Cassazione10

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 21 aprile 2016, n. 16737

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente
Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere
Dott. FUMO Maurizio – Consigliere
Dott. MORELLI Francesca – Consigliere
Dott. DE GREGORIO Eduar – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 246/2015 TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA, del 17/08/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO.

RITENUTO IN FATTO

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di L’Aquila ha confermato il provvedimento cautelare di custodia in carcere nei confronti del ricorrente (OMISSIS), imprenditore edile impegnato nella ricostruzione dell’Aquila, per i delitti ex articoli 603 bis e 416 c.p..

1. Il Collegio del riesame ha rigettato alcune questioni di rito ed ha ritenuto esistenti i gravi indizi di colpevolezza per il delitto ex articolo 603 bis c.p., desunti in prevalenza da conversazioni intercettate. Da queste si evinceva che i lavoratori distaccati erano retribuiti in misura largamente minore rispetto al previsto, che non avevano diritto a ferie o malattie, che svolgevano orari di lavoro fino a 13 ore giornaliere. La situazione emergente dagli atti induceva il riesame a respingere le deduzioni difensive tendenti ad evidenziare la regolarita’ formale della costituzione dei rapporti di distacco, sulla quale la difesa produceva idonea documentazione. Dalle intercettazioni si desumeva, altresi’, il bisogno di lavorare degli addetti e minacce di mandarli via.

1.1 Gravi indizi erano ritenuti anche per il delitto associativo, ricavati dalla stabile organizzazione dell’attivita’ illecita, alla quale prendevano parte piu’ persone con divisione dei compiti.

2. Quanto alle necessita’ cautelari, erano ravvisate dal lungo protrarsi degli illeciti, dal livello di organizzazione degli stessi, dal numero ed entita’ degli appalti ancora in gestione del ricorrente; non era ritenuta idonea la misura dell’interdizione dall’attivita’ imprenditoriale per le stesse caratteristiche dei reati, realizzabili anche tramite terzi.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso la difesa, i cui motivi sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

3. Con i primi tre motivi sono lamentate l’incompetenza territoriale e l’inefficacia della misura per nullita’ dell’interrogatorio, causata dalla mancanza di tempo ragionevole per l’espletamento dell’attivita’ difensiva, nonche’ la mancata fissazione di scadenza per le misure, necessaria perche’ disposte per esigenze probatorie.

3.1 Col quarto motivo, riguardante la gravita’ indiziaria e le esigenze cautelari, si censura il provvedimento per vizi di motivazione e violazione di legge in relazione agli articoli 273 e 274 c.p.p.. Secondo il ricorrente, infatti, mancherebbero gli stessi elementi costitutivi del delitto ex articolo 603 bis c.p., non essendo emersi ne’ la violenza, ne’ la minaccia nei confronti dei lavoratori, ne’ il loro stato di bisogno; in proposito erano citate anche alcune conversazioni con i dipendenti, secondo la difesa interpretabili come semplici richiami agli stessi; si e’ sottolineato che in ogni caso l’indagato non avrebbe mai direttamente interloquito con i lavoratori. Il provvedimento, inoltre, non avrebbe tenuto in conto le deduzioni ed allegazioni difensive, dalle quali era desumibile la regolarita’ dei distacchi dei lavoratori, essendo inconsistente l’accusa di un uso distorto dell’istituto. Per il delitto ex articolo 416 c.p., la motivazione sarebbe carente con particolare riguardo all’esistenza del vincolo associativo.

Quanto alle esigenze cautelari i Giudici avrebbero confermato la misura per evitare la reiterazione dei reati ma l’ordinanza genetica faceva solo riferimento al pericolo di inquinamento probatorio; inoltre la decisione non sarebbe conforme alla nuova L. n. 47 del 2015, che impone un obbligo di motivazione piu’ stringente circa l’effettiva pericolosita’ dell’indagato che, nel caso concreto, e’ soggetto incensurato, da oltre trenta anni dedito ad attivita’ imprenditoriale senza violare precetti penali.

