ll diniego delle circostanze attenuanti generiche

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|13 settembre 2021| n. 33951.

ll diniego delle circostanze attenuanti generiche

Il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all’attenzione del giudice di primo grado e da quest’ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione.

Sentenza|13 settembre 2021| n. 33951. ll diniego delle circostanze attenuanti generiche

Data udienza 19 maggio 2021

Integrale

Tag – parola: Partecipazione ad associazione mafiosa – Pluralità di altri reati – Impugnazione proposta per motivi non personali – Estensione agli altri coimputati – Reati unificati sotto il vincolo della continuazione – Pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici – Riferimento alla misura della pena base stabilita per il reato più grave come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIANI Vincenzo – Presidente

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/06/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE SANTALUCIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. BIRRITTERI LUIGI, che ha concluso come da atto allegato al verbale.
uditi i difensori:
L’avv. (OMISSIS) si riporta ai motivi di ricorso;
L’avv. (OMISSIS) riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l’accoglimento;
L’avv. (OMISSIS) conclude insistendo nell’accoglimento del ricorso, con annullamento della sentenza nei punti indicati in ricorso o in subordine dichiarando il reato prescritto;
L’avv. (OMISSIS) conclude insistendo per l’accoglimento del ricorso;
L’avv. (OMISSIS) conclude riportandosi ai motivi di ricorso;
L’avv. (OMISSIS) conclude riportandosi ai motivi dei ricorsi chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata;
L’avv. (OMISSIS) conclude insistendo per l’accoglimento dei ricorsi riportandosi ai motivi;
L’avv. (OMISSIS) conclude insistendo per l’accoglimento dei ricorsi e l’annullamento della sentenza;
L’avv. (OMISSIS) conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso e deposita copia di visualizzazione sintetica estratta dal SIC del ricorso RG N. 1227/2020 della VI sezione penale della Corte di Cassazione;
L’avv. (OMISSIS) conclude riportandosi ai motivi di ricorso;
L’avv. (OMISSIS) conclude associandosi al PG per quanto richiesto per la propria assistita e riportandosi al ricorso ne chiede l’accoglimento;
L’avv. (OMISSIS) conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento;
L’avv. (OMISSIS) conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso;
L’avv. (OMISSIS) conclude insistendo per l’accoglimento del ricorso;
L’avv. (OMISSIS) conclude chiedendo l’annullamento della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19 giugno 2019, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 12 giugno 2012, nei confronti di:
(OMISSIS), alla pena di anni tre di reclusione, come aumento di continuazione ex articolo 81 c.p. per il reato di partecipazione all’associazione di tipo mafioso “clan dei (OMISSIS)” (capo A), in connessione con i piu’ gravi reati di cui alla sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 19 giugno 2008;
(OMISSIS), alla pena di anni quattro di reclusione per il reato di favoreggiamento aggravato in favore del latitante (OMISSIS), in (OMISSIS) (capo H):
(OMISSIS), alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, per il reato di favoreggiamento aggravato, anche dalla recidiva reiterata, in favore del latitante (OMISSIS), in (OMISSIS) (capo D) – del riunito procedimento n. 183/10 RG
2. In parziale riforma della indicata sentenza, ha rideterminato la pena nei confronti di:
(OMISSIS), alla pena di anni cinque di reclusione, per il reato di partecipazione all’associazione di tipo mafioso denominata “clan dei (OMISSIS)”, facente capo ad (OMISSIS) e (OMISSIS), in provincia di Napoli, Caserta e altre parti del territorio nazionale, reato accertato fino al giugno 2005 (capo A); e per il reato, riqualificato come violenza privata dall’originaria imputazione di estorsione, gia’ aggravato ex L. n. 203 del 1991, articolo 7, commesso, quale mandante unitamente al marito (OMISSIS), per aver costretto (OMISSIS), vedova di (OMISSIS), a non recarsi nel territorio del Comune di (OMISSIS) e a cessare l’attivita’ di impresa avente ad oggetto il negozio “(OMISSIS)”, reato commesso in (OMISSIS), (capo MM);
(OMISSIS), nella misura di anni tre di reclusione ed Euro 1000,00 di multa, per il reato di concorso nel delitto continuato di reimpiego di denaro di provenienza delittuosa, impiegato nella edificazione di un fabbricato sito in (OMISSIS) cui al capo AA, in (OMISSIS);
(OMISSIS), nella misura di anni due mesi otto di reclusione, per il reato originariamente di partecipazione all’associazione di tipo mafioso “clan dei (OMISSIS)”), gia’ riqualificato in primo grado nel delitto di favoreggiamento aggravato, in provincia di Napoli, Caserta e altre parti del territorio nazionale, reato accertato fino al (OMISSIS) (capo A); (OMISSIS), nella misura di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 1000,00 di multa, per concorso nel delitto continuato di reimpiego di denaro di provenienza delittuosa, impiegato nella edificazione di un fabbricato sito in (OMISSIS), (capo AA), in esso gia’ ritenuto assorbito il capo BB, esclusa la continuazione interna e con le gia’ riconosciute attenuanti generiche, in (OMISSIS), a partire dal (OMISSIS);
(OMISSIS), nella misura di anni quattro di reclusione ed Euro 1500,00 di multa, per riciclaggio continuato commesso stipulando un mutuo per l’acquisizione della (fittizia) titolarita’ di un immobile sito in (OMISSIS) e simulando l’acquisto della proprieta’ del bene stesso, immobile invero acquistato da (OMISSIS) con denaro di provenienza delittuosa, in (OMISSIS) (capo EE);
(OMISSIS), nella misura di anni sette di reclusione ed Euro 2000,00 di multa, per il reato di partecipazione all’associazione di tipo mafioso denominata “clan dei (OMISSIS)”, facente capo ad (OMISSIS) e (OMISSIS), in provincia di Napoli, Caserta e altre parti del territorio nazionale, reato accertato fino al (OMISSIS) (capo A) e per concorso nel delitto continuato di reimpiego di denaro di provenienza delittuosa, impiegato nella edificazione di un fabbricato sito in (OMISSIS), a partire dal gennaio 2001 a tutto il 2007 (capo AA);
(OMISSIS), nella misura di anni cinque di reclusione, per il reato di partecipazione all’associazione di tipo mafioso denominata “clan dei (OMISSIS)”, facente capo ad (OMISSIS) e (OMISSIS), in provincia di Napoli, Caserta e altre parti del territorio nazionale, reato accertato fino al (OMISSIS) (capo A) e per concorso, quale esecutore, nel reato continuato di illecita concorrenza, commesso con atti finalizzati ad instaurare un regime monopolistico nel settore dei video-poker e delle scommesse sulle attivita’ sportive, con minacce consistite nell’imporre agli esercizi commerciali abilitati la collocazione e il noleggio degli apparecchi e con l’intimare a ditte concorrenti di abbandonare ogni iniziativa commerciale nell’ambito di influenza, in provincia di Caserta e Roma dal giugno 2003 al mese di gennaio 2004 e in Napoli dall’anno 2000 al gennaio 2004(capo CC);
(OMISSIS), nella misura di anni sette di reclusione ed Euro 1400,00 di multa, per il reato di concorso nella illegale detenzione e posto di armi da guerra, i (capo I) e I1 e per il connesso delitto di ricettazione, in (OMISSIS);
– (OMISSIS), nella misura di anni tre di reclusione ed Euro 1200,00 di multa, per concorso nel delitto continuato di reimpiego di denaro di provenienza delittuosa, impiegato nella edificazione di un fabbricato sito in (OMISSIS), a partire dal gennaio 2001 a tutto il 2007 (capo AA), in esso gia’ ritenuto assorbito il reato di cui al capo BB, con le gia’ riconosciute attenuanti generiche:
– (OMISSIS), nella misura di anni tre di reclusione ed Euro 900,00 di multa, per concorso nel delitto continuato di reimpiego di denaro di provenienza delittuosa, impiegato nella edificazione di un fabbricato sito in (OMISSIS), a partire dal gennaio 2001 a tutto il 2007 (capo AA), in esso gia’ ritenuto assorbito il reato di cui al capo BB, con le gia’ riconosciute attenuanti generiche;
(OMISSIS), nella misura di anni tre di reclusione ed Euro 1000,00 di multa, per concorso nel delitto continuato di reimpiego di denaro di provenienza delittuosa, impiegato nella edificazione di un fabbricato sito in (OMISSIS), a partire dal gennaio 2001 a tutto il 2007 (capo AA), con le gia’ riconosciute attenuanti generiche;
(OMISSIS), nella misura di anni tre di reclusione ed Euro 1000,00 di multa per concorso nel delitto continuato di reimpiego di denaro di provenienza delittuosa, impiegato nella edificazione di un fabbricato sito in (OMISSIS), a partire dal gennaio 2001 a tutto il 2007 (capo AA), con le gia’ riconosciute attenuanti generiche;
(OMISSIS), nella misura di anni dieci di reclusione, in ordine al reato di partecipazione all’associazione di tipo mafioso denominata “clan dei (OMISSIS)”, facente capo ad (OMISSIS) e (OMISSIS), in provincia di Napoli, Caserta e altre parti del territorio nazionale, reato accertato fino al (OMISSIS) (capo A) e per concorso, quale esecutore, nel reato continuato di illecita concorrenza, commesso con atti di concorrenza sleale finalizzati ad instaurare un regime monopolistico nel settore dei video-poker e delle scommesse sulle attivita’ sportive, con minacce consistite nell’imporre agli esercizi commerciali abilitati la collocazione
e il noleggio degli apparecchi e con intimare a ditte concorrenti di abbandonare ogni iniziativa commerciale nell’ambito di influenza, in provincia di Caserta e Roma dal giugno 2003 al mese di gennaio 2004 e in Napoli dall’anno 2000 al gennaio 2004(capo CC);
– (OMISSIS), nella misura di anni due di reclusione, in ordine al reato, riqualificato come violenza privata dall’originaria imputazione di estorsione, gia’ aggravato ex L. n. 203 del 1991, articolo 7, commesso costringendo (OMISSIS) a non recarsi nel territorio del Comune di (OMISSIS) e a cessare l’attivita’ di impresa avente ad oggetto il negozio “(OMISSIS)”, reato commesso in (OMISSIS) fino al maggio 2008, (capo MM).
3. La Corte di appello ha infine pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS), in ordine ai due episodi di ricettazione ascritti ai capi AA ed E, perche’ estinti per prescrizione; e nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), in ordine al reato di cui ai capi AA e BB, accorpati nel delitto di ricettazione sostanziatosi nell’acquisto di un immobile il 31 gennaio 2007, perche’ estinto per prescrizione. Nei confronti di costoro ha pero’ confermato il provvedimento di confisca di vari beni, gia’ sottoposti a sequestro e a loro intestati, evidenziando che il delitto di ricettazione rientra nel novero dei reati-presupposto della confisca cd. allargata.
4. Il processo ha tratto origine dalle investigazioni condotte per la cattura degli allora latitanti (OMISSIS) e (OMISSIS), il quale ultimo, dopo la cattura di vari esponenti di vertice dell’organizzazione criminale denominata clan dei (OMISSIS), ne era divenuto il capo indiscusso.
Le indagini hanno consentito l’acquisizione di un rilevante materiale informativo. Dai risultati di complesse operazioni di intercettazione si e’ tratta la prova della permanente operativita’ dell’associazione camorristica e del ruolo di vertice di (OMISSIS) che, durante la lunga latitanza, continuo’ ininterrottamente a gestire le attivita’ criminali del sodalizio a connotazione prevalentemente familiare.
5. Vari i reati fine oggetto di contestazione. Tra questi si segnalano, per complessita’ di vicenda, quelli di riciclaggio e reimpiego di denaro di provenienza illecita commessi da una pluralita’ degli odierni imputati per la realizzazione, su un terreno sito in (OMISSIS) e in proprieta’ di (OMISSIS) e del di lui fratello (OMISSIS), poi deceduto, coniuge di (OMISSIS), di un immobile di cinque piani suddiviso in vari appartamenti, alcuni dei quali poi ceduti a terzi acquirenti in buona fede. Furono compiute, a tal fine, articolate attivita’ di dissimulazione della effettiva titolarita’ dei beni e un altrettanto complicato meccanismo di riciclaggio di somme di denaro, attuato mediante l’accensione di un mutuo bancario.
