Il rischio di inquinamento mafioso deve essere valutato in base al criterio del più probabile che non

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 26 febbraio 2019, n. 1349.

La massima estrapolata:

Il rischio di inquinamento mafioso deve essere valutato in base al criterio del più probabile che non, alla luce di una regola di giudizio, cioè, che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali, quale è, anzitutto, anche quello mafioso.

Sentenza 26 febbraio 2019, n. 1349

Data udienza 14 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6844 del 2018, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Foggia, in persona del Prefetto in carica, entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via (…),
contro
la sig.ra -OMISSIS–OMISSIS-, in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale “-OMISSIS- -OMISSIS-“, rappresentata e difesa dagli avvocati Mi. Di. e Ra. Di Sa. e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via (…), presso lo studio dell’avv. Mi. Di Ca.,
per la riforma
della sentenza del Tar Puglia, sede di Bari, sez. II, n. -OMISSIS-, che ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra -OMISSIS–OMISSIS-, in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale “-OMISSIS- -OMISSIS-“, per l’annullamento del provvedimento interdittivo antimafia, n. -OMISSIS- e della determina del responsabile del Settore gestione del Territorio del Comune di -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, che ha disposto la risoluzione del contratto, stipulato con la ditta “-OMISSIS- -OMISSIS-“, per la gestione del parcheggio pubblico a pagamento per autoveicoli in -OMISSIS– Frazione di -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della signora -OMISSIS–OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella pubblica udienza del giorno 14 febbraio 2019 il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Su richiesta del Comune di-OMISSIS-il Prefetto di Foggia ha disposto le verifiche antimafia sulla ditta individuale “-OMISSIS- -OMISSIS-” ex artt. 67 e 91, d.lgs. n. 159 del 2011.
All’esito di tali accertamenti, svolti anche per il tramite del Comando provinciale dei carabinieri di Foggia, della Guardia di Finanza di Foggia e della Direzione Investigativa Antimafia, era emerso che il coniuge della titolare dell’omonima ditta individuale -OMISSIS-, oltre ad essere destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale, disposta dal Questore, era stato arrestato poiché ritenuto responsabile, a titolo di concorso, dei reati di tentata estorsione e danneggiamento, seguito da incendio e, per la medesima fattispecie criminosa, poi condannato, in via definitiva; il fratello del coniuge della titolare, anch’egli vicino ad ambienti malavitosi, era stato ucciso in un agguato di stampo mafioso il 5 maggio 2002; di altri due parenti del coniuge della titolare, uno era stato condannato a sei anni di reclusione per associazione di tipo mafioso, appartenendo al clan -OMISSIS-; un altro era soggetto pluricondannato per rapina aggravata, contrabbando di tabacchi, porto abusivo e detenzione di armi, lesioni personali, oltre ad essere vicino al clan -OMISSIS-. Infine, il figlio della sig.ra -OMISSIS- risultava accompagnarsi a soggetti sottoposti alla misura di prevenzione dell’avviso orale del Questore e a pregiudicati per estorsione, tentato omicidio, reati attinenti al traffico di stupefacenti, associazione a delinquere, contrabbando e riciclaggio. Aggiungasi che la ditta individuale di -OMISSIS- -OMISSIS-è concessionaria dell’area di parcheggio in -OMISSIS-, località -OMISSIS-, concessione ottenuta proprio dalla gestione amministrativa del Comune di -OMISSIS-, destinataria di scioglimento per condizionamento mafioso.
Alla luce di tale quadro il Prefetto di Foggia ha emesso il provvedimento interdittivo antimafia, n. -OMISSIS- e il responsabile del Settore gestione del Territorio del Comune di -OMISSIS-, con determina gestionale n. -OMISSIS-, ha disposto la risoluzione del contratto n. -OMISSIS-, stipulato con la ditta “-OMISSIS- -OMISSIS-“, per la gestione del parcheggio pubblico a pagamento per autoveicoli in -OMISSIS– Frazione di -OMISSIS-.
2. La sig.ra -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale “-OMISSIS- -OMISSIS-“, ha impugnato dinanzi al Tar Bari l’interdittiva prefettizia antimafia e la risoluzione del contratto. Con sentenza della sez. I n. -OMISSIS- il Tar ha accolto il ricorso.
3. Avverso detta sentenza n. -OMISSIS-il Ministero dell’interno e la Prefettura di Foggia hanno proposto appello deducendo errores in iudicando: violazione ed erronea applicazione degli artt. 85 e 91, d.lgs. n. 159 del 2011, nonché difetto di motivazione.
Il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che l’interdittiva prefettizia fosse esclusivamente motivata sui legami familiari della sig.ra -OMISSIS–OMISSIS-, mentre è evidente come si basasse su plurimi accertamenti, all’esito dei quali emergeva come la ricorrente di primo grado fosse inserita in un contesto criminale mafioso, reso ancora più forte proprio dai legami familiari. Tra i vari elementi che possono assumere rilevanza come indici sintomatici dell’infiltrazione mafiosa (o del suo tentativo) un ruolo fondamentale va, infatti, attribuito ai rapporti parentali.