3.2 La difesa ha depositato motivi nuovi il 17.12.15 circa l’omessa valutazione di elementi a favore degli indagati, gia’ presenti in atti, e circa l’omessa considerazione di prove decisive fornite prima dell’udienza, con speciale riguardo alla legittimita’ del contratto di distacco. Quanto al delitto associativo le emergenze del procedimento non avrebbero posto in luce alcun accordo stabile tra gli indagati, rilevandosi in atti – al contrario – piu’ conversazioni dimostrative di forti dissidi tra i presunti associati.

All’odierna udienza il PG dr Fimiani ha concluso per l’annullamento con rinvio ed i difensori, avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato nei limiti di seguito precisati e va, pertanto, accolto.

1. Il motivo riguardante la questione della competenza territoriale e’ manifestamente infondato, poiche’ il Tribunale – con motivazione aderente alle emergenze processuali e insindacabile in questa sede – ha correttamente ritenuto che la competenza fosse radicata dal luogo di consumazione del delitto piu’ grave, quello ex articolo 603 bis c.p., ed il ricorso sul punto ha solo proposto una diversa lettura dei dati a disposizione del primo Giudice, a sostegno della tesi della competenza del Tribunale di Sulmona.

2. Quanto al merito deve premettersi che la fattispecie incriminatrice ex articolo 603 bis c.p., e’ stata introdotta con Decreto Legge 13 agosto 2011, convertito in L. 14 settembre 2011, e va subito osservato che la descrizione delle condotte ivi indicate e dei modi di realizzazione dello sfruttamento, le severe cornici edittali di pena previste, la collocazione tra i delitti contro la personalita’ individuale, rivelano con chiarezza l’intenzione del legislatore di destinare la stessa alla prevenzione/repressione di fatti caratterizzati da un disvalore che eccede in maniera netta la semplice violazione delle condizioni di liceita’ dell’interposizione e della somministrazione della mano d’opera, comportamento il cui controllo in ambito penalistico rimane affidato alle previsioni del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 18.

2.1 In proposito questa Corte, Sez 5 sent 14591 del 2014, ha gia’ considerato che “il reato di cui all’articolo 603 bis c.p., punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessita’ dei lavoratori e che non si risolvono nella mera violazione delle regole relative all’avviamento al lavoro sanzionate dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 18”.

In modo coerente con l’impostazione sistematica che l’ha collocata tra i delitti contro la personalita’ individuale, la norma prevede che lo sfruttamento della manodopera debba avvenire tramite le condotte alternativamente contemplate di violenza, minaccia o intimidazione, idonee – nel ricorrere dell’altro presupposto dell’approfittare da parte del soggetto attivo dello stato di bisogno o di necessita’ – ad attentare alla sua dignita’ di uomo, non essendo, quindi, la sola condizione di sfruttamento sufficiente ad integrare il delitto.

3. Nel caso in esame la motivazione del Tribunale si e’ diffusa nell’esporre le ragioni della decisione quanto alla ritenuta situazione di sfruttamento dei lavoratori alle dipendenze dell’impresa dell’indagato; in proposito ha evidenziato il mancato riconoscimento degli stessi diritti garantiti agli operai nazionali, con particolare riguardo allo svolgimento di un numero di ore di lavoro di gran lunga superiore alla regola delle otto ore giornaliere, la mancata retribuzione per l’intero, essendo corrisposta la meta’ della paga agli impresari delle ditte rumene, la mancata previsione di ferie, ritenendo questi ed altri elementi, chiaramente indicati nell’ordinanza – che sul punto appare adeguatamente motivata – alle pagine 4 e 5, come indici rivelatori del requisito dello sfruttamento dei lavoratori, indicati dall’articolo 603 bis c.p., comma 2.