6. Il difensore di (OMISSIS), che risponde del delitto di partecipazione associativa e di concorso in violenza privata ai danni di (OMISSIS), ha articolato piu’ motivi.
6.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui l’aumento di pena, in continuazione cd. interna per il reato di cui al capo MM, e’ stato quantificato nella misura di anni uno di reclusione senza che siano state indicate le ragioni di una determinazione sanzionatoria cosi’ grave.
6.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui non sono state applicate le attenuanti generiche. La Corte territoriale ha omesso completamente di tener conto della richiesta difensiva e invece avrebbe dovuto considerare l’ottimo comportamento processuale della ricorrente e la scelta di allontanarsi dal contesto criminale di appartenenza, di recidere i legami con la vita anteatta seguendo la scelta collaborativa del marito (OMISSIS).
6.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’aggravante del L. n. 203 del 1991, articolo 7 in riferimento all’imputazione di cui al capo MM, relativo ad un episodio di violenza privata. Nel separato procedimento definito nei confronti dei coimputati del medesimo reato, tra questi il marito della ricorrente (OMISSIS), l’aggravante e’ stata esclusa. La sentenza che ha concluso quel procedimento (n. 3433 del 30 aprile 2014 della Corte di appello di Napoli) e’ stata acquisita agli atti del presente procedimento ma e’ stata ignorata, al pari degli altri elementi emersi nel corso della istruzione e che ne sono riscontro, quali le dichiarazioni di (OMISSIS), che ha confermato l’estraneita’ di quella vicenda alla vita dell’associazione criminale.
6.4. Con il quarto motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di mancata revoca della misura di sicurezza della liberta’ vigilata per anni tre. La misura di sicurezza avrebbe dovuto essere revocata in ragione dello status di familiare di collaboratore di giustizia sottoposta a programma di protezione. Del resto nei confronti di (OMISSIS) e’ stata disposta la revoca della misura di prevenzione perche’ ritenuto soggetto non piu’ pericoloso. La misura di sicurezza, anche nel caso di cui all’articolo 417 c.p., va disposta soltanto previo accertamento di pericolosita’.
6.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata rinnovazione dell’istruttoria a fronte della sopravvenienza di prove nuove, quale la intervenuta collaborazione con la giustizia di (OMISSIS), che avrebbe potuto chiarire la posizione della ricorrente in riguardo all’episodio di cui al capo MM in relazione all’esclusione dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7.
In relazione all’affermazione di responsabilita’ per il delitto di cui all’articolo 416 bis c.p. la Corte di appello ha omesso di tenere in considerazione gli elementi evidenziati dalla difesa e gli elementi nuovi acquisiti agli atti – verbale di interrogatorio di (OMISSIS) – dai quali si evince chiaramente che la ricorrente non era associata al clan dei (OMISSIS). Ne’ la prova della partecipazione al fatto associativo puo’ desumersi dall’episodio di cui al capo MM, appunto perche’, come gia’ detto, estraneo al contesto associativo.
7. I difensori di (OMISSIS) – che risponde del delitto di concorso nel delitto continuato di reimpiego di denaro di provenienza delittuosa, impiegato nella edificazione di un fabbricato sito in (OMISSIS) – hanno articolato piu’ motivi.
7.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva. La Corte di appello ha, da un lato, valorizzato le dichiarazioni di (OMISSIS), gia’ fatte nel corso del giudizio di primo grado, secondo cui lui non verso’ alla societa’ di costruzioni (OMISSIS), di cui il ricorrente era socio, alcuna somma di denaro, e ha trascurato che agli atti sono stati acquisiti ben due assegni emessi da (OMISSIS), fratello di (OMISSIS), in favore della (OMISSIS), che smentiscono la veridicita’ di quanto da questi dichiarato. Con motivazione del tutto insufficiente la Corte di appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria per l’eSpletamento di una perizia grafica sulla sottoscrizione delle ricevute di versamento acconti a firma di (OMISSIS), per dimostrare la non veridicita’ dell’assunto secondo cui, prima di ottenere il mutuo fondiario, la (OMISSIS) non avrebbe beneficiato del conferimento lecito di denaro; o ancora per l’acquisizione della consulenza tecnica, di pari oggetto, allegata all’appello di (OMISSIS) o per l’audizione del consulente tecnico indicato dalla difesa (OMISSIS).
7.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. L’affermazione di responsabilita’ e’ fondata su indizi inconsistenti. Non risponde al vero l’assunto di base, ossia che la proprieta’ del terreno su cui fu realizzato l’immobile fosse di (OMISSIS) o anche di (OMISSIS), perche’ e’ emerso che era in proprieta’ del fratello poi deceduto (OMISSIS), coniuge di (OMISSIS). Ancora, e’ indimostrata l’affermazione che il denaro utilizzato per l’acquisto del terreno fosse di provenienza illecita ed e’ stata del tutto trascurata la tesi difensiva secondo cui la cessione delle quote della (OMISSIS) costitui’ un negozio di vendita misto a permuta in base al quale gli acquirenti si obbligarono a cedere ai proprietari del terreno alcune unita’ immobiliari, previo pagamento della differenza tra il valore del terreno e il valore degli immobili retroceduti. E’ stato smentito probatoriamente che la realizzazione dell’immobile avvenne grazie a capitali di provenienza illecita. Invero i due soci della (OMISSIS) si avvalsero di un mutuo fondiario, i cui ratei furono pagati mediante accollo dei singoli acquirenti, utilizzarono vari scoperti bancari, fecero ricorso allo sconfinamento fin dall’apertura del rapporto di conto corrente, utilizzarono gli acconti versati dagli acquirenti, si giovarono del credito da parte dei fornitori che conoscevano il ricorrente.
Quanto all’episodio di cui al capo BB, relativo all’intestazione fittizia degli immobili in favore dei fratelli (OMISSIS), di cui la Corte di appello ha dichiarato l’estinzione per prescrizione, la motivazione a sostegno della conferma della condanna in appello e’ viziata dagli stessi difetti riscontrati nella motivazione afferente alla condanna per il delitto di riciclaggio.
7.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per assoluta mancanza di argomenti con riferimento alla prova della consapevolezza in capo al ricorrente della provenienza illecita delle somme impiegate per l’acquisto del terreno e l’edificazione dell’immobile.
7.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e della determinazione del trattamento sanzionatorio, non commisurato sul minimo edittale, nonostante lo stato di incensuratezza.
8. Il difensore di (OMISSIS) – che risponde del reato originariamente di partecipazione all’associazione di tipo mafioso “clan dei (OMISSIS)”, gia’ riqualificato in primo grado nel delitto di favoreggiamento aggravato del latitante (OMISSIS) – ha articolato piu’ motivi.
8.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte territoriale ha omesso di prendere in esame la documentazione difensiva per quel che concerne sia l’estinzione per prescrizione del reato ascritto al capo F che la presenza di elementi probatori che smentiscono la ricostruzione dei fatti di cui al capo A, qualificati come favoreggiamento personale.
8.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7. L’aver consegnato i documenti ai congiunti di (OMISSIS), ritardandone la cattura, non puo’ di per se’ solo giustificare l’applicazione sia dell’articolo 378 c.p., comma 2 che dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7.
La Corte di appello non ha preso in esame le censure difensive e non ha motivato circa le ragioni della sussistenza della finalita’ di agevolare, oltre (OMISSIS), anche il sodalizio.
8.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
8.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello ha errato nell’applicare la regola del raddoppio del termine di prescrizione in ragione dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7. Avrebbe allora dovuto prendere atto dell’intervenuta estinzione per prescrizione.
8. Il difensore di (OMISSIS) – che risponde di concorso nel delitto continuato di reimpiego di denaro di provenienza delittuosa, impiegato nella edificazione di un fabbricato sito in (OMISSIS), (capo AA) – ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Non v’alcun elemento che attesti la sussistenza del dolo in capo al ricorrente per l’episodio di riciclaggio contestato al capo AA. V’e’ invece la prova, che la Corte ha trascurato, che il ricorrente era totalmente soggiogato dalla compagna (OMISSIS), vedova di (OMISSIS), che viveva la paura di essere privata di quanto sarebbe spettato al defunto marito e che si servi’ del ricorrente per incassare un assegno rivelatosi scoperto.
L’esclusione dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7, che ha collocato l’episodio al di fuori dell’attivita’ dell’associazione, avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a comprendere il ruolo totalmente inconsapevole svolto dal ricorrente nell’episodio contestato.
9. I difensori di (OMISSIS) – che risponde del reato di partecipazione all’associazione di tipo mafioso “clan dei (OMISSIS)” (capo A) – hanno articolato piu’ motivi.
9.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge.
La prova della partecipazione associativa alla consorteria clan dei (OMISSIS) non puo’ essere fondata sulla precedente condanna per partecipazione all’associazione, pronunciata nel procedimento (OMISSIS) e sull’affermazione della mancanza di elementi sintomatici di un recesso dalla consorteria. Il ricorrente ha rapporti leciti, e di natura commerciale, con (OMISSIS).
Quest’ultimo e’ il fornitore di latticini in favore del ristorante gestito dal ricorrente.
9.2. Con il secondo motivo hanno dedotto difetto di motivazione in riferimento alle deduzioni esposte nei motivi di appello circa la genericita’ delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e sulla rilevante discrasia tra la quota fissa dello “stipendio” corrisposto agli affiliati e la fornitura di latticini, intesa quale “presente”, ovvero stipendio di camorra.
10. i difensori di (OMISSIS) – che risponde riciclaggio continuato commesso stipulando un mutuo per l’acquisizione della fittizia titolarita’ di un immobile sito in (OMISSIS) e simulando l’acquisto della proprieta’ del bene stesso, immobile invero acquistato da (OMISSIS) con denaro di provenienza delittuosa – hanno articolato piu’ motivi.
10.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilita’ per l’episodio di riciclaggio contestato al capo EE.
Non v’e’ prova certa che il bene acquistato dalla ricorrente fosse riconducibile a (OMISSIS) gia’ a far data dal febbraio del 2001, data in cui fu redatto l’atto notarile. Non e’ poi stata affrontata la questione relativa all’eventuale esclusione della punibilita’ prevista dall’articolo 648-bis c.p. per il caso in cui il soggetto abbia eventualmente concorso nel reato presupposto. Invero, se la ricorrente ha commesso un delitto, questo e’ quello di cui alla L. n. 356 del 1992, articolo 12-quinquies.
Il fabbricato fu acquistato con atto notarile del 6 febbraio 2001 e dunque e’ quella la data di consumazione del delitto contestato. Deve allora ritenersi estinto per prescrizione a far data dal 6 febbraio 2016.
10.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche.
10.3. Con il terzo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla conferma della confisca.
L’affermazione di responsabilita’ per l’episodio di cui al capo EE e al capo HH non puo’ giustificare l’applicazione della confisca in riguardo a beni diversi da quelli a cui quegli episodi si riferiscono.
11. Il difensore di (OMISSIS) ha articolato piu’ motivi.
11.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di affermazione di responsabilita’ per il reato associativo. La sentenza non indica gli elementi di prova circa il fatto che la ricorrente fosse assidua interlocutrice del cognato (OMISSIS) e quindi partecipe del clan; la Corte di appello ha ignorato le dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia che non hanno mai indicato la ricorrente come soggetto legato al clan e come “stipendiata” dal clan stesso. Ha altresi’ ignorato la sentenza emessa il 30 aprile 2014 nel diverso procedimento nei confronti di alcuni coimputati, e alcune conversazioni intercettate, da cui emerge che la ricorrente percepiva una somma mensile dal cognato non gia’ come “stipendio” di affiliata ma come forma di sostentamento per essere la vedova del di lui fratello.
E’ poi apodittica l’affermazione della sentenza, secondo cui, anche dopo l’arresto del cognato, la ricorrente prosegui’ il rapporto con l’associazione.
