto e’ stato specificamente indicato in ricorso agli effetti dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), contemplava unicamente in epigrafe la costituzione quale parte della scrittura privata della (OMISSIS), ovvero “in alternativa” di “altra societa’ facente capo al medesimo gruppo immobiliare”. L’impegno ad appaltare le opere da costruire sulla p.ed. 311 in C.C. (OMISSIS) era comunque assunto dalla (OMISSIS) s.r.l. e ad essa (OMISSIS) verso’ la somma di Euro 100.000,00 a titolo di cauzione. Viceversa, la scrittura dell’8 febbraio 2011 costituiva in epigrafe quale parti, oltre all’impresa (OMISSIS), stavolta la (OMISSIS) s.r.l., oppure sempre “in alternativa altra societa’ facente capo al medesimo gruppo immobiliare”. Nella premessa del secondo contratto si faceva cenno al contratto del 3 febbraio 2011 tra (OMISSIS) s.r.l. e il (OMISSIS), aggiungendosi che i soci della (OMISSIS) s.r.l. avessero individuato tanto la (OMISSIS) quanto la stessa (OMISSIS) quali committenti degli appalti, ed assumendo, in particolare, la (OMISSIS) l’impegno ad appaltare le opere da costruire sulla p.ed. 311 in C.C. (OMISSIS), con inizio dei lavori stabilito al 10 aprile 2011, senza nulla dire della cauzione imposta all’impresa (OMISSIS).
La Corte d’Appello di Trento ha rilevato come nel contratto del 3 febbraio 2011, qualificato come “preliminare di appalto” con l’effetto di obbligare alla “stipula del successivo contratto di appalto”, non vi era alcuna “espressa riserva di nomina del terzo”. Cio’ non di meno, la Corte di Trento e’ pervenuta alla configurazione della fattispecie negoziale come contratto per persona da nominare.
In tal modo, la sentenza impugnata ha interpretato il contratto del 3 febbraio 2011 non fondandosi sulle espressioni letterali usate dalle parti. L’articolo 1362 c.c., allorche’ nel comma 1, prescrive all’interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l’elemento letterale del contratto, anzi intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocita’ la volonta’ dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non e’ ammissibile (Cass. Sez. 3, 27/07/2001, n. 10290).
L’interpretazione giurisprudenziale e dottrinale piu’ ricorrente riconduce la fattispecie del contratto per persona da nominare, ex articolo 1401 c.c. e ss., sotto il profilo sistematico e funzionale, allo schema di portata piu’ generale dell’istituto della rappresentanza. Tale fattispecie ha come sua nota peculiare una dichiarazione negoziale che, in funzione dell’alternativita’ dei soggetti di cui il contratto stesso e’ suscettibile nell’iter della sua complessa formazione, si profila a priori ambivalente, giacche’ potenzialmente rivolta a dar vita ad un contratto in nome proprio, e cioe’ con effetti tra i diretti contraenti, qualora non sia seguita nel termine prescritto dalla dichiarazione di nomina, ovvero, nell’ipotesi opposta, ad un contratto che produce i suoi effetti direttamente ed esclusivamente tra l’altro contraente ed il soggetto designato, cosi’ da doversi considerare concluso in nome di quest’ultimo, il quale, nel dare l’accettazione, compie una vera e propria “ratifica” integrativa ex post dei poteri di chi ha concluso il contratto nomine alieno (Cass. Sez. 2, 13/06/1959, n. 1807).
Avendo il legislatore dettato la disciplina del contratto per persona da nominare nell’ambito della disciplina codicistica dei contratti in generale, si reputa che la riserva di nomina possa essere apposta sia nei contratti ad effetti reali che nei contratti ad effetti obbligatori, e percio’ anche con riferimento al contratto preliminare di appalto. Puo’ allora individuarsi un contratto preliminare (d’appalto) per persona da nominare allorche’, a fronte della tipica efficacia solo obbligatoria del preliminare, da cui deriva l’assunzione dell’obbligo di concludere il contratto definitivo, avente il contenuto pattiziamente predeterminato, sussista una espressa riserva di nomina che consenta allo stipulante di riservarsi, nei confronti dell’altro contraente (promittente), la facolta’ di nominare successivamente un soggetto diverso nei cui confronti faranno capo i diritti e le obbligazioni nascenti dallo stesso contratto preliminare con effetto ex tunc (ovvero dalla data della stipulazione, come stabilisce l’articolo 1404 c.c.).
