Liquidazione del danno patrimoniale ed il riconoscimento di un’assistenza continuativa per ventiquattro ore

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 15 febbraio 2019, n. 4553.

La massima estrapolata:

E’ illegittima e deve essere, pertanto, cassata la sentenza che, nella liquidazione del danno patrimoniale, non tiene conto del fatto che la consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado aveva ritenuto necessaria per il soggetto rimasto gravemente danneggiato all’esito di un incidente stradale un’assistenza continuativa per ventiquattro ore.

Ordinanza 15 febbraio 2019, n. 4553

Data udienza 17 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 12644/2017 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
nonche’ da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 225/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/12/2018 dal Consigliere Dott. CRISTIANO VALLE.

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 225 del 20 gennaio 2017, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa citta’ – confermata nel resto, in particolare in punto di attribuzione della responsabilita’ nella causazione del sinistro stradale avvenuto in data 13 agosto 2010 -, ha condannato (OMISSIS) S.p.a., in solido con (OMISSIS), contumace in entrambi i gradi del giudizio di merito, al risarcimento dei danni in favore di (OMISSIS), nella qualita’ di procuratore speciale di (OMISSIS) ed (OMISSIS), liquidandoli per il secondo in Euro 1.234.466,95, in valori attuali, per danni non patrimoniali, ed in Euro 1.082.380,00 per danni patrimoniali in valori attuali, oltre interessi dal giorno del sinistro al saldo e per (OMISSIS) a titolo di danni non patrimoniali in Euro 337.111,00, in valori attuali, oltre interessi legali dal giorno del sinistro al saldo, con compensazione delle spese di giudizio del grado di appello.
Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione (OMISSIS) s.p.a., con un unico motivo di ricorso.
Resiste (OMISSIS), nella spiegata qualita’, con controricorso, contenente ricorso incidentale, articolato su tre motivi.
(OMISSIS) e’ rimasto intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’articolo 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla valutazione delle prove circa la qualita’ di terzo trasportato di (OMISSIS). Assume la ricorrente principale che i giudici di merito avrebbero fatto malgoverno delle risultanze di causa, in quanto avrebbero dato per accertato che (OMISSIS), deceduto a seguito del sinistro stradale, fosse alla guida del ciclomotore e che (OMISSIS) vi fosse trasportato.
Il motivo e’ infondato.
Il mezzo chiede, a bene vedere, un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.
La sentenza della corte territoriale, con motivazione ampia, adeguata e scevra da vizi logici, alle pagine da 18 a 20, ha ritenuto di confermare le statuizioni della pronuncia di primo grado in punto di ricostruzione del sinistro un cui perse la vita (OMISSIS) e rimase gravemente leso (OMISSIS), affermando che la ricostruzione dell’incidente effettuata dal giudice di primo grado era attendibile in quanto fondata sulle dichiarazioni di (OMISSIS) (assunta a sommarie informazioni testimoniali nell’ambito del procedimento penale aperto dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Catania e chiuso per morte di (OMISSIS)) che aveva espressamente dichiarato che alla guida del ciclomotore si era posto (OMISSIS) (e la sentenza gravata correttamente afferma che appariva inverosimile che il padre di questi, (OMISSIS), lo (avesse affidato a un estraneo alla cerchia familiare) e sulle risultanze del verbale dei Carabinieri intervenuti sul luogo e nell’immediatezza del fatto, deducendo che, stante la distanza pari a circa un kilometro e mezzo tra la casa della (OMISSIS), dalla quale erano partiti i due giovani con il ciclomotore, e il luogo dell’incidente, vi fosse stata uno scambio di posti, nel senso che (OMISSIS) avesse assunto la guida del mezzo.
La pronuncia della Corte di appello di Milano ha, inoltre evidenziato, e cio’ costituisce un’autonoma ratio decidendi, non contrastata adeguatamente dal ricorso principale, che l’articolo 2054 c.c., comma 1, pone una presunzione di colpa del conducente di un veicolo (e, ai sensi del successivo comma 3, in solido, del proprietario) per i danni arrecati a terzi, in questi inclusi i terzi trasportati, salvo prova liberatoria, che nel caso di specie, afferma la sentenza impugnata, risultava del tutto carente.
In conclusione del proprio argomentare in punto di ricostruzione del sinistro la corte territoriale ha, inoltre, significativamente rilevato che “Nulla poi impediva alla parte convenuta di citare a testimone (OMISSIS), qualora ritenesse utile riascoltarla sui fatti” ed anche detta statuizione non risulta adeguatamente fatta oggetto di censura.
Il ricorso principale e’, pertanto rigettato.
Il primo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS), nella qualita’ di procuratore speciale di (OMISSIS) e (OMISSIS), censura la sentenza della Corte di appello di Milano ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in riferimento all’articolo 132 c.p.c., n. 4, articoli 2043, 2059, 1223, 2056 c.c., sulla stima delle spese necessarie per l’assistenza di (OMISSIS).
La sentenza impugnata ha confermato sul punto la liquidazione operata dal Tribunale, riconoscendo, quindi, la somma di Euro 750.000,00 all’attualita’ (con riscossione immediata).
Il percorso motivazionale della Corte di appello non appare tuttavia logicamente esaustivo, in quanto non riscontra le risultanze di causa, ed in particolare la consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado e che aveva ritenuto necessaria per (OMISSIS) un’assistenza continuativa per ventiquattro ore.
A tanto dovrebbe conseguire la necessita’ di almeno due assistenti domiciliari diurni e di uno per la fascia notturna, che si avvicendino ogni otto ore.
La Corte di appello, seguendo la sentenza di primo grado, ha preso a base una retribuzione di 15.000,00 Euro l’anno per assistente diurno e l’ha quindi riferita al numero complessivo di anni di ulteriore vita del soggetto leso, che ha stimato – sulla base della consulenza tecnica di ufficio – in cinquanta, pervenendo, in tal modo a ritenere congrua la somma di Euro 750.000,00.
Il calcolo tuttavia non tiene conto della maggiore retribuzione per la fascia notturna, maggiore di quella diurna, ed e’ parametrato, peraltro per difetto – ritenuto compensato dalla liquidazione in unica soluzione – su Euro 15.000,00 annui.
Il motivo di ricorso evidenzia, viceversa, che la somma necessaria all’assistenza per la fascia oraria notturna e’ maggiore, ammontante ad oltre Euro 19.000,00 l’anno (come affermato dalla stessa sentenza di appello).
Sul punto la sentenza impugnata si limita a registrare la correttezza del ragionamento del primo giudice, senza nulla argomentare in ordine al motivo di appello prospettato in maniera articolata, riportato nel ricorso per cassazione, dalla difesa degli (OMISSIS) – (OMISSIS).
Il primo motivo del ricorso incidentale e’, pertanto, accolto.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale la sentenza e’ impugnata ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione all’articolo 132 c.p.c., n. 4, articolo 112 c.p.c., articoli 2043, 2059, 1223, 2056 c.c., in riferimento alla liquidazione del danno in favore di (OMISSIS).
La sentenza ha riconosciuto a titolo di danni non patrimoniali 337.111,00 Euro, in valori attuali.
Il motivo e’ volto al riconoscimento del danno patrimoniale, che era stato riconosciuto dal Tribunale, come reso evidente dalla sua articolazione, segnatamente alle pag. 29 e seguenti del controricorso. Il motivo e’, tuttavia, infondato, in quanto la Corte territoriale ha liquidato in favore della (OMISSIS) il danno non patrimoniale, operando un ridimensionamento della componente del danno non patrimoniale unitariamente considerato legata al “cd. danno biologico” ritenendo di dover elidere l’aumento a titolo di personalizzazione riconosciuto dal Tribunale in base a fattori ritenuti essenzialmente sovrapponibili, quali il danno per lesione del rapporto parentale, peraltro non liquidato dal primo giudice.
Il motivo di ricorso e’, quindi, volto al riconoscimento di un’ulteriore voce di danno, sulla quale la Corte territoriale si e’ gia’ compiutamente espressa.
Il mezzo, inoltre, non contrastata la statuizione della sentenza impugnata, laddove essa ha inteso liquidare il danno patrimoniale in favore di (OMISSIS) in relazione alla necessita’, e alle conseguenti spese per accudimento del figlio (OMISSIS), e non e’ adeguatamente specifico in ordine alla specifica attivita’ lavorativa della stessa (OMISSIS).
Il secondo motivo del ricorso incidentale e’, pertanto, rigettato.
Il terzo motivo del ricorso incidentale e’ formulato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione agli articoli 132 c.p.c., n. 4, articolo 342 c.p.c., articoli 2043, 2059, 1223, 2056 c.c., in ordine al mancato riconoscimento delle spese mediche sostenute per (OMISSIS), delle quali era stata offerta adeguata documentazione sin dal primo grado di giudizio e sulle quali la sentenza di appello non aveva pronunciato, non ritenendo adeguatamente formulato il motivo di appello.
Il motivo e’ fondato, in quanto dal ricorso – che riporta i tratti salienti della citazione in appello in cui era adeguatamente indicata la parte della sentenza del Tribunale, in punto di spese mediche necessarie per (OMISSIS), che si andava ad impugnare e richiama la memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6 – risulta che era stato richiesto il rimborso delle spese mediche documentate.
A fronte di cio’ la sentenza impugnata, pur riscontrando sostanzialmente un difetto di pronuncia del giudice di primo grado, omette a sua volta di provvedere, ritenendo carente, la prospettazione dell’appello, ai sensi dell’articolo 342 c.p.c..
L’affermazione della Corte territoriale, resa alle pagine 29 e 30 della sentenza impugnata, e’, tuttavia, illogica, in quanto non tiene in conto adeguatamente le risultanze di causa e si limita ad affermare la non specificita’ dell’atto di appello, ma e’ smentita dal tenore della citazione, riportata, per quanto qui rileva, nel controricorso e nella quale, facendosi rilevare l’omessa valutazione delle spese mediche nella consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado, se ne richiedeva, se del caso, liquidazione in via equitativa. Il terzo motivo del ricorso incidentale e’, pertanto, accolto.
Devono, pertanto, essere accolti il primo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, rigettato il secondo, la sentenza e quindi cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata per nuovo esame alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, alla quale e’ demandato di provvedere anche sulle pese di questo grado di giudizio.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale; accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, rigettato il secondo; rinvia la causa, cassa la sentenza impugnata in relazione, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alle spese di questa fase del giudizio.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Per aprire la mia pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *