Liquidazione Spese opposizione: valore beni pignorati.

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|19 marzo 2025| n. 7342.

Liquidazione Spese opposizione e valore beni pignorati.

Massima: Ai fini della liquidazione delle spese nelle opposizioni all’esecuzione proposte ai sensi dell’art. 619 c.p.c., il valore della lite si determina ex art. 17 c.p.c. tenuto conto del valore dei beni controversi e cioè dell’equivalente monetario del diritto aggredito in via esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva posto a carico della banca opponente le spese di lite, individuando lo scaglione tariffario applicabile sulla base del valore della causa dalla stessa dichiarato nell’atto introduttivo del giudizio, invece che parametrare i compensi professionali dovuti alla parte vittoriosa nell’opposizione di terzo in base al valore dell’immobile pignorato).

 

Sentenza|19 marzo 2025| n. 7342. Liquidazione Spese opposizione e valore beni pignorati.

Integrale

Tag/parola chiave: Esecuzione forzata – Spese giudiziali – In genere opposizione all’esecuzione ex art. 619 c.p.c. – Determinazione del valore dei beni controversi ex art. 17 c.p.c. – Criteri – Fattispecie.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere-Relatore

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere

Dott. GUIZZI GIAIME Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9587/2023 R.G. proposto da:

IN.SA. Spa, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati SC.FR. e LO.ST., presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;

-ricorrente-

contro

Fe.Lu. e Bo.Li., rappresentati e difesi dagli avvocati SP.DO. e BO.SI., già elettivamente domiciliati presso lo studio legale del primo ed ora domiciliati per legge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di entrambi;

-controricorrenti-

nonché contro

Ca.St., rappresentato e difeso dall’avvocato NI.FE., presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della quale è domiciliato per legge;

-controricorrente-

avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA n. 1552/2021 depositata il 27/10/2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI;

udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale nella persona del Sostituto ANNA MARIA SOLDI, che, richiamate le conclusioni scritte, ha concluso chiedendo il rigetto del primo motivo di ricorso e l’accoglimento del secondo;

uditi l’Avvocato ST.LO., quale Difensore della società ricorrente, e l’Avvocato FE.NI., quale Difensore del resistente Ca.St., i quali hanno concluso insistendo nell’accoglimento delle rispettive richieste.

Liquidazione Spese opposizione e valore beni pignorati.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Reggio Emilia – pronunciandosi nella causa civile iscritta al n. r.g. 1552/2021 (cui era riunita la causa civile iscritta al n. r.g. 2687/2021), promossa da IN.SA. Spa nei confronti di Fe.Lu. e della di lui madre Bo.Li., nonché nei confronti di Ca.St. – a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 25/10/2022, il successivo 27 ottobre ha emesso ordinanza con la quale ha dichiarato l’estinzione dei processi riuniti (sul presupposto che IN.SA., parte opponente, aveva rinunciato agli atti e la rinuncia era stata accettata dai convenuti opposti) e, dato atto che tra le parti non vi era accordo in ordine alla regolamentazione delle spese processuali, dando applicazione all’art. 306 ultimo comma c.p.c., ha condannato IN.SA., parte opponente, alla rifusione delle spese di lite, quantificandole in Euro 72 mila, oltre accessori per ciascuna delle due parti convenute.

2. Avverso la suddetta ordinanza IN.SA. ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 111 comma 7 Cost., articolando due motivi.

Hanno resistito con distinti controricorsi il Fe.Lu. e la Bo.Li., nonché il Ca.St., che hanno preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso, non avendo il provvedimento impugnato (che si limita a disporre sulle sole spese legali) contenuto decisorio.

Per l’udienza pubblica del 19 dicembre 2014 il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del primo motivo di ricorso e l’accoglimento del secondo.

La trattazione del ricorso è stata rinviata d’ufficio all’odierna udienza pubblica, per la quale il Procuratore Generale ha depositato nota con la quale si è riportato alle già rassegnate conclusioni.

I Difensori delle parti hanno depositato memorie insistendo nell’accoglimento delle rispettive conclusioni.