4. Si è costituita in giudizio la sig.ra -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale “-OMISSIS- -OMISSIS-“, che ha sostenuto l’infondatezza dell’appello.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS-è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare dell’impugnata sentenza n. -OMISSIS-.
6. Alla pubblica udienza del 14 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del gravame è l’interdittiva antimafia del Prefetto di Foggia a carico della ditta individuale -OMISSIS- -OMISSIS-nonché il successivo provvedimento del responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune di -OMISSIS-, che ha disposto la risoluzione del contratto, stipulato con tale ditta, per la gestione del parcheggio pubblico a pagamento per autoveicoli in -OMISSIS– Frazione di -OMISSIS-.
Il Tar Bari, con l’impugnata sentenza della sez. I, n. -OMISSIS-, ha accolto il ricorso proposto avverso detti provvedimenti affermando che non è sufficiente a fondare una interdittiva antimafia il rapporto di parentela con soggetti legati ad ambienti criminali.
L’appello è fondato, alla luce dei principi – ampiamente richiamati nel provvedimento prefettizio – ormai consolidati del giudice di appello e di quello di primo grado nella materia dell’interdittiva antimafia.
Ed invero, pur essendo necessario che nell’interdittiva antimafia siano individuati (ed indicati) idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l’instaurazione di un rapporto dell’impresa con la Pubblica amministrazione – non è invece necessario un grado di dimostrazione probatoria ana a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l’interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l’ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo.
Il rischio di inquinamento mafioso deve essere valutato in base al criterio del più “probabile che non”, alla luce di una regola di giudizio, cioè, che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali, quale è, anzitutto, anche quello mafioso (Cons. St., sez. III, 13 novembre 2017, n. 5214; 9 maggio 2016, n. 1743).
Come chiarito da ultimo dalla Sezione (30 gennaio 2019, n. 759) l’art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 riconosce quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”. Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell’impresa sono all’evidenza tutte nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzate, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, potendo essere anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.
Il pericolo – anche quello di infiltrazione mafiosa – è per definizione la probabilità di un evento.
L’introduzione delle misure di prevenzione, come quella qui in esame, è stata dunque la risposta cardine dell’Ordinamento per attuare un contrasto all’inquinamento dell’economia sana da parte delle imprese che sono strumentalizzate o condizionate dalla criminalità organizzata.
Una risposta forte per salvaguardare i valori fondanti della democrazia.
La sopra richiamata funzione di “frontiera avanzata” dell’informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini. E solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758).
Ciò preliminarmente chiarito, è ben vero che nella fattispecie sottoposta all’esame di questo Collegio il Prefetto di Foggia si è concentrato principalmente sui rapporti di parentela della sig.ra -OMISSIS- con soggetti vicini ad ambenti criminali, elencando nel dettaglio le vicende penali che hanno visto coinvolto il marito e la famiglia di questi, nonché il figlio della stessa sig.ra -OMISSIS-.
In particolare, come chiarito nell’interdittiva: il sig. -OMISSIS-era stato arrestato in data 13 gennaio 2006, a seguito di ordinanza di custodia cautelare, poiché ritenuto responsabile, a titolo di concorso, dei reati di tentata estorsione e danneggiamento, seguito da incendio e, per la medesima fattispecie criminosa, poi condannato, in via definitiva, dalla Corte di Appello di Bari alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione nonché, in data 10 marzo 2017, destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale, disposta dal Questore; il fratello del sig. -OMISSIS-, il sig.-OMISSIS-, prima di essere ucciso in un agguato a stampo mafioso il 5 maggio 2002 era stato condannato per rapina, ricettazione e lesioni personali; il cugino del sig. -OMISSIS-sig. -OMISSIS-, detto “-OMISSIS-“, era stato condannato a sei anni di reclusione per associazione di tipo mafioso, appartenendo al clan -OMISSIS-; il sig. -OMISSIS-inoltre è cugino del sig. -OMISSIS-, pluricondannato per rapina aggravata, contrabbando di tabacchi, porto abusivo e detenzione di armi, lesioni personali, oltre ad essere vicino al clan -OMISSIS-. Infine, il figlio della sig.ra -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS-risultava accompagnarsi a soggetti sottoposti alla misura di prevenzione dell’avviso orale del Questore e pregiudicati per estorsione, tentato omicidio, reati attinenti al traffico di stupefacenti, associazione a delinquere, contrabbando e riciclaggio.
