Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 15 novembre 2018, n. 29398.

La massima estrapolata:

In tema di licenziamento disciplinare, ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l’esercizio del potere disciplinare, la tempestività di tale esercizio deve essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilità del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo, la cui prova è a carico del datore di lavoro, senza che possa assumere autonomo ed autosufficiente rilievo la denunzia dei fatti in sede penale o la pendenza stessa del procedimento penale, considerata l’autonomia tra i due procedimenti, l’inapplicabilità, al procedimento disciplinare, del principio di non colpevolezza, stabilito dall’art. 27 Cost. soltanto in relazione al potere punitivo pubblico, e la circostanza che l’eventuale accertamento dell’irrilevanza penale del fatto non determina di per sé l’assenza di analogo disvalore in sede disciplinare.

Sentenza 15 novembre 2018, n. 29398

Data udienza 7 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 11441-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 686/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 30/10/2015 r.g.n. 57/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI di CAUSA

Con ricorso del 26 marzo 2013 l’ingegner (OMISSIS) conveniva in giudizio, davanti al giudice del lavoro di Torino, la S.p.a. (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS) S.p.a.), chiedendo accertarsi l’illegittimita’ del licenziamento intimatogli il 15 settembre 2012 con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di Euro 85.880,79 a titolo d’indennita’ sostitutiva del preavviso e di Euro 168.332,60 a titolo di indennita’ supplementare. Chiedeva, inoltre, previo accertamento della natura ingiuriosa e pretestuosa del licenziamento, la condanna della convenuta al risarcimento del danno all’onore e al decoro in ragione di Euro 50.000, oltre al pagamento di Euro 15.800 a titolo di una tantum e d’indennita’ di trasferta.
All’udienza del 16 luglio 2014 il giudice adito, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava l’ingiustificatezza del licenziamento intimato al (OMISSIS) con conseguente condanna della societa’ convenuta al pagamento di Euro 182.672,03 a titolo di indennita’ sostitutiva del preavviso, ricalcolo del t.f.r. e indennita’ supplementare, oltre accessori di legge, rigettando invece le altre domande e compensando le spese di lite in ragione di un terzo, per il resto poste a carico della convenuta.
L’ingegner (OMISSIS) appellava, in parte, l’anzidetta pronuncia (n. 1575/14, pubblicata il sette agosto 2014), chiedendo l’integrale accoglimento delle domande a suo tempo proposte. Inoltre, la medesima sentenza di 10 grado veniva appellata anche dalla societa’ (OMISSIS), instando per il rigetto di tutte le domande avversarie ed in subordine, ravvisata almeno la giustificatezza del recesso, per la reiezione di ogni ulteriore domanda dell’attore, fatta eccezione per quella concernente l’indennita’ sostitutiva del preavviso.
La Corte di Appello di Torino con sentenza n. 686 in data 8 – 30 ottobre 2015 rigettava entrambi gli interposti gravami, dichiarando compensate tra le parti le spese di secondo grado, nonche’ la sussistenza delle condizioni di legge per l’ulteriore pagamento a carico di entrambe le parti di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
Secondo la Corte piemontese, andava confermata la tardivita’ del recesso, ritenuta dal primo giudicante, peraltro non escludendo completamente una qual certa responsabilita’ del dirigente, segnatamente in ordine all’incidente sul lavoro con esito mortale verificatosi il (OMISSIS) presso lo stabilimento di (OMISSIS) (correttamente il primo giudice aveva limitato l’ammontare delle indennita’ supplementare al minimo previsto dal contratto collettivo, ravvisando un certo grado di responsabilita’ di carattere omissivo a carico del dirigente. Posto che indubbiamente la sicurezza dello stabilimento rientrava nella funzione di direttore, rinviando al documento sub 2 di parte attrice – laddove si dava atto che era stata creata una direzione operations, affidata a (OMISSIS) con la responsabilita’ di verificare la corretta applicazione delle normative di legge in tema di sicurezza e ambiente di lavoro- tuttavia ivi precisandosi anche che ai Plant Manager – (OMISSIS) per gli stabilimenti di (OMISSIS) e (OMISSIS)- era stato affidato anche il compito di garantire il rispetto delle normative vigenti relative all’ambiente, alla sicurezza e alla qualita’….), esclusa comunque la giusta causa, percio’ contenendo al minimo l’indennita’ supplementare. Quanto, poi, alla questione della tempestivita’, i fatti risultavano sufficientemente acclarati da parte datoriale entro la fine di aprile dell’anno 2012 (allorquando era stata gia’ depositata la relazione dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero, nonche’ notificato alla societa’, in data 23-04-2012, anche un ulteriore verbale della ASL, relativo a mancanze addebitate a parte datoriale, quest’ultimo pure specificamente richiamato nella contestazione in data 5-9-2012), sicche’ ingiustificata per il suo ritardo risultava detta contestazione disciplinare, nessuna novita’ rilevante essendo stata accertata nelle more e d’altro canto essendo presumibile l’affidamento del dirigente, che era rimasto nelle more sempre al suo posto fino al recesso del 15 settembre 2012. Con ampie e specifiche argomentazioni venivano, inoltre, disattesi gli ulteriori motivi di appello del (OMISSIS), relativi alla richiesta di risarcimento del preteso danno all’onore, non essendo stata specificamente allegata, ne’ altrimenti dimostrata, dall’attore l’asserita ingiuriosita’ del recesso intimatogli, risultato ingiustificato soltanto per effetto della tardivita’ della contestazione disciplinare. Parimenti, erano infondate le richieste di indennita’ di trasferta e di bonus una tantum.
