L’erede che abbia accettato con beneficio di inventario

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 29 settembre 2020, n. 20531.

L’erede che abbia accettato con beneficio di inventario, il quale sia convenuto dal creditore del “de cuius” che faccia valere per intero la sua pretesa, se vuole contenere “intra vires” l’estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, deve far valere tale sua qualità – mediante una difesa che si configura in termini di eccezione in senso lato, invocabile liberamente anche nel giudizio di appello e rilevabile anche d’ufficio dal giudice – nel giudizio di cognizione; in mancanza, la pronuncia giudiziale costituisce un titolo non più contestabile in sede esecutiva.

Ordinanza 29 settembre 2020, n. 20531

Data udienza 14 febbraio 2020

Tag/parola chiave: Preliminare – De cuius – Cancellazione di società – Notifica al procuratore dell’appello – Legittimità – Ultrattività del mandato – Accettazione con beneficio di inventario – Limitazione intra vires per sorte capitale, interessi e per spese del giudizio – Enunciazione dei motivi gravi per la condanna degli eredi con beneficio di inventario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4986/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) in liquidazione S.p.a, (societa’ incorporante la (OMISSIS) S.r.l. gia’ (OMISSIS) S.r.l., gia’ (OMISSIS) S.r.l.);
– intimata –
avverso la sentenza n. 2/2015 della Corte d’appello di Bari, depositata il 08/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