11.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per la parte in cui e’ stata affermata la responsabilita’ della ricorrente per gli episodi di riciclaggio di cui al capo AA, in cui e’ assorbito il capo BB, ossia per aver riciclato denaro del capoclan per pagare il mutuo gravante sull’immobile sito in (OMISSIS), cosiddetto (OMISSIS), e l’aver fittiziamente venduto l’immobile a (OMISSIS). La Corte di appello non ha tenuto conto di alcune conversazioni intercettate da cui si trae la prova che il terreno, su cui fu costruito l’immobile, era stato acquistato da (OMISSIS) con denaro di lecita provenienza, e che hanno trovato conferma in vari apporti dichiarativi. Del pari, la Corte di appello non ha tenuto conto dei plurimi elementi da cui si trae che l’immobile costruito su quel terreno fu realizzato con denaro di provenienza lecita.
E’ poi contraddittorio affermare, come ha fatto la sentenza impugnata, che la ricorrente avesse interrotto ogni rapporto con il cognato, per via della relazione sentimentale con (OMISSIS), e che cio’ nonostante continuasse a ricevere dal cognato le somme di denaro per pagare le rate di mutuo contratto per la realizzazione degli immobili che la ricorrente riteneva in sua legittima proprieta’. La Corte di appello ha poi omesso di considerare che l’intestazione dei beni a (OMISSIS) null’altro fu che un favore di questi alla ricorrente che in quel periodo, essendo rimasta priva di fonti di reddito, non avrebbe potuto garantire il regolare adempimento dei ratei di mutuo.
11.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Sono state acquisite varie sentenze ai sensi dell’articolo 238-bis c.p.p. e tra queste quella pronunciata nei confronti di (OMISSIS) ed altri che pero’ non e’ stata valutata.
11.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego della rinnovazione istruttoria per l’assunzione delle dichiarazioni di (OMISSIS) che nelle more del processo di appello aveva intrapreso la collaborazione con la giustizia e che aveva reso interrogatorio anche sulla vicenda del cd. palazzo (OMISSIS), spiegando agli inquirenti il fatto del presunto finanziamento a lui addebitato.
11.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e di mancato contenimento della pena nei minimi edittali nonostante l’assenza di precedenti penali e le spiegazioni fornite in ordine a tutto quanto a lei contestato.
12. Il difensore di (OMISSIS) ha articolato piu’ motivi.
12.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione in relazione alla condanna per il fatto associativo (capo A) e all’episodio di illecita concorrenza con violenza o minaccia (capo CC). Il ricorrente si occupo’ dell’installazione delle slot machine e dei prodotti Sisal e Lottomatica nel territorio romano, riscuotendo i proventi delle giocate e tenendo i contatti con i titolari degli esercizi commerciali ubicati nella zona di Roma, tutti suoi conoscenti, per conto dei fornitori delle slot machine. In virtu’ di tale accordo e per le suddette mansioni il ricorrente percepiva da (OMISSIS) una retribuzione, ma ignorava completamente che le persone con le quali aveva sancito l’accordo potessero appartenere al cd. clan dei (OMISSIS) e che dietro l’attivita’ di noleggio dei video-poker potessero esserci attivita’ illecite, come minacce o intimidazioni volte ad eliminare la concorrenza in quel settore. Non e’ emerso in alcun modo che il ricorrente fosse a conoscenza dell’attivita’ criminosa del gruppo che stava dietro al noleggio di slot machine, ne’ che potesse sospettare che ci fosse alcunche’ di illegale dietro la suddetta attivita’. Il fatto che il ricorrente si relazionasse solo e soltanto con (OMISSIS) e’ ulteriore prova dell’assenza di legami con il gruppo associativo.
12.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per la parte in cui non e’ stata dichiarata l’estinzione per prescrizione del delitto di cui al capo c.c., commesso dal mese di (OMISSIS).
13. Il difensore di (OMISSIS) ha articolato piu’ motivi.
13.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla contestazione di concorso nella illegale detenzione di armi. La Corte di appello non ha preso in considerazione i motivi di impugnazione con cui si e’ proposta una alternativa ricostruzione dei fatti sulla base di una diversa interpretazione del materiale risultante dalle intercettazioni, che lo priva di gravita’ indiziaria nei confronti del ricorrente. Non ha poi spiegato le ragioni per le quali la condotta ascritta al ricorrente rientri nella nozione di “detenzione” in riferimento alle armi di cui all’imputazione.
13.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla contestazione di concorso nella ricettazione delle armi. Se, come affermato dai giudici di merito, il ricorrente si limito’ a pulire e oliare le armi, senza che le stesse mai uscissero dalla disponibilita’ e dalla signoria di chi le deteneva, e’ conseguente ritenere che egli non ebbe mai la disponibilita’ delle armi e non si comprende allora come tale condotta possa integrare il delitto di ricettazione.
13.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alle ragioni per le quali non si possa ritenere integrata la fattispecie di favoreggiamento reale in luogo di quella di ricettazione, data l’assenza del fine di profitto che connota quest’ultima.
13.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla sussistenza dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7. La Corte di appello ha ignorato i rilievi difensivi e specificamente che l’aver detenuto armi per olearle, come richiesto da (OMISSIS) e da (OMISSIS), non consentiva di desumere la finalita’ di favorire il clan dei (OMISSIS). Non v’e’ alcun elemento che attesti la consapevolezza in capo al ricorrente circa la riconducibilita’ delle armi al sodalizio.
13.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di determinazione del trattamento sanzionatorio.
13.6. Con il sesto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla richiesta di esclusione dell’aggravamento di pena per la recidiva.
14. Il difensore di (OMISSIS), che risponde di concorso nel delitto continuato di reimpiego di denaro di provenienza delittuosa, impiegato nella edificazione di un fabbricato sito in (OMISSIS), a partire dal (OMISSIS) (capo AA), in esso gia’ ritenuto assorbito il reato di cui al capo BB, ha articolato piu’ motivi.
14.1. Ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello non ha dato risposta ai rilievi difensivi circa la mancanza di elementi probatori in ordine alla consapevolezza in capo al ricorrente della illecita provenienza del bene. Ha interpretato in modo non ragionevole i risultati delle intercettazioni e non ha preso in esame le spiegazioni fornite dal ricorrente in ordine all’acquisto dell’immobile. Ha acquisito ma non ha valutato la sentenza della Corte di appello di Napoli del 7 marzo 2019 relativa alla posizione di (OMISSIS), che attesta la non veridicita’ dell’assunto secondo cui (OMISSIS) faceva pervenire ai fratelli (OMISSIS), proprio tramite (OMISSIS), le somme di denaro necessarie al pagamento del mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile.
L’assenza di prova della consapevolezza della illecita provenienza del denaro necessario all’acquisto del fondo e alla realizzazione dell’immobile avrebbe dovuto imporre la riqualificazione del contestato riciclaggio in una ipotesi di intestazione fittizia di beni.
La Corte di appello ha poi omesso di rispondere al rilievo che il delitto di riciclaggio e’ reato istantaneo ad effetti permanenti e non puo’ essere realizzato con condotta perdurante, come invece indicato in imputazione. Avrebbe poi dovuto revocare la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, atteso che per il reato piu’ grave della continuazione e’ stata irrogata una pena inferiore ai tre anni di reclusione.
Infine, la Corte di appello ha errato nel non revocare la confisca dei beni, sia perche’ ha ignorato la copiosa documentazione prodotta dalla difesa che attesta la liceita’ degli acquisiti e non ha tenuto conto del principio di ragionevolezza temporale dato che i beni furono acqu’ istati in un periodo molto distante da quello di commissione degli illeciti.
15. Successivamente i difensori del ricorrente, avv.ti (OMISSIS) ed (OMISSIS), con atti separati hanno presentato memorie con cui hanno insistito nei rilievi di ricorso, in particolare nella erroneita’ dell’interpretazione di alcune conversazioni intercettate, nella omessa considerazione della pronuncia assolutoria in favore di (OMISSIS), nella illegittimita’ del provvedimento di confisca per l’omessa verifica della ragionevolezza temporale degli acquisti e degli elementi addotti dall’imputato per dimostrare la sua capacita’ reddituale lecita.
16. Il difensore di (OMISSIS) ha articolato piu’ motivi.
16.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione. La Corte di appello ha ignorato il rilievo difensivo circa l’assenza, nella condotta ascritta al ricorrente come riciclaggio, dell’attivita’ di ostacolo all’identificazione. Non v’e’ poi prova che il ricorrente ebbe consapevolezza della illecita provenienza del denaro necessario alla realizzazione dell’immobile. Ancora, la Corte di appello ha acquisito ma non ha valutato la sentenza della Corte di appello di Napoli del 7 marzo 2019 relativa alla posizione di (OMISSIS) che attesta la non veridicita’ dell’assunto secondo cui (OMISSIS) faceva pervenire ai fratelli (OMISSIS), proprio tramite (OMISSIS), le somme di denaro necessarie al pagamento del mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile.
16.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di conferma del provvedimento di confisca. La Corte di appello avrebbe dovuto verificare la ragionevolezza temporale ossia la prossimita’ dell’acquisto dei beni alla condotta illecita oggetto della condanna. Avrebbe dovuto, ancora, prendere in esame i plurimi rilievi difensivi circa la sussistenza di elementi di natura favorevole dai quali si ricava la prova positiva idonea a superare la presunzione legislativa relativa di illecita accumulazione.
17. Successivamente il difensore, avv. (OMISSIS), e il difensore, avv. (OMISSIS), con atti separati hanno proposto motivi aggiunti.
17.1. Con un primo motivo hanno dedotto difetto di motivazione in merito all’accertamento di responsabilita’ dell’imputato per il reato di cui al capo AA.
17.2. Con un secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge in punto di confisca cd. allargata. Non v’e’ motivazione in punto di ragionevolezza temporale tra la commissione del reato spia e l’accumulazione patrimoniale e circa la disponibilita’ da parte del ricorrente dei beni della coniuge, (OMISSIS), non potendo presumersi per la confisca allargata la fittizieta’ dell’intestazione.
17.3. Con un terzo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in riguardo alla sproporzione tra i redditi dell’imputato e della coniuge e il valore dei beni confiscati.
18. Il difensore di (OMISSIS) ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello, a fronte dei motivi di impugnazione, nulla ha saputo dire per dimostrare che il ricorrente avesse consapevolezza – nel momento in cui accettava il mandato di direttore dei lavori per l’esecuzione del progetto dell’edificio di via Liberta’, in cui acquistava le quote della societa’ (OMISSIS), di proprieta’ di (OMISSIS) – di realizzare un reimpiego di somme di provenienza illecita o che avesse il fine di porre uno schermo rispetto alla reale proprieta’ del terreno o della societa’.
La Corte di appello avrebbe poi dovuto considerare che tutte le modifiche della compagine societaria e del mutamento di denominazione e di sede sociale, che secondo l’accusa sostanzierebbero i segmenti della vicenda di riciclaggio, sono avvenute regolarmente con atto pubblico notarile e che la societa’ non ha mai cambiato partita Iva e codice fiscale e tutte le variazioni operate tra il febbraio e il marzo del 2002 erano agevolmente evincibili da una semplice visura camerale presso la Camera di commercio.
Inoltre, ha lamentato la violazione degli articoli 132 e 133 c.p. e il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, in particolare non essendosi data risposta alla questione dell’individuazione della pena base nel minimo edittale.
19. Il difensore di (OMISSIS) ha articolato piu’ motivi.
19.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego della rinnovazione istruttoria per l’acquisizione della consulenza contabile del Dott. Corbello, e relativi allegati, relativa ai flussi finanziari utilizzati per la realizzazione dell’immobile in (OMISSIS) e della consulenza grafologica volta ad accertare la provenienza della firma da (OMISSIS) sugli assegni e sulle ricevute prodotte; e per lo svolgimento di una perizia, a seguito della produzione degli assegni consegnati dalla Banca in epoca successiva rilasciati da (OMISSIS) a favore della societa’ (OMISSIS) per l’accertamento dell’autenticita’ della firma da parte del (OMISSIS).