3.1 La motivazione, al contrario, risulta largamente insufficiente riguardo ai modi di violenza, minaccia o intimidazione in cui, secondo la norma incriminatrice, deve realizzarsi la condizione di sfruttamento. Le predette modalita’ – come gia’ osservato – connotano specificamente il maggiore disvalore sociale dei comportamenti di sfruttamento del lavoro assegnato ad essi dalla norma, spiegano l’inserimento della fattispecie nei delitti contro la personalita’ individuale – al pari delle incriminazioni ex articoli 600 e 601 c.p., caratterizzate da analoghe modalita’ di realizzazione – e giustificano la sanzione di livello medio-alto prevista dall’articolo 603 bis c.p., nonche’ le serie pene accessorie ex articolo 603 ter c.p., incidenti sulle facolta’ connesse alla qualita’ di imprenditore. Le stesse modalita’, pertanto, devono chiaramente essere rappresentate negli atti, prese in considerazione e sottoposte al vaglio critico del Giudice, che deve darne conto nello svolgimento del suo percorso logico-argomentativo.

3.2 Al contrario nel testo dell’ordinanza – assente ogni elemento riconducibile a violenza poiche’ non rilevabile dagli atti – compare un unico, scarno e generico riferimento a due conversazioni in cui un soggetto, peraltro non individuato, avrebbe minacciato taluni dei dipendenti di mandarli via, senza alcun riferimento concreto al contesto fattuale in cui detta minaccia sarebbe avvenuta.

3.3 Ne’ il Collegio ha svolto esplicite ed adeguate argomentazioni sull’accettazione coatta di condizioni di lavoro deteriori da parte dei dipendenti, dalle quali desumere, sul piano logico, l’esistenza di comportamenti e/o situazioni di intimidazione subite dai lavoratori, idonee a comprimere di fatto la loro liberta’ individuale, dedicando al tema soltanto due apodittici tratti, a pagina 5 (Questi venivano mantenuti in condizioni deteriori sfruttando il loro bisogno di lavorare e le condizioni personali….).

3.4 L’apparato motivazionale dell’ordinanza impugnata si presenta, pertanto, gravemente carente sugli aspetti essenziali riguardanti i modi di realizzazione dello sfruttamento previsti nella fattispecie di reato confermata.

4. Fondate appaiono anche le critiche del ricorrente riguardo alla ritenuta gravita’ indiziaria per il delitto associativo, ravvisata dai Giudici aquilani nella stabile attivita’ di sfruttamento della manodopera,nell’organizzazione assunta, nella divisione dei compiti, con particolare riguardo al continuativo controllo esercitato dai capi cantiere, nonche’ in ragione degli ulteriori reati fiscali contestati.

4.1 Deve osservarsi, in contrario, che secondo la giurisprudenza di questa Corte l’elemento essenziale del delitto consiste nell’accordo associativo “…il quale crea un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale. Tale essendo la caratteristica del delitto, ne discende a corollario la secondarieta’ degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, elementi la cui sussistenza e’ richiesta nella misura in cui dimostrano che l’accordo puo’ dirsi seriamente contratto, nel senso cioe’ che l’assoluta mancanza di un supporto strumentale priva il delitto del requisito dell’offensivita’. Tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, e’ sufficiente un’organizzazione minima perche’ il reato si perfezioni, e che la ricerca dei tratti organizzativi non e’ diretta a dimostrare l’esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l’esistenza di quell’accordo fra tre o piu’ persone diretto a commettere piu’ delitti, accordo in cui il reato associativo di per se’ si concreta” Sez. 6, Sentenza n. 10725 del 25/09/1998 Ud. (dep. 12/10/1998) Rv. 211743.

4.2 L’ordinanza impugnata – come specificamente sottolineato dal ricorso – non sviluppa un adeguato apparato argomentativo ne’ sulla ritenuta esistenza del vincolo permanente tra gli indagati, ne’ sugli altri elementi sintomatici della sua sussistenza, non essendo congruo allo scopo il solo riferimento all’organizzazione delle attivita’ ed ai controlli nei confronti degli operai effettuati dai capi cantiere, che sono tratti distintivi di ogni organizzazione di lavoro e compatibili anche con moduli legittimi di sua estrinsecazione.