Liquidazione Spese opposizione e valore beni pignorati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’eccezione di inammissibilità, sollevata da entrambe le parti resistenti non è fondata.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare di recente (Cass. n. 32771/2021) che: “Il provvedimento con cui il giudice, nel pronunciare l’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti di una delle parti, ai sensi dell’art. 306 c.p.c., liquida le spese in caso di mancato accordo delle parti stesse, attesa l’espressa previsione di inoppugnabilità ed il suo carattere decisorio, per la sua attitudine ad incidere su diritti, è ricorribile in cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. Viceversa, il provvedimento con cui il giudice, nel dichiarare l’estinzione, non solo liquida le spese, ma provvede su di esse, compensandole o ponendole a carico di una delle parti, esorbitando dalla fattispecie prevista dall’art. 306, comma 4, c.p.c., non è assoggettabile a detto ricorso, ma è impugnabile o con un’apposita actio nullitatis o con l’appello (se emesso in primo grado)”. In particolare, in quell’occasione il ricorso è stato reputato

l’unico mezzo di impugnazione esperibile in un caso in cui questa avesse ad oggetto – proprio come nella specie – esclusivamente la liquidazione, non anche l’imputazione di esse ad una delle parti ovvero la loro mancata compensazione.

Occorre qui ribadire che la pronuncia ex art. 306, quarto comma, seconda parte, c.p.c., che quantifica l’importo delle spese di lite a carico del rinunciante agli atti del giudizio, è una pronuncia autonoma e, in quanto tale, ha un proprio, autonomo, regime di impugnazione, che, per previsione di legge, non è l’appello, ma è il ricorso straordinario per cassazione.

Nella specie, il Tribunale, con il provvedimento impugnato, ha provveduto alla liquidazione delle spese a carico della parte rinunziante, ai sensi dell’art. 306, comma 4, c.p.c., in mancanza di diverso accordo delle parti stesse, ed il presente ricorso ha ad oggetto esclusivamente la suddetta liquidazione, non l’imputazione di esse ad una delle parti ovvero la loro mancata compensazione.

D’altronde, in via dirimente può osservarsi che l’ordinanza impugnata conclude comunque, quand’anche sulle spese, un giudizio che va definito quale parentesi cognitiva dell’espropriazione immobiliare, disciplinata dagli artt. 512 e 617 c.p.c.: sicché unico mezzo di impugnazione possibile del provvedimento che lo ha definito è, pur sempre e come per ogni opposizione agli atti esecutivi, appunto il ricorso per cassazione.

In definitiva, il mezzo di impugnazione è stato correttamente individuato dall’istituto ricorrente.

2. Nella ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Emilia ha condannato IN.SA. alla rifusione delle spese processuali in favore delle controparti, liquidandole nella misura sopra indicata, sulla base della seguente motivazione:

“Precisamente, tenuto conto dei parametri per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dal citato D.M.

10 marzo 2014, n. 55 in particolare agli artt. 5, commi 1 e 6 e 6 D.M. n. 55/2014, nonché dall’art. 14 c.p.c., e tenuto conto che in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l’attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all’attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall’art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014 (Cass. 31 maggio 2022 n.17693), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento recante modifiche al decreto n. 55/2014, secondo i valori di liquidazione previsti, per la causa n. 1552/2021 R.G., nello scaglione “oltre Euro 8.000.000,00” e per la causa n. 2687/2021 R.G. nello scaglione “da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00″, tenuto altresì conto delle attività effettivamente svolte a seguito della riunione ”

3. IN.SA. articola in ricorso due motivi.

3.1. Con il primo motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., “violazione degli artt. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., e 111, sesto comma, Cost. per aver il Tribunale di Reggio Emilia liquidato a carico di ISP ed a favore dei signori Bo.Li. e Fe.Lu.e del signor Ca.St. compensi quali spese di lite sulla base di una motivazione apparente e/o non obiettivamente comprensibile”.

Sottolinea che l’ordinanza impugnata non fornisce le ragioni della decisione oggettivamente comprensibili in merito: a) alla valutazione effettuata in relazione all’attività effettivamente svolta nei due giudizi riuniti ante riunione (che il Tribunale di Reggio Emilia non menziona neppure); b) alla valutazione effettuata “delle attività effettivamente svolte a seguito della riunione” (che pure il Tribunale di Reggio Emilia non indica); c) allo scaglione applicato per il calcolo dei compensi liquidati post riunione dei giudizi; d) alla mancata indicazione della misura dei compensi applicati tra i minimi e massimi tariffari dei due scaglioni individuati e del terzo che avrebbe dovuto individuare.

Liquidazione Spese opposizione e valore beni pignorati.

3.2. Con il secondo motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. “violazione degli artt. 15, 17, 91 e 112 c.p.c. e degli artt. 4, 5 e 6 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 per aver il Tribunale di Reggio Emilia liquidato a carico di ISP ed a favore dei signori Bo.Li. e Fe.Lu. e del signor Ca.St. compensi quali spese di lite applicando lo scaglione errato all’attività svolta in uno dei due giudizi riuniti” e, precisamente, nella parte in cui il Tribunale, per l’attività svolta nel giudizio di Opposizione di Terzo, ha applicato lo scaglione tariffario “oltre Euro 8.000.000,00″ (senza peraltro indicare per quale ragione ha applicato tale scaglione), mentre, tenuto conto del combinato disposto di cui agli artt. 619, 15 e 17 c.p.c, avrebbe dovuto essere determinato pari ad Euro 731.758,00”.

