ll provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 aprile 2022| n. 11241.

ll provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo.

È inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata (cd. “estinzione atipica”) del processo esecutivo, il quale è assoggettato esclusivamente al rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l’impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell’atto al collegio (anziché al giudice dell’esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell’opposizione ex art. 617 c.p.c..

Ordinanza|6 aprile 2022| n. 11241. ll provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo

Data udienza 1 febbraio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: ESECUZIONE CIVILE – PROCEDIMENTO ESECUTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14556/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., rappresentata e difesa dal prof. avv. (OMISSIS), e dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 726/2019 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, depositata il 27/2/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’1/2/2022 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.
FATTI DI CAUSA
1. Nella procedura esecutiva promossa nei confronti della (OMISSIS) S.r.l. la creditrice (OMISSIS), sulla scorta di un’ordinanza del Tribunale di Vicenza resa all’esito di un giudizio sommario di cognizione, aveva pignorato – in data 12-13/10/2017 – i crediti vantati dalla debitrice nei confronti della (OMISSIS) S.r.l..
2. La Corte d’appello di Venezia, con decreto del 10/10/2017, poi confermato il 30/10/2017, aveva sospeso l’efficacia esecutiva del titolo azionato dalla (OMISSIS).
3. La (OMISSIS) proponeva, dunque, opposizione all’esecuzione domandando la declaratoria di inefficacia del pignoramento, in quanto compiuto dopo la sospensione dell’esecutorieta’ del titolo; la (OMISSIS) contestava tale domanda sostenendo che la sospensione fosse subordinata alla notifica del decreto, avvenuta soltanto il 16/10/2017.
4. Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza dell’8-9/5/2018, osservava che il creditore era privo di un efficace titolo esecutivo al momento del pignoramento, in quanto l’effetto sospensivo si era prodotto col deposito in cancelleria del decreto della Corte d’appello, e – pur dando termine per l’introduzione del giudizio di merito – definiva il processo di esecuzione dichiarando inefficace l’atto di pignoramento e liberando dal vincolo le somme pignorate.
5. La (OMISSIS) qualificava la predetta ordinanza quale provvedimento di estinzione “tipica” della procedura e, il 29/5/2018, proponeva reclamo a norma dell’articolo 630 c.p.c., mezzo del quale la (OMISSIS) eccepiva l’inammissibilita’.
6. Il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 17/9/2018, accoglieva il reclamo e disponeva la sospensione del processo esecutivo, assegnando un termine di 30 giorni per introdurre il giudizio di merito; riteneva il giudice di primo grado che fosse illegittimo il provvedimento di chiusura adottato dal giudice dell’esecuzione (che si sarebbe dovuto limitare a sospendere cautelarmente la procedura), sicche’ riformava la pronuncia di inefficacia del pignoramento e di liberazione del terzo pignorato.
7. La (OMISSIS) impugnava la decisione con appello ex articolo 130 disp. att. c.p.c.; reiterava l’eccezione di inammissibilita’ del reclamo, in quanto proposto avverso un provvedimento di chiusura anticipata, non gia’ di estinzione del processo.
8. Con la sentenza n. 726 del 27/2/2019, la Corte d’appello di Venezia rigettava l’impugnazione, compensando le spese: la Corte territoriale, per quanto qui rileva, reputava tempestivo il reclamo nonostante il rifiuto dell’atto, inoltrato telematicamente, dovuto al mancato “agganciamento” al fascicolo della procedura; aggiungeva poi che la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, anche se intervenuta prima dell’inizio della procedura, non determina l’automatica inefficacia del pignoramento ciononostante compiuto, ne’ la chiusura del processo esecutivo; confermava, dunque, la correttezza della pronuncia del Tribunale di Vicenza che – in riforma di un provvedimento del giudice dell’esecuzione, esorbitante dai poteri attribuitigli nella fase endoesecutiva dell’opposizione – aveva accolto il reclamo; infine, rilevava che l’ordinanza con cui si dichiarava “definito il giudizio” poteva essere interpretata come declaratoria di estinzione del processo, giustificandosi cosi’ la proposizione del reclamo ex articolo 630 c.p.c..
9. Avverso la suddetta sentenza la (OMISSIS) S.r.l. proponeva ricorso per cassazione (basato su un unico motivo), al quale resisteva con controricorso la (OMISSIS). Le parti hanno depositato memorie ex articolo 380-bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, si rileva che non ha partecipato al giudizio (neanche nel grado precedente) il terzo pignorato (OMISSIS) S.r.l., litisconsorte necessario (in proposito, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01).
La non integrita’ del contraddittorio derivante dalla pretermissione del terzo pignorato determina un vizio rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimita’ e comporta, di regola, la cassazione della decisione impugnata con rinvio al giudice di merito.
Tuttavia, il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (articolo 111 Cost.) impone al giudice di evitare soluzioni che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra le quali si deve includere anche una pronuncia di rimessione al giudice di merito per sentir pronunciare in quella sede la declaratoria di inammissibilita’ del mezzo di impugnazione (il reclamo ex articolo 630 c.p.c.) esperito dalla (OMISSIS); tale statuizione si tradurrebbe in un inutile dispendio di attivita’ processuali e formalita’ superflue, in quanto non giustificate dall’esigenza di garantire, nel rispetto del contraddittorio, l’esercizio del diritto di difesa e di assicurare la partecipazione di tutti gli interessati, incluso il litisconsorte pretermesso, ad un processo il cui esito e’ idoneo a produrre effetti nella loro sfera giuridica (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37847 del 01/12/2021, Rv. 663431-01).
2. La (OMISSIS) deduce (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione dell’articolo 484 c.p.c., articolo 615 c.p.c., comma 2, articolo 617 c.p.c., articolo 630 c.p.c., comma 3, per avere i giudici di merito respinto l’eccezione di inammissibilita’ del reclamo ex articolo 630 c.p.c., proposto avverso un’ordinanza che, inequivocabilmente, non dichiarava l’estinzione del processo esecutivo, bensi’ espressamente lo definiva con un provvedimento di chiusura anticipata della procedura, peraltro liberando il terzo pignorato. Nella tesi della ricorrente sarebbe dunque erronea la qualificazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione fornita dalla Corte d’appello, che ha invece confermato la decisione del Tribunale di accogliere il reclamo ex articolo 630 c.p.c..
3. La censura e’ fondata.
4. Il provvedimento del giudice dell’esecuzione di Vicenza che dichiarava inefficace l’atto di pignoramento e chiudeva il processo esecutivo, peraltro esplicitamente disponendo la liberazione del terzo, non puo’ essere considerato quale provvedimento di estinzione “tipica”.
Infatti, come gia’ statuito da questa Corte, “Nei casi in cui il giudice dell’esecuzione, esercitando il potere officioso, dichiari l’improcedibilita’ (o l’estinzione cd. atipica, o comunque adotti altro provvedimento di definizione) della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia, il provvedimento adottato in via ne’ sommaria ne’ provvisoria, a definitiva chiusura della procedura esecutiva, e’ impugnabile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 c.p.c.; diversamente, se adottato in seguito a contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del processo esecutivo, che resta percio’ pendente, e’ impugnabile con reclamo ai sensi dell’articolo 624 c.p.c.. Al fine di distinguere tra le due ipotesi, deve ritenersi decisivo indice della natura definitiva del provvedimento la circostanza che, con esso, sia disposta (espressamente o, quanto meno, implicitamente, ma inequivocabilmente) la liberazione dei beni pignorati” (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 15605 del 22/06/2017, Rv. 644810-01).
E’ evidente, dunque, che l’ordinanza del giudice dell’esecuzione di Vicenza dovesse essere qualificata come provvedimento di chiusura anticipata (altrimenti detta improseguibilita’ o improcedibilita’ o, con definizione anodina, “estinzione atipica”) del processo esecutivo, la quale contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di primo grado – non e’ soltanto quella che si verifica quando il processo esecutivo ha gia’ raggiunto il suo scopo attraverso il pagamento integrale dei creditori.
5. Non incide sulla qualificazione del provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione la previa proposizione, da parte del debitore esecu-tato (nel caso de quo, da (OMISSIS)), di un’opposizione all’esecuzione fondata proprio sulla inefficacia del titolo esecutivo azionato.
Difatti, se il giudice dell’esecuzione, investito di un’opposizione ex articolo 615 c.p.c., rileva d’ufficio (o, eventualmente, su istanza della parte ex articolo 486 c.p.c.) i presupposti per una chiusura anticipata del processo esecutivo (ad esempio, per la carenza o l’inefficacia o la caducazione dell’indispensabile titolo esecutivo), deve – sentite le parti – dichiarare improcedibile (o improseguibile) il processo esecutivo e disporre la liberazione dei beni (a meno che non sia gia’ intervenuta l’aggiudicazione o l’assegnazione, stante il disposto dell’articolo 187-bis disp. att. c.p.c.) e, nell’espropriazione immobiliare, la cancellazione della trascrizione del pignoramento, nonche’ provvedere, ex articolo 632 c.p.c., sulle spese dell’esecuzione in favore del debitore (se assistito con difesa tecnica), mentre i costi del processo esecutivo restano automaticamente a carico del creditore ex articolo 95 c.p.c.; quanto alla proposta opposizione ex articolo 615 c.p.c., poi, il medesimo giudice non puo’ pronunciarsi sull’eventuale istanza di sospensione del processo esecutivo, dato che la sua chiusura rende superflua ogni statuizione a riguardo, ma e’ comunque tenuto a fissare il termine perentorio per introdurre il giudizio di merito (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011, Rv. 620286-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22503 del 27/10/2011, Rv. 620241-01), il quale ultimo non risente della disposta chiusura della procedura esecutiva (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1353 del 31/01/2012, Rv. 621377-01).
6. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimita’, il provvedimento di chiusura anticipata (o improcedibilita’ o improseguibilita’) – qualificazione che inequivocabilmente deve attribuirsi al provvedimento del giudice dell’esecuzione di Vicenza – non puo’ essere impugnato col reclamo ex articolo 630 c.p.c., ne’ tantomeno col ricorso straordinario per cassazione (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 24775 del 20/11/2014, Rv. 633270-01), in quanto esso e’ assoggettato al solo rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c.: “In caso di declaratoria di estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice, e’ inammissibile il reclamo ai sensi dell’articolo 630 c.p.c., e cio’ anche quando il provvedimento da impugnare indichi la necessita’ di tale rimedio” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25421 del 12/11/2013, Rv. 629122-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8404 del 29/04/2020, Rv. 657602-01).
7. A tale univoco orientamento si deve aggiungere che l’improponibilita’ del reclamo ex articolo 630 c.p.c., avverso il provvedimento di chiusura anticipata non e’ suscettibile di sanatoria mediante conversione in opposizione agli atti esecutivi.
Sebbene una tesi dottrinale abbia prospettato la possibilita’, per il collegio del reclamo, di trasformare la domanda in opposizione agli atti esecutivi e di rimettere (anche in sede di decisione) la causa davanti al giudice monocratico per la pronuncia sul merito, contro tale soluzione militano l’univoca definizione del mezzo impiegato come reclamo e, soprattutto, la destinazione dell’atto al collegio, anziche’ al giudice dell’esecuzione il quale, stante l’indefettibile bifasicita’ dell’opposizione ex articolo 617 c.p.c. (in proposito, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161-02), deve essere necessariamente (oltre che tempestivamente) investito dell’atto di opposizione.
Su tali elementi, di per se’ tali da precludere la riqualificazione del reclamo ex articolo 630 c.p.c., erroneamente proposto in un’opposizione agli atti esecutivi, si e’ peraltro fondata la precedente decisione di questa stessa Sezione – Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25421 del 12/11/2013 – con cui si e’ affermata (in fattispecie analoga) la rilevabilita’ ex officio dell’inammissibilita’ ab origine del predetto reclamo e anche l’impossibilita’ di una “riqualificazione della domanda originaria (con attribuzione ad essa di una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte ed indicata dal giudice di primo grado)”, concludendo cosi’ per la “cassazione senza rinvio della sentenza di secondo, ma anche di quella di primo grado, perche’ il processo non poteva iniziare con il reclamo, ne’ proseguire con la disamina nel merito della domanda” (che era stata erroneamente riqualificata dalla Corte territoriale).
8. In conclusione, dalla constatata inammissibilita’ originaria del reclamo ex articolo 630 c.p.c., esperito dalla (OMISSIS) avverso il provvedimento di chiusura anticipata dell’esecuzione deriva che il processo non poteva essere iniziato, ne’ proseguito: percio’, in accoglimento del ricorso, a norma dell’articolo 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo, devono cassarsi senza rinvio le pronunce di primo grado (del Tribunale di Vicenza in composizione collegiale) e d’appello (della Corte di Venezia).
9. Ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 2, si provvede anche sulle spese dei gradi di merito, oltre che su quelle del giudizio di legittimita’; dette spese sono liquidate a favore della (OMISSIS) nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte;
accoglie il ricorso;
cassa senza rinvio le pronunce del Tribunale di Vicenza e della Corte d’appello di Venezia seguite al reclamo proposto il 29/5/2018 da (OMISSIS);
condanna la (OMISSIS) a rifondere ad (OMISSIS) le spese del giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 (oltre a CPA, IVA e rimborso spese forfettarie) per il primo grado, in Euro 3.800,00 (oltre a CPA, IVA e rimborso spese forfettarie) per l’appello e in Euro 5.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi (oltre ad accessori di legge) per il giudizio di legittimita’.

 

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