RITENUTO

che:
– la societa’ (OMISSIS) S.r.l. chiamava in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ genitore esercente la responsabilita’ genitoriale in via esclusiva sui minori (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti nella qualita’ di eredi di (OMISSIS);
– esponeva che il de cuius si era obbligato, con contratto preliminare, a trasferire alla societa’ attrice la proprieta’ di un immobile in (OMISSIS);
– lamentava che il contratto definitivo di trasferimento non era stato stipulato, nonostante il decorso del termine previsto nel preliminare;
– chiedeva, quindi, l’esecuzione in forma specifica del contratto, con la condanna dei convenuti al pagamento della penale, dei danni e delle spese;
– il tribunale dichiarava la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della parte promittente venditrice e condannava i convenuti al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di Euro 53.711,52 a titolo di restituzione del prezzo, con interessi legali al soddisfo, oltre al pagamento della somma di Euro 51.645,69 a titolo di penale, ponendo a loro carico le spese del giudizio;
– la Corte d’appello di Bari riconosceva che la (OMISSIS) aveva accettato l’eredita’ del de cuius con beneficio di inventario, per se’ e per i figli minori, e che, essendo valida tale accettazione, non era piu’ ammissibile la possibilita’ di una successiva rinuncia;
– da cio’ conseguiva che tutti gli appellanti dovevano ritenersi accettanti con beneficio di inventario l’eredita’ di (OMISSIS);
– la Corte d’appello rigettava l’appello e condannava gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado;
– per la cassazione della sentenza (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso, affidato a cinque motivi;
– la (OMISSIS) S.p.A. e’ rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:
– i ricorrenti hanno precisato che la societa’ intimata e’ stata cancellata dal registro delle imprese il 16 aprile 2015 e, conseguentemente, essi hanno notificato il ricorso per cassazione al procuratore costituito in grado d’appello;
– tale modo di procedere deve ritenersi coretto, alla luce del principio di ultrattivita’ del mandato riconosciuto dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 15295 del 2014;
– “la cancellazione della societa’ dal registro delle imprese da’ luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacita’ di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza processuale e’ peraltro subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell’ultrattivita’ del mandato alla lite, dalla dichiarazione in udienza ovvero dalla notificazione dell’evento alle altre parti; a tale principio consegue che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex articolo 285 c.p.c., e’ idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della societa’ cancellata; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, e’ legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui e’ richiesta la procura speciale – in rappresentanza della societa’; c) e’ ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso detto procuratore, ai sensi dell’articolo 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’articolo 299 c.p.c., da parte del notificante” (Cass. n. 30341/2018);
– la ritualita’ della notificazione presso il procuratore rende irrilevante il tentativo di notificazione ai soci, collettivamente e impersonalmente, presso l’ultima sede sociale e la notificazione nei confronti del liquidatore;
– il primo motivo denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c.;
– la corte d’appello, in accoglimento di specifica censura, ha riconosciuto che gli appellanti, attuali ricorrenti, erano eredi beneficiati del de cuius (OMISSIS), ma poi non ha tratto le implicazioni che derivavano da tale riconoscimento, confermando la statuizione di condanna emessa dal primo giudice a carico degli eredi, senza alcuna specificazione;
– il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 156 c.p.c.;
– si ripropone la medesima censura quale ragione di nullita’ della sentenza per insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo;
– il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 511 c.c.;
– la sentenza impugnata e’ oggetto di censura nella parte in cui ha condannato gli eredi in proprio al pagamento delle spese processuali;
– i ricorrenti sostengono che il beneficio si estende anche alle spese del giudizio, ai sensi dell’articolo 511 c.c.;
– il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 94 c.p.c.; nullita’ della sentenza per difetto assoluto di motivazione;
– la condanna degli eredi beneficiati in proprio al pagamento delle spese di lite e’ consentita solo in presenza di gravi motivi, che il giudice deve specificare nella sentenza;
– nulla di tutto questo nella sentenza impugnata, che condanna gli appellanti al pagamento delle spese in assenza di qualsiasi indicazione circa la sussistenza di ragioni tali da giustificare la relativa statuizione;
– il quinto motivo denuncia violazione degli articoli 112 e 336 c.p.c.;
– la fondatezza dell’appello in ordine alla qualita’ di eredi beneficiati degli appellanti imponeva alla Corte di merito di rivedere anche il regime delle spese del giudizio di primo grado, attenuandone l’onere o comunque attribuendo ad esso il regime appropriato derivante dal riconoscimento del beneficio di inventario;
– i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono fondati;
– l’accettazione con beneficio di inventario determina la limitazione di responsabilita’ dell’erede per i debiti de cuius entro il valore dei beni ereditari (articolo 490 c.c., comma 2, n. 2);