Dall’acquisizione degli assegni, disposta perche’ di essi si e’ venuti in possesso solo successivamente alla sentenza di primo grado, e’ sorta una duplice esigenza istruttoria: la ricostruzione della provvista economica e l’accertamento della effettiva provenienza degli assegni dal firmatario, anche per il fatto che (OMISSIS), solo a chiusura del dibattimento e appena prima della sentenza, disconobbe le firme sulle ricevute, negando di aver mai dato assegni alla societa’ (OMISSIS) per l’acquisto dell’immobile.
La Corte di appello ha pertanto compresso in modo illegittimo il diritto alla prova del ricorrente. L’accertamento della autenticita’ delle firme avrebbe comprovato la veridicita’ di quanto dichiarato dal ricorrente e avrebbe dimostrato l’inattendibilita’ del (OMISSIS) e la liceita’ della provenienza delle somme utilizzate per la realizzazione dell’immobile.
La Corte di appello ha inoltre errato, violando l’articolo 234 c.p.p., nell’affermare l’irrilevanza della documentazione prodotta dal ricorrente in copia (distinte di versamento della somma di circa Euro 141.000,00 versata da (OMISSIS)), trattandosi di copie di diretta provenienza da Istituti di credito che non hanno disconosciuto la produzione e non contrastate da documenti di segno contrario in atti.
19.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha travisato la prova documentale prodotta dalla difesa, che non e’ “mera copia” o semplice copia ma documentazione prodotta dalla banca, di assegni sottoscritti dai fratelli (OMISSIS), delle ricevute quietanziate che riscontravano le somme effettivamente; e nella parte in cui ha valorizzato i risultati di una intercettazione ambientale relativa ad una conversazione tra terze persone, tra (OMISSIS) e (OMISSIS), per ritenere provato il ruolo di prestanome del ricorrente. Peraltro, e’ rimasta sfornita di prova l’affermazione della sussistenza del reato presupposto del contestato delitto di riciclaggio.
19.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La sentenza impugnata non ha motivato sulle seguenti affermazioni: che il fondo fosse stato acquistato illecitamente, che la (OMISSIS) avesse impiegato denaro illecito, che i capitali impegnati fossero di (OMISSIS), che i capitali fosse stati versati da questi che il ricorrente fosse sicuramente a conoscenza della natura asseritamente illecita dei capitali impiegati.
19.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per contraddittorieta’, avendo la Corte di appello, per taluni imputati, dichiarato che i fatti di cui ai capi BB sono assorbiti in quelli di cui ai capi AA, mentre per altri, e tra questi per il ricorrente, ha dichiarato l’estinzione per prescrizione dei fatti di cui ai capi BB.
19.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per omessa risposta sul motivo relativo al trattamento sanzionatorio, con cui si chiedeva l’applicazione del minimo della pena.
20. Il difensore di (OMISSIS) ha articolato piu’ motivi.
20.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di applicazione della recidiva.
20.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e
specificamente della disposizione di cui all’articolo 63 c.p., comma 4, in punto di concorso tra circostanze aggravanti ad effetto speciale con riferimento all’applicazione cumulativa della recidiva reiterata e specifica e dell’aggravante dell’essere l’associazione armata. E’ stato infatti operato, illegittimamente, per due volte l’aumento di pena per le dette aggravanti.
20.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di mancata applicazione delle attenuanti generiche nonostante il riconoscimento dell’ottimo comportamento processuale.
20.4. Con il quarto motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento della continuazione tra i reati di cui al presente procedimento e quelli giudicati con le sentenze irrevocabili, l’una della Corte di appello di Napoli del 21 settembre 1993 e l’altra della Corte di assise di appello di Napoli del 13 ottobre 1995. La Corte di appello ha negato la continuazione fondamentalmente per il dato della distanza temporale, dimenticando che il criterio spazio-temporale e’ soltanto uno dei criteri che possono caratterizzare l’unicita’ del disegno criminoso, ma non l’unico. Non ha cosi’ considerato l’assoluta omogeneita’ delle condotte ascritte, concretizzatesi sempre nelle stesse ipotesi di reato, l’identita’ della causale.
20.5. Con il quinto motivo ha dedotto difetto di motivazione in riferimento alla mancata revoca della confisca.
21. I difensori di (OMISSIS), che risponde dell’imputazione di violenza privata aggravata ex L. n. 203 del 1991, articolo 7, commesso costringendo (OMISSIS) a non recarsi nel territorio del Comune di (OMISSIS) e a cessare l’attivita’ di impresa avente ad oggetto il negozio “(OMISSIS)”, reato commesso in (OMISSIS) fino al maggio 2008, (capo MM), hanno proposto distinti ricorsi.
21.1. L’avv.to (OMISSIS) ha articolato piu’ motivi.
21.1.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello ha omesso di valutare gli elementi probatori contrari e contrastanti con la ricostruzione accolta. Le conversazioni di (OMISSIS), oggetto di intercettazione, non accreditano la tesi della costrizione ai suoi danni per non recarsi al cimitero ove e’ sepolto il coniuge e per cessare l’attivita’ commerciale denominata “(OMISSIS)”.
21.1.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. V’e’ prova in atti che l’ipotetico evento della violenza privata oggetto di contestazione non si verifico’ mai, e cio’ impedisce di ritenere la sussistenza del reato medesimo.
21.1.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge.
Il delitto di violenza privata oggetto di contestazione non ha trovato, come detto, consumazione e pertanto la Corte di appello e’ incorsa in violazione di legge per aver riqualificato in termini di violenza privata consumata la precedente figura di tentata estorsione.
21.1.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in ragione dell’assenza di una condotta di concorso morale ascrivibile alla ricorrente.
21.1.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di affermazione dell’aggravante ex L. n. 203 del 1991, articolo 7, esclusa nel separato procedimento conclusosi nei confronti dei coimputati dello stesso fatto – sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3433/2014 -.
21.1.6. Con il sesto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per omessa risposta ai rilievi di appello in punto di beni confiscati, e specificamente della violazione del principio di ragionevolezza temporale.
21.2. L’avv.to (OMISSIS) ha articolato piu’ motivi.
21.2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla verifica del reato di cui all’articolo 610 c.p. Al piu’ si trattava di minaccia, non procedibile per mancanza di querela. In ogni caso, e’ mancato un contributo causale della ricorrente.
21.2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per aver ritenuto il reato aggravato ex L. n. 203 del 1991, articolo 7. Andrebbe riconosciuto l’effetto estensivo della sentenza pronunciata nel separato procedimento nei confronti dei coimputati.
21.2.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in punto di confisca per difetto assoluto di motivazione.
21.2.4. Con il quanto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in punto di omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.
21.2.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per il modo di computo del termine prescrizionale, in presenza dell’aggravante ex L. n. 203 del 1991, articolo 7.
22. Il difensore di (OMISSIS) e (OMISSIS) e, con atto separato, il difensore di (OMISSIS) hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui, pur pronunciata l’estinzione per prescrizione dei reati ascritti ai capi AA e BB, e’ stato confermato il provvedimento di confisca cd. allargata di cui all’articolo 240-bis c.p..
La Corte di appello non si e’ per nulla soffermata nella valutazione del requisito della sproporzione tra reddito e valore dei beni e si e’ limitata ad affermare che il delitto di ricettazione rientra nel novero dei reati presupposto.
Quando si pronuncia il proscioglimento per estinzione conseguente a prescrizione il giudice ha l’obbligo di accertare compiutamente la configurabilita’ del reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia di natura oggettiva che in punto di dolo, adempimento a cui la Corte di appello si e’ sottratta.
23. I difensori di (OMISSIS) hanno proposto distinti ricorsi. 23.1. L’avvocato (OMISSIS) ha articolato piu’ motivi.
23.1.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello ha ignorato i rilievi difensivi sulla valutazione compiuta dal Tribunale degli esiti delle operazioni di intercettazione e di alcune dichiarazioni testimoniali.
Con quei rilievi si e’ proposta una lettura diversa e alternativa, documentata agli atti del processo e aderente alle risultanze dibattimentali, che non consente di pervenire alla condanna del ricorrente.
23.1.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla insussistenza di elementi per ritenere configurato il delitto di cui all’articolo 418 c.p., ipotesi piu’ favorevole per il ricorrente. La sentenza impugnata non ha spiegato quali siano le informazioni a cui ancorare la circostanza che la condotta del ricorrente fosse finalizzata a consentire a (OMISSIS) di eludere le investigazioni, ovvero di sottrarsi all’autorita’ giudiziaria.
23.1.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di sussistenza dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7. L’aver dato rifugio ad un latitante non puo’ di per se’ solo rappresentare sia l’articolo 378 c.p., comma 2 che l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7. La Corte di appello non ha preso in esame le censure difensive e non ha motivato circa le ragioni della sussistenza della finalita’ di agevolare, oltre (OMISSIS), anche il sodalizio.
23.1.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
23.1.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione circa l’errata affermazione della sentenza impugnata secondo cui per i reati di cui all’articolo 51 c.p., commi 3-bis e 3-quater c.p. non e’ previsto un termine massimo di prescrizione.
23.2. L’avvocato (OMISSIS) ha articolato piu’ motivi.
23.2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata.
23.2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di elemento psicologico del reato che ha determinato l’erronea contestazione dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7. Il riconoscimento del dolo specifico di agevolazione del gruppo associativo richiede una analisi individualizzata e non puo’ dedursi dalla accertata condotta favoreggiatrice.
23.2.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge.
La Corte di appello ha errato nell’applicare la regola del raddoppio del termine di prescrizione in ragione dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7. Avrebbe allora dovuto prendere atto dell’intervenuta estinzione per prescrizione.
24. Il difensore di (OMISSIS) ha articolato piu’ motivi.
24.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilita’ per il capo D, di favoreggiamento dell’allora latitante (OMISSIS), consistente in un solo episodio, relativo al trasporto di (OMISSIS), definito quale associato. dedito ai contatti e alle comunicazioni con (OMISSIS). La sentenza non ha spiegato quale sia stato il concreto ausilio apportato ad (OMISSIS) il 21 aprile 2008; e’ risultata piuttosto l’assenza di collegamenti di quella vicenda con (OMISSIS).
24.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione nella misura in cui opera un salto logico nell’inferire una pluralita’ di condotte di favoreggiamento dall’unico episodio, del 21 aprile 2008, del trasporto di (OMISSIS).
24.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in ordine alle critiche mosse con l’atto di appello circa l’elemento soggettivo del reato e specificamente la volonta’ in capo al ricorrente di aiutare (OMISSIS).
24.4. Con il quarto motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7. Se non e’ stato possibile individuare il concreto ausilio fornito a (OMISSIS), allo stesso modo non e’ possibile individuare il beneficio che l’associazione intera ha tratto dalla condotta dell’imputato.
24.5. Con il quinto motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di (OMISSIS) e’ fondato solo in parte.
1.1. Preliminarmente, e in applicazione delle regole sull’estensione dell’impugnazione, si rileva che la coimputata nel fatto ascritto al capo MM, (OMISSIS), ha proposto un motivo, non esclusivamente personale, che attiene alla qualificazione del comune addebito di violenza privata. Il motivo proposto dalla ricorrente (OMISSIS) e’ fondato per le ragioni che ora si espongono, e il suo accoglimento deve coinvolgere anche la posizione di (OMISSIS), che sul
punto non e’ impugnante. Vale, infatti, il principio di diritto secondo cui, “ai fini dell’operativita’ dell’istituto dell’estensione dell’impugnazione, di cui all’articolo 587 c.p.p., deve considerarsi non ricorrente anche il coimputato presente nel giudizio di cassazione che non abbia impugnato il punto della decisione annullata dalla Suprema Corte in accoglimento di motivi non esclusivamente personali proposti da altro imputato” – Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, dep. 2020, Rv. 278226 -.
1.1.1. La Corte di appello ha riqualificato il fatto di cui al capo MM) in termini di violenza privata ex articolo 610 c.p., dopo che il primo giudice aveva affermato la responsabilita’ in ordine a quel capo per il delitto di tentativo di estorsione. Ha accertato la sussistenza di atteggiamenti minacciosi e intimidatori, volti a far si’ che (OMISSIS) non frequentasse il Comune di (OMISSIS), incluso il locale cimitero ove si trova tumulato il marito, e non potesse piu’ gestire il negozio di biancheria “(OMISSIS)”, sito in un centro commerciale di (OMISSIS).
Ha pero’ affermato di non ravvisare “la patrimonialita’, caratterizzante il delitto di estorsione” – fl. 30 -.
La motivazione della sentenza impugnata e’ sul punto carente: se, infatti, serve in qualche modo a spiegare le ragioni della individuazione di altra fattispecie, dall’estorsione alla violenza privata, non da’ in alcun modo conto del perche’ da una ipotesi di tentativo si sia poi giunti alla individuazione di un fatto, seppur privo del carattere della patrimonialita’ del vantaggio perseguito, in termini di consumazione.
La Corte di appello sembra aver trascurato che il delitto di violenza privata ammette il tentativo, che si configura ogniqualvolta, “pur sussistendo l’idoneita’ dell’azione a limitare la liberta’ del soggetto passivo, quest’ultimo non adotti la condotta che la violenza e la minaccia esercitate nei suoi confronti erano preordinate ad ottenere e, pertanto, l’evento non si verifichi” – Sez. 5, n. 15989 del 04/03/2005, Rv. 232132; Sez. 3, n. 29742 del 11/06/2013, Rv. 256680 -.
Avrebbe pertanto dovuto accertare, specie a fronte di una qualificazione in primo grado secondo la fattispecie di tentativo, pur riferita ad altra figura criminosa, se le minacce raggiunsero il fine di impedire alla vittima di tenere le condotte che si mirava ad ostacolare.
La sentenza pertanto deve essere, per questa parte, annullata con rinvio per nuovo giudizio.
1.2. La Corte di appello ha poi ignorato il motivo di impugnazione relativo alla concessione delle attenuanti generiche. La doglianza non e’ stata esaminata e pertanto la sentenza va anche su tale punto annullata con rinvio, non potendo trovare applicazione nel caso in esame, data l’assenza di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, il principio per il quale “il giudice d’appello puo’ trascurare le deduzioni contenute nei motivi dell’impugnazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche quando abbia individuato, tra i criteri di cui all’articolo 133 c.p., quelli che nel caso concreto possano assumere una rilevanza decisiva per connotare negativamente la personalita’ dell’imputato” – Sez. 2, n. 19907 del 19/02/2009, Rv. 244880 -.
1.3. Le statuizioni di annullamento in punto di qualificazione del reato di cui al capo MM) e di attenuanti generiche comportano l’assorbimento del motivo relativo alla determinazione dell’aumento per continuazione del reato di cui al capo MM) con quello di partecipazione associativa di cui al capo A).
1.4. Nel resto il ricorso deve invece essere rigettato.
1.5. E’ infondato il motivo in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7 per il capo MM. La Corte di appello ha spiegato che il fatto in danno di (OMISSIS) fu commesso in una logica di sopraffazione criminale, di riaffermazione dell’autorita’ del gruppo rispetto ad una persona che, intrattenendo una relazione sentimentale dopo che il coniuge, specificamente il fratello del capo dell’organizzazione criminale, era deceduto, in qualche modo non ne onorava la memoria indebolendo il prestigio dell’intero gruppo. Si tratto’, in buona sostanza, di una risposta sanzionatoria nei confronti di colei che aveva trascurato i gradimenti del capo e che, pertanto, attuava una sorta di ribellione che, ovviamente, si poneva in contrasto con l’assetto verticistico del gruppo e quindi con la sua proiezione esterna in termini di capacita’ operativa e intimidatoria.
Generica e’ a tal proposito la doglianza circa il fatto che nel separato procedimento definito nei confronti dei coimputati nello stesso fatto la circostanza aggravante sia stata esclusa. Ne’ e’ sufficiente, per dare specificita’ al motivo, l’affermazione che la sentenza di quel procedimento sia stata acquisita ma ignorata, perche’ sarebbe stato necessario che la ricorrente indicasse le ragioni per le quali la motivazione della sentenza impugnata sia illogica, carente o contraddittoria, senza limitarsi a dire che e’ difforme da altra ricostruzione.
1.6. In ordine alla responsabilita’ per il fatto associativo la sentenza impugnata ha fatto richiamo alla posizione assunta dalla ricorrente durante la latitanza del marito e ha accordato, con logicita’ di ragionamento, un valore probatorio decisivo al fatto che durante quel periodo la ricorrente beneficio’ di uno stipendio mensile, erogato dal gruppo associativo. Proprio su questa base, descritta, sia pure sinteticamente, in termini di solidita’ di costrutto accusatorio, ha ritenuto non utile la rinnovazione della prova mediante la riassunzione delle dichiarazioni di (OMISSIS), nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia. A fronte – ha congruamente osservato – di un materiale probatorio in gran parte proveniente dalle operazioni di intercettazione, le prove dichiarative su aspetti che non si presentano lacunosi o dubbi, non si prospettano in termini di decisivita’.
1.7. Circa infine la conferma della misura di sicurezza della liberta’ vigilata si osserva che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimita’ – Sez. 6, n. 4115 del 27/06/2019, dep. 2020, Rv. 278325, “in tema di associazione di tipo mafioso, l’applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall’articolo 417 c.p., non richiede l’accertamento in concreto della pericolosita’ del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarieta’, che puo’ essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l’assenza di pericolosita’ in concreto” – v., anche, Sez. 6, n. 2025 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272023 -.
Del resto, si e’ pure detto che “ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza prevista dall’articolo 417 c.p., l’accertamento in concreto della pericolosita’ attuale del soggetto ai sensi dell’articolo 203 c.p., pur non necessario al momento della pronuncia della sentenza di condanna, dovra’ essere in ogni caso svolto dal magistrato di sorveglianza, alla luce degli elementi di cui all’articolo 133 c.p. e del comportamento del condannato durante e dopo l’espiazione della pena” – Sez. 2, n. 28582 del 11/03/2015, Rv. 264563 -.
2. Il ricorso di (OMISSIS) e’ fondato in parte.
2.1. Merita accoglimento il motivo con cui si deduce che il vizio di violazione di legge per la riqualificazione del fatto di cui al capo MM) da tentativo di estorsione a violenza privata consumata. Valgono a tal proposito le considerazioni gia’ svolte a proposito del ricorso di (OMISSIS), coimputato nel reato di cui al capo MM).
La sentenza pertanto deve essere, per questa parte annullata con rinvio per nuovo giudizio.
2.2. Del pari meritano accoglimento i motivi relativi alle attenuanti generiche e alla confisca. La Corte di appello ha confermato il provvedimento di confisca disposto in primo grado ma nulla ha detto in ordine al motivo di impugnazione con il quale, come espressamente ricordato dalla stessa sentenza, la ricorrente richiedeva in quella sede la revoca del provvedimento di confisca cd. allargata. Allo stesso modo, la Corte di appello ha omesso di provvedere sul motivo relativo alle attenuanti generiche.
La sentenza deve pertanto essere annullata anche in ordine a questi due punti.
2.3. Nel resto il ricorso deve invece essere rigettato.
2.4. E’ generico, per le osservazioni gia’ svolte sull’identico motivo articolato nel ricorso della coimputata (OMISSIS), il motivo circa l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7 per il capo MM.
2.5. Sono infondate le doglianze relative all’affermazione della sussistenza del fatto di cui al capo MM) e al coinvolgimento concorsuale del ricorrente. La Corte di appello ha richiamato alcuni dati tratti dal materiale intercettativo e in tal modo ha articolato una motivazione congrua e sufficiente. In particolare, ha fatto riferimento alla conversazione n. 808 del 14 maggio 2008 tra (OMISSIS) e (OMISSIS), nel corso della quale la prima commento’ la circostanza che (OMISSIS), figlio di (OMISSIS), per eludere le intimidazioni di (OMISSIS), si era rivolto alla nonna, (OMISSIS), e alla stessa (OMISSIS). (OMISSIS) era particolarmente adirata col nipote (OMISSIS) e riferiva che gli aveva detto che non poteva opporsi alla volonta’ del capo clan, e cio’ perche’ la madre aveva iniziato la relazione sentimentale con (OMISSIS). In altra conversazione, n. 7680 del 15 giugno 2007, (OMISSIS), parlando con (OMISSIS), ebbe a dire che avrebbe raggiunto la (OMISSIS) e l’avrebbe percossa, dato che si ostinava a gestire il negozio di biancheria intima. In tal modo aderi’ in modo pieno alla iniziativa della cognata (OMISSIS). che le aveva detto che, da li’ a breve, avrebbe incontrato il nipote (OMISSIS) e si sarebbe fatta consegnare le chiavi del negozio.
2.6. Manifestamente infondato e’ infine il motivo in ordine alla prescrizione, il cui termine di maturazione sarebbe, secondo la ricorrente, gia’ decorso. Il fatto fu commesso sino al (OMISSIS), ma la sussistenza della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7, da un lato, ha comportato il raddoppio del termine di prescrizione e, dall’altro, ha impedito che al rinnovo del decorso del termine in esito all’evento interruttivo fossero posti limiti massimi.
3. Sono fondati i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine all’affermazione della natura illecita delle somme impegnate per la realizzazione dell’immobile e specificamente alla mancata prova di tale provenienza, a fronte della produzione documentale che attesterebbe la ricezione di acconti dai’ promissari acquirenti, e, in particolare, al mancato accoglimento della richiesta di perizia per accertare l’autenticita’ delle sottoscrizioni sulle ricevute di versamento di acconti.
3.1. Il motivo, data l’identita’ di posizione e la natura non personale dello stesso, coinvolge anche la posizione del ricorrente (OMISSIS) ed e’ quindi a lui estensibile.
3.2. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno avanzato in appello richiesta di perizia grafica per l’accertamento della sottoscrizione delle ricevute di versamento per acconti asseritamente versati da (OMISSIS).
La Corte di appello ha affermato, cosi’ condividendo l’assunto del giudice di primo grado, l’inidoneita’ della documentazione prodotta in copia da (OMISSIS) e diretta a provare il versamento di somme di danaro da (OMISSIS), in alcun modo argomentando, se non appunto con il generico richiamo alle deduzioni del primo giudice, la ritenuta inidoneita’. Ha quindi concluso, in modo assertivo e per nulla argomentato, che la provvista di Euro 200.000,00, dalla difesa individuata come frutto degli acconti versati da (OMISSIS), “non e’ riconducibile agli acconti versati dai promissari acquirenti” – fl. 92 -.
Anche il giudice di primo grado ha fatto richiamo alle dichiarazioni spontanee di (OMISSIS) in corso di dibattimento – che riferi’ di non aver versato alcuna somma di denaro per l’acquisto dell’immobile – per immediatamente dopo aggiungere che queste affermazioni non risultano superate dalla documentazione prodotta da (OMISSIS), che si sostanzia in una serie di distinte di versamento in copia, la cui riconducibilita’ a (OMISSIS) – ha quindi chiosato – “e’ tutta da dimostrare” – fl. 1462 della sentenza di primo grado -.
Un siffatto modo di argomentare rivela una strutturale carenza e una non meno evidente illogicita’, perche’ non puo’ affermarsi che un determinato fatto sia tutto da dimostrare e poi non si spiegano le ragioni per le quali l’invocata dimostrazione, che potrebbe provenire da un accertamento peritale condotto sulla documentazione acquisita, venga negata, evocando addirittura che il diniego all’approfondimento istruttorio sia direttamente conseguente alla insufficienza probatoria di quel materiale documentale che, se opportunamente affidato agli accertamenti e alle valutazioni peritali, potrebbe avere invece una determinante efficacia probatoria.
3.3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con rinvio per nuovo giudizio. Restano assorbiti, senza preclusione ad un ulteriore eventuale esame, gli altri motivi articolati dai menzionati ricorrenti.
4. Sono parzialmente fondati i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS), per quanto ora si illustra.
4.1. Sono anzitutto fondati i motivi relativi alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici. Il reato piu’ grave posto in continuazione criminosa e’ stato punito, in riferimento ad entrambi, con pena inferiore ad anni tre di reclusione, in ragione del riconoscimento delle attenuanti generiche, e specificamente con pena pari ad anni due e mesi otto di reclusione.
