Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 25 febbraio 2019, n. 5425.
La massima estrapolata:
È pienamente legittimo il licenziamento intimato, al termine della procedura di riduzione del personale, nei confronti del dipendente il cui rapporto di lavoro è temporaneamente sospeso per fruizione del congedo straordinario di assistenza al padre portatore di handicap grave. Infatti non si pone in contrasto con la disciplina speciale che regolamenta il diritto alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti che assistono familiari in situazione di disabilità grave.
Sentenza 25 febbraio 2019, n. 5425
Data udienza 5 dicembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente
Dott. CURCIO Laura – Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere
Dott. LORITO Matilde – Consigliere
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11394-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., ora (OMISSIS) S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1167/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/03/2017 R.G.N. 3811/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 2.3.2017 nr. 1167, rigettava il reclamo, proposto, ai sensi della L. n. 92 del 2012, articolo 1, commi 58 e ss., da (OMISSIS) avverso la sentenza del locale Tribunale che, provvedendo sul ricorso in opposizione all’ordinanza emessa all’esito della fase sommaria, respingeva la domanda diretta all’accertamento della nullita’ e/o illegittimita’ e/o inefficacia del licenziamento intimato dalla societa’ (OMISSIS) S.p.A., all’esito di una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della L. n. 223 del 1991.
1.1. Per quanto in questa sede residua, la Corte distrettuale ha escluso che la fruizione, al momento dell’intimazione del recesso, da parte dell’odierno ricorrente, di un congedo straordinario, ai sensi del Decreto Legislativo n. 51 del 2001, articolo 42, comma 5, per assistere il padre disabile, con conseguente sospensione del collocamento in CIGS al quale la societa’ aveva fatto ricorso, rappresentasse condizione ostativa al potere di recesso.
1.2. In particolare, la Corte territoriale ha escluso un’ ipotesi di nullita’ del recesso, riconducibile ala L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, comma 1 (ovvero un’ipotesi in cui e’ espressamente stabilito il divieto di licenziamento, con sanzione di nullita’ per il caso di inottemperanza, come per esempio il licenziamento intimato, durante determinati periodi, alla lavoratrice madre e del lavoratore padre), ed ha anche escluso che la fattispecie concreta ricadesse nell’ambito di applicazione dell’articolo 1418 c.c. in difetto della violazione di una norma imperativa impositiva di un divieto di recesso durante il periodo di congedo; secondo la Corte di appello “il diritto alla conservazione del posto di lavoro” sancito dal Decreto Legislativo n. 53 del 2000, articolo 4 diretto ad assicurare al lavoratore un’entrata per tutto il periodo di sospensione dell’attivita’ lavorativa, opera esclusivamente nei limiti di un esonero dall’attivita’, fino a quando non intervenga una causa legittima di risoluzione del rapporto.
2. Avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, (OMISSIS), affidato ad un unico ed articolato motivo.
3. Ha proposto controricorso la societa’ (OMISSIS) srl (gia’ (OMISSIS) S.p.A.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con un unico ed articolato motivo – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 e’ dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 104 del 1992, Decreto Legislativo n. 151 del 2001 e L. n. 53 del 2000, articolo 1418 c.c.).
1.1. Il motivo afferisce alla statuizione di legittimita’ del recesso (cosi’, testualmente, si deduce a pag. 8 del ricorso: “la questione che ci occupa riguarda il profilo di validita’ – legittimita’ dell’atto di licenziamento datoriale, con efficacia immediata, del lavoratore fruente del diritto al congedo straordinario per assistenza a soggetto portatore di handicap grave ex lege n. 104 del 1992”).
2. Giudica il Collegio infondato il motivo.
2.1. la L. n. 151 del 2001, articolo 42, comma 5, stabilisce il diritto del coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravita’, accertata ai sensi della L. n. 104 del 1992, articolo 4, comma 1, di fruire del congedo di cui alla L. n. 53 del 2000, articolo 4, comma 2 (id est: un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni), entro sessanta giorni dalla richiesta.
