Le norme della legge fallimentare sono applicabili anche ai conti correnti postali

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 5 marzo 2019, n. 6375.

La massima estrapolata:

Le norme della legge fallimentare sono applicabili anche ai conti correnti postali, in virtù della espressa previsione di cui all’art. 24 d.P.R. n. 156 del 1973, non derogata dal successivo art. 82, con la conseguenza che devono ritenersi inefficaci ex art. 44, l.fall., gli addebiti effettuati su detto conto dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, senza che sia necessaria la sua notificazione a Poste Italiane s.p.a., posto che la disciplina prevista dall’art. 17 l.fall. fonda la sussistenza di una presunzione generale di conoscenza della pronuncia che dichiara aperta la procedura concorsuale.

Ordinanza 5 marzo 2019, n. 6375

Data udienza 16 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24697/2013 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso la Direzione Affari Legali della predetta societa’, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.a.s. di (OMISSIS), e (OMISSIS) in proprio, in persona del curatore Dott. Prof. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1486/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/07/2018 dal Cons. Dott. Paola VELLA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto che Codesta Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso.

FATTI DI CAUSA

I. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto da (OMISSIS) S.p.a. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Frosinone aveva accolto la domanda della curatela del Fallimento di (OMISSIS) S.a.s. di (OMISSIS), nonche’ di (OMISSIS) in proprio, per la restituzione della somma di Lire 79.064.952 (corrispondenti a Euro 40.425,87) indebitamente prelevata dal (OMISSIS) nonostante l’intervenuto fallimento in data (OMISSIS).
II. Avverso detta sentenza (OMISSIS) S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, corredato da memoria difensiva, cui la curatela intimata ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre preliminarmente dare atto dell’infondatezza dell’eccezione di “inammissibilita’ del ricorso per violazione degli articoli 365, 366, 75 e 83 c.p.c.”, sollevata dalla controricorrente per mancata produzione dell’atto notarile rep. (OMISSIS), racc. (OMISSIS) del 6 dicembre 2011 con cui l’avv. (OMISSIS) e’ stato nominato procuratore speciale di (OMISSIS) S.p.A., con il potere di conferire procura ad litem ai difensori dell’ente; con la memoria ex articolo 380-bisi c.p.c., infatti, parte ricorrente ha dimostrato di aver provveduto al deposito e alla notifica di detta procura notarile, ai sensi dell’articolo 372 c.p.c..
2. Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo si lamenta la “Falsa applicazione di legge con riferimento del Decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, articoli 24, 102 e articolo 142, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica n. 256 del 1989, articoli 11 e 82, nonche’ del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articoli 42 e 78, in relazione alla prevalenza della normativa speciale”.
3. Il secondo prospetta analogamente la “Falsa applicazione di legge con riferimento del Decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, articoli 24, 102 e articolo 142, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica n. 256 del 1989, articoli 11 e 82, nonche’ del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articoli 42 e 78, attesa la mancata notifica del fallimento all’ufficio detentore del conto e conseguente infondatezza della pretesa restitutoria nei confronti di Poste”.
4. Le due censure, che in quanto connesse possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.
5. Con esse la ricorrente sostiene che il giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto subvalente la normativa speciale in materia di depositi postali rispetto ai principi posti dalla legge fallimentare.
5.1. In particolare, il Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, articolo 24, comma 3, che fa salva la disciplina fallimentare – dovrebbe applicarsi solo in caso di “Sequestro, pignoramento ed opposizione” (conformemente alla rubrica della norma) aventi ad oggetto somme di pertinenza di un soggetto fallito, non gia’ tout court in caso di fallimento; solo questa interpretazione darebbe senso al