Osserva che – poiché la dichiarazione di valore della causa ad opera della parte ha rilievo solo ai fini fiscali (non anche ai fini della liquidazione delle spese di lite) – il valore, da IN.SA. dichiarato nell’atto introduttivo dell’opposizione di terzo, non rilevava nel giudizio di liquidazione delle spese di lite, con la conseguenza che “l’importo del credito (di Euro 32.257.889,69) per il recupero del quale ISP ha agito non poteva essere considerato nell’individuazione dello scaglione applicabile”.

Sostiene che il Tribunale di Reggio Emilia avrebbe dovuto liquidare le spese di lite dei giudizi riuniti ante e post riunione, a carico di IN.SA.: (i) assegnando il corretto valore all’opposizione di terzo ai sensi degli artt. 15 e 17 c.p.c. e collocandolo nello scaglione da Euro 520.000,01 a Euro 1.000.000,00 previsto all’allegato 1, tabella 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55; (ii) applicando i parametri minimi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 applicati dal Tribunale di Reggio Emilia (a quanto è dato comprendere), (iii) applicando ai giudizi riuniti post riunione lo scaglione più elevato, dato dallo scaglione dell’opposizione di terzo da Euro 520.000,01 a Euro 1.000.000,00.

In definitiva, secondo parte ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare compensi non superiori ad Euro 16.051,00, in ciascuno dei rapporti processuale tra ISP e i signori Bo.Li. e Fe.Lu. e tra ISP e il signor Ca.St.

4. Il ricorso – che, invero, somministra a questa Corte gli elementi minimi indispensabili per la risoluzione delle questioni ad essa sottoposte – è fondato.

4.1. Parzialmente fondato è il primo motivo.

In primo luogo, va ribadito il principio di diritto (affermato, tra le altre, da Cass. n. 27295/2022, n. 15860/2014 e n. 15954/2006) per cui il provvedimento discrezionale di riunione di più cause – e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse – lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest’ultima soggetti che non sono parti in causa.

In conformità a detto principio, il Tribunale ha correttamente affermato che, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l’attività svolta, prima della riunione, deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all’attività prestata in ciascuna di esse.

Ciò posto, vero è che, secondo l’indirizzo costante di questa Corte (cfr. tra le tante Cass. n. 89/2021, n. 2386/2017, n. 26608/2017, n. 29606/2017), in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili (o, tra quelli, almeno il secondo) con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo. Pertanto, l’obbligo di motivazione sussiste esclusivamente in caso di superamento dei valori minimi e/o dei valori massimi della tariffa, ma non in caso di liquidazione di importi che comunque si mantengono al di sotto dei limiti massimi e al di sopra di quelli minimi.

Senonché, in conformità al generale principio dell’obbligo di motivazione, da ogni provvedimento deve potersi evincere il percorso argomentativo sulla base del quale il giudice ha formato il proprio convincimento; non essendo consentito lasciare all’interprete di integrare ex post la motivazione con ipotesi o congetture soggettive.

Orbene, nel caso di specie nel provvedimento impugnato non vi è alcuna indicazione delle voci di compenso liquidate in ciascuna delle cause riunite, come pure non è indicato lo specifico criterio in base al quale la liquidazione è avvenuta per la fase successiva alla riunione. In particolare, non sono chiaramente indicati lo scaglione applicato e l’attività professionale svolta dopo la riunione da ciascuna delle parti delle cause originarie, circostanza questa che non dà contezza che nella specie siano stati rispettati i minimi o i massimi tariffari dello scaglione corretto (e, quindi, fosse o no necessaria la motivazione specifica ulteriore richiesta in caso di superamento di detti limiti).

Per tale ragione, l’ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di merito perché colmi il suddetto deficit motivazionale. In particolare, il giudice di rinvio dovrà procedere a nuova liquidazione delle spese, indicando: a) l’attività processuale rispettivamente ed effettivamente svolta dalle parti vittoriose nelle fasi dei due giudizi ante riunione; b) l’attività processuale rispettivamente ed effettivamente svolta dalle parti vittoriose nelle fasi dei due giudizi occorse post riunione; c) lo scaglione applicato all’attività svolta nei giudizi riuniti post riunione; d) la misura dei compensi applicata, tra i minimi e i massimi tariffari, per ciascuno dei due giudizi ante riunione e del giudizio post riunione.