La clausola di un contratto preliminare che preveda in modo espresso che la parte stipulante si obblighi per se’ o per persona da nominare rende, in realta’, configurabile sia una cessione del contratto ai sensi dell’articolo 1406 c.c. e ss., con il preventivo consenso della cessione a norma dell’articolo 1407 stesso codice, sia, appunto, un contratto per persona da nominare ex articolo 1401 c.c., e cio’ tanto in ordine allo stesso preliminare che con riferimento al contratto definitivo. Una siffatta clausola puo’ anche comportare la configurazione del contratto preliminare come contratto a favore del terzo mediante la facolta’ di designazione concessa all’uopo al promissario, fino alla stipulazione del definitivo. Tale pluralita’ di configurazioni giuridiche in relazione al regolamento dell’intervento di terzi nella fattispecie contrattuale preliminare o definitiva – va correlata necessariamente al contenuto effettivo della volonta’ delle parti contraenti, che l’interprete deve ricercare in concreto, ed il cui accertamento costituisce valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimita’ se pero’ condotto correttamente alla stregua dei criteri ermeneutici dettati dall’articolo 1362 c.c. e ss., e sorretto da motivazione immune da vizi logico – giuridici (cfr. Cass. Sez. 2, 13/02/1981, n. 891; Cass. Sez. 2, 25/09/2002, n. 13923; Cass. Sez. 2, 03/08/2012, n. 14105).
Alla luce di tali principi, non appare quindi accertato che nel contratto del 3 febbraio 2011, intercorso tra (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l., esistesse una espressa clausola con la quale la societa’ stipulante si riservava di contrattare eventualmente per altri (a tanto non valendo la mera indicazione di “altra societa’ facente capo al medesimo gruppo immobiliare” nella intestazione della scrittura quale parte del rapporto), ne’ che vi fosse un consenso preventivo alla sostituzione della posizione della committente con un terzo.
Appare poi necessario un altro rilievo.
Nel contratto per persona da nominare, quando sia avvenuta la formale e tempestiva designazione dell’eligendo, non si realizza un contratto tra questi ed il promittente diverso da quello che lo stipulante aveva concluso anche per se’ sotto la riserva della nomina di un terzo soggetto. Il contratto, malgrado la surrogazione di un soggetto diverso alla persona dello stipulante, si perfeziona, infatti, in tutti i suoi elementi oggettivi prima della dichiarazione di nomina, la quale ha l’effetto di fare acquistare ex tunc all’eletto la qualifica di soggetto negoziale, nonche’ tutti i relativi diritti ed obblighi nei rapporti con l’altro contraente (cosi’ Cass. Sez. 3, 08/04/1981, n. 1998; Cass. Sez. 2, 17/03/1995, n. 3115).
Cosi’ anche la cessione del contratto comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali dell’accordo originario e realizzando soltanto una sostituzione soggettiva (Cass. Sez. L, 05/11/2003, n. 16635). Viceversa, come accertato nel caso in esame, (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. l’8 febbraio 2011 stipularono un nuovo contratto preliminare di appalto modificando sostanzialmente il programma obbligatorio contenuto nel contratto del 3 febbraio 2011 concluso dalla (OMISSIS) s.r.l., non soltanto per il subentro della (OMISSIS) nella veste di committente, ma anche per la previsione di diverse opere edili rispetto riguardanti il complesso sulla p.ed. 255/2 in C.C. (OMISSIS) e per il mancato riferimento alla cauzione imposta all’impresa (OMISSIS) nel primo contratto.
La cauzione imposta all’appaltatore nel preliminare di appalto del 3 febbraio 2011 si configurava, del resto, come una caparra confirmatoria, posta a garanzia della serieta’ dell’impegno assunto quanto all’inizio ed all’esecuzione dei lavori, e frutto di una disposizione negoziale autonoma rispetto agli effetti propri del contratto preliminare, sicche’ la cauzione stessa restava cosa distinta dal rapporto contrattuale poi intercorso tra (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l., regolato diversamente nel contratto dell’8 febbraio 2011. Di conseguenza, la risoluzione del contratto preliminare del 3 febbraio 2011 avrebbe determinato altresi’ il venir meno del titolo delle prestazioni accessorie in esso convenute, tra cui la prestazione della cauzione incamerata dalla (OMISSIS) s.r.l., rimanendo Vaccipiens obbligata alla relativa restituzione secondo le regole dell’indebito oggettivo.
III. Consegue l’accoglimento del primo motivo e, nei limiti indicati in motivazione, del quarto motivo di ricorso, con assorbimento delle restanti censure. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata perche’ si proceda a nuovo esame in sede di rinvio, tenendo conto dell’enunciato principio e dei rilievi svolti.
Il giudice di rinvio provvedera’ anche a regolare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e, per quanto di ragione, il quarto motivo di ricorso, con assorbimento delle restanti censure, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Trento.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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