Appello e la violazione del termine a comparire

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 gennaio 2022| n. 1847.

Appello e la violazione del termine a comparire.

Nel giudizio d’appello, la violazione del termine a comparire determina la nullità dell’atto di gravame, rilevabile d’ufficio dallo stesso giudice di seconde cure, con assegnazione del termine all’appellante per rinnovare la citazione, non integrando la descritta evenienza un’ipotesi di improcedibilità del gravame (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di risarcimento danni subiti dal ricorrente in occasione di un incidente stradale cagionato da un veicolo rimasto sconosciuto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata accogliendo il motivo con cui il ricorrente danneggiato aveva lamentato la nullità del giudizio di secondo grado a causa dell’inosservanza del termine dilatorio di novanta giorni tra la data della notifica della citazione e quella della prima udienza in appello, donde l’erroneità della dichiarazione di contumacia adottata nei suoi confronti). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 26 maggio 2020, n. 9650; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 13 maggio 2019, n. 12691; Cassazione, sezione civile I, sentenza 3 novembre 2016, n. 22279; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2009, n. 7536).

Ordinanza|21 gennaio 2022| n. 1847. Appello e la violazione del termine a comparire

Data udienza 12 ottobre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni – Giudizio d’appello – Violazione del termine a comparire – Nullità dell’atto di gravame rilevabile d’ufficio dal giudice di seconde cure – Assegnazione del termine all’appellante per rinnovare la citazione – Ipotesi di improcedibilità del gravame – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 30108-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1320/2020 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 18/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

RITENUTO IN FATTO

– che (OMISSIS) ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1320/20, del 19 settembre 2020, del tribunale di Nola, che – accogliendo parzialmente il gravame esperito dalla societa’ (OMISSIS) S.p.a. avverso la sentenza n. 552/13 del Giudice di pace di Marigliano – ha rideterminato nel minor somma di Euro 5.200,00 l’importo dovuto dalla predetta societa’ al (OMISSIS), a titolo di risarcimento dei danni dallo stesso patiti in conseguenza di un sinistro occorsogli in Marigliano il 4 agosto 2009;
– che, in punto di fatto, l’odierno ricorrente riferisce di aver convenuto in giudizio la predetta societa’ assicuratrice, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in relazione ai danni subiti a causa di un incidente stradale cagionato da un veicolo rimasto sconosciuto, vedendo accogliere dall’adito giudicante la domanda risarcitoria, con liquidazione del “quantum debeatur” nella somma di Euro 11.533,36 gia’ rivalutata all’attualita’;
– che esperito gravame dalla convenuta soccombente, il giudice di appello lo accoglieva solo in relazione al primo motivo, riformando la sentenza impugnata quanto all’entita’ della condanna risarcitoria, in particolare limitando l’ammontare della stessa sul presupposto che l’attore avesse contenuto la domanda, innanzi al giudice di prime cure, entro l’importo di Euro 5.200,00;
– che avverso la sentenza del Tribunale nolano ricorre per cassazione il (OMISSIS), sulla base di un unico motivo;
– che esso denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – violazione e falsa applicazione degli articoli 163-bis, 359, 156 e 157 c.p.c.;
– che il ricorrente lamenta la nullita’ del giudizio di secondo grado a causa dell’inosservanza del termine dilatorio di novanta giorni tra la data della notifica della citazione (risalente all’11 giugno 2013) e quella della prima udienza in appello, fissata per il 16 ottobre 2013, donde l’erroneita’ della dichiarazione di contumacia adottata nei suoi confronti;
– che ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, (OMISSIS), svolgendo – per l’ipotesi di accoglimento della stessa – ricorso incidentale, sulla base di tre motivi, che ripropongono quelli gia’ oggetto del gravame da essa esperito innanzi al Tribunale di Nola;
– che, pertanto, viene denunciata con il primo motivo – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – nullita’ della sentenza del primo giudice per violazione dell’articolo 112 c.p.c., in quanto affetta da ultrapetizione, essendo stata essa (OMISSIS) condannata al pagamento di un importo superiore a quello determinato dall’attore nella c.d. “clausola di contenimento”;
– che il secondo motivo denuncia – sempre ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione del principio del contraddittorio, nonche’ delle preclusioni processuali di all’articolo 320 c.p.c., oltre che dell’articolo 153 c.p.c., lamentando che il Giudice di pace, ai fini della quantificazione del danno, ha tenuto in considerazione una relazione di parte considerata, erroneamente, come CTU, formatasi in assenza di contraddittorio e, oltretutto, esibita tardivamente;
– che il terzo motivo denuncia – nuovamente ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione della normativa di cui al Decreto Ministeriale n. 140 del 2012 in tema di liquidazione delle spese legali, lamentando, innanzitutto, che in base tale normativa, in relazione allo scaglione superiore a Euro 5.000,00, nel procedimento innanzi all’ufficio del Giudice di pace i parametri da applicare sono quelli del valore medio di liquidazione, corrispondente a quello dello scaglione previsto per il Tribunale diminuito del 40%;
– che la decisione sulle spese, inoltre, e’ censurata anche nelle parti in cui, per un verso, non ha applicato i parametri tariffari ridotti della meta’ ed ha riconosciuto il rimborso delle spese generali, e cio’ in spregio al fatto che il legale di parte attrice era un praticante avvocato, nonche’, per altro verso, ha liquidato pure le spese della inesistente CT U;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 12 ottobre 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso principale va accolto, risultando fondato l’unico motivo fatto valere con lo stesso;
– che, infatti, la violazione del termine a comparire, nel giudizio di appello, ha determinato la nullita’ dell’atto di gravame, che avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dallo stesso giudice di seconde cure (tra le tante, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 maggio 2020, n. 9650, Rv. 657743-01; Cass. Sez. 1, sent. 3 novembre 20016, n. 22279, Rv. 642648-01), assegnando termine all’appellante per rinnovare la citazione (Cass. Sez. 3, sent. 27 marzo 2009, n. 7536, Rv. 607312-01), dal momento che la descritta evenienza non integra un’ipotesi di improcedibilita’ dell’appello (Cass. Sez. 6-I,av., ord. 13 maggio 2019, n. 12691, Rv. 654014-01);
– che il ricorso incidentale resta, invece, assorbito, atteso che l’erronea dichiarazione di contumacia dell’appellato impone non solo di cassare la sentenza impugnata ma di rinviare al giudice “a quo” (nella specie, il Tribunale di Nola, in persona di diverso magistrato dell’ufficio), affinche’ disponga la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio, come previsto dall’articolo 164 c.p.c., comma 2, e proceda, quindi, ad un nuovo esame della controversia (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. n. 950 del 2020, cit.), all’esito del quale saranno liquidate le spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

 

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