Va allora fatta applicazione del principio di diritto per il quale “ai fini dell’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, in caso di piu’ reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato piu’ grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall’aumento della continuazione” – Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Rv. 270240; cfr. anche Sez. 6, n. 17616 del 27/03/2008, Rv. 240067, secondo cui “in caso di condanna per reato continuato, la pena principale alla quale si deve fare riferimento per stabilire la durata della conseguente pena accessoria e’ quella inflitta per la violazione piu’ grave, come determinata per effetto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti e aggravanti, e non gia’ quella complessivamente individuata tenendo conto dell’aumento per la continuazione.
La sentenza va per questa parte annullata senza rinvio, con eliminazione della pena accessoria illegittimamente applicata.
4.2. Parimenti fondati sono i motivi sulla confisca. La Corte di appello si e’ limitata ad affermare che il provvedimento disposto in primo grado andava confermato ma nulla ha detto in ordine ai motivi proposti, incorrendo nel vizio di carenza di motivazione. La sentenza deve pertanto essere annullata, per questa parte, con rinvio per nuovo giudizio.
4.3. Nel resto i ricorsi vanno rigettati.
4.4. Non e’ doglianza ammissibile quella secondo cui la Corte di appello avrebbe interpretato irragionevolmente i risultati delle intercettazioni in ordine al coinvolgimento dei ricorrenti nella vicenda dell’immobile sito in (OMISSIS). La sentenza impugnata da’ conto, con argomenti compiuti e congrui, dell’affermazione per la quale (OMISSIS) fu acquirente soltanto formale dell’immobile, invero nella titolarita’ di (OMISSIS), e che la provvista di denaro necessaria per il pagamento del mutuo provenisse da (OMISSIS). Fu proprio (OMISSIS) a riferire, nel corso di alcune conversazioni intercettate, del coinvolgimento dei fratelli (OMISSIS) – della cui consapevolezza della illiceita’ non puo’ dubitarsi secondo quanto compiutamente argomentato dalla impugnata sentenza – per l’acquisto delle unita’ immobiliari, al solo fine di occultarne la reale titolarita’. E fu (OMISSIS) a dolersi del ritardo con cui il cognato (OMISSIS) faceva pervenire le somme di denaro necessarie al pagamento del mutuo.
Si e’ di fronte quindi ad articolate letture del materiale intercettativo, gia’ fornite dal giudice di primo grado che la Corte di appello ha riesaminato, dandone conferma con il diretto ed espresso riferimento a brani di conversazione ben spiegati nel loro significato.
Vale allora il principio per il quale “in sede di legittimita’ e’ possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformita’ risulti decisiva ed incontestabile” – Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558 -.
4.5. Quanto al motivo relativo all’omessa valutazione della sentenza di assoluzione in separato procedimento di (OMISSIS), indicato come il soggetto per il cui tramite (OMISSIS) faceva pervenire ai fratelli (OMISSIS) le somme di denaro necessarie per il pagamento del mutuo, non se ne apprezza la decisivita’ in ordine al costrutto argomentativo della impugnata sentenza. Quella sentenza, infatti, nell’assolvere (OMISSIS), non ha escluso che l’operazione di riciclaggio fosse stata compiuta, e anzi cio’ ha affermato. In particolare, ha preso atto della carenza di prova circa il coinvolgimento di (OMISSIS) nella vicenda di riciclaggio, per l’incertezza nella individuazione del soggetto di nome ” (OMISSIS)”, ma non ha revocato in dubbio l’illiceita’ dell’operazione.
4.6. Non si ravvisano infine difetti nella strutturazione dell’imputazione del delitto di cui al capo AA), dal momento che la descrizione delle condotte non e’ in contrasto con la natura istantanea della fattispecie, ma giova ad individuare i piu’ momenti che, complessivamente considerati, hanno consentito la consumazione del reato.
5. E’ fondato soltanto in parte il ricorso di (OMISSIS), per le ragioni che di seguito si espongono.
5.1. La Corte di appello, nel rideterminare, in bonam partem, il trattamento sanzionatorio, ha reiterato l’errore commesso dal giudice di primo grado in ordine alla determinazione dell’aumento di pena in ragione del concorso della circostanza aggravante di cui all’articolo 416-bis c.p., comma 4, che fissa in modo autonomo la pena, e della circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva reiterata e specifica.
Individuata in anni cinque di reclusione la pena in considerazione della circostanza aggravante di cui all’articolo 416-bis c.p., comma 4, ha computato un aumento di due terzi per la recidiva, per una complessiva pena di anni otto e mesi quattro di reclusione (poi ulteriormente aumentata per la continuazione), e in tal modo ha disatteso la regola contenuta nell’articolo 63 c.p., comma 4, secondo cui, nel caso di concorso tra circostanza di tal tipo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza piu’ grave con la possibilita’ per il giudice di disporre un ulteriore aumento ma nel limite ordinario di un terzo della pena base. In tal senso si e’ espressa la giurisprudenza di legittimita’, stabilendo il principio per il quale “in tema di associazione a delinquere di tipo mafioso, nell’ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste dall’articolo 416-bis c.p., commi 4 e 6, la pena e’ determinata secondo la disciplina speciale di cui all’articolo 416-bis c.p., comma 6, che prevede l’aumento da un terzo alla meta’ della pena gia’ aggravata; ne consegue che, quando concorre anche l’aggravante ad effetto speciale della recidiva reiterata, ai fini dell’individuazione della piu’ grave tra le dette circostanze, sulla quale operare l’eventuale ulteriore aumento di pena, previsto dalla regola generale di cui all’articolo 63 c.p., comma 4, rileva quella unitariamente considerata, a fini sanzionatori, dall’articolo 416-bis c.p., comma 6” – Sez. 2, n. 7155 del 11/11/2020, dep. 2021, Rv. 280662 -.
5.2. La Corte di appello, ancora, nulla ha detto sulle ragioni sottese all’applicazione della recidiva, peraltro nella misura massima, e non si e’ pronunciata sulla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, seppure abbia disposto una attenuazione del trattamento sanzionatorio stabilito in primo grado e abbia dato atto di un ottimo comportamento processuale del ricorrente.
5.3. Su questi punti, attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio in riferimento alle circostanze, la sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
5.4. E’ del pari fondato l’altro motivo di ricorso in punto di motivazione sulla conferma della confisca. La Corte di appello si e’ limitata ad affermare, senza null’altro aggiungere, che “va respinta la richiesta di revoca della confisca di vari immobili” – fl. 25 -.
Il difetto di motivazione, per l’assenza delle ragioni a fondamento della richiamata decisione, e’ evidente, e alla sua rilevazione non puo’ che seguire l’annullamento della sentenza sul punto, con rinvio per nuovo giudizio.
5.5. Nel resto il ricorso va invece rigettato.
5.6. E’ infondato il motivo relativo al mancato riconoscimento della continuazione con i reati giudicati con sentenze definitive rese in altri procedimenti. La Corte di appello ha dato compiuta motivazione ponendo in evidenza la notevole distanza temporale tra i fatti, indice dell’assenza della medesimezza del disegno criminoso, a nulla potendo rilevare, proprio per l’ampiezza del tempo trascorso tra la commissione degli uni e degli altri, il criterio della omogeneita’ delle condotte e della identita’ di causale. A fronte di una considerevole distanza di tempo tra la commissione dei reati dei quali si deduce la medesimezza del disegno criminoso devono emergere, perche’ questo possa essere affermato, indici concreti che facciano ritenere che gia’ al momento di commissione del primo reato il soggetto agente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, la commissione dei successivi. La Corte di appello ha peraltro evidenziato che i fatti piu’ lontani nel tempo, estorsioni ai danni di esercenti sale da gioco, furono commessi con il richiamo intimidatorio alle presenza del gruppo criminoso dei Vollaro, operante soprattutto in Portici e quindi in ambito territoriale diverso da quello del clan dei (OMISSIS); e che l’altra sentenza di condanna ha avuto riguardo alla partecipazione associativa ad altro gruppo criminoso, clan (OMISSIS)- (OMISSIS)- (OMISSIS)- (OMISSIS), operante in Napoli e provincia dal 1986 e sino al marzo-aprile 1990.
6. Il ricorso di (OMISSIS) non merita accoglimento.
6.1. La Corte di appello ha preso in esame anche l’episodio di cui al capo F – articoli 477 e 482 c.p. – dichiarato estinto per prescrizione e ha spiegato come dalle intercettazioni ambientali eseguite nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) sia emerso che (OMISSIS) si serviva di parenti e conoscenti per la falsificazione di documenti di identita’ che erano poi utilizzati dai suoi familiari in occasione delle visite a lui; e che da anni i componenti della famiglia (OMISSIS) utilizzavano i documenti di (OMISSIS), cognato di (OMISSIS), per potersi recare in visita ad (OMISSIS), eludendo eventuali controlli di polizia.
Si e’ specificamente accertato che il Comune di (OMISSIS) nel 2004 aveva rilasciato un duplicato di carta di identita’ in favore del figlio, (OMISSIS), del ricorrente e che sempre nel medesimo anno un duplicato di carta era stato rilasciato a (OMISSIS), cl. (OMISSIS), e cio’, nonostante le precedenti carte di identita’ fossero ancora valide e senza che ne fosse denunciato lo smarrimento.
Dall’intercettazione dei 20 novembre 2003 e’ emerso che (OMISSIS), dopo aver utilizzato una carta di identita’, l’aveva restituita mediante (OMISSIS), pero’ priva di fotografia.
La Corte di appello, sulla base di queste risultanze, ha logicamente concluso per la conferma della sentenza di primo grado che ha affermato la sussistenza del delitto di falso, poi dichiarato estinto. Quanto dedotto in ricorso relativamente ad una intercettazione da cui si sarebbe appreso che (OMISSIS) aveva strappato il documento di identita’ senza foto, per poi desumere che quel documento non poteva essere la carta di identita’ di (OMISSIS), che del documento di identita’ si servi’ successivamente per prendere parte alle elezioni del 13 giugno 2004, non ha l’efficacia decisiva che il ricorrente prospetta, perche’ la Corte di appello ha precisato – come prima ricordato – che erano stati richiesti al Comune dei duplicati di documenti e che non v’era mai stata denuncia di smarrimento.
6.2. Non e’ censurabile l’affermazione dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7, dal momento che la consegna dei documenti di identita’ in favore di parenti e familiari di (OMISSIS), vertice del gruppo criminoso e in quel tempo latitante, ebbe una indubbia idoneita’ a favorire non solo la persona di (OMISSIS) ma anche l’associazione nel suo complesso, consentendo al suo vertice organizzativo e direttivo di poter mantenere contatti con parenti e familiari e cosi’ proseguire nello stato di latitanza, di beneficio per l’intero gruppo.
6.3. La Corte di appello non ha espressamente motivato sulla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, rimasta disattesa, ma ha provveduto ad una attenuazione del trattamento sanzionatorio. Ha quindi preso in esame il motivo di impugnazione, diretto ad ottenere una mitigazione della pena anche eventualmente con il riconoscimento delle attenuanti, ma ha ritenuto, con motivazione implicita, che la pena fosse congrua. E’ sufficiente sul punto richiamare il principio di diritto per il quale “il giudice di appello non e’ tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi gia’ sottoposti alla attenzione del giudice di primo grado e da quest’ultimo disattesi sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione” – Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Rv. 262249 -.
6.4. E’ infine manifestamente infondato il motivo sulla asserita estinzione per prescrizione del delitto di favoreggiamento aggravato. In applicazione del regime normativo precedente la riforma del 2005 (intervenuta con la legge ex Cirielli) il termine ordinario di prescrizione era pari ad anni dieci di reclusione, aumentati ad anni quindici per effetto dell’interruzione, ed ulteriormente aumentati per le sospensioni verificatesi in corso di giudizio. Il fatto e’ stato commesso nel (OMISSIS), sicche’ il termine di prescrizione non puo’ ancora dirsi decorso. Allo stesso risultato si giunge se si fa applicazione della disciplina introdotta con la riforma del 2005, atteso che la contestazione e il riconoscimento dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7 comporta il raddoppio del termine di prescrizione e l’assenza di limite massimo in caso di interruzione della prescrizione.