2.2. Come noto, per effetto di plurimi interventi della Corte Costituzionale, tale diritto e’ stato esteso anche in favore di altri soggetti e, per quanto di rilievo in causa, in favore del figlio convivente con genitore in situazione di disabilita’ grave (cosi’ pronuncia Corte costituzionale nr. 19 del 2009).
2.3. Il medesimo articolo 42, al comma 5 ter, prevede che “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennita’ (…) L’indennita’ e’ corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita’ previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternita’ (..)” e, al comma quinquies, che “(…) Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni della L. 8 marzo 2000, n. 53, articolo 4, comma 2”.
2.4. L’articolo 4, comma 2, sopra richiamato stabilisce, per quanto piu’ rileva nella presente fattispecie, che “(…) Durante tale periodo (id est di congedo) il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non puo’ svolgere alcun tipo di attivita’ lavorativa. Il congedo non e’ computato nell’anzianita’ di servizio ne’ ai fini previdenziali; il lavoratore puo’ procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria”.
2.5. In relazione a tale ultima disposizione, si ravvisa l’errore di diritto.
2.6. Sono pacifiche le circostanze di fatto; la societa’ ha intimato il licenziamento con decorrenza dal 19.12.2014, all’esito della procedura di licenziamento collettivo ai sensi della L. n. 223 del 1991 avviata il 2.10.2014; il lavoratore dal 23.10.2014 era in congedo straordinario, ex art.42 cit., per l’assistenza al padre, portatore di handicap grave ex lege nr. 104 del 1992.
2.7. Secondo la tesi sviluppata in ricorso, il licenziamento intimato in costanza della fruizione del congedo sarebbe in contrasto con la previsione dell’articolo 4 cit. nella parte in cui stabilisce il diritto del lavoratore alla conservazione del posto.
2.8. L’atto di recesso sarebbe, dunque, nullo, in quanto assunto in violazione di norma imperativa; sul piano della sanzione, troverebbe applicazione la L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, comma 1, riferibile non solo alle ipotesi di “nullita’ testuale “ma anche a quelle cd. “virtuali” (per le quali cioe’ la sanzione della nullita’ non e’ espressamente prevista dalla norma di legge ma deriva come logica conseguenza dalla previsione dell’articolo 1418 c.c., comma 1).
3. Il Collegio non condivide la proposta interpretazione della disciplina di riferimento e giudica, invece, corrette le conclusioni raggiunte dalla Corte distrettuale.
3.1. La normativa esaminata, ed in particolare l’articolo 4, comma 2, pone un divieto di licenziamento solo se fondato sulla fruizione del congedo medesimo ma non anche per ogni causa, diversa e legittima, di risoluzione del rapporto di lavoro.
3.2. Il diritto alla conservazione del posto, infatti, non esprime limitazioni al legittimo potere di recesso ma e’ finalizzato, esclusivamente, a garantire al lavoratore un trattamento economico ed assistenziale (analogamente a quanto avviene per la malattia) per il periodo di assistenza al congiunto inabile.
3.3. La fruizione del congedo, in altre parole, non rende insensibile il rapporto di lavoro ai fatti estintivi previsti dalla legge ma, al piu’, pone questione di sospensione degli effetti di detti fatti (id est: del recesso) fino al termine del congedo medesimo.
4. La questione (quest’ultima), pure prospettata dal ricorrente, in termini di diritto alla percezione dell’indennita’ ex articolo 42, comma 5 ter legge cit. fino all’esito del congedo, rappresenta, tuttavia, questione nuova; di essa, infatti, non vi e’ cenno nella sentenza impugnata e la parte ricorrente non ha ne’ allegato l’avvenuta deduzione della stessa innanzi al giudice di merito, ne’ indicato in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicita’ di tale asserzione prima di esaminarne il merito.
4.1. Nel giudizio di cassazione infatti, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarita’ formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (ex plurimis: Cass. nr 25043 del 2015; Cass. nr. 23675 del 2013; Cass. nr. 4787 del 2012).
5. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura (in particolare quello che concerne l’interpretazione dell’articolo 18, comma 1 nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dalla L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 42).
6. Conclusivamente il ricorso va respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza.
9. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 3.500,00, per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis.
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