Proprio con riferimento ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose la Sezione (7 febbraio 2018, n. 820) ha chiarito che l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regì a familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto. Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso (e la zona del garganico certamente lo è, come dimostrano le sue stragi di mafia), all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della ‘famiglià, sicché in una ‘famiglià mafiosa anche il soggetto, che non sia attinto da pregiudizio mafioso, può subire, nolente, l’influenza del’capofamiglià e dell’associazione. Hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali (quale, nella specie, quella garganica), ben potendo l’Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l’esistenza – su un’area più o meno estesa – del controllo di una ‘famiglià e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti.
Nel caso in esame il marito e il figlio della sig.ra -OMISSIS- sono vicini ad ambienti malavitosi e i parenti del marito appartenevano e appartengono al clan mafioso -OMISSIS-.
Né può avere rilevanza, a dimostrazione che alcun rapporto lega l’appellata alla famiglia del marito, la circostanza che un fratello di questi fosse stato ucciso nel 2002 e un cugino condannato con sentenza definitiva nel lontano 2003, potendo l’interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario, anche risalenti nel tempo.
A fronte di un quadro indiziario già così grave, non costituiva certo elemento determinante a fondare la decisione prefettizia, ma solo un ulteriore rafforzamento motivazionale, il riferimento, contenuto nell’interdittiva, alla circostanza che la ditta della sig.ra -OMISSIS- esercitava la propria attività nel Comune di -OMISSIS-, sciolto per infiltrazione mafiosa (scioglimento giudicato legittimo dalla Sezione con sentenza n. 4578 del 2 ottobre 2017) per una serie di indici sintomatici di collegamenti fra sodalizi di stampo mafioso che avevano dato luogo ad illeciti affidamenti, tra i quali sarebbe incluso quello avente ad oggetto la gestione del un parcheggio comunale di cui aveva beneficiato la ditta appellata. Non rileva infatti accertare se effettivamente tale affidamento fosse stato frutto di accordi illeciti atteso che, in doverosa applicazione del principio del “più probabile che non” e della natura anticipatoria della soglia di difesa sociale, propria dell’interdittiva, la palese consistenza degli indizi – che costituiscono “indici rilevatori” dell’influenza malavitosa nella vita civile ed economica della realtà sociale – legittimano il provvedimento prefettizio. Il riferimento alla realtà in cui opera la ditta, id est un Comune sciolto per infiltrazione mafiosa, è comunque un quid in più che dimostra come sia probabile l’insinuazione della mafia anche nella vita economica dell’appellata.
Gli elementi indiziari, puntualmente indicati dal Prefetto di Foggia e non valutati dal giudice di primo grado, ben supportano, infatti, l’interdittiva.
La loro evidente gravità rende irrilevante, nella fattispecie di cui è causa, la circostanza che gli stessi ruotano essenzialmente sul rapporto di parentela – incontestato – con soggetti molto vicini ad ambienti della criminalità organizzata. La convergenza degli indizi su una unica tipologia (nella specie, i rapporti familiari) non può escludere, come afferma il giudice di primo grado, che gli stessi siano da soli in grado di supportare l’interdittiva.
Si tratta di conclusione semplicistica che non tiene conto delle singole fattispecie, dovendosi sempre accertare se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata, condizionamento che deve essere scongiurato per preservare i più alti valori, portanti la vera democrazia, della libertà sociale ed economica che il cancro della mafia e della camorra, nelle molteplici e sottili forme di insinuazioni, tende a minare.
Nella specie, correttamente il coacervo di elementi è stato ritenuto dal Prefetto di Foggia sufficiente ad evidenziare il pericolo di contiguità con la mafia, con un giudizio peraltro connotato da ampia discrezionalità di apprezzamento, con conseguente sindacabilità in sede giurisdizionale delle conclusioni alle quali l’autorità perviene solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, mentre al sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità dell’informativa antimafia rimane estraneo l’accertamento dei fatti, anche di rilievo penale, posti a base del provvedimento (Cons. St. n. 4724 del 2001). Tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità che, per giurisprudenza costante, può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati (Cons. St. n. 7260 del 2010).
2. Per le ragioni sopra esposte l’appello deve essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza della sez. II del Tar Bari n. -OMISSIS- e reiezione del ricorso di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tar Puglia, sede di Bari, n. -OMISSIS-, rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna l’appellata alle spese e agli onorari del giudizio, che liquida in complessivi 4.000,00 (quattromila) euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Pierfrancesco Ungari – Consigliere
Giovanni Pescatore – Consigliere
Giulia Ferrari – Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini – Consigliere

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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