4.2. Fondato è anche il secondo motivo, che involge censure relative alla sola opposizione ex art. 619 c.p.c. (cioè, ad una sola delle due cause riunite).

In primo luogo, va ribadito il principio (affermato da Cass. n. 18732/2015) per cui l’indicazione del valore della causa, riportata in calce all’atto introduttivo del giudizio per la determinazione del contributo unificato dovuto per legge, ha finalità esclusivamente fiscale. La dichiarazione di valore della controversia ad opera dell’attore, quindi, non soltanto non obbliga il giudice di merito di applicare lo scaglione determinato dal valore dichiarato, ma neppure lo esonera dal dovere di accertare il valore stesso al fine di determinare l’importo delle spese di lite da porre a carico delle parti, in generale, e del rinunciante ai sensi dell’art. 306, quarto comma, seconda parte, c.p.c. Pertanto, non rileva a tali fini che la stessa società ricorrente abbia indicato il valore di causa (per il quale ha anche dichiarato di pagare il relativo contributo unificato) in oltre 32 milioni di euro.

Ciò posto, occorre richiamare l’art. 17 c.p.c., in base al quale, nelle opposizioni all’esecuzione proposte ai sensi dell’art. 619 c.p.c. da terzi che pretendono avere la proprietà o altro diritto reale sulla res pignorata, il valore della lite si determina “dal valore dei beni controversi”.

Liquidazione Spese opposizione e valore beni pignorati.

Come di recente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 3846/2023, che richiama Cass. n. 1340/2000, n. 68/1994, n. 5123/1979 e n. 715/1963), in considerazione del thema decidendum delle controversie ex art. 619 c.p.c. (legittima assoggettabilità ad espropriazione dei beni pignorati), l’espressione “valore dei beni controversi” va intesa riferita (non al credito per cui si procede, criterio che regola, in virtù del medesimo art. 17 c.p.c., il valore delle cause di opposizione all’esecuzione, ma) all’equivalente monetario del diritto aggredito in via esecutiva.

Come è noto, tale principio è del tutto differente da quello enunciato in tema di opposizione agli atti esecutivi.

Al riguardo, sempre di recente, questa Corte ha precisato (Cass. n. 35878/2022 in fattispecie nella quale è stata confermata la sentenza di merito che aveva individuato lo scaglione di valore rilevante, ai fini della liquidazione delle spese, in relazione al prezzo di aggiudicazione del bene pignorato, sul presupposto che l’opposizione ex art. 617 c.p.c. fosse volta alla caducazione della vendita; cfr. altresì Cass. n. 38370/2021) che: “Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, il valore della causa va determinato in relazione al “peso” economico delle controversie e dunque: (a) per la fase antecedente all’inizio dell’esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede; (b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione; (c) nel caso di opposizione all’intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall’interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione, in base al valore del bene esecutato; (e) nel caso, infine, in cui l’opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest’ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile”

Dando applicazione dei suddetti principi al caso di specie, il giudice di merito avrebbe dovuto parametrare i compensi professionali dovuti alla parte virtualmente vittoriosa nell’opposizione di terzo in base allo scaglione tariffario pertinente al valore dell’immobile pignorato. Questo andrà desunto, a seconda delle peculiarità del caso, dagli elementi che le parti vorranno sottoporre al giudice del rinvio, non potendo, qui e ora, questa Corte valutare quale di quelli sia il più pertinente alla fattispecie in esame. Non può, quindi, qui stabilirsi se a tal fine sia necessario riferirsi al prezzo di cessione dei c.d. Immobili Donazione Bo.Li. (pari ad Euro 1.000.000,00: doc. 39 Opposizione agli Atti Esecutivi ISP e pag. 2, riga 21, doc. 25.F.ISP), oppure al valore di offerta minima all’asta stabilito dal perito (di Euro 810.000,00; pag. 4, doc. 24.F.ISP), oppure al valore base d’asta immobiliare stimato degli stessi immobili (di Euro 1.080.000,00, pagg. 4 e 51, doc. 24.F.ISP), oppure ancora, in assenza di significativi elementi probatori, al criterio di cui all’art. 15, primo comma c.p.c. (in base al quale il “valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data di proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprietà”).

5. Per le ragioni che precedono, l’ordinanza impugnata deve essere cassata: con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia, nella persona di diverso magistrato, perché, tenuto conto dei principi sopra richiamati, proceda a nuova regolamentazione delle spese processuali nelle cause riunite. Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Liquidazione Spese opposizione e valore beni pignorati.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso; e, per l’effetto:

– cassa l’ordinanza impugnata in relazione alle censure accolte e

– rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Reggio Emilia, in persona di diverso magistrato;

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2025.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2025.

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