7. Il ricorso di (OMISSIS) non merita accoglimento.
7.1. La Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine all’affermazione di responsabilita’ per il contestato delitto di riciclaggio. E’ stato accertato che (OMISSIS) investi’ parte dei proventi, derivanti dall’attivita’ criminale di gestione dei macchinari per videopoker, nell’acquisto dell’immobile di (OMISSIS) e che la ricorrente, intestataria formale dell’immobile e titolare del mutuo contratto per l’acquisto dello stesso, non aveva al tempo redditi sufficienti per far fronte ai vari ratei. Indice della titolarita’ sostanziale dell’immobile in capo a (OMISSIS) e’ il fatto che questi ebbe la residenza anagrafica nel fabbricato di (OMISSIS) sin dal 1999, oggetto di acquisto da parte della ricorrente nel febbraio del 2001, e che, di contro, la ricorrente ha sempre abitato in altro appartamento pur esso sito in (OMISSIS). Da qui la logica conseguenza che la disponibilita’ di fatto dell’immobile era in capo a (OMISSIS), il quale, peraltro, l’8 novembre 2004 ricevette dalla ricorrente in godimento una porzione dell’immobile e che egli fu il committente dei lavori di ristrutturazione dell’intero immobile.
7.1.1. Non puo’ dirsi, come affermato dalla ricorrente, che il delitto di riciclaggio, consumato non solo con la stipula dell’atto di acquisto dell’immobile ma anche con la stipula del contratto di mutuo bancario e il versamento dei vari ratei, sia prescritto.
Occorre infatti tener presente che “in tema di riciclaggio, ove piu’ siano le condotte di consumazione del reato, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva e consumazione prolungata, che viene a cessare con l’ultima delle operazioni poste in essere. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva escluso che la decorrenza del termine di prescrizione dovesse essere valutata in relazione alle singole condotte di “sostituzione” del danaro provento di reato, attuate attraverso operazioni su conti correnti bancari)” – Sez. 2, n. 29869 del 23/06/2016, Rv. 267856 -.
Il dies a quo del termine di prescrizione deve pertanto essere individuato con l’ultimo atto di corresponsione delle rate di mutuo e quindi con la cessione dell’immobile in favore della moglie di (OMISSIS), (OMISSIS), avvenuta il (OMISSIS).
7.2. La Corte di appello non ha pronunciato sulla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche ma e’ intervenuta sulla determinazione della pena e non soltanto per escludere il quantum riferibile al reato dichiarato estinto per prescrizione. Ha infatti diminuito la pena per il residuo episodio di cui al capo EE, tenendo conto che in primo grado per il reato di riciclaggio di cui al capo DD, allora assunto come reato piu’ grave della continuazione, era stata individuata una misura sanzionatoria piu’ grave. In tal modo la Corte di appello si e’ fatta carico dell’esigenza di mitigazione del trattamento sanzionatorio, dando implicita risposta alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche. Nel diminuire la pena ha contestualmente escluso la ricorrenza delle condizioni per una ulteriore e piu’ robusta mitigazione della pena, con valutazioni che rispondono ad apprezzamenti discrezionali non censurabili in sede di legittimita’.
7.3. E’ infondato il motivo sulla confisca. La Corte di appello ha giustificato il provvedimento ablatorio con riguardo alla previsione dell’allora L. n. 356 del 1992, articolo 12-sexies che non impone certo la limitazione del potere di confisca ai beni e alla ricchezza direttamente imputabili al reato oggetto di condanna, sussistendo gli altri elementi della sproporzione reddituale e dell’assenza di giustificazione della provenienza su cui ha compiutamente argomentato il giudice di primo grado – fl. 3098 e ss. della sentenza di primo grado -.
8. Il ricorso di (OMISSIS) non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
8.1. La Corte di appello ha dato conto, con logicita’ e adeguatezza di argomenti, di come dalle conversazioni captate sia emerso che la ricorrente era in continuo contatto con il capo clan latitante, che ne conosceva addirittura il covo, che con lui aveva rapporti di frequentazione diretta. Era anche nelle condizioni di controllare e vigilare sul soggetto incaricato di recapitare al capo latitante i messaggi, potendogli rimproverare ritardi ed omissioni. Quel che e’ poi particolarmente significativo e’ la percezione da parte della ricorrente di una erogazione mensile di denaro a cui provvedeva il gruppo criminale, e che costituisce dato probatorio per desumerne l’appartenenza associativa. Il fatto che la somma di denaro periodica possa essere imputata all’essere cognata del capo dell’organizzazione non impedisce di coglierne il significato indiziario della partecipazione associativa, attesa la struttura familiare dell’organizzazione che ora viene in rilievo.
Ne’ v’e’ contraddittorieta’ logica tra l’affermazione dell’appartenenza al gruppo e l’affermazione dei cattivi rapporti con il capo per via della relazione sentimentale che la ricorrente, vedova di (OMISSIS), aveva iniziato con (OMISSIS).
8.2. Circa l’addebito di riciclaggio per la realizzazione dell’immobile sito in (OMISSIS) la Corte di appello ha posto in evidenza il dato piu’ imponente, ossia che il latitante consegnava periodicamente le somme di denaro necessarie per il pagamento del mutuo bancario gravante sugli immobili solo formalmente intestati
a (OMISSIS), ma in realta’ nella titolarita’ della ricorrente. Non ha pregio in tale prospettiva l’argomento di ricorso, secondo cui la fittizia intestazione fu un espediente per consentire alla ricorrente, che in quel periodo era rimasta priva di fonti di reddito, di garantire il regolare adempimento dei ratei di mutuo, proprio perche’ il dato decisivo ai fini dell’affermazione di responsabilita’ per il fatto ascritto e’ che (OMISSIS) procurava periodicamente le somme di denaro necessarie per onorare gli impegni di mutuo.
8.3. In ordine alla doglianza circa la mancata valutazione delle sentenze acquisite ai sensi dell’articolo 238-bis c.p., se ne rileva la genericita’, atteso che la ricorrente non ha spiegato, con sufficiente specificita’, per quali ragioni ed in che modo la considerazione di quelle sentenze avrebbe potuto incrinare la tenuta logica delle argomentazioni spese dalla sentenza impugnata.
8.4. Quanto alla omessa rinnovazione istruttoria per l’esame di (OMISSIS), nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia, non risulta che la richiesta sia stata proposta alla Corte territoriale e, in ogni caso, la motivazione dalla stessa offerta per rigettare tutte le richieste di assunzione di prove dichiarative non si presta ad essere censurata in questa sede. Ha osservato la Corte di appello che, a fronte di un materiale probatorio per la gran parte costituito dai risultati delle operazioni di intercettazione, non era possibile apprezzare la decisivita’ di apporti dichiarativi su aspetti che, dal complesso dei dati di prova gia’ a disposizione, non si rivelano ne’ incerti ne’ lacunosi.
8.5. Il motivo relativo alla richiesta delle attenuanti generiche e di una mitigazione della pena e’ inammissibile. E’ pur vero che la Corte di appello non ha affrontato il tema ma la doglianza in quella sede avanzata non era meritevole di esame per la genericita’ dei rilievi a fronte delle puntuali indicazioni del giudice di primo grado che, peraltro, ha assunto come pena base per il computo una misura prossima al minimo edittale. Vale sul punto il principio di diritto per il quale “e’ inammissibile, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 3, u.p., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione” – Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306 -. Si e’ pure affermato che “e’ inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non so’rtirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio” – Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281 -.
9. I ricorsi di (OMISSIS), di (OMISSIS), di (OMISSIS) devono pertanto essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
10. Il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile.
10.1. Il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in punto di elemento soggettivo del delitto di riciclaggio a lui imputato al capo AA, per aver concorso nell’utilizzazione delle somme di denaro provenienti da (OMISSIS) ai fini del pagamento delle rate di mutuo per l’immobile sito in (OMISSIS). La Corte di appello ha invece dato compiuta ed adeguata motivazione del coinvolgimento del ricorrente nel fatto ascritto, anche per quel che attiene al profilo soggettivo, richiamando il consistente materiale intercettativo da cui si traggono, si’ come illustrati in sentenza, plurimi elementi probatori. Il riferimento e’ alle conversazioni intrattenute con (OMISSIS) e con (OMISSIS), da cui emerge, si’ come argomentato dalla Corte di appello, che il ricorrente aveva piena consapevolezza del fatto che il gruppo criminale facente capo ad (OMISSIS) procurava la provvista di denaro necessaria al pagamento dei ratei di mutuo. Dagli accertamenti bancari disposti su undici assegni rinvenuti in copia nel corso di una perquisizione del 21 ottobre 2006 e’ emerso che furono compiuti una serie di artifici posti in essere dal ricorrente al fine di far risultare la disponibilita’ di denaro per emettere assegni in favore del promittente venditore (OMISSIS), e cio’ per celare la natura simulata del preliminare di vendita tra (OMISSIS) e (OMISSIS). La relazione sentimentale tra il ricorrente e (OMISSIS), come correttamente affermato dalla sentenza impugnata, fu al piu’ la spinta, il movente e non certo elemento capace di impedire la sussistenza del dolo.
11. Il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile.
11.1. I motivi di ricorso ripropongono doglianze gia’ avanzate in sede di appello e rispetto alle quali la Corte territoriale ha fornito adeguata riposta. In particolare, si e’ osservato che non si tratto’ di un normale rapporto commerciale, dal momento che la fornitura gratuita di mozzarelle ad opera di (OMISSIS) e in favore del ristorante gestito dal ricorrente costitui’ soltanto una modalita’ alternativa di erogazione dello “stipendio” mensile. Il richiamo alla precedente condanna per partecipazione associativa e’ stato correttamente operato per attestare l’assenza di elementi di fatto da cui poter dedurre l’avvenuto recesso da quel legame associativo irrevocabilmente accertato.
Su quella base la Corte di appello ha preso in considerazione i dati provenienti dalle operazioni di intercettazione e ha dato adeguatamente conto delle ragioni della conferma della condanna.
12. Il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile.
12.1. Con esso si tende indebitamente a far rivalutare in sede di legittimita’ i fatti oggetto di accertamento. I giudici del merito hanno ricostruito il ruolo del ricorrente di referente del gruppo per la provincia di Roma nel settore dell’imposizione agli esercenti del noleggio delle apparecchiature videopoker, stabilmente retribuito da (OMISSIS). Fu quest’ultimo a indicare nel ricorrente un insostituibile controllore ed esattore per il mercato romano. Hanno anche logicamente ricostruito la partecipazione associativa del ricorrente, osservando come la stabile e continua attivita’ di installazione di terminali per scommesse on line e per videogiochi, con stabile retribuzione, sia indicativa dell’inserimento nel gruppo.
12.2. Manifestamente infondato e’ poi il motivo con cui si denuncia la mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo c.c., ossia del reato di cui all’articolo 513 c.p. aggravato dalla L. n. 203 del 1991, articolo 7. La sentenza di appello e’ stata pronunciata il 19 giugno 2019 e a quella data il tempo massimo di prescrizione non era decorso. Il fatto fu commesso sino al gennaio 2004, sicche’ il termine di dieci anni, computato sulla base della normativa antecedente alla novella del 2005 (cd. legge ex Cirielli), ed aumentato della meta’ in forza dell’ultimo atto interruttivo e del periodo di sospensione pari ad anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione – fl. 15 della sentenza – non era ancora decorso. Alla stessa conclusione si perviene applicando, ove ritenuta piu’ favorevole, la disciplina in punto di prescrizione introdotta con la novella del 2005, dal momento che la sussistenza dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7 comporta l’assenza di limiti temporali al periodo di prescrizione che decorre nuovamente al compimento di ogni atto interruttivo.
