L’interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 gennaio 2022| n. 2712.

L’interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell’articolo 246 cod. proc. civ., è esclusivamente l’interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l’azione o l’intervento in giudizio; in particolare, l’incapacità a deporre, può configurarsi soltanto qualora quell’interesse si atteggi in un coinvolgimento nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’articolo 100 cod. proc. civ., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione. Diversamente, non assume rilevanza l’interesse di fatto ad un determinato esito del processo – salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell’attendibilità del teste – né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, nel rigettare l’impugnativa di licenziamento proposta dal ricorrente, aveva congruamente valutato la testimonianza resa dal teste escusso esclusivamente sotto il profilo della sua attendibilità, atteso che quest’ultimo, pur coinvolto personalmente nella vicenda, non aveva alcun interesse personale, concreto ed attuale alla stregua dell’articolo 100 cod. proc. civ. in relazione al recesso intimato al ricorrente, in quanto portatore di un interesse di mero fatto, da valutarsi in termini di attendibilità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 31 agosto 2020, n. 18121; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 3 febbraio 1993, n. 1341).

Ordinanza|28 gennaio 2022| n. 2712. L’interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare

Data udienza 19 ottobre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Prova – Incapacità a testimoniare – Interesse ex articolo 246 c.p.c. – Interesse giuridico personale e concreto – Azione o l’intervento in giudizio – Legittimazione – Incapacità a deporre – Configurabilità – Condizioni – Interesse ad agire di cui all’articolo 100 c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7865-2019 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SOC. COOP. P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo Studio Legale (OMISSIS) & PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 04/01/2019 R.G.N. 129/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere Dott. PICCONE VALERIA.

L’interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare

RILEVATO

Che:
1. la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1 pubblicata il 04.01.2019, in riforma della decisione resa dal locale Tribunale in data 12 gennaio 2018, ha rigettato l’impugnativa di licenziamento proposta da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) S.c.p.A.;
2. il giudice di primo grado aveva ritenuto inattendibile la ricostruzione dei fatti operata dall’unico teste de visu, (OMISSIS), il quale aveva parlato di un deliberato agguato avvenuto durante il turno mattutino operato dal (OMISSIS) a mezzo di un coltello nei confronti di un medico, poi identificato nel Dott. (OMISSIS), ove quest’ultimo aveva subito un taglio all’avambraccio sinistro riuscendo, alla fine, a sottrarsi all’aggressione proprio per effetto dell’intervento del (OMISSIS);
3. in particolare, il Tribunale ha rilevato un contrasto fra quanto dal teste dichiarato nell’immediatezza dei fatti innanzi ai Carabinieri e quanto invece riferito dinanzi al giudice, con il richiamo ad un primo incontro fra i due nel quale era stato proprio lui a disarmare l’aggressore;
4. piuttosto, il Tribunale ha ritenuto riscontrato il fatto che il (OMISSIS) qualche minuto prima della lite ebbe a subire egli stesso una aggressione da parte di un terzo soggetto, verosimilmente incaricato dal Ferruzza, che lo aveva colpito al volto;
5. la Corte, dopo aver integrato il quadro probatorio mediante l’ammissione del teste (OMISSIS), che era stato invece escluso in primo grado, ha reputato non revocabile in dubbio la circostanza che la mattina del 16/06/2006 il (OMISSIS) si fosse reso protagonista di una azione delittuosa ai danni del (OMISSIS) mediante un coltello, azione che non pote’ essere portata ad ulteriori conseguenze, per l’intervento del (OMISSIS);
6. ha escluso la Corte che le parziali difformita’ tra le dichiarazioni testimoniali potessero incidere sulla complessiva configurazione della vicenda da cui si evinceva un comportamento gravemente lesivo del rapporto fiduciario anche in considerazione degli utenti del servizio, espletato presso una struttura ospedaliera;
7. per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito da memoria (OMISSIS), affidandolo a due motivi;
8. resiste, con controricorso, la (OMISSIS) Soc. Coop. P. A., che deposita memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’articolo 246 c.p.c., in relazione alla posizione del teste (OMISSIS).
2. Con il secondo motivo si allega la violazione dell’articolo 2697 c.c., con riguardo ai fatti oggetto di contestazione disciplinare, asseritamente privi di adeguato supporto probatorio.
3. Il primo motivo e’ infondato.
4. Va evidenziato, al riguardo che, come piu’ volte affermato in sede di legittimita’ (e:/ plurimisCass. n. 1341 del 1993; Cass. n. 18121 del 2020), l’interesse che da’ luogo ad incapacita’ a testimoniare, a norma dell’articolo 246 c.p.c., e’ esclusivamente l’interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l’azione o l’intervento in giudizio; in particolare, giova sottolineare che l’incapacita’ a deporre, puo’ configurarsi soltanto qualora quell’interesse si atteggi in un coinvolgimento nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’articolo 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui e’ richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione;
5. non assume, invece, rilevanza l’interesse di fatto a un determinato esito del processo – salva la considerazione che di cio’ il giudice e’ tenuto a fare nella valutazione dell’attendibilita’ del teste – ne’ un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini gia’ concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio;
6. alla luce di tali approdi giurisprudenziali, di palmare evidenza la correttezza dell’iter motivazionale seguito dalla Corte territoriale che ha congruamente riguardato la testimonianza del (OMISSIS) esclusivamente sotto il profilo della attendibilita’ atteso che, come e’ chiaro, lo stesso, pur coinvolto personalmente nella vicenda, non aveva alcun interesse personale, concreto ed attuale alla stregua dell’articolo 100 c.p.c. in relazione al licenziamento intimato al ricorrente, in quanto portatore di un interesse di mero fatto, da valutarsi in termini di attendibilita’;”
7. Il secondo motivo e’ inammissibile.
8. Invero, con riguardo alla denunziata violazione dell’articolo 2697 c.c., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimita’, (ex plurimis, Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’articolo 2697 c.c. e’ configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in particolar modo in quanto, pur veicolando parte ricorrente la censura per il tramite della violazione di legge, essa, in realta’ mira ad ottenere una rivisitazione del fatto, inammissibile in sede di legittimita’;
9. in particolare il (OMISSIS), insistendo sul rilievo probatorio da assegnarsi alla aggressione che lui stesso avrebbe subito in precedenza e al presunto “movente” del (OMISSIS) (che avrebbe voluto “punirlo” per aver utilizzato la sua brandina per riposare diversi giorni prima) mira ad ottenere una nuova.rivalutazione, in fatto, della grave lesione del vincolo fiduciario, ritenudi alla luce della violenta aggressione posta in essere e del ruolo rivestito oltre che del luogo in cui veniva svolta l’attivita’ lavorativa, rivalutazione, questa, inammissibile in sede di legittimita’;
10. deve, quindi, concludersi che parte ricorrente non si e’ conformata a quanto statuito dal Supremo Collegio in ordine alla apparente deduzione di vizi ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e cioe’ che e’ inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realta’, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021);
11. per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto;
12. le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
13. si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 4000,00 per compensi professionali e in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% cd accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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