4.3 Deve, inoltre, constatarsi che lo stesso Tribunale, pur assumendo la contestazione di reati fiscali come dato valorizzabile ai fini della gravita’ indiziaria per il delitto associativo, vi ha fatto solo un esiguo accenno e, d’altra parte, non ha tenuto conto della documentazione fornita dalla difesa in sede di riesame, che avrebbe dimostrato – secondo il ricorrente – la legittimita’ delle modalita’ di fatturazione tra ditta distaccante e societa’ distaccataria, omettendo ogni risposta sul punto. In tal modo si e’ verificato il vizio di violazione di legge per carenza di motivazione, come costantemente opinato da questa Corte: ex multis Sez. 5, Sentenza n. 45520 del 15/07/2014 Cc. (dep. 04/11/2014) Rv. 260765 “In tema di impugnazione di misure cautelari personali, il giudice del riesame, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimita’, di violazione di legge per carenza di motivazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l’ordinanza che aveva confermato il provvedimento custodiale senza preoccuparsi di confutare le specifiche deduzioni formulate in una memoria depositata dal difensore all’udienza camerale fissata per il giudizio di riesame).

5. Quanto alle esigenze cautelari va premesso che, nonostante il riferimento al provvedimento di custodia cautelare in carcere contenuto nella premessa dell’ordinanza impugnata, risulta – sia pure implicitamente – dal suo testo, pag 4, che al momento della decisione del riesame (17.8.2015) l’indagato fosse agli arresti domiciliari.

Tanto chiarito va osservato che ugualmente accoglibili sono le censure relative alle esigenze cautelari, la cui esistenza appare collegata – nel ragionamento dei Giudici – alla notevole dimensione ed articolazione delle iniziative imprenditoriali realizzate dall’indagato ed al lungo periodo in cui si erano gia’ sviluppate, desunte dalla titolarita’ di ulteriori numerosi appalti e ravvisate nel proposito di usare manodopera distaccata almeno fino al 2016.

Il percorso logico-argomentativo del Riesame solo in apparenza puo’ definirsi congruo, facendo in sostanza riferimento alla notevole consistenza, organizzazione ed articolazione delle attivita’ di sfruttamento, cioe’ a modalita’ specifiche e concrete dei fatti.

5.1 La decisione, tuttavia, appare illogica nella parte in cui, al ragionevole rilievo difensivo secondo il quale il clamore suscitato dagli organi di informazione sulle iniziative giudiziarie e sui fatti emersi avrebbe per il futuro impedito l’ulteriore distacco di manodopera in modi illeciti, ha risposto sottolineando che dalle pregresse intercettazioni emergeva che l’indagato aveva in proposito di continuare ad usare lavoratori distaccati almeno fino al 2016. La suddetta proposizione, svalutando il dato del verosimile valore deterrente che sarebbe derivato dalle informazioni riportate dai mass media anche per la risonanza nell’ambito dello specifico settore produttivo – e valorizzando in senso contrario la volonta’ espressa dall’indagato prima che i fatti ed il procedimento fossero noti, manifesta un chiaro vizio logico. L’iter argomentativo, infatti, neutralizza impropriamente le prospettate e plausibili conseguenze sul pericolo di reiterazione dei reati di quanto avvenuto in seguito alle indagini, con un dato informativo antecedente a tali eventi, come se gli stessi non si fossero verificati.

Sul punto la motivazione e’, altresi’, carente per non aver considerato la missiva prodotta dalla difesa circa la risoluzione del contratto di distacco, intervenuta prima dell’udienza di riesame, il cui significato,in astratto favorevole all’indagato in tema di esigenze di cautela, neppure e’ stato oggetto di valutazione.

Alla luce delle considerazioni precedenti l’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di L’Aquila, che dovra’ provvedere a colmare le evidenziate lacune motivazionali. Non conseguendo alla pronuncia della presente sentenza la rimessione in liberta’ del ricorrente, ne va trasmessa copia, a cura della cancelleria, al direttore dell’istituto penitenziario, perche’ provveda a quanto stabilito dall’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di L’Aquila per nuovo esame.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1.

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