13. Il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile.
13.1. Il ricorrente lamenta la mancata considerazione di letture alternative dei fatti e quindi l’erronea qualificazione delle condotte in termini di concorso nei delitti di illegale detenzione di armi e di ricettazione. La Corte di appello ha dato conto delle ragioni per le quali, sulla base del materiale intercettativo esaminato, non v’e’ spazio per letture alternative. Il ricorrente, incaricato stabilmente di curare la manutenzione delle armi, giocoforza concorse nella loro illegale detenzione. Per poter adempiere il compito, era per necessita’ coinvolto nella detenzione delle armi e ne e’ prova, secondo la ricostruzione compiuta dalla Corte di appello, il fatto che prese parte, successivamente alla perquisizione del 20 febbraio 2004, agli accordi per il trasferimento delle armi in un luogo piu’ sicuro – fl. 48 -.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimita’, “per la configurazione del delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo e’ necessaria una relazione stabile del soggetto con la stessa, in quanto il concetto di detenzione per, sua natura implica un minimo di permanenza del rapporto materiale tra detentore ed oggetto detenuto ed un minimo apprezzabile di autonoma disponibilita’ del bene da parte dell’agente” – Sez. 1, n. 42886 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 274380; Sez. F, n. 33609 del 30/08/2012, Rv. 253425 -; e sussiste “la detenzione abusiva di un’arma ogni qual volta che tra l’agente e l’arma risulti sussistente un rapporto ovvero una relazione di fatto che gli consenta la disponibilita’ dell’arma, e cio’ indipendentemente da un collegamento materiale e spaziale tra l’agente e l’arma detenuta” – Sez. 1, n. 11183 del 03/07/1984, Rv. 167120 -.
13.2. Sulla base degli stessi dati di prova del concorso in detenzione i giudici del merito hanno correttamente affermato il coinvolgimento del ricorrente nel delitto di ricettazione delle medesime armi, in quanto di provenienza delittuosa, carattere di certo conosciuto dallo stesso, come si desume proprio dalle intercettazioni delle conversazioni da cui emerge il suo coinvolgimento nelle operazioni di occultamento delle armi dopo la perquisizione.
13.3. La Corte di appello non ha dato risposta espressa al motivo con cui si chiedeva la riqualificazione in termini di favoreggiamento reale, ma puo’ certo affermarsi che il rigetto di tale richiesta trova implicita ed inequivoca motivazione nelle argomentazioni con cui si e’ dato conto della sussistenza del delitto di ricettazione e di quello di illegale co-detenzione delle armi. Ha infatti dato conto del pieno coinvolgimento del ricorrente nella vicenda della detenzione, dell’occultamento e della continua manutenzione delle armi, da cui ben puo’ trarsi quell’atteggiamento psicologico che giova da discrimine tra il reato di favoreggiamento reale e quello di ricettazione. Ha precisato sul punto la giurisprudenza di legittimita’ che “la distinzione tra il delitto di favoreggiamento reale e quello di ricettazione, nel caso di occultamento di un oggetto costituente provento di reato, e’ individuabile nel diverso atteggiamento psicologico dell’agente, il quale opera, nel favoreggiamento, nell’interesse esclusivo dell’autore del reato, per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto senza trarre per se’ o per altri alcuna utilita’ e, invece, nella ricettazione, successivamente alla commissione del reato presupposto, con il dolo specifico di trarre profitto, per se’ o per terzi, dalla condotta ausiliatrice” – Sez. 2, n. 10980 del 22/01/2018, Rv. 272370 -.
13.4. La Corte di appello ha logicamente motivato in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7, evidenziando che i reati ascritti al ricorrente furono commessi per il soddisfacimento delle esigenze del gruppo criminale capeggiato da (OMISSIS).
13.5. Ha poi compiutamente argomentato in ordine all’adeguatezza del trattamento sanzionatorio, richiamando la gravita’ dei fatti come dato oggettivo impeditivo di una mitigazione della pena. Nulla ha detto sulle ragioni di applicabilita’ della recidiva, e pero’, come affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, “l’applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, puo’ essere adempiuto anche implicitamente” – Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, Rv. 272803 -. Nel richiamare la gravita’ del fatto di aver mantenuto in stato di efficienza piu’ armi da guerra, nella disponibilita’ di un pericoloso gruppo criminale, facente capo ad (OMISSIS), la Corte di appello ha implicitamente motivato sulle ragioni della spiccata pericolosita’ del ricorrente e quindi dell’applicazione della recidiva.
14. I ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) sono inammissibili. Occorre rammentare, quanto al primo motivo, che e’ principio consolidato della giurisprudenza di legittimita’ che “ai fini del controllo di legittimita’ sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione” – Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 -.
Con questa premessa si rileva che il giudice di primo grado – fl. 3102 e ss. – si e’ sufficientemente soffermato sul requisito della sproporzione reddituale ai fini della confisca dei beni dei ricorrenti e che la sentenza impugnata non ha fatto che richiamarsi alle ragioni esposte dalla decisione che ha sul punto integralmente confermato, a fronte di motivi di impugnazione che non hanno posto all’esame elementi nuovi e diversi da quelli compiutamente valutati.
14.1. Quanto all’accertamento dei reati per i quali e’ stata disposta la confisca, e poi dichiarati estinti per prescrizione, la Corte di appello non si e’ sottratta al dovere di accertamento circa la loro sussistenza anche per quel che attiene all’elemento soggettivo. Ha preso in esame i risultati delle operazioni di intercettazione da cui emerge che (OMISSIS) aveva piena consapevolezza, in uno con la madre (OMISSIS), di dover fare i conti, nella vicenda dell’immobile di (OMISSIS), con (OMISSIS), e che era a conoscenza della caratura criminale di quest’ultimo. Ha, ancora, valutato i brani di conversazioni intercettate da cui si trae che una pari consapevolezza su chi fosse il reale proprietario dell’immobile, (OMISSIS), e sui pericoli di un sequestro ad opera dell’Autorita’ giudiziaria ove tale identita’ fosse emersa, era anche in capo a (OMISSIS) e (OMISSIS).
15. I ricorsi presentati nell’interesse di (OMISSIS) sono inammissibili. Si contesta la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito per mezzo della interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate. La Corte di appello, invece, ha dato conto dei dati tratti dalle conversazioni intercettate con motivazione logica ed adeguata che si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimita’, secondo il consolidato principio di diritto per il quale “in sede di legittimita’ e’ possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformita’ risulti decisiva ed incontestabile” – Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558 -.
15.1. Il fatto e’ stato qualificato dai giudici del merito in termini di favoreggiamento personale nei confronti di (OMISSIS) e la Corte di appello non ha dato espressa risposta alla richiesta difensiva di riqualificazione secondo altra fattispecie, quella di assistenza agli associati.
Si osserva, ora, a prescindere dalla pur non marginale osservazione della carenza di allegazione dell’interesse del ricorrente alla riqualificazione – dato che il trattamento punitivo delle due fattispecie non si differenzia in modo tale da far emergere il sicuro vantaggio per l’imputato alla qualificazione in termini di assistenza all’associato -, che la risposta alla richiesta difensiva e’ stata fornita dalla Corte di appello in modo implicito ma inequivoco.
Ha infatti chiarito che (OMISSIS) era al tempo latitante, e quindi oggetto delle ricerche dell’Autorita’, si’ da far emergere con evidenza le ragioni della qualificazione in termini di favoreggiamento personale, alla luce del consolidato orientamento di legittimita’ per il quale “integra il delitto di cui all’articolo 418 c.p., e non quello di favoreggiamento, chi fornisce rifugio o vitto agli associati, se non sono in corso investigazioni o ricerche da parte dell’autorita’ giudiziaria, per non essere stata ancora accertata l’esistenza del gruppo criminale, giacche’ il delitto di assistenza agli associati… presuppone la coincidenza temporale dell’attivita’ di assistenza prestata dal soggetto attivo con l’operativita’ dell’associazione criminale, in quanto l’aiuto prestato agli associati dopo la cessazione del sodalizio criminoso, sotto forma di rifugio o fornitura di vitto, puo’ eventualmente integrare il delitto di favoreggiamento personale di cui all’articolo 378 c.p., configurabile anche durante la permanenza del vincolo associativo, in quanto gli elementi che differenziano le due fattispecie sono la finalita’ e gli effetti della condotta” – Sez. 6, n. 17704 del 03/03/2004, Rv. 228501 -.
15.2. E’ manifestamente infondato il motivo in ordine all’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7. La Corte di appello, dopo aver illustrato il contenuto delle conversazioni intercettate, ha logicamente osservato che non residuano dubbi sul fatto che il ricorrente fosse consapevole di aver dato ospitalita’ a (OMISSIS) e quindi, data la collocazione di questi all’interno della compagine associativa, di aver consapevolmente agevolato il gruppo criminale di riferimento.
15.3. In ordine al trattamento sanzionatorio, seppure con motivazione sintetica, ha spiegato le ragioni che impediscono una mitigazione del trattamento sanzionatorio anche mediante il riconoscimento delle attenuanti generiche.
15.4. Il reato addebitato al ricorrente non era certo estinto per prescrizione al momento della pronuncia della sentenza di appello. La sentenza di appello e’ stata pronunciata il 19 giugno 2019 e a quella data il tempo massimo di prescrizione non era decorso. Il fatto fu commesso nel (OMISSIS), sicche’ il termine di dieci anni, computato sulla base della normativa antecedente alla novella del 2005 (cd. legge ex Cirielli), ed aumentato della meta’ in forza dell’ultimo atto interruttivo e del periodo di sospensione pari ad anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione – fl. 15 della sentenza – non era ancora decorso. Alla stessa conclusione si perviene applicando, ove ritenuta piu’ favorevole, la disciplina in punto di prescrizione introdotta con la novella del 2005, dal momento che la sussistenza dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7 comporta l’assenza di limiti temporali al periodo di prescrizione che decorre nuovamente al compimento di ogni atto interruttivo.
16. Il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile.
16.1. La Corte di appello ha adeguatamente spiegato le ragioni per le quali l’episodio del (OMISSIS) – quando l’imputato fu fermato dai Carabinieri a bordo di un’autovettura nel cui portabagagli era trasportato (OMISSIS) e lui fu trovato in possesso delle chiavi di un garage ove erano custodite molte armi, da guerra e comuni da sparo – sia dimostrativo del fatto che il ricorrente fosse concretamente impegnato per garantire gli spostamenti di (OMISSIS), associato al gruppo criminale di (OMISSIS) e dedito ai contatti e alle comunicazione con il capo latitante. Ha ancora spiegato perche’ quel fatto non possa essere letto isolatamente e sia invece indicativo di una reiterazione nel tempo di condotte simili, evidenziando un dato di sicura pregnanza, ossia il possesso delle chiavi del garage ove erano custodite le armi.
16.2. Anche in riferimento all’elemento soggettivo la Corte di appello ha ben motivato, evidenziando che l’appartamento di via Pescara era a disposizione degli incontri tra (OMISSIS) e i suoi accoliti e che le modalita’ clandestine con cui era trasportato (OMISSIS) al momento del controllo di polizia attestano la consapevolezza e la piena volonta’ dell’azione favoreggiatrice.
Questi stessi aspetti della ricostruzione della vicenda sono anche dimostrativi della sussistenza dell’aggravante di agevolazione mafiosa.
16.3. La motivazione della sentenza impugnata e’ infine adeguata anche in riferimento al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello ha sufficientemente argomentato rilevando la congruita’ della pena in riguardo alla gravita’ dei fatti commessi.
17. I ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) devono essere pertanto dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processali e della somma, che si stima equa, di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) limitatamente alla qualificazione del fatto ascrittole al capo MM) e alle attenuanti generiche, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio su tali punti. Rigetta nel resto il ricorso.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) limitatamente alla qualificazione del fatto ascritto al capo MM), alle attenuanti generiche e alla confisca, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio su tali punti. Rigetta nel resto il ricorso.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) limitatamente alla pena accessoria, che elimina per entrambi; e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio relativamente alle confische. Rigetta nel resto i ricorsi.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) limitatamente alla determinazione della pena in riferimento alle circostanze e alla confisca, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio su tali punti. Rigetta nel resto il ricorso.
Rigetta i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e li condanna al pagamento delle spese processali e delta somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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