L’anzidetta pronuncia di appello e’ stata impugnata dall’ingegner (OMISSIS) mediante ricorso per cassazione in data 29 aprile 2016, con la notifica perfezionata il successivo 4 maggio, affidato ad un solo articolato motivo, formulato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 10, n. 5, cui ha resistito la (OMISSIS) S.p.a. mediante controricorso in data tre – sei giugno 2016, con ricorso incidentale affidato a due motivi (il primo per vizio di motivazione – omesso esame ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed il secondo per violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 7, articoli 1175 e 1375 c.c.). A sua volta, il ricorrente principale ha resistito alla suddetta impugnazione incidentale con proprio controricorso.
Da ultimo, infine, (OMISSIS) S.p.a. ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Entrambi i ricorsi vanno disattesi in forza delle seguenti considerazioni.
Ed invero i primi motivi delle due impugnazioni, formulati esclusivamente in relazione al vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sono comunque inammissibili per effetto della c.d. doppia conforme ai sensi dell’articolo 348-ter c.p.c., u.c., (articolo 348-ter c.p.c.. Pronuncia sull’inammissibilita’ dell’appello. – 4. Quando l’inammissibilita’ e’ fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente puo’ essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’articolo 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4).
5. La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all’articolo 348-bis, – comma 2, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado), articolo inserito dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54.1, lettera a), conv., con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (norma che per espressa previsione dell’articolo 54, comma 2, Decreto Legge cit., “si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, avvenuta il 12 agosto 2012), laddove nel caso di specie qui in esame la sentenza di primo grado, in data 16 luglio / sette agosto 2014, risulta poi confermata con il rigetto degli interposti gravami mediante la pronuncia, qui impugnata, dell’otto – trenta ottobre 2015, gravami percio’ evidentemente successivi all’anzidetto regime transitorio, con l’ulteriore precisazione inoltre, che ne’ il ricorrente principale, ne’ la ricorrente incidentale hanno specificamente allegato e neanche per altro verso dimostrato (eventuali) diversita’ delle ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto degli appelli (cfr. Cass. 1 civ. n. 26774 del 22/12/2016: nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’articolo 348 ter c.p.c., comma 5, – applicabile, ai sensi del Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012-, il ricorrente in cassazione per evitare l’inammissibilita’ del motivo di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, – nel testo riformulato dall’articolo 54, comma 3, del Decreto Legge n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012- deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Conformi Cass. 2 civ. n. 5528 del 10/03/2014, 3 civ. n. 19001 del 27/09/2016, 1 civ. n. 26774 del 22/12/2016. Cfr. altresi’ Cass. lav. n. 23021 del 29/10/2014, secondo cui la disciplina speciale prevista dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 58, concernente il reclamo avverso la sentenza che decide sulla domanda di impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, va integrata con quella dell’appello nel rito del lavoro. Ne consegue l’applicabilita’, nel giudizio di cassazione, oltre che dei commi terzo e quarto dell’articolo 348 ter c.p.c., anche del comma 5, il quale prevede che la disposizione di cui al precedente comma quarto – ossia l’esclusione del vizio di motivazione dal catalogo di quelli deducibili ex articolo 360 cod. proc. civ. – si applica, fuori dei casi di cui all’articolo 348 bis, comma 2, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado, c.d. “doppia conforme”. In senso analogo, v. pure Cass. lav. n. 22142 del 29/10/2015 e n. 18659 del 27/07/2017).
