È legittimo il figlio nato con la procreazione medicalmente assistita omologa dopo la morte del padre

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 15 maggio 2019, n. 13000.

La massima estrapolata:

È legittimo il figlio nato con la procreazione medicalmente assistita omologa dopo la morte del padre, che ha dato il consenso al congelamento del seme. Va dunque rettificato l’atto di stato civile in cui il bambino ha il solo cognome della madre. La parificazione ai figli legittimi, prevista dalla legge 40/2004 (articolo 8) per i nati con la Pma nel caso di entrambi i genitori viventi, vale anche se la nascita avviene dopo la morte del padre, anche se sono passati 300 giorni.

Sentenza 15 maggio 2019, n. 13000

Data udienza 15 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 14873/2018 r.g. proposto da:
(OMISSIS), (cod. fisc. (OMISSIS)), in proprio e quale esercente la responsabilita’ genitoriale sulla figlia minorenne (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), con cui elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo Studio (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE DI APPELLO DI ANCONA, depositato il 12/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso chiedendo: in via preliminare, la rimessione del giudizio alle Sezioni Unite; in subordine, rigettarsi il ricorso, altresi’ dichiarandosi l’insussistenza dei presupposti per sollevare le questioni di costituzionalita’ prospettate dalla (OMISSIS);
udita, per la ricorrente, l’Avv. (OMISSIS), che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso, altrimenti associandosi alla richiesta di rimessione alle Sezioni Unite.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 19 luglio 2017, il Tribunale di Ancona respinse il ricorso Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, ex articolo 95 promosso da (OMISSIS) – in proprio e nell’interesse della figlia minore (OMISSIS), nata il (OMISSIS) – e diretto ad ottenere, previa dichiarazione di illegittimita’ del rifiuto oppostole dall’ufficiale di stato civile del Comune di (OMISSIS) alla registrazione del cognome paterno nella formazione dell’atto di nascita della bambina, l’ordine all’ufficiale predetto di provvedere alla rettifica di tale atto con la indicazione della paternita’ di (OMISSIS), deceduto il (OMISSIS), e del cognome paterno.
1.1. In particolare, premettendo che (OMISSIS) era nata in Italia, a seguito di tecniche di fecondazione assistista cui si era sottoposta la madre all’estero dopo il decesso del marito, il quale aveva a tanto precedentemente acconsentito, e che l’oggetto del giudizio non era stabilire se (OMISSIS) fosse il padre biologico della bambina, ma accertare se fosse legittimo, o meno, il diniego dell’ufficiale di stato civile di iscrivere la paternita’ della minore nell’atto di nascita come richiesto dalla ricorrente, ed altresi’ riepilogate sia la funzione dell’atto di nascita che le disposizioni del codice civile applicabili ai fini della sua corretta formazione, quel tribunale: i) affermo’ che l’ufficiale predetto era tenuto a formare l’atto sulla base delle dichiarazioni delle parti, essendogli precluse indagini ed accertamenti in ordine alle dichiarazioni ed alla paternita’, affidate, invece, esclusivamente all’autorita’ giudiziaria. Ritenne, pertanto, affatto legittimo il rifiuto del primo di iscrivere nell’atto la paternita’ biologica della bambina sulla base della dichiarazione della sola madre, non essendo ammissibile e consentito allo stesso un’indagine sulla rilevanza probatoria della documentazione relativa alla procreazione medicalmente assistita allegata alla richiesta di formazione dell’atto di nascita, trattandosi di attivita’ di valutazione delle prove della paternita’ e di accertamento dello status esulante dai suoi compiti istituzionali; ii) rilevo’ che la diversa impostazione seguita dalla (OMISSIS) non fosse coerente con l’articolo 241 c.c., che ammette la prova della filiazione con ogni mezzo, ma solo nell’ambito di un giudizio, e che i diritti della minore fossero comunque preservati, perche’ l’atto di nascita era stato formato e la madre avrebbe potuto utilizzare gli altri rimedi processuali diretti a far constatare la paternita’ e ad ottenere l’attribuzione del cognome paterno, sicche’ nemmeno era ravvisabile alcun contrasto con la giurisprudenza, anche comunitaria, da lei invocata, afferente l’attribuzione dello status come strumento di tutela della identita’ dell’individuo e del diritto al rispetto della vita familiare ex articolo 8 della CEDU; iii) opino’ che il rifiuto opposto dal comune non contrastasse con la L. n. 40 del 2004, articolo 8, regolante lo status dei figli nati con le tecniche di procreazione medicalmente assistita, prediligendo l’opzione ermeneutica secondo cui la predetta disposizione non avesse innovato rispetto alla disciplina relativa allo status di figlio naturale riconosciuto, con la conseguenza che sarebbe stato sempre necessario il riconoscimento da parte di entrambi i genitori e, ove questo non fosse stato possibile, non si sarebbe potuto prescindere dall’esperimento di una azione di stato ex articolo 269 c.c..
1.2. Il reclamo proposto dalla (OMISSIS), in proprio e nell’interesse della figlia (OMISSIS), avverso questo provvedimento e’ stato respinto dalla Corte di appello di Ancona, la quale, con decreto del 12 marzo 2018: a) ha disatteso l’assunto difensivo della reclamante secondo cui il descritto operato dell’ufficiale di stato civile sarebbe stato illegittimo perche’ in contrasto con le disposizioni previste dalla L. n. 40 del 2004. Quest’ultima, invero, non era applicabile nella concreta fattispecie – anzi, espressamente la vietava atteso che, se, da un lato, era incontestato che l’accesso alle tecniche fosse avvenuto quando i coniugi erano viventi, dall’altro, era altrettanto pacifico, perche’ riferito dalla stessa (OMISSIS), che l’intervento di fecondazione fosse stato successivo al decesso di suo marito. Correttamente, dunque, l’ufficiale di stato civile aveva applicato, ai fini della formazione dell’atto di nascita, le disposizioni generali dettate dal codice civile, richiamate dal tribunale. Al contrario, la tesi della (OMISSIS), secondo cui lo status che l’ufficiale di stato civile avrebbe illegittimamente omesso di indicare doveva desumersi dalla dichiarazione della madre integrata dal consenso del padre tanto alla procreazione medicalmente assistita che alla fecondazione post mortem e derivare direttamente dalla L. n. 40 del 2004, articolo 8, avrebbe comportato sia la valutazione in merito al contenuto della documentazione esibita a sostegno della richiesta di formazione dell’atto di nascita, sia l’interpretazione delle disposizioni della legge predetta, onde estenderla anche a fattispecie ivi non espressamente previste (anzi, addirittura, – come si e’ detto – vietate): attivita’, entrambe, esulanti dall’esercizio dei poteri attribuiti al menzionato ufficiale nella formazione di quell’atto; b) ha affermato che, pure ammettendo che il riconoscimento del rapporto di filiazione tra la bambina nata ed il defunto padre sia solo l’effetto prodotto dalla applicazione della legge spagnola e non comporti la legittimazione alla pratica della fecondazione post mortem, un siffatto riconoscimento, in ogni caso, proprio perche’ implicante una valutazione in ordine alla validita’ ed efficacia di alcuni documenti ed alla loro rilevanza probatoria ai fini dell’accertamento dello status, non poteva essere effettuato dall’ufficiale di stato civile, il quale, pertanto, legittimamente aveva applicato le regole generali del codice civile (articoli 231-232), che escludono l’operativita’ della presunzione di concepimento oltre trecento giorni dalla cessazione del vincolo matrimoniale (situazione verificatasi nel caso in esame, in cui (OMISSIS) era deceduto il (OMISSIS) e la bambina era nata il (OMISSIS)) e precludono l’iscrizione della paternita’ sulla base delle sole dichiarazioni della madre; c) ha considerato tutelati l’interesse ed i diritti della minore sia mediante l’atto di nascita, comunque formato, sia tramite gli altri strumenti processuali, forniti dall’ordinamento, che permettono di far constatare la paternita’ e di ottenere l’attribuzione del cognome paterno, con conseguente insussistenza di qualsivoglia contrasto con la giurisprudenza comunitaria; d) ha ritenuto, infine, non ravvisabili i presupposti per sollevare le questioni di costituzionalita’ dell’articolo 232 c.c. e della L. n. 40 del 2004, articoli 5, 12 e 8, in ragione del fatto che la mancata previsione della fecondazione assistita post mortem, dalla quale traevano origine i diversi profili di illegittimita’ costituzionale dedotti, era ricollegabile ad una scelta del legislatore che appariva giustificata dalla esigenza di garantire al nascituro il diritto al benessere psicofisico del medesimo attraverso il suo inserimento e la sua permanenza in un nucleo familiare ove fossero presenti entrambe le figure genitoriali.