– l’erede, nonostante l’accettazione con beneficio d’inventario, diviene soggetto passivo delle obbligazioni cadute nella successione, anche se la sua responsabilita’ rimane limitata intra vires hereditatis, ed e’ pertanto proponibile nei suoi confronti una domanda di pagamento da parte di un creditore ereditario (Cass. n. 112/1964): insomma l’accettazione con beneficio di inventario limita al valore dei beni ricevuti la responsabilita’ dell’erede per i debiti ereditari, ma, ferma tale limitazione, non impedisce di per se’ che i creditori ereditari agiscano direttamente contro di lui e su suoi beni (Cass. n. 1990/1973);
– la limitazione intra vires afferisce cosi’ alla sorte capitale come agli interessi e, per regola (come puo’ desumersi dall’articolo 94 c.p.c.), il beneficio si estende anche alle spese del giudizio (Cass. n. 3713/1977);
– costituisce principio pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che l’erede, convenuto dal creditore del de cuius che faccia valere per intero la sua pretesa, se vuole contenere nei limiti del beneficio l’estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, deve far valere l’accettazione con beneficio di inventario nel giudizio di cognizione;
– in mancanza di tale accertamento, la pronuncia giudiziale costituisce un titolo non piu’ contestabile in sede esecutiva (Cass. n. 7090/2015; n. 9158/2013; n. 23061/2015);
– si ritiene che l’accettazione con beneficio di inventario integri una eccezione in senso lato, liberamente invocabile nel giudizio d’appello e rilevabile dal giudice anche d’ufficio (Cass., S.U., n. 10531/2017);
– “a norma dell’articolo 94 c.p.c., gli eredi beneficiati possono essere condannati personalmente alle spese processuali, riguardo a giudizi promossi con riferimento a rapporti gia’ facenti capo al de cuius soltanto per gravi motivi che il giudice deve specificare nella sentenza; ed e’, pertanto, illegittima la decisione che condanni al pagamento delle spese giudiziali gli eredi che, in quanto beneficiati, sarebbero tenuti anche all’obbligazione in parola intra vires, senza alcuna specificazione, e quindi personalmente, omettendo l’indicazione dei gravi motivi” (Cass. n. 1712/1981; conf. n. 852/1972);
– la sentenza impugnata non e’ in linea con tali principi;
– la corte d’appello riconosce; a) che la deduzione dell’accettazione beneficiata non integrava questione nuova, “insuscettibile di esame in questa sede, avendo il solo effetto di limitare la responsabilita’ dell’erede in caso di pronuncia di condanna”; b) che la (OMISSIS) aveva validamente accettato l’eredita’ del (OMISSIS) per se’ e per i figli minori; c) che il chiamato, il quale abbia validamente accettato con beneficio di inventario, non puo’ poi rinunciare all’eredita’;
– riconosce ancora, in conseguenza di tali considerazioni, che “gli appellanti debbono ritenersi tutti accettanti con beneficio di inventario l’eredita’ di (OMISSIS)”;
– tuttavia la corte di merito, pur enunciando nel dispositivo la qualita’ di eredi beneficiati degli appellanti, rigetta poi tout court l’appello, mentre il riconoscimento di quella qualita’ non poteva ovviamente rimanere fine a se’ stesso, ma imponeva la correlativa caratterizzazione della condanna gia’ emessa in primo grado: quindi imponeva la riforma sul punto della sentenza, in accoglimento della specifica ragione di censura mossa contro di essa in grado d’appello (ritenuta ammissibile dalla corte di merito, in quanto non integrante “questione nuova”);
– questa Corte di legittimita’ ha precisato che “nell’ipotesi in cui vi sia insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo e la sentenza sia ancora impugnabile, prospettandosi la possibilita’ non tanto della sentenza inesistente (che radicherebbe nell’attore l’interesse all’impugnazione), quanto del passaggio in giudicato della pronunzia sulla base del dispositivo, interessata ad impugnare la decisione e’ unicamente la parte la cui domanda sia stata rigettata, la quale deve lamentare il vizio logico della sentenza costituito dalla mancanza di una motivazione idonea a sorreggerla” (Cass. n. 10747/2012);
– nello stesso tempo, il riconoscimento della qualita’ di eredi beneficiati degli appellanti, originariamente convenuti dal creditore del de cuius, avrebbe poi dovuto riflettersi anche sulla regolazione delle spese di lite, o attraverso l’estensione del beneficio anche alle spese o attraverso la enunciazione dei gravi motivi che giustificassero la condanna dell’erede in proprio ai sensi dell’articolo 94, e cio’ tanto per il primo grado quanto per il grado d’appello, c.p.c.;
– si precisa che i gravi motivi cui allude la norma dell’articolo 94 cit. debbono “identificarsi dal giudice in modo specifico, per la loro concreta esistenza, nella trasgressione del dovere di lealta’ e probita’ di cui all’articolo 88 c.p.c., ovvero nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilita’ processuale aggravata di cui all’articolo 96 c.p.c., comma 2” (Cass. n. 20878/2010);
– la corte d’appello invece, da un lato rigetta, l’appello, confermando quindi in toto la sentenza di primo grado anche nella parte relativa alla condanna alle spese emessa dal primo giudice, dall’altro, condanna genericamente “gli appellanti, in solido” al pagamento delle spese del grado, senza fare menzione del beneficio e senza indicare alcuna ragione idonea a giustificare la loro responsabilita’ personale ai sensi dell’articolo 94 c.p.c.;
– in conclusione, il ricorso va accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che provvedera’ a nuovo esame delle implicazioni del beneficio di inventario, riconosciuto in capo agli eredi di (OMISSIS), con riferimento ai profili sopra indicati e regolera’ le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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