Dunque, per il primo ricorso, principale, opera la doppia conforme ex articolo 348 ter c.p.c.circa l’asserita omessa valutazione della espressa attribuzione di responsabilita’ in materia di sicurezza degli impianti produttivi alla struttura “ambiente e sicurezza”, facente capo ad (OMISSIS), presente nella comunicazione organizzativa prodotta dal ricorrente con il doc. n. 2.
La stessa considerazione vale per il primo motivo del ricorso incidentale, circa il preteso omesso esame della circostanza per cui soltanto alla data del 12 luglio 2012 risaliva l’elaborato dei periti degli indagati (tra cui il (OMISSIS) nel procedimento penale iniziato dal P.M. di Santa Maria Capua Vetere per l’infortunio sul lavoro, con esito mortale, presso il sito di (OMISSIS)), di modo che solo in questo momento (OMISSIS) avrebbe ritenuto di poter disporre finalmente di una ricognizione degli eventi non solo di parte. Di conseguenza, risultava errata l’argomentazione contenuta nella pronuncia di appello, secondo cui gia’ a fine aprile 2012 la Societa’ disponeva di tutti gli elementi essenziali per formulare la contestazione di addebito, errore derivato, di peso, dalla motivazione di primo grado, identica sul punto, circa il riferimento alle conclusioni cui erano pervenuti i consulenti dell’ufficio requirente a fine luglio 2012. Dunque il fatto storico, non considerato, era costituito dal venire in essere di tale documento (relazione dei consulenti di parte degli indagati, non gia’ del P.M., la cui relazione era di aprile) soltanto il 12 luglio, sicche’ probabilmente tale omessa considerazione aveva generato il segnalato equivoco (invero insussistente, atteso che l’imprecisione sul punto rilevabile a pag. 7 della sentenza de qua e’ assolutamente marginale e non decisiva, avuto riguardo alla complessiva motivazione della pronuncia, laddove poi in particolo a pag. 12 si richiamavano le osservazioni della societa’ appellante, tra cui la redazione della perizia del P.M. di aprile 2012, il nuovo verbale ASL e le valutazioni compiute dai periti di parte aziendale, compresi quelli designati dall’ing. (OMISSIS), che produssero i loro esiti a meta’ luglio; cfr. ancora pag. 14, laddove si precisava che nei primi giorni di aprile 2012 era stata depositata la relazione dei consulenti del P.M., precisandosi altresi’, a pag. 15, che con la lettera di contestazione disciplinare del 5-9-2012 la societa’ aveva dato atto di prescindere ovviamente e dichiaratamente, in questa sede, da ogni valutazione di tipo penalistico, sicche’ risultava evidente che gia’ dalla fine di aprile 2012 parte datoriale disponeva di tutti gli elementi per formulare la contestazione disciplinare. Per giunta a pag. 16 della sentenza di appello si osservava che le attese conclusioni dei periti di parte -depositate nel mese di luglio- non aggiungevano, ma escludevano profili di responsabilita’ in capo al dirigente, non potevano non avere ingenerato nel (OMISSIS) l’affidamento che la societa’ avesse soprasseduto ad esercitare il potere disciplinare. Infatti, da aprile a settembre non erano emersi nuovi elementi tali da giustificare l’attesa da parte aziendale di esercitare l’azione disciplinare.
Cfr. peraltro, anche Cass. lav. n. 4724 del 27/02/2014, secondo cui in tema di licenziamento disciplinare, la rilevanza penale dei fatti contestati, e la conseguente denuncia all’autorita’ inquirente, non fanno venire meno l’obbligo di immediata contestazione, in considerazione della rilevanza che esso assume rispetto alla tutela dell’affidamento e del diritto di difesa dell’incolpato, sempre che i fatti riscontrati facciano emergere, in termini di ragionevole certezza, significativi elementi di responsabilita’ a carico del lavoratore. Ne consegue che il differimento dell’incolpazione e’ giustificato soltanto dalla necessita’, per il datore di lavoro, di acquisire conoscenza della riferibilita’ dei fatti, nelle linee essenziali, al lavoratore e non anche dall’integrale accertamento degli stessi. In senso analogo Cass. lav. n. 7410 del 26/03/2010: in tema di licenziamento disciplinare, ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l’esercizio del potere disciplinare, la tempestivita’ di tale esercizio deve essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilita’ del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo, la cui prova e’ a carico del datore di lavoro, senza che possa assumere autonomo ed autosufficiente rilievo la denunzia dei fatti in sede penale o la pendenza stessa del procedimento penale, considerata l’autonomia tra i due procedimenti, l’inapplicabilita’, al procedimento disciplinare, del principio di non colpevolezza, stabilito dall’articolo 27 Cost. soltanto in relazione al potere punitivo pubblico, e la circostanza che l’eventuale accertamento dell’irrilevanza penale del fatto non determina di per se’ l’assenza di analogo disvalore in sede disciplinare. V. pure Cass. lav. n. 4502 del 21/02/2008, secondo cui unicamente in caso di intervenuta sospensione cautelare di un lavoratore sottoposto a procedimento penale, la definitiva contestazione disciplinare ed il licenziamento per i relativi fatti ben possono essere differiti in relazione alla pendenza del procedimento penale stesso).