2. Contro questo decreto, ricorre per cassazione la (OMISSIS), in proprio e quale esercente la potesta’ genitoriale sulla figlia minorenne (OMISSIS), affidandosi a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex articolo 378 c.p.c., mentre il Comune di (OMISSIS) e’ rimasto solo intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:
I) “Violazione e falsa applicazione di legge ex articolo 111 Cost. e articolo 360 c.p.c., comma 4, con riferimento al n. 3, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, articoli 29 e 30”, per avere la corte distrettuale erroneamente ritenuto che l’ufficiale di stato civile avesse un potere discrezionale e/o valutativo quanto alla veridicita’ della dichiarazione della (OMISSIS) afferente la paternita’ della suddetta minore;
II) “Violazione e falsa applicazione di legge ex articolo 111 Cost. e articolo 360 c.p.c., comma 4, con riferimento al n. 3, in relazione alla L. 19 febbraio 2004, n. 40, articoli 8, 5 e 12”, laddove la medesima corte aveva ritenuto inapplicabile la L. n. 40 del 2004, articolo 8, che attribuisce lo status di figlio nato nel matrimonio a quello nato a seguito delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita, anche perche’, sotto diverso profilo, nessun contrasto con l’ordine pubblico interno e’ ipotizzabile quanto alla fecondazione post mortem, tecnica praticata in Stati diversi dall’Italia. Non pertinente, inoltre, doveva considerarsi il richiamo effettuato dalla corte dorica al divieto legislativo di una siffatta fecondazione derivante dall’articolo 5, che indica i requisiti soggettivi necessari per accedere alla procreazione medicalmente assistita (d’ora in avanti, anche, piu’ semplicemente, P.M.A.), e articolo 12, comma 2, che sancisce i divieti di applicazione delle tecniche di detta procreazione e le sanzioni per la loro inosservanza, della legge citata, posto che il trattamento cui la ricorrente si era sottoposta dopo la morte del marito era avvenuto in Spagna, la cui legislazione non prevede, entro l’anno dal decesso, alcun divieto di fecondazione. Dunque, una volta avvenuta la fecondazione post mortem nel rispetto delle forme e dei termini previsti dalla legge spagnola, la circostanza che il suddetto articolo 12 vieti nello Stato italiano tale tipo di fecondazione non poteva essere sufficiente a configurare come contrari all’ordine pubblico gli atti successivi al ricorso a quella tecnica procreativa, quali l’attribuzione della paternita’ e del cognome nell’atto di nascita;
III) “Violazione e falsa applicazione di legge ex articolo 111 Cost. e articolo 360 c.p.c., comma 4, con riferimento al n. 3, in relazione all’articolo 232 c.c.”, perche’ il decreto impugnato aveva considerato applicabile, nella specie, l’articolo 232 c.c., dettato dal codice civile in tema di procreazione naturale biologica, e non la disciplina contenuta nella L. n. 40 del 2004, articolo 8 relativamente allo stato giuridico del nato a seguito dell’applicazione delle tecniche di P.M.A.;
IV) “Violazione e falsa applicazione di legge ex articolo 111 Cost. e articolo 360 c.p.c., comma 4, con riferimento al n. 3, in relazione agli articoli 3, 30 e 31 Cost., articoli 10 e 117 Cost. ed articoli 8 e 14 CEDU, articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 3 della L. 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della Convenzione di New York”, perche’ la decisione impugnata si rivelava contraria ai principi costituzionali, eurounitari ed internazionali sulla tutela dei fanciulli e sul prevalente interesse del minore.
1.1. La (OMISSIS) ripropone, infine, in via subordinata, le eccezioni di incostituzionalita’ dell’articolo 232 c.c. (nella parte in cui non prevede la presunzione di concepimento durante il matrimonio anche per i figli nati con il ricorso alle tecniche di P.M.A. post mortem), della L. n. 40 del 2004, articoli 5 e 12 (laddove non prevedono, per un tempo ragionevole di almeno un anno dal decesso, la fecondazione assistita post mortem), nonche’ dell’articolo 8 della medesima legge (nella parte in cui non riconosce lo status di figlio nato nel matrimonio e riconosciuto dalla coppia che ha espresso il consenso per le tecniche di P.M.A. a seguito di fecondazione post mortem), con riferimento agli articolo 3 Cost., articolo 30 Cost., comma 1, e articolo 31 Cost., comma 2, articoli 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali del 4 novembre 1950, 24, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali, e 3 della Convenzione di New York, per interposizione, dell’articolo 117 Cost., comma 1.
2. Nell’udienza di discussione, il Procuratore Generale ha chiesto, in via preliminare, la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte, in considerazione della particolare rilevanza della questione giuridica e della vicenda umana ad essa sottesa, che investe la tematica del procedimento di PAR (postmortem assisted reproduction) e lo stato giuridico del figlio nato “postumo”.
2.1. In proposito, va ribadito che, come gia’ osservato dalla giurisprudenza di legittimita’ (con orientamento consolidato e qui condiviso. Cfr., ex aliis, Cass. n. 14878 del 2017; Cass. n. 19599 del 2016; Cass. n. 12962 del 2016; Cass. n. 8016 del 2012; Cass. n. 359 del 2003), l’istanza volta all’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite costituisce mera sollecitazione all’esercizio di un potere discrezionale, che non e’ soggetto ad obbligo di motivazione, altresi’ precisandosi che la funzione nomofilattica e’ attribuita anche alle sezioni semplici di questa Corte (come, del resto, agevolmente emerge anche dall’articolo 375 c.p.c., u.c., nel testo, qui applicabile ratione temporis).
2.2. Fermo restando quanto appena detto, puo’ in ogni caso osservarsi che la Corte di cassazione ha pronunciato a sezione semplice su numerose questioni variamente collegate a temi socialmente e/o eticamente sensibili, in tema sia di “direttive di fine vita” (cfr. Cass. n. 21748 del 2007), sia di limiti al riconoscimento giuridico delle unioni omoaffettive (cfr. Cass. n. 4184 del 2012 e Cass. n. 2004 del 2015), sia di adozione da parte della persona singola (cfr. Cass. n. 6078 del 2006 e Cass. n. 3572 del 2011), sia di surrogazione di maternita’ nella forma della gestazione affidata a terzi (cfr. Cass. n. 24001 del 2014), sia di adozione in casi particolari, L. n. 184 del 1983, ex articolo 44, lettera d), (cfr. Cass. n. 12962 del 2016), sia di trascrizione, nei registri dello stato civile italiano, di un atto di nascita estero recante l’indicazione di una doppia maternita’ (cfr. Cass. n. 19599 del 2016), sia di rettificazione di atto di nascita indicante due genitori dello stesso sesso (cfr. Cass. n. 14878 del 2017). Deve, pertanto, ritenersi che non tutte le questioni riguardanti diritti individuali o relazionali di piu’ recente emersione ed attualita’ sono, per cio’ solo, qualificabili come “di massima di particolare importanza” nell’accezione di cui all’articolo 374 c.p.c., comma 2.
3. Rileva, poi, pregiudizialmente, il Collegio che l’odierno ricorso ex articolo 111 Cost. e’ sicuramente ammissibile, ancorche’ proposto contro un decreto reso dalla corte di appello, su reclamo, in materia di volontaria giurisdizione.
3.1. Invero, per costante giurisprudenza, ai fini dell’ammissibilita’ del ricorso straordinario per cassazione, il termine “sentenza” non va inteso nel significato proprio di provvedimento emesso nelle forme e sui presupposti di cui agli articoli 132 e 279 c.p.c., ma deve interpretarsi estensivamente, cosi’ da ricomprendervi tutti i provvedimenti giurisdizionali, anche se emessi sotto forma di ordinanza o decreto, ove essi siano decisori, incidenti su diritti soggettivi e con piena attitudine a produrre effetti definitivi di diritto sostanziale e processuale (cfr., ex multis, Cass. n. 212 del 2019, in motivazione; Cass. n. 14878 del 2017; Cass., SU n. 27073 del 2016, in motivazione; Cass. n. 11218 del 2013; Cass., SU, n. 9042 del 2008; Cass. n. 184 del 2003).
3.1.1. Nel caso di specie, e’ indubbia l’incidenza su diritti soggettivi (attinenti allo status delle persone ed alla loro identita’ personale), cosi’ come il carattere decisorio e definitivo del decreto della corte di appello, contro cui non e’ previsto alcun rimedio se non il presente ricorso.
4. Ancora in via pregiudiziale, si evince dagli atti che la (OMISSIS) ha notificato l’odierno ricorso al Comune di (OMISSIS), parte nella precedente fase di reclamo, benche’ ivi non costituito, ed alla Procura Generale presso la Corte di cassazione. Non ha effettuato analogo adempimento, invece, nei confronti della Procura Generale presso la Corte di appello di Ancona, pur avendo quest’ultima partecipato a quella fase, ivi chiedendo il rigetto della impugnazione della reclamante (come emerge dalla pagina 8 del decreto oggi impugnato).
4.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 3556 del 2017, hanno affermato che, con riferimento al ricorso per cassazione proposto da una parte e non notificato al Pubblico Ministero presso il giudice a quo in un procedimento in cui e’ previsto l’intervento dello stesso, la mancanza di notifica – che non costituisce motivo di inammissibilita’, improcedibilita’ o nullita’ del ricorso – neppure rende necessaria l’integrazione del contraddittorio tutte le volte che, non avendo questi il potere di promuovere il procedimento, le sue funzioni si identificano con quelle svolte dal procuratore generale presso il giudice ad quem e sono assicurate dalla partecipazione di quest’ultimo al giudizio di impugnazione; mentre, la suddetta integrazione e’ necessaria nelle sole controversie in cui il Pubblico Ministero e’ titolare del potere di impugnazione, trattandosi di cause che avrebbe potuto promuovere o per le quali il potere di impugnazione e’ previsto dall’articolo 72 c.p.c. (cfr., in senso analogo, anche Cass., SU, n. 9743 del 2008).
4.2. Orbene, con specifico riferimento al procedimento Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, ex articolo 95, comma 1, e articolo 96 (concretamente intrapreso dalla (OMISSIS) impugnando il gia’ descritto rifiuto opposto dall’ufficiale di stato civile alla sua richiesta di registrazione del cognome paterno nell’atto di nascita della figlia minorenne (OMISSIS)), sebbene il comma 2 del citato articolo 95 espressamente preveda che “il Procuratore della Repubblica puo’ in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al comma 1”, sicche’ nessun dubbio sussiste circa il fatto che, nella specie, il Pubblico Ministero sarebbe stato titolare del relativo potere di azione, e, conseguentemente, alla stregua del combinato disposto dell’articolo 70 c.p.c., comma 1, n. 1, e articolo 72 c.p.c., comma 1, di quello impugnarne la relativa decisione, l’omessa notifica dell’odierno ricorso della (OMISSIS) alla Procura Generale presso la Corte di appello di Ancona non determina, comunque, alcuna invalidita’, ne’ la necessita’ di adozione di provvedimenti di natura interinale. Deve, infatti, trovare applicazione il consolidato principio secondo cui, nei casi di intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, l’omessa notifica del ricorso per cassazione al Procuratore Generale presso la Corte d’appello non e’ causa di inammissibilita’ allorquando il provvedimento impugnato abbia accolto, come nella specie, le richieste di quel Procuratore. Infatti, la notifica del ricorso e’ finalizzata a consentire l’esercizio dell’impugnazione e, siccome l’interesse ad impugnare – in ragione del quale avrebbe dovuto farsi luogo ad integrazione del contraddittorio – e’ costituito dalla soccombenza, l’omissione non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo, le cui conclusioni siano state interamente accolte dalla corte territoriale (come accaduto nella vicenda processuale in esame), mentre il controllo sulla legittimita’ della decisione di quest’ultima e’ assicurato dall’intervento del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione (cfr., ex multis, Cass. n. 11211 del 2014; Cass. n. 5953 del 2008; Cass. n. 18513 del 2003).
