Limitazioni legali della proprietà di terreni cosiddetti “a dislivello”

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 16 aprile 2019, n. 10606.

La massima estrapolata:

In tema di limitazioni legali della proprietà di terreni cosiddetti “a dislivello”, la disciplina prevista dall’art. 887 c.c., con riguardo al regime delle spese relative al muro di confine, non trova applicazione qualora tale muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, superiore od inferiore.

Ordinanza 16 aprile 2019, n. 10606

Data udienza 28 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9686-2018 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 38/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che con la sentenza di cui in epigrafe la Corte d’appello, in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla (OMISSIS), rigetto’ la domanda avanzata dalla s.r.l. (OMISSIS), di condanna alla manutenzione e conservazione del muro di confine, che il Tribunale aveva in parte accolta, avendo escluso versarsi nell’ipotesi regolata dall’articolo 887 c.c., dovendo sussumersi la fattispecie nel paradigma di cui all’articolo 913 c.c.;
che avverso la statuizione la (OMISSIS) propone ricorso sulla base di due motivi di censura, ulteriormente illustrati da memoria, e che l’intimata resiste con controricorso;
ritenuto che con le due doglianze, costituenti unitario complesso censuratorio, la ricorrente lamenta violazione dell’articolo 913 c.c., nonche’ dell’articolo 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, assumendo, in quanto:
– la Corte territoriale affermando che la fattispecie andava regolata dall’articolo 913 c.c. e non dall’articolo 887 c.c., aveva ignorato l’oggetto della domanda e delle rispettive eccezioni e deduzioni;
– l’affermazione secondo la quale il muro era di comune proprieta’ non trovava alcun appiglio negli atti, avendo cio’ escluso non solo la sentenza di primo grado, ma derivando l’esclusiva proprieta’ in capo all’Istituto intimato dalla stessa situazione dei luoghi, in quanto la proprieta’ di quest’ultimo si stendeva sul fondo superiore;
– la Corte d’appello aveva dato credito ai chiarimenti del CTU, che in secondo grado “si e’ rimangiato il preciso accertamento da lui effettuato con la C.Testo Unico di primo grado”;
– al fine di escludere che la fonte delle infiltrazioni fosse da far risalire ad una falda d’acqua sotterranea e non invece alla cattiva manutenzione in se’ del muro in discorso il ricorrente riporta lunghi stralci della relazione del consulente d’ufficio e di quello di parte;
– contesta, la societa’ ricorrente, le conclusioni del perito d’ufficio, il quale aveva fatto affidamento sulla propria esperienza concreta (essendosi occupato di altro immobile sito nella stessa zona, con forte declivio e accertata presenza di acque sotterranee, scorrenti dalle quote superiori) e sulle considerazioni di un geologo che lo avrebbe accompagnato sui luoghi, la cui presenza non constava, con conseguente nullita’ di tale parte della C.T.U.;
il ricorso e’ manifestamente infondato per una convergente pluralita’ di ragioni:
a) la Corte d’appello, procedendo, siccome d’obbligo, nel ragionamento giudiziario, dalla fattispecie concreta a quella astratta, ha escluso che ricorresse l’ipotesi regolata dall’articolo 887 c.c., poiche’ non si versava nel caso di manutenzione del muro che separa due fondi posti a dislivello, bensi’ d’infiltrazioni causate dal normale deflusso delle acque dal fondo superiore verso quello inferiore, costituente scolo obbligatorio, ai sensi dell’articolo 913 c.c., che il fondo posto a quota piu’ bassa e’ tenuto a sopportare;
b) un tale convincimento trova fondamento negli accertamenti peritali, che in secondo grado avevano permesso (i fenomeni non presentavano riduzioni in estate e la costruzione era sita in corrispondenza di una vasta falda acquifera sotterranea) di meglio acclarare la fonte delle infiltrazioni;
c) le conclusioni alle quali e’ giunto il Giudice di secondo grado costituiscono apprezzamento di merito in questa sede non censurabile, difatti, il novellato articolo 360, c.p.c., n. 5, consente la censurabilita’ solo ove il giudice venga meno al dovere di rendere motivazione, o offra solo una parvenza di essa, cioe’ un simulacro argomentativo privo di specifico riferimento alla concreta vicenda, per contro qui la sentenza d’appello, sia pure concisamente, spiega le ragioni per le quali debba condividersi l’apporto di sapere del CTU, siccome approfondito e chiarito in secondo grado (cfr. S.U. n. 8053/2014);
d) la, peraltro spuria, osservazione concernente la pretesa nullita’ della consulenza non ha pregio alcuno, non constando che sia stata tempestivamente eccepita;
e) la circostanza che il muro possa essere di esclusiva proprieta’ dell’intimato istituto, edificato da questi sul proprio terreno (cfr. il ricorso, il quale a pag. 11 afferma che il muro, costruito dal resistente, trovasi “all’interno (OMISSIS)”), e non comune, come invece sostenuto dalla sentenza d’appello, non sposta i termini della questione: si verte, a maggior ragione al di fuori dell’ipotesi di cui all’articolo 887 c.c., essendosi chiarito che la disciplina prevista dall’articolo 887 c.c., con riguardo al regime delle spese relative al muro di confine, non trova applicazione qualora il muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, superiore od inferiore (Sez. 2, n. 9368, 8/6/2012, Rv. 622710), nel qual caso, semmai, il vicino avrebbe potuto dolersi, con altra azione, se le condizioni del muro alieno avessero concretizzato una situazione di danno alla sua proprieta’;
considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex articolo 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilita’, che puo’ rilevare ai fini dell’articolo 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’articolo 348-bis c.p.c., e dell’articolo 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimita’, cosi’ consentendo una piu’ rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;
considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore dei controricorrenti siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualita’ della causa, nonche’ delle attivita’ espletate;
considerato che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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