Similmente, alla stregua delle precedenti argomentazioni va disatteso anche il secondo motivo del ricorso incidentale (violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 7, articoli 1175 e 1375 c.c. in ordine alle ragioni per cui la Corte di merito ha escluso nella specie il requisito dell’immediatezza della contestazione disciplinare, la cui dimostrazione peraltro spettava, invero, anch’essa alla parte datoriale. Orbene, la stessa ricorrente (cfr. pag. 19 del controricorso) assume come nel nostro caso l’attesa, da settembre 2011 a fine aprile 2012, era stata imposta dal sequestro e dagli accertamenti tecnici non ripetibili, pero’ opinando la discutibilita’ di quanto in proposito ritenuto dai giudici di merito, secondo i quali non era giustificato il ritardo commisurato all’intervallo temporale compreso da fine aprile a inizio settembre (dunque maggio, giugno, luglio e agosto, percio’ di oltre quattro, non gia’ tre, mesi, durante i quali per giunta il (OMISSIS) era rimasto in servizio), sostenendo altresi’ la ricorrente l’erroneita’ del computo di tale intervallo da fine aprile, anziche’ da meta’ luglio 2012, avendo correttamente atteso di completare il quadro mediante acquisizione dell’opinione dei consulenti tecnici degli indagati, tra i quali l’ing. (OMISSIS) (la cui relazione del 12 luglio, per di piu’, non e’ stata nemmeno compiutamente riprodotta dalla ricorrente incidentale, ancorche’ tenutavi ai sensi dell’articolo 371 c.p.c., comma 3, e articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6).
Le doglianze formulate al riguardo sono, ad ogni modo, inconferenti, perche’ inammissibilmente in questa sede propongono un accertamento di fatto (la tempestivita’ della contestazione disciplinare) diverso da quello motivatamente espresso al riguardo dai giudici di merito, che hanno invece escluso il requisito dell’immediatezza.
In materia di licenziamento disciplinare, e’ principio consolidato quello secondo cui l’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessita’ della struttura organizzativa dell’impresa) aziendale, mentre la valutazione in proposito compiuta dal giudice di merito e’ pero’ insindacabile in sede di legittimita’ se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (cfr., ex plurimis, Cass. lav. n. 20719 del 10/09/2013: in tema di licenziamento disciplinare, l’immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla mancanza addotta a sua giustificazione ovvero a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore, con la precisazione che detto requisito va inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo, piu’ o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessita’ della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo. Parimenti, secondo Cass. lav. n. 281 del 12/01/2016. Cfr. ancora Cass. lav. n. 13167 del 08/06/2009: il principio dell’immediatezza della contestazione, che trova fondamento nella L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 7, commi 3 e 4, mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettivita’, cosi’ da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare piu’ efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall’altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore – i’n relazione al carattere facoltativo dell’esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformita’ ai canoni della buona fede – sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile, con la conseguenza che, ove la contestazione sia tardiva, si realizza una preclusione all’esercizio del relativo potere e l’invalidita’ della sanzione irrogata. Ne’ puo’ ritenersi che l’applicazione in senso relativo del principio di immediatezza possa svuotare di efficacia il principio medesimo, dovendosi reputare che, tra l’interesse del datore di lavoro a prolungare le indagini in assenza di una obbiettiva ragione e il diritto del lavoratore ad una pronta ed effettiva difesa, prevalga la posizione di quest’ultimo, tutelata “ex lege”, senza che abbia valore giustificativo, a tale fine, la complessita’ dell’organizzazione aziendale. Nella specie, relativa ad un dipendente bancario, in applicazione dell’anzidetto principio, e’ stata quindi esclusa l’immediatezza della contestazione, intervenuta dopo oltre tre mesi dalla ricezione delle risultanze acquisite dall’ispettorato interno).