5. Venendo, dunque, ai motivi di ricorso, e’ opportuno anteporre al loro scrutinio alcune brevi considerazioni circa la natura e l’ambito oggettivo del procedimento disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma della L. 15 maggio 1997, n. 127, articolo 2, comma 12), agli articoli 95 e 96, dovendosi qui solo ricordare che il menzionato Decreto del Presidente della Repubblica ha integralmente sostituito il precedente Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante l’ordinamento dello stato civile, i cui articoli da 165 a 178 gia’ disciplinavano, in modo analogo, il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile.
5.1. L’articolo 95 predetto dispone che “Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale e’ registrato l’atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento. Il procuratore della Repubblica puo’ in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al comma 1. L’interessato puo’ comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identita’ personale”; il successivo articolo 96, invece, sancisce che “il tribunale puo’, senza particolari formalita’, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l’audizione dell’ufficiale dello stato civile. Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare. Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 c.p.c. e segg. nonche’, per quanto riguarda i soggetti cui non puo’ essere opposto il decreto di rettificazione, l’articolo 455 c.c.”.
5.2. Questa Corte, sebbene con riferimento al precedente (ma affatto simile) procedimento di rettificazione di cui all’abrogato Regio Decreto n. 1238 del 1939, ebbe ripetutamente a ritenere (cfr. Cass. n. 4922 del 1978; Cass. n. 7530 del 1986) che “…l’oggetto del procedimento di rettificazione suddetto non e’ limitato alla correzione degli errori materiali. Lo si deduce dall’articolo 165, secondo cui il Pubblico Ministero puo’, in ogni tempo, promuovere d’ufficio le rettificazioni richieste dall’interesse pubblico e quelle che riguardano errori materiali di scrittura, distinguendosi cosi’ dalla correzione di meri errori materiali le altre rettificazioni che il Pubblico Ministero promuove, se involgono un interesse pubblico, e che, ai sensi dell’articolo 167, sono promosse dalla parte interessata, quando tale interesse non sia in gioco. Se ne ha, inoltre, conferma dall’articolo 454 c.c. (anch’esso abrogato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000. Ndr), che applica il procedimento di rettificazione a casi che restano manifestamente fuori dell’ambito della mera correzione degli errori materiali, quali quelli consistenti nella formazione di atti che siano stati omessi o smarriti o distrutti…” (cfr. Cass. n. 7530 del 1986).
5.2.1. Nella ricerca dei limiti dell’azione di rettificazione, si preciso’ che essa “non investe, in se’, il fatto contemplato nell’atto dello stato civile, ma la corrispondenza fra la realta’ del fatto e la sua riproduzione nell’atto suddetto, cioe’ tra il fatto, quale e’ nella realta’ (o quale dovrebbe essere nell’esatta applicazione della legge) e quale risulta dall’atto dello stato civile. Il non verificarsi di tale corrispondenza puo’ dipendere da un errore materiale o da un qualsiasi vizio che alteri il procedimento di formazione dell’atto, sia esso dovuto al dolo dell’Ufficiale che lo redige o ad un suo errore, anche se scusabile in quanto imputabile ad uno dei soggetti chiamati dalla legge a fornire gli elementi per la compilazione dell’atto. Non interessa, cioe’, ai fini dell’ammissibilita’ del procedimento di rettificazione, la causa che ha determinato la difformita’ tra la realta’ del fatto e la riproduzione che ne e’ contenuta nell’atto, non essendo dubitabile che i registri dello stato civile, quali fonte delle certificazioni anagrafiche, devono contenere atti esattamente corrispondenti alla situazione quale e’ o dovrebbe essere nella realta’ secondo la previsione della legge…” (cfr. Cass. n. 7530 del 1986, in motivazione).
5.2.2. Si chiari’, infine, che il descritto procedimento non potesse ammettersi allorquando a fondamento della domanda di rettificazione fosse stata, in realta’, dedotta una controversia di “stato” (cfr. Cass. n. 2776 del 1996).
5.3. I medesimi principi sono poi stati ribaditi da Cass. n. 21094 del 2009, con specifico riferimento al procedimento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articoli 95 e ss., e questo Collegio li condivide integralmente, sicche’ lo scrutinio degli odierni motivi di ricorso dovra’ svolgersi alla loro stregua, sebbene con questa ulteriore precisazione.
5.3.1. Una volta sancito che il procedimento in esame e’ volto ad eliminare una difformita’ tra la situazione di fatto, quale e’ o dovrebbe essere nella realta’ secondo la previsione di legge, e come, invece, risulta dall’atto dello stato civile, per un vizio comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell’atto stesso, in quanto la funzione degli atti dello stato civile e’ proprio quella di attestare la veridicita’ dei fatti menzionati nei relativi registri, cio’ che effettivamente rileva non e’ – o, almeno, non lo e’ in via primaria – quale sia la tipologia di sindacato spettante all’ufficiale dello stato civile, certamente non equiparabile a quello dell’autorita’ giudiziaria in un’azione di stato, ma quale sia l’ambito della cognizione del giudice che, in un panorama complesso quale quello attuale della genitorialita’, sempre piu’ percorso dalla scomposizione del processo generativo per effetto delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, si trovi ad affrontare il ricorso contro il diniego di rettificazione opposto dall’ufficiale predetto.
5.3.2. Ad un siffatto interrogativo, questo Collegio ritiene di dover rispondere che il giudice investito della dedotta illegittimita’ del rifiuto di rettifica di un atto di nascita – il cui procedimento si configura non come giudizio di costituzione diretta di uno status filiationis bensi’ di verifica della corrispondenza alla verita’ di una richiesta attestazione – dispone di una cognizione piena sull’accertamento della corrispondenza di quanto richiesto dal genitore in relazione alla completezza dell’atto di nascita del figlio con la realta’ generativa e di discendenza genetica e biologica di quest’ultimo, potendo, cosi’, a questo limitato fine, avvalersi di tutte le risorse istruttorie fornitegli dalla parte. Una simile conclusione, del resto, e’ pienamente coerente con la previsione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articolo 96, che, come si e’ gia’ visto, consente al tribunale, seppure senza particolari formalita’, di “…assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l’audizione dell’ufficiale dello stato civile…”, altresi’ obbligandolo, prima di provvedere, a sentire il Procuratore della Repubblica e gli interessati…” ed a “richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare…”.
5.3.3. In altri termini, il giudice del merito, proprio perche’ investito esclusivamente della corrispondenza alla verita’ del complesso di elementi fattuali documentati dalla parte richiedente, non ha limitazioni per decidere: ove valorizzera’ questi ultimi e la coerenza del percorso ivi descritto, riconoscera’ il diritto di completare l’atto di nascita e la fondatezza dell’azione di rettifica; diversamente, se riterra’ che si debbano adattare parametri di accertamento della genitorialita’ fondati su presunzioni in relazione ad un processo generativo che non prevede la possibilita’ di sequenziarne il percorso, allora riterra’ corretto il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile che su questo paradigma probatorio ha fondato la sua decisione.
6. Venendo, dunque, ai motivi di ricorso, il primo di essi, che ascrive alla corte distrettuale di avere erroneamente ritenuto che l’ufficiale di stato civile avesse un potere discrezionale e/o valutativo quanto alla veridicita’ della dichiarazione della (OMISSIS) afferente la paternita’ della suddetta minore, non merita accoglimento.
6.1. Osserva, infatti, il Collegio, quanto alle dichiarazioni che si fanno dinanzi all’ufficiale dello stato civile, che alcune di queste hanno la funzione esclusiva di dare pubblica notizia di eventi, come la nascita e la morte, che hanno rilevanza per l’ordinamento dello stato civile per il solo fatto di essersi verificati. Da tali eventi, come documentati nei registri dello stato civile, possono derivare, per effetto di normative particolari, estranee alla disciplina che regola le iscrizioni di dette dichiarazioni, diritti e doveri (diritto alla vita, ad essere educato e mantenuto, o, diversamente, diritto alla successione nel defunto, etc.).
6.1.1. In queste ipotesi, grava sul menzionato ufficiale l’obbligo di ricevere quanto riferito dal dichiarante e formarne nei suoi registri processo verbale per atto pubblico, senza che a lui competa di stabilire se gli eventi riportati possano essere compatibili con l’ordinamento italiano e se per questo abbiano rilevanza e siano produttivi di diritti e doveri. Spettera’ al giudice pronunciarsi su tali questioni ove su di esse sorga controversia.
6.2. Diversamente, altre dichiarazioni, pure rese dinanzi al medesimo ufficiale, sono, di per se stesse, produttive di effetti giuridici riguardo allo status della persona cui si riferiscono: si pensi, ad esempio, alle dichiarazioni di riconoscimento di filiazione nata fuori del matrimonio (gia’ filiazione naturale) o a quelle che si esprimono in relazione alla cittadinanza italiana.
6.2.1. In questi casi, proprio per la immediatezza della produzione di effetti derivanti dalla dichiarazione compiuta, l’ufficiale dovra’ rifiutare di riceverla ove la ritenga in contrasto con l’ordinamento e con l’ordine pubblico (cfr. Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articolo 7).
6.3. Tanto premesso, deve, allora, considerarsi che, allorquando, il 22 febbraio 2017, dichiaro’ la nascita della figlia (OMISSIS) (avvenuta a Fermo il precedente 14 febbraio) presso l’ufficio di stato civile del Comune di (OMISSIS), contestualmente domandando che, nella redazione del corrispondente atto, ne fosse indicata la paternita’ del defunto (OMISSIS), attribuendone alla stessa il cognome, la (OMISSIS) rese, sostanzialmente, due diverse – benche’ contemporanee – dichiarazioni: una riguardante l’evento nascita, Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, ex articolo 30; l’altra afferente l’indicazione (anche) della paternita’ della neonata, da lei attribuita – giusta la documentazione attestante la tecnica di P.M.A., cui si era sottoposta in Spagna, e per effetto della quale era derivata la predetta nascita – al suo coniuge, (OMISSIS), deceduto fin dal (OMISSIS) ma che, prima della sua morte, aveva acconsentito all’accesso alla P.M.A. da parte della moglie, altresi’ autorizzandola ad utilizzare, post mortem, il suo seme crioconservato.
6.3.1. E’ chiaro, quindi, che, alla stregua di quanto si e’ precedentemente opinato, solo relativamente alla prima di tali dichiarazioni l’ufficiale di stato civile, nel redigere il corrispondente atto ex articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica predetto, nulla avrebbe potuto obbiettare alla dichiarante, non spettando a lui di stabilire se l’evento riferitogli potesse essere compatibile con l’ordinamento italiano e se per questo avesse rilevanza e fosse produttivo di diritti e doveri.
6.3.2. Circa la seconda, invece, ingenerando essa stessa effetti giuridici riguardo allo status della persona cui era riferita, l’ufficiale poteva/doveva rifiutare di riceverla ove – come poi effettivamente avvenuto – l’avesse ritenuta in contrasto con l’ordinamento e con l’ordine pubblico (cfr. Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articolo 7).
6.3.3. Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articoli 29 e 30, come qui prospettata dalla ricorrente, dovendosi, piuttosto valutare, attraverso l’esame degli ulteriori motivi di impugnazione da lei oggi formulati, se il rifiuto oppostole dall’ufficiale di anagrafe abbia determinato, o meno, una discrasia fra la realta’ dalla prima complessivamente dichiarata e la sua riproduzione nell’atto di nascita come redatto da quell’ufficiale: vale a dire tra il fatto, quale era stato nella realta’ (o quale avrebbe dovuto essere nell’esatta applicazione della legge) e come, invece, risultava dall’atto dello stato civile.
7. Muovendo, allora, da questa prospettiva di indagine, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono suscettibili di esame congiunto, perche’ chiaramente connessi, rivelandosi, peraltro, fondati per le ragioni di seguito esposte.
7.1. Giova premettere, in punto di fatto, che la (OMISSIS) ha cosi’ ricostruito l’iter del complessivo percorso che aveva portato alla nascita della figlia (OMISSIS): i) i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS), a causa di alcune difficolta’ riscontrate nel concepimento di un figlio, avevano deciso di ricorrere alle tecniche di P.M.A. prestando il loro consenso il 31 marzo 2015; ii) il (OMISSIS), proprio nel corso della terapia, aveva appreso di essere gravemente malato e, dovendo procedere all’assunzione di farmaci che avrebbero compromesso la sua capacita’ di generare, aveva reiterato il proprio consenso, con dichiarazione sottoscritta in data 8 settembre 2015, e, consapevole della sua fine imminente, aveva anche autorizzato la moglie all’utilizzo, post mortem, del proprio seme crioconservato al fine di ottenere una gravidanza con l’ausilio delle tecniche di fecondazione assistita omologa; iii) per realizzare il comune desiderio di procreazione, l’odierna ricorrente, dopo la morte del marito avvenuta il (OMISSIS), si era sottoposta al trattamento di fecondazione assistita (FIV) in (OMISSIS), presso il (OMISSIS), dando, poi, alla luce, in Italia (presso l’azienda ospedaliera (OMISSIS)), il (OMISSIS), la piccola (OMISSIS).
7.1.1. Si e’ trattato, dunque, di una nascita derivata da una tecnica di P.M.A. (fecondazione omologa) eseguita post mortem, benche’ acconsentita da entrambi i coniugi anteriormente al decesso del (OMISSIS), il quale, poco prima di morire, nel ribadire il proprio consenso, aveva altresi’ autorizzato, al suddetto fine, l’utilizzo del proprio seme crioconservato.
7.2. Dopo la nascita della figlia, la (OMISSIS), il 22 febbraio 2017, aveva reso la corrispondente dichiarazione all’ufficiale di stato civile del Comune di (OMISSIS) (quello di sua residenza), allegando documentazione a corredo dei fatti di cui si e’ appena detto: cio’ nonostante, quell’ufficiale aveva rifiutato di trascrivere nell’atto di nascita la paternita’ del defunto (OMISSIS) e, conseguentemente, attribuire alla piccola (OMISSIS) il cognome paterno, come dichiarato e richiesto dalla madre, ritenendo tale dichiarazione contraria all’ordinamento giuridico vigente.
7.2.1. Oggi, quindi, non si controverte sulla trascrivibilita’, in Italia, di un atto di nascita redatto in uno dei Paesi che consentono tecniche di fecondazione artificiale come quella di cui si e’ concretamente avvalsa la (OMISSIS), bensi’, esclusivamente, della possibilita’, o meno, di rettificare, nei sensi invocati dalla odierna ricorrente, un atto di nascita gia’ formato sul territorio nazionale.
7.3. E’, altresi’, opportuno sottolineare che, in questa sede, nemmeno viene specificamente in rilievo il tema della liceita’, o meno, secondo la legislazione italiana (cfr. L. n. 40 del 2004), della tecnica di P.M.A. predetta (fecondazione omologa post mortem), ma, giusta quanto si e’ gia’ chiarito circa l’ambito operativo del procedimento Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, ex articoli 95 e 96, esclusivamente, quello della corrispondenza fra la realta’ del fatto come complessivamente dichiarato dalla (OMISSIS) all’ufficiale suddetto e la sua riproduzione nell’atto di nascita come da quest’ultimo concretamente redatto: cioe’ tra il fatto, quale e’ nella realta’ (o quale dovrebbe essere nell’esatta applicazione della legge) e come risulta dall’atto dello stato civile, senza che rilevino le ragioni di una eventuale insussistenza di una tale corrispondenza, posto che “i registri dello stato civile, quali fonte delle certificazioni anagrafiche, devono contenere atti esattamente corrispondenti alla situazione quale e’ o dovrebbe essere nella realta’ secondo la previsione della legge…” (cfr. Cass. n. 7530 del 1986, in motivazione).
7.3.1. In altri termini, le conclusioni che pure potrebbero desumersi dalla complessiva disciplina di cui alla L. n. 40 del 2004 (come attualmente risultante dopo gli interventi su di essa della Corte costituzionale. Cfr. Corte Cost., sent. n. 151 del 2009; Corte Cost., sent. n. 162 del 2014; Corte Cost., sent. n. 96 del 2015; Corte Cost., sent. n. 229 del 2015) in ordine alla illegittimita’, o meno, della pratica, in Italia, di una tecnica di fecondazione omologa post mortem come quella cui si era sottoposta, in Spagna (ove e’ consentita dalla corrispondente disciplina, entro l’anno dal decesso di chi abbia precedentemente autorizzato l’utilizzo del proprio seme crioconservato), la (OMISSIS), devono necessariamente arrestarsi di fronte al fatto che, una volta verificatasi la nascita per effetto di una tale pratica, occorre stabilire, ai gia’ riportati fini che qui specificamente interessano, se debbano trovare esclusiva applicazione i meccanismi presuntivi previsti dagli articoli 231 e 233 c.c. in relazione alla prova della paternita’ o se sia necessario anche tener conto della disciplina della L. n. 40 del 2004 circa il rilievo determinante del consenso al processo generativo mediante P.M.A.
7.3.2. Un siffatto accertamento, peraltro, deve ponderare plurimi fattori, quali: a) il rilievo attribuito dalla societa’ odierna a bisogni che un tempo erano ignoti, non prevedibili ed ancora non (o parzialmente) regolamentati dal legislatore, nazionale o sovranazionale; b) il costante dialogo tra le Corti supreme degli Stati Europei ed extraeuropei, con i quali si condividano i principi assiologici dei diritti fondamentali della persona, nonche’ quello con la Corte EDU e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha determinato la costituzione di una circolarita’ di approdi interpretativi che prendono spunti da aspetti diversi dell’esperienza giuridica; c) il considerare le tecniche di P.M.A. come un metodo alternativo al concepimento naturale, oppure alla stregua di un trattamento sanitario volto a sopperire una problematica di natura medica che colpisce uno, o entrambi, i componenti della coppia.
7.3.2.1. Tutto questo comporta, invero, che la procreazione nella societa’ della globalizzazione presenta un particolare dinamismo, subordinato agli interessi concreti che e’ volta a soddisfare, che, addirittura, mediante l’applicazione delle tecniche di P.M.A. anche dopo la morte di uno dei due partners, finisce con il superare il confine terreno dell’unita’ coniugale, ma che, comunque, non puo’ prescindere dall’importante ruolo della “responsabilita’” genitoriale, che passa da esercizio di un diritto alla procreazione allo svolgimento di una “funzione” genitoriale.
7.3.3. In un tale scenario, nel quale la genitorialita’ spesso puo’ anche scindersi dal nesso col matrimonio e dalla famiglia, declinandosi in una molteplicita’ di contesti prima ritenuti inediti, e’ necessario comprendere se i divieti di genitorialita’ pure evincibili dal nostro ordinamento possano fungere da “controlimite” alla tutela dei diritti di chi e’ nato, oppure se occorra superare i confini della tradizione ed accettare, regolandoli, i nuovi percorsi della genitorialita’ stessa.
7.4. Orbene, e’ noto che, ove la madre, che abbia fatto la dichiarazione di nascita, non sia piu’ coniugata per essere stato annullato o sciolto il suo matrimonio (come accaduto nella specie, per effetto della morte del marito della odierna ricorrente avvenuta il (OMISSIS), data pacificamente anteriore addirittura all’avvenuta sua sottoposizione al trattamento di P.M.A.) o per esserne stati dichiarati cessati gli effetti civili, la corrispondenza del fatto reale (paternita’ dell’ex coniuge della madre ovvero di altra persona) con quello riprodotto nell’atto dello stato civile dipende dall’operare, o meno, della presunzione stabilita dall’articolo 232 c.c.. Secondo tale norma, si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non siano trascorsi trecento giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio (comma 1), ma la presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronunzia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi siano stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione, di annullamento o di divorzio (comma 2).
7.4.1. Pertanto, alla luce di tale disciplina, affinche’ vi sia corrispondenza fra la realta’ del fatto come complessivamente dichiarato all’ufficiale di anagrafe e la sua riproduzione nell’atto di nascita come da quest’ultimo concretamente redatto, occorre che operi la presunzione di legge, perche’, se questa (indipendentemente dal verificarsi delle condizioni indicate nell’articolo 232 c.c., comma 1) si rivela inapplicabile, in quanto ricorra una delle fattispecie di cui al comma 2 della citata norma, l’atto dello stato civile, che attribuisca al figlio il cognome dell’ex coniuge della madre, e’ difforme dalla situazione quale e’ secondo la previsione codicistica.
7.5. E’ altrettanto indiscutibile che, ai sensi del vigente articolo 250 c.c., comma 1, il figlio nato fuori del matrimonio puo’ essere riconosciuto nei modi previsti dall’articolo 254 c.c., dalla madre e dal padre, anche se gia’ uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento, potendo detto riconoscimento avvenire tanto congiuntamente che disgiuntamente. L’articolo 254 c.c., comma 1, a sua volta, specifica che il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio e’ fatto nell’atto di nascita, oppure con un’apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.
7.5.1. La corrispondenza tra il fatto riprodotto nell’atto dello stato civile (nascita del figlio fuori dal matrimonio e suo riconoscimento da parte dei genitori o di uno solo di essi) e la situazione reale secondo le appena riportate disposizioni codicistiche, postula, allora che, innanzi all’ufficiale di stato civile, la corrispondente dichiarazione di riconoscimento sia fatta nei modi previsti dall’articolo 254 c.c., altrimenti l’atto dello stato civile, che attribuisca al figlio il cognome di quello dei genitori che non abbia cosi’ proceduto, e’ difforme dalla situazione quale e’ secondo la previsione del codice civile, essendo, anche in questo caso, affetto da un vizio che ne ha alterato il procedimento di formazione.
7.6. Quanto, invece, alla disciplina, in materia di filiazione, di cui alla L. n. 40 del 2004, va, innanzitutto, rimarcato il suo articolo 8, il quale (nel testo, qui applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche apportategli dal Decreto Legislativo n. 154 del 2013), sotto la rubrica “stato giuridico del nato”, sancisce che “I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volonta’ di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’articolo 6”.
7.6.1. Merita, pero’, di essere ricordato, ai fini che in questa sede specificamente interessano, anche l’articolo 9 (Divieto del disconoscimento della paternita’ e dell’anonimato della madre), a tenore del quale, dopo gli interventi sullo stesso della Corte costituzionale con la sentenza n. 162 del 2014 (che ne ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dei commi 1 e 3, limitatamente alle parole “in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3”), “Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il coniuge o il convivente il cui consenso e’ ricavabile da atti concludenti non puo’ esercitare l’azione di disconoscimento della paternita’ nei casi previsti dall’articolo 235 c.c., comma 1, nn. 1) e 2), ne’ l’impugnazione di cui all’articolo 263 c.c.. La madre del nato a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non puo’ dichiarare la volonta’ di non essere nominata, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non puo’ far valere nei suoi confronti alcun diritto ne’ essere titolare di obblighi”.
7.7. Investono, invece, piu’ specificamente le fasi dell’accesso alle tecniche di PMA ed alla loro applicazione, entrambe, pero’, anteriori alla nascita, sicche’ prive di effettivo rilievo nell’odierno giudizio (nel quale, e’ opportuno ribadirlo, non si controverte sulla illiceita’, o meno, dell’accesso o della pratica, in Italia, in relazione ad una tecnica di fecondazione omologa post mortem come quella cui si era sottoposta, in Spagna, – ove e’ consentita dalla corrispondente disciplina nei limiti temporali predetti – la (OMISSIS), bensi’, unicamente, della disciplina in tema di filiazione da applicarsi al nato sul territorio nazionale per effetto di una tale – illecita o lecita che sia – pratica), le disposizioni che la medesima legge contiene agli articoli 4 (quanto all’accesso alle tecniche di PMA), 5 (circa i requisiti soggettivi per accedere a tali tecniche), 6 (in tema di consenso informato), 12 (recante i divieti per gli specifici comportamenti ivi descritti e le sanzioni per l’inosservanza di alcune previsioni della legge).
7.7.1. E’ chiaro, infatti, che qualsivoglia considerazione riguardante la valutazione in termini di illiceita’/illegittimita’, in Italia, della tecnica di P.M.A. in precedenza specificamente richiamata, oltre che, eventualmente, delle condotte di coloro che ne consentono l’accesso o l’applicazione, non potrebbe certamente riflettersi, in negativo, sul nato e sull’intero complesso dei diritti a lui riconoscibili. In altre parole, la circostanza che si sia fatto ricorso all’estero a P.M.A. non espressamente disciplinata (o addirittura non consentita) nel nostro ordinamento non esclude, ma anzi impone, nel preminente interesse dal nato, l’applicazione di tutte le disposizioni che riguardano lo stato del figlio venuto al mondo all’esito di tale percorso, come, peraltro, affermato, con chiarezza, della Corte EDU nelle due sentenze “gemelle” Mennesson c. Francia (26 giugno 2014, ric. n. 65192/11) e Labassee c. Francia (26 giugno 2014, ric. n. 65941/11), oltre che sancito anche dalla Corte Costituzionale fin dalla sentenza n. 347 del 1998, che (ancor prima del sopravvenire della L. n. 40 del 2004) sottolineo’ la necessita’ di distinguere tra la disciplina di accesso alle tecniche di P.M.A. e la doverosa, e preminente, tutela giuridica del nato, significativamente collegata alla dignita’ dello stesso. Gia’ in quella sede ci si preoccupo’ “…di tutelare anche la persona nata a seguito di fecondazione assistita, venendo inevitabilmente in gioco plurime esigenze costituzionali. Preminenti in proposito sono le garanzie per il nuovo nato (…), non solo in relazione ai diritti e ai doveri previsti per la sua formazione, in particolare dagli articoli 30 e 31 Cost., ma ancor prima – in base all’articolo 2 Cost. – ai suoi diritti nei confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo assumendone le relative responsabilita’: diritti che e’ compito del legislatore specificare…” (cfr. C. Cost. n. 347 del 1998). Sostanzialmente nel medesimo senso, del resto, si e’ gia’ esplicitamente pronunciata anche questa Suprema Corte nella fondamentale sentenza n. 19599 del 30 settembre 2016 (benche’ resa in vicenda affatto diversa da quella oggi in esame), secondo cui “le conseguenze della violazione delle prescrizioni e dei divieti posti dalla L. n. 40 del 2004 imputabile agli adulti che hanno fatto ricorso ad una pratica fecondativa illegale in Italia non possono ricadere su chi e’ nato”, di cio’ essendosi mostrato consapevole lo stesso legislatore, il quale, all’articolo 9, comma 1, ha previsto che, in caso di ricorso a tecniche (allora vietate) di procreazione medicalmente assistita addirittura di tipo eterologo (nel caso di specie, invece, si e’ in presenza, pacificamente, di una fecondazione omologa, sebbene post mortem), il coniuge o convivente consenziente non possa esercitare l’azione di disconoscimento della paternita’, ne’ impugnare il riconoscimento per difetto di veridicita’ (cfr., sostanzialmente nel medesimo senso, anche la successiva Cass. n. 14878 del 2017).
7.8. Tornando, dunque, al problema interpretativo dei rapporti, ai delimitati fini che in questa sede specificamente interessano, tra la normativa del codice civile e quella contenuta nella L. n. 40 del 2004 (in particolare ai suoi articoli 8 e 9), occorre praticamente verificare se la disciplina della filiazione nella procreazione medicalmente assistita configuri un sistema alternativo rispetto a quello codicistico, in ragione della peculiarita’ propria della tecnica de qua, o si inserisca in quest’ultimo che regola la filiazione da procreazione naturale attraverso la previsione di specifiche eccezioni. Dalla soluzione di tale questione, infatti, deriva l’applicabilita’, o meno, alla filiazione da P.M.A. dei principi e criteri attributivi dello status del nato da procreazione naturale, e, poiche’ lo status risulta in ultima analisi dall’atto di nascita, dalla soluzione della medesima questione discendono anche le regole da seguire nella formazione di tale documento, al fine di verificare se, nel caso in esame, sussista, o meno, corrispondenza fra la realta’ del fatto come complessivamente dichiarato dalla (OMISSIS) all’ufficiale di stato civile del Comune di (OMISSIS) e la sua riproduzione nell’atto di nascita come da quest’ultimo concretamente redatto.
7.8.1. Nella giurisprudenza di legittimita’ finora intervenuta, non si rinvengono precedenti riconducibili, specificamente, proprio alla fattispecie, oggi in esame, di fecondazione omologa effettuata (peraltro in un Paese dove cio’ e’ consentito in un ambito temporale risultato rispettato) quando il marito (ma altrettanto dovrebbe dirsi ove si trattasse solo di convivente), che abbia gia’ prestato, congiuntamente alla moglie (o alla convivente) e prima del proprio decesso, il consenso alle tecniche di P.M.A., lo abbia reiterato in modo sostanzialmente coerente con quanto richiesto dalla L. n. 40 del 2004, articolo 6.
7.8.2. E’, altresi’, di tutta evidenza che, di fronte alle pratiche di P.M.A., risulta assai problematico comporre, in modo equilibrato e coerente, le esigenze contrapposte della certezza e stabilita’ dello stato di filiazione e della sua corrispondenza con la verita’, sicche’ non stupisce la varieta’ delle possibili soluzioni ipotizzate, in proposito, dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito. Tanto e’ la logica conseguenza del fatto che, ormai, figlio e’ non solo chi nasce da un atto naturale di concepimento ma anche colui che venga al mondo a seguito di fecondazione assistita (omologa o eterologa, quest’ultima nella misura in cui e’ oggi consentita dalla L. n. 40 del 2004 a seguito dei gia’ descritti ripetuti interventi della Corte costituzionale), o colui che sia tale per effetto di adozione: cio’ dimostra che i confini una volta ritenuti invalicabili del principio tradizionale della legittimita’ della filiazione sono ormai ampiamente in discussione. In base agli articoli 2 e 30 Cost., del resto, il nato ha diritto, oltre che di crescere nella propria famiglia, di avere certezza della propria provenienza biologica, rivelandosi questa come uno degli aspetti in cui si manifesta la sua identita’ personale (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 6963 del 2018; Cass., SU, n. 1946 del 2017; Cass. n. 15024 del 2016).
7.8.2.1. Orbene, secondo una prima opinione, che muove dall’assunto che la disciplina di attribuzione dello status nella procreazione medicalmente assistita configuri un sistema del tutto alternativo rispetto a quello codicistico, lo status di figlio del nato da P.M.A. non deriverebbe dalle regole applicabili alla generazione biologica naturale, diverse a seconda che il figlio sia nato nel matrimonio o fuori di esso, poiche’, invece, detto status verrebbe attribuito direttamente dalla legge e, inscindibilmente, nei confronti della coppia che abbia espresso la volonta’ di accedere alle tecniche di P.M.A., indipendentemente dal fatto che i genitori siano, o meno, sposati, sicche’ il consenso dato dal coniuge o convivente alla fecondazione artificiale (che non risulti revocato fino al momento della fecondazione dell’ovulo. Cfr. L. n. 40 del 2004, articolo 6, comma 3) avrebbe un significato diverso ed ulteriore rispetto a quello ascrivibile alla nozione di “consenso informato” al trattamento medico e governerebbe lo status identificando la maternita’ e la paternita’ del nato nella forma piu’ ampia e certa, senza bisogno di ulteriori manifestazioni di volonta’.
7.8.2.2. Per chi ritiene, viceversa, che al nato da P.M.A. si applichino i medesimi principi in tema di filiazione naturale, il consenso dato dal coniuge o convivente alla fecondazione artificiale non inciderebbe direttamente sull’attribuzione dello status del figlio, ma avrebbe solo la funzione di consentire al figlio di identificare il proprio genitore grazie all’assenso da lui prestato alla P.M.A..
7.8.3. Un siffatto dilemma interpretativo produce i suoi effetti anche sullo status del figlio nel caso di fecondazione medicalmente assistita post mortem, dovendosi, peraltro, rimarcare che rientrano, in questo particolare contesto, ipotesi affatto diverse tra loro, quali: il prelievo del seme dal cadavere dell’uomo; l’inseminazione artificiale della donna con seme crioconservato, prelevato dal partner prima del decesso (concretamente avvenuta nella fattispecie in esame); infine, l’impianto, nel corpo della donna, dell’embrione formatosi quando entrambi i componenti la coppia erano in vita.
7.8.3.1. La L. n. 40 del 2004, articolo 5, nel riservare l’accesso alla procreazione a coppie i cui membri siano “entrambi viventi”, sembra escludere che possa ricorrervi una donna vedova, sotto pena di sanzioni amministrative (articolo 12, della medesima legge), e tanto, come pure si e’ autorevolmente sostenuto, allo scopo di evitare i pregiudizi che al minore potrebbero eventualmente derivare a causa della mancanza della figura paterna. La norma, tuttavia, non precisa in quale momento del complesso procedimento fecondativo sia richiesta la presenza in vita di entrambi i membri della coppia, sicche’ spetta all’interprete, alla luce dei principi sottesi alla disciplina in materia, stabilire se debbano considerarsi illecite, o meno, tutte e tre le diverse ipotesi precedentemente prospettate, ed a tal fine non potrebbe prescindersi da quanto sancito dal successivo articolo 6, comma 1, – a tenore del quale, per le finalita’ indicate dal comma 3 del medesimo articolo (afferente il consenso informato dei soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita), “prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all’articolo 5…” – che, almeno prima facie, sembra postulare l’esistenza in vita dei menzionati soggetti appunto in ogni fase di applicazione della tecnica prescelta.
7.8.3.2. Un siffatto problema, pero’, come si e’ gia’ ripetutamente detto, non puo’ assumere rilievo primario, atteso che nel presente giudizio, alla stregua di quanto si e’ chiarito circa l’ambito operativo del procedimento Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, ex articoli 95 e 96, occorre accertare esclusivamente la corrispondenza fra la realta’ di un fatto come complessivamente dichiarato dalla (OMISSIS) all’ufficiale di stato civile del Comune di (OMISSIS) e la sua riproduzione nell’atto di nascita come da quest’ultimo concretamente redatto, dovendo le conclusioni pure desumibili dalla complessiva disciplina di cui alla L. n. 40 del 2004 in ordine alla illegittimita’, o meno, della pratica, in Italia, di una tecnica di fecondazione omologa post mortem come quella cui si era sottoposta (affatto lecitamente secondo la lex loci), in Spagna, la ricorrente, necessariamente arrestarsi di fronte al fatto che, una volta verificatasi la nascita, non ci si puo’ sottrarre all’individuazione della disciplina da applicarsi in materia di filiazione. Tanto per la evidente ragione che, in ogni caso, il nostro ordinamento non puo’ disinteressarsi dei correlativi diritti del soggetto venuto al mondo a seguito di una procreazione medicalmente assistita post mortem eventualmente effettuata dal cittadino italiano in un Paese ove tale pratica e’ ammessa ed avvenuta nel pieno rispetto dei limiti temporali di sua esecuzione prevista dalla corrispondente disciplina.
7.8.4. Si pone, allora, la necessita’ di individuare, nel silenzio del legislatore, lo status del figlio in tal modo venuto al mondo. Infatti, a differenza di quanto previsto per la procreazione eterologa (inderogabilmente vietata nel disegno originario della L. n. 40 del 2004, ma alla quale oggi possono accedere, invece, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2014, le “coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in eta’ potenzialmente fertile, entrambi viventi” per le quali e’ stata accertata e certificata una patologia che sia causa irreversibile di sterilita’ o infertilita’ per uno o per entrambi i partner), nel caso di procreazione post mortem la nuova normativa non detta una disciplina dedicata alla fattispecie (in ipotesi) vietata, sicche’ occorre chiedersi se possa applicarsi la L. n. 40 del 2004, articolo 8, sullo status giuridico del nato, anche quando il figlio sia nato (come nella specie) oltre i trecento giorni dalla morte del padre. Le opinioni espresse sono varie.
7.8.4.1. Coloro i quali assumono che, anche in caso di procreazione medicalmente assistita, troverebbero applicazione i principi generali stabiliti nel codice civile in tema di filiazione naturale, si dividono tra chi sostiene che la nascita di un figlio da fecondazione artificiale omologa post mortem avvenuta in un periodo che non consente piu’ l’operativita’ della presunzione di concepimento in costanza di matrimonio puo’ solo giustificare la proposizione di una domanda di dichiarazione giudiziale di paternita’, con la conseguenza che un riconoscimento preventivo del marito mentre era ancora in vita sarebbe privo di effetti, e chi, invece, ritiene che la suddetta situazione non costituirebbe un ostacolo alla operativita’ della presunzione di paternita’ tutte le volte in cui possa essere provato, ai sensi dell’articolo 234 c.c., il concepimento in costanza di matrimonio. Tale requisito, attraverso una interpretazione estensiva della norma, dovrebbe considerarsi soddisfatto dimostrando che la fecondazione dell’ovulo (cioe’, la creazione dell’embrione) sia avvenuta durante il matrimonio, purche’ la moglie non sia passata a nuove nozze. Quest’ultima tesi, pero’, oltre a fondarsi su una interpretazione del “concepimento” sensibilmente distante rispetto alla sua accezione tradizionale, che lo identifica con il momento nel quale l’ovulo fecondato attecchisce nell’utero materno, finisce con il distinguere immotivatamente la situazione giuridica del nato a seconda del tipo di tecnica di procreazione medicalmente assistita che sia stata eseguita, essendo possibile congelare e conservare a lungo non solo l’embrione ma anche il liquido seminale e potendosi, pertanto, ipotizzare che la stessa fecondazione dell’ovulo avvenga, come peraltro accaduto nel caso in esame, solo dopo la morte del marito.
7.8.4.2. La diversa impostazione secondo la quale, nella fattispecie in esame, si potrebbe applicare la L. n. 40 del 2004, articolo 8, sullo status giuridico del nato, muove, invece, dal rilievo che il legislatore non ha limitato espressamente l’applicabilita’ della norma in esame alle sole ipotesi di procreazione medicalmente assistita “lecita” ed ha, anzi, espressamente contemplato la sua applicabilita’ alla ipotesi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, in relazione alla quale l’impossibilita’ di esercitare l’azione di disconoscimento della paternita’ e l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita’ presuppongono che, anche in simili casi, il consenso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita sia sufficiente per l’attribuzione dello status di figlio.
7.8.4.3. Ne consegue che, ove si sia proceduto, nonostante il tenore letterale della L. n. 40 del 2004, articolo 5 e articolo 6, comma 1, dopo la morte del marito ed acquisito il suo univoco consenso in vita, alla formazione di embrioni con il seme crioconservato dello stesso e gli ovociti della moglie ed al loro impianto, dovrebbe prevalere la tutela legislativa del nato da fecondazione omologa, posto che il sicuro legame genetico consentirebbe comunque l’instaurazione del rapporto di filiazione nei confronti di entrambi i genitori genetici, anche ove volesse ritenersi violato il quadro normativo derivanti dalle disposizioni relative all’accesso alla P.M.A. nel nostro ordinamento interno.
7.8.5. Fermo quanto precede, rileva innanzitutto il Collegio che, per quanto concerne il nato da P.M.A. di tipo eterologo, la L. n. 40 del 2004, articolo 9, comma 1, stabilisce che il marito o il convivente non possa esercitare l’azione di disconoscimento della paternita’ o l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita’ purche’ il suo consenso sia ricavabile da “atti concludenti”. Proprio l’effettuato riferimento della norma ad “atti concludenti”, da cui deve desumersi il consenso alla tecnica della procreazione eterologa (lecita, oggi, nei predetti limiti di cui a Corte Cost. n. 162 del 2014), costituisce, allora, un argomento significativo per ritenere, fondatamente, che questi stessi “atti concludenti” siano idonei a maggior ragione a dimostrare il consenso alle pratiche lecite di procreazione assistita omologa, essendo innegabile che la genitorialita’ di cui al citato articolo 8 spetti alla coppia, coniugata o convivente, che abbia voluto congiuntamente accedere alla tipologia di P.M.A. consentita anche nel nostro ordinamento.
7.8.5.1. La L. n. 40 del 2004, articolo 8 esprime, poi, l’assoluta centralita’ del consenso come fattore determinante la genitorialita’ in relazione ai nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di P.M.A.. La norma non contiene alcun richiamo ai suoi precedenti articoli 4 e 5, con i quali si definiscono i confini soggettivi dell’accesso alla P.M.A., cosi’ dimostrando una sicura preminenza della tutela del nascituro, sotto il peculiare profilo del conseguimento della certezza dello status filiationis, rispetto all’interesse, pure perseguito dal legislatore, di regolare rigidamente l’accesso a tale diversa modalita’ procreativa.
7.8.6. Ribadito, allora, che non si controverte, in questa sede, della illiceita’, o meno, di una siffatta tecnica di P.M.A., ma, alla stregua di quanto si e’ gia’ chiarito circa l’ambito operativo del procedimento Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, ex articoli 95 e 96, esclusivamente della corrispondenza fra la realta’ di un fatto come complessivamente dichiarato all’ufficiale di stato civile e la sua riproduzione nell’atto di nascita come da quest’ultimo concretamente redatto, opina questa Corte che sia possibile l’applicazione della disciplina della L. n. 40 del 2004, articolo 8 (anche) alla specifica ed affatto peculiare ipotesi di cui oggi si discute, apparendo del tutto ragionevole la conclusione che il/la nato/a allorquando il marito (o il convivente) sia morto dopo avere prestato il consenso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (nella specie, peraltro, pacificamente ribadito solo pochi giorni prima del decesso) ai sensi dell’articolo 6 della medesima legge e prima della formazione dell’embrione avvenuta con il proprio seme precedentemente crioconservato (di cui, prima del decesso, abbia, altresi’, autorizzato l’utilizzazione) sia da considerarsi figlio nato nel matrimonio della coppia che ha espresso il consenso medesimo prima dello scioglimento, per effetto della morte del marito, del vincolo nuziale. In tal caso, benche’ manchi il requisito della esistenza in vita di tutti i soggetti al momento della fecondazione dell’ovulo, deve ritenersi che, una volta avvenuta la nascita, il/la figlio/a possa avere come padre colui che ha espresso il consenso ex articolo 6 della legge predetta, senza mai revocarlo, dovendosi individuare in questo preciso momento la consapevole scelta della genitorialita’.
7.8.6.1. L’appena riferita scelta interpretativa si fonda sulla rilevanza che assume la discendenza biologica, della quale la parte odierna ricorrente ha specificamente dedotto di aver fornito ampia prova, tra l’uomo che ha comunque espresso un consenso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, altresi’ autorizzando l’utilizzazione del proprio seme precedentemente prelevato e crioconservato, ed il nato, e prescinde, pertanto, da ogni considerazione del tempo in cui sono avvenuti il concepimento (se lecitamente, o meno, non interessa nella concreta fattispecie, non potendosi riflettere sul nato eventuali responsabilita’ dei genitori e/o dei medici che hanno assecondato i loro progetto) e la nascita. Proprio perche’ le tecniche in questione rendono possibile il differimento della nascita, senza per questo incidere sulla certezza della paternita’ biologica, si rivelano inapplicabili, in materia, quei principi, dettati nel codice civile (articoli 232 e 234 c.c., ma si veda anche l’articolo 462 c.c., comma 2), basati su un sistema di presunzioni tramite le quali si cerca di stabilire quella certezza.
7.8.6.2. Alla predetta soluzione, peraltro, nemmeno sembra di assoluto ostacolo l’assunto secondo cui l’ordinamento deve proteggere l’infanzia garantendo il diritto ad avere una famiglia composta da due figure genitoriali, nel chiaro intento positivo di considerare prevalente la tutela del nascituro rispetto al diritto alla genitorialita’. Al contrario, si puo’ comunque osservare che la limitazione della donna, nella specifica situazione in cui era venuta a trovarsi l’odierna ricorrente, all’accesso alla tecnica cui ella si era poi sottoposta non e’ funzionale a far prevalere l’interesse del nascituro a venire al mondo in una famiglia che possa garantire l’esistenza e l’educazione, perche’ l’alternativa e’ il non nascere affatto; parimenti, l’affermazione che nascere e crescere con un solo genitore integri una condizione esistenziale negativa non sembra potersi enfatizzare al punto tale da preferire la non vita. Al contrario, l’interesse del nato, nella specie, e’ quello di acquisire rapidamente la certezza della propria discendenza bi-genitoriale, elemento di primaria rilevanza nella costruzione della propria identita’ (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, le gia’ richiamate Cass. n. 6963 del 2018; Cass., SU, n. 1946 del 2017; Cass. n. 15024 del 2016).
7.8.6.3. In uno scenario, nel quale, come si e’ detto in precedenza, la genitorialita’ spesso va staccandosi dal nesso col matrimonio e dalla famiglia, declinandosi in una molteplicita’ di contesti prima ritenuti inediti, e’, allora, necessario porsi in un’altra prospettiva, dove il rapporto familiare non si pone piu’ in termini convenzionali, in cui nuove ipotesi di relazioni intersoggettive calzano la scena della famiglia, che non puo’ piu’ essere solo quella che il codice civile ha previsto nel 1942. Il fenomeno dell’emersione di diverse relazioni intersoggettive nelle relazioni affettive e’, del resto, in progressiva evoluzione, cosi’ da richiedere una tutela sistematica (e non piu’ occasionale) dei fenomeni prima sconosciuti o ritenuti minoritari, imponendo soluzioni capaci di emanciparsi da quei modelli tradizionali che rischiano, ormai, di rivelarsi inadeguati rispetto ai primi.
7.8.7. Cio’ posto, la fattispecie qui esaminata presuppone, oltre alla morte del marito (o del convivente), che vi sia stato il consenso dello stesso (o del convivente) al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e che tale consenso non solo sia certamente persistito fino al suo decesso, ma, prima di tale momento ultimo, sia stato anche da lui arricchito dall’espressa autorizzazione all’utilizzo, post mortem, del proprio seme crioconservato: in presenza di una siffatta ipotesi, l’interpretazione preferibile e’, dunque, quella secondo la quale la disciplina di attribuzione dello status nella procreazione medicalmente assistita configura un sistema alternativo, speciale, e non possono, di conseguenza, trovare applicazione i meccanismi di prova presuntiva del codice civile riferibili alla generazione biologica naturale.
7.8.8. Manca, del resto, qualsivoglia dato normativo che induca a ritenere che nella procreazione medicalmente assistita debbano applicarsi tali presunzioni in materia di procreazione biologica naturale se non espressamente derogati dalla L. n. 40 del 2004, articoli 8 e 9. Invero, gli argomenti, di tipo testuale, pure svolti a sostegno di quest’ultima tesi non persuadono.
7.8.8.1. Si e’, in primo luogo, osservato che il contenuto del comma 2 dell’articolo 9, che pone il divieto dell’anonimato materno nella fecondazione medicalmente assistita, sembra presuppore l’astratta applicabilita’ alla procreazione medicalmente assistita dei principi stabiliti in tema di filiazione biologica naturale. Inoltre, sempre secondo tale tesi, la disposizione contenuta nell’articolo 9, comma 3, secondo cui, in caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato, assume effettiva portata normativa soltanto se intesa quale deroga alla ordinaria disciplina della filiazione naturale, mentre avrebbe una mera portata esplicativa nel caso opposto.
7.8.8.2. Nondimeno, il divieto di anonimato materno, lungi dal presupporre l’operativita’ dei principi generali, ben puo’ costituire espressione proprio delle differenze esistenti tra procreazione naturale e procreazione medicalmente assistita con riferimento alla determinazione dello status del nato, poiche’ in quest’ultimo caso il consenso dato alla pratica della procreazione medicalmente assistita determinerebbe una “responsabilita’” riguardo alla filiazione, tale da escludere la stessa facolta’ per la donna di non essere nominata. D’altronde, risulta affatto condivisibile e tutt’altro che illogico, il rilievo che, in un’ottica di tutela del nato, al consenso prestato dai genitori per l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita il legislatore abbia riconnesso anche il riconoscimento del nato e che tale ipotesi sia stata, dunque, differenziata da quella di procreazione naturale, anche sotto il profilo delle possibili conseguenze. Cio’ emerge in maniera evidente nella fecondazione eterologa, ove l’interesse del minore costituisce un vero e proprio limite al principio della verita’ biologica, tanto che il legislatore, per perseguire tale interesse, ha attribuito precipuo rilievo al consenso prestato dai coniugi o conviventi al ricorso a tecniche di procreazione assistita, ma risulta confermato anche in caso di fecondazione omologa post mortem, con riferimento alla quale, non essendo in alcun caso ipotizzabile un contrasto tra favor veritatis e favor minoris, coincidendo quest’ultimo con il diritto del minore alla propria identita’, il consenso prestato dai coniugi o conviventi appare elemento qualificante la disciplina in materia di accertamento della filiazione in funzione di una effettiva tutela della personalita’ del minore. Viceversa, proprio riguardo alla procreazione medicalmente assistita post mortem, le regole generali non appaiono congrue, in quanto si versa in presenza di un evento in cui si puo’ avere la certezza che la fecondazione e’ avvenuta dopo la morte del soggetto che ha espresso il consenso e, ciononostante, si e’ altrettanto sicuri che ricorra con quello stesso soggetto quel rapporto di consanguineita’ che si pone a fondamento del sistema generale della filiazione.
7.8.9. Appare, pertanto, decisamente preferibile, di fronte ad un dato testuale sostanzialmente neutro, interpretare la norma in funzione della effettivita’ della tutela del diritto della persona umana alla propria identita’, la quale, come sottolineato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (nelle due, gia’ menzionate, sentenze “gemelle” Mennesson c. Francia, del 26 giugno 2014, ric. n. 65192/11, e Labassee c. Francia, del 26 giugno 2014, ric, n. 65941/11), comprende l’identificazione del proprio status di figlio di determinati genitori.
7.9. Alla stregua delle superiori considerazioni, nella concreta fattispecie oggi in esame occorre, allora, applicare la disciplina contenuta nella menzionata L. n. 40 del 2004, articolo 8, senza poter fare riferimento alla presunzione stabilita dall’articolo 232 c.c., che, di per se’, non puo’ costituire ostacolo all’attribuzione al nato a seguito di fecondazione omologa eseguita post mortem dello status di figlio del marito deceduto, anche se la nascita sia avvenuta dopo il decorso del termine di trecento giorni dallo scioglimento del matrimonio conseguente alla sua morte. Naturalmente, per potere affermare che (OMISSIS) sia figlia del marito deceduto della ricorrente, deve esistere il presupposto fondamentale previsto dal suddetto L. n. 40 del 2004, articolo 8, vale a dire il consenso espresso congiuntamente dai coniugi al ricorso alle tecniche di P.M.A., secondo quanto stabilito dall’articolo 6 della medesima legge, e mantenuto fermo dal marito fino alla data della sua morte. D’altra parte, non tutti i requisiti del consenso indicati dalla norma appaiono necessari ai fini dell’attribuzione dello status filiationis, come si desume implicitamente dal disposto dell’articolo 9, a norma del quale e’ sufficiente che il consenso sia ricavabile da atti concludenti. In definitiva, quindi, benche’ la mancanza dei requisiti del consenso stabiliti dalla L. n. 40 del 2004, articolo 6non permetta di accedere alle pratiche di procreazione medicalmente assistita, laddove la procreazione comunque avvenga, lo status filiationis va determinato verificando solamente se effettivamente il coniuge o il convivente abbia prestato il proprio consenso alla procreazione medicalmente assistita anche solo mediante atti concludenti, e se tale consenso, integrato da quello riguardante anche la possibilita’ di utilizzo del proprio seme post mortem, sia effettivamente persistito fino al momento ultimo (nella specie, quello della morte del marito della odierna ricorrente) entro il quale lo stesso poteva essere revocato, non ravvisandosi valide ragioni per ritenere, al contrario, che il consenso peculiarmente espresso per un atto da compiersi dopo la morte perda efficacia al verificarsi di detto evento.
7.10. Nella fattispecie in esame, la (OMISSIS) ha dedotto che: i) con il coniuge (OMISSIS), avevano deciso di ricorrere alle tecniche di P.M.A. prestando il loro consenso il 31 marzo 2015; ii) il (OMISSIS), proprio nel corso della terapia, aveva appreso di essere gravemente malato e, dovendo far ricorso all’assunzione di farmaci che avrebbero compromesso la sua capacita’ di generare, aveva reiterato il proprio consenso, con dichiarazione sottoscritta in data 8 settembre 2015, e, consapevole della sua fine imminente, aveva autorizzato la moglie all’utilizzo, post mortem, del proprio seme crioconservato al fine di ottenere una gravidanza con l’ausilio delle tecniche di fecondazione assistita omologa; iii) per realizzare il comune desiderio di procreazione, l’odierna ricorrente, dopo la morte del marito avvenuta il (OMISSIS), si era sottoposta, al trattamento di fecondazione assistita (FIV) in Spagna, dando, poi, alla luce, in Italia, il (OMISSIS), la piccola (OMISSIS).
7.10.1. Pertanto, alla stregua della L. n. 40 del 2004, articolo 8, come in precedenza interpretato, il fatto storico della nascita, cosi’ avvenuta, di quella bambina, ne avrebbe dovuto comportare, ove adeguatamente documentate le circostanze suddette, la formazione del corrispondente atto dello stato civile con la indicazione della paternita’ di (OMISSIS) e del cognome paterno. Non si tratta, quindi, di attribuire alla figlia nata dalla (OMISSIS) uno stato diverso da quello che, secondo la previsione legale, le competerebbe (cio’, invero, dovrebbe formare oggetto di un’azione di stato), ma soltanto di rettificare un atto compilato non correttamente, cosi’ da renderlo corrispondente alla situazione reale prodotta dalla medesima previsione legale (L. n. 40 del 2004, articolo 8), alla stregua della quale l’atto stesso doveva essere formato.
7.11. Ne consegue la erroneita’ tanto dell’affermazione della Corte di appello di Ancona secondo cui il rifiuto dell’ufficiale di stato civile di iscrivere nell’atto di nascita di cui si discute la paternita’ della bambina sulla base delle dichiarazioni della sola madre era stato “legittimo sia perche’ non e’ consentita al medesimo una indagine sulla rilevanza probatoria della documentazione relativa alla procreazione medicalmente assistita allegata alla richiesta di formazione dell’atto di nascita (come riprodotta nel presente procedimento dalla ricorrente-reclamante) sia perche’, nel silenzio del legislatore con riferimento allo specifico caso della fecondazione post mortem (di cui si discute), trovano applicazione le regole generali del codice civile (articoli 231 e 232 c.c..) che escludono l’operativita’ della presunzione oltre trecento giorni dalla cessazione del vincolo (situazione verificatasi nel caso in esame in cui (OMISSIS) e’ deceduto il 29.9.2015 e la bambina e’ nata il 14.2.2017) e precludono la iscrizione della paternita’ sulla base delle sole dichiarazioni della madre…”; quanto dell’aver omesso, la medesima corte, di verificare, alla stregua della documentazione sottoposta anche al suo esame, la possibilita’ di rettificare un atto dello stato civile non corretto, cosi’ da renderlo corrispondente alla situazione reale prodotta dalla medesima previsione legale alla stregua della quale l’atto stesso doveva essere formato.
7.11.1. Posto, infatti, che, come si e’ gia’ chiarito nei § 5.3.2. e 5.3.3., il giudice investito della dedotta illegittimita’ del rifiuto di rettifica di un atto di nascita – il cui procedimento si configura non come giudizio di costituzione diretta di uno status filiationis bensi’ di verifica della corrispondenza alla verita’ di una richiesta attestazione – dispone di una cognizione piena sull’accertamento della corrispondenza di quanto richiesto dal genitore in relazione alla completezza dell’atto di nascita del figlio con la realta’ generativa e di discendenza genetica e biologica, potendo, cosi’, a questo limitato fine, attivare tutte le risorse istruttorie fornitegli dalla parte, la corte dorica, proprio perche’ investita esclusivamente della corrispondenza alla verita’ del complesso di elementi fattuali documentati dalla parte reclamante, non aveva limitazioni per decidere, accogliendo, o meno, l’istanza di rettifica di quest’ultima a seconda della adeguatezza, o non, della documentazione dalla stessa allegata a dimostrare la coerenza del percorso ivi descritto.
8. Pertanto, respintone il primo motivo, il ricorso proposto dalla (OMISSIS), in proprio e quale esercente la potesta’ genitoriale sulla figlia minorenne (OMISSIS), va accolto in relazione agli ulteriori secondo, terzo e quarto motivo, con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, la quale riesaminera’ la controversia alla stregua dei seguenti principi di diritto:
a) “Le dichiarazioni rese all’ufficiale dello stato civile, se dirette, esclusivamente, a dare pubblica notizia di eventi, quali la nascita o la morte, rilevanti per l’ordinamento dello stato civile per il solo fatto di essersi verificati, impongono al menzionato ufficiale di riceverle e formarne nei suoi registri processo verbale per atto pubblico, senza che gli spetti di stabilire la compatibilita’, o meno, di detti eventi con l’ordinamento italiano e se, per questo, abbiano rilevanza e siano produttivi di diritti e doveri. Diversamente, qualora, tali dichiarazioni siano, di per se stesse, produttive di effetti giuridici riguardo allo status della persona cui si riferiscono, l’ufficiale dovra’ rifiutare di riceverle ove le ritenga in contrasto con l’ordinamento e con l’ordine pubblico”;
b) “Il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile, disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, articolo 96, e’ ammissibile ogni qualvolta sia diretto ad eliminare una difformita’ tra la situazione di fatto, quale e’ o dovrebbe essere nella realta’ secondo le previsioni di legge, e come risulta dall’atto dello stato civile per un vizio, comunque o da chiunque originato, nel procedimento di formazione di esso. In tale procedimento, l’autorita’ giudiziaria dispone di una cognizione piena sull’accertamento della corrispondenza di quanto richiesto dal genitore in relazione alla completezza dell’atto di nascita del figlio con la realta’ generativa e di discendenza genetica e biologica di quest’ultimo, potendo, cosi’, a tale limitato fine, avvalersi di tutte le risorse istruttorie fornitele dalla parte”;
c) “La L. 19 febbraio 2004, n. 40, articolo 8, recante lo status giuridico del nato a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, e’ riferibile anche all’ipotesi di fecondazione omologa post mortem avvenuta mediante utilizzo del seme crioconservato di colui che, dopo avere prestato, congiuntamente alla moglie o alla convivente, il consenso all’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai sensi dell’articolo 6 della medesima legge, e senza che ne risulti la sua successiva revoca, sia poi deceduto prima della formazione dell’embrione avendo altresi’ autorizzato, per dopo la propria morte, la moglie o la convivente all’utilizzo suddetto. Cio’ pure quando la nascita avvenga oltre i trecento giorni dalla morte del padre”.
10. Le conclusioni fin qui esposte assorbono, evidentemente, ogni altra considerazione in ordine alle questioni di costituzionalita’ prospettate dalla ricorrente.
11. Va, disposta, infine, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalita’ e degli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accogliendone il secondo, il terzo ed il quarto. Cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, per il relativo nuovo esame alla stregua dei principi tutti dettati in motivazione, e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalita’ e degli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

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