D’altro canto, infondatamente si assume l’esigenza di completezza del quadro conoscitivo-probatorio per poter formulare la contestazione, pero’ negata dalla succitata prevalente giurisprudenza di legittimita’ (cfr. altresi’ Cass. lav. n. 3532 del 13/02/2013: nell’ambito di un licenziamento per motivi disciplinari, il principio di immediatezza della contestazione, pur dovendo essere inteso in senso relativo, comporta che l’imprenditore porti a conoscenza del lavoratore i fatti contestati non appena essi gli appaiono ragionevolmente sussistenti, non potendo egli legittimamente dilazionare la contestazione fino al momento in cui ritiene di averne assoluta certezza, pena l’illegittimita’ del licenziamento. Nella specie, veniva quindi ritenuto correttamente applicato il principio dalla Corte di merito, che aveva annullato, in quanto illegittimo, il licenziamento irrogato dopo diverso tempo a dipendente, il quale in sede ispettiva immediatamente aveva ammesso gli addebiti, ritenendo che la societa’ sin da tale momento era in possesso di tutti gli elementi per decidere se procedere alla contestazione disciplinare degli stessi e, quindi, di valutare la sanzione disciplinare da irrogare senza alcuna necessita’ di attendere, come poi era invece avvenuto, l’esito delle indagini svolte in sede penale. Conforme anche Cass. lav. n. 21633 del 20/09/2013. Per contro a nulla rilevano i precedenti citati a pag. 22 del controricorso della societa’, tra cui Cass. lav. n. 14103 del 20/06/2014, che infatti riguardava il caso di intervenuta sospensione cautelare di un lavoratore sottoposto a procedimento penale, di modo che il differimento della contestazione disciplinare risultava giustificato in relazione alla pendenza del procedimento penale stesso, anche in ragione delle esigenze di tutela del segreto istruttorio. Lo stesso dicasi per Cass. lav. n. 13955 del 19/06/2014: qualora sia disposta la sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale, permane l’interesse del datore di lavoro ad accertare con sicurezza i fatti incompatibili con la prosecuzione del rapporto, dovendosi intendere l’immediatezza della contestazione in senso relativo e, dunque, compatibile con un intervallo di tempo, piu’ o meno lungo, allorche’ l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero la complessita’ della struttura organizzativa dell’impresa sia suscettibile di far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo. Il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, sancito dall’articolo 27 Cost., comma 2, concerne le garanzie relative all’attuazione della pretesa punitiva dello Stato, e non puo’ applicarsi, in via analogica o estensiva, all’esercizio da parte del datore di lavoro della facolta’ di recesso per giusta causa per comportamenti del lavoratore che possano altresi’ integrare gli estremi del reato qualora i fatti commessi siano di tale gravita’ da determinare una situazione di improseguibilita’, anche provvisoria, del rapporto, senza che sia necessario, in tale evenienza, attendere la sentenza definitiva di condanna, restando privo di rilievo che il contratto collettivo di lavoro preveda la piu’ grave sanzione disciplinare solo in siffatta ipotesi.
Non pertinente, invece, appare il principio enunciato dalla sentenza di questa Corte, n. 241/06, citato dalla controricorrente, atteso che nel caso di specie qui in esame non risulta comunque accertata, in punto di fatto dai giudici di merito, alcuna valida giustificazione circa la necessita’ di attendere fino al mese di luglio (per la precisione sino al 12-07-12) le valutazioni dei consulenti tecnici di parte privata (nell’ambito del separato procedimento penale) per la formulazione della contestazione, poi intervenuta soltanto nei primi giorni di settembre, tenuto conto di quanto gia’ emerso alla fine del precedente mese di aprile, non occorrendo ad ogni modo per giunta al riguardo, come da menzionata copiosa giurisprudenza in proposito, alcuna certezza per l’enunciazione dell’addebito (semmai all’esito della quale l’incolpato ben avrebbe potuto fornire opportune giustificazioni, magari con l’ausilio proprio anche degli stessi consulenti tecnici nominati in sede penale).
Pertanto, vanno respinti entrambi i ricorsi, di modo che per effetto di tale reciproco esito negativo delle impugnazioni de quibus, le relative spese vanno compensate, ex articolo 92 c.p.c.. Tuttavia, ricorrono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, per il raddoppio del contributo unificato in relazione al ricorso principale e a quello incidentale.

P.Q.M.

la Corte RIGETTA entrambi i ricorsi, dichiarando compensate le relative spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, rispettivamente, per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Avv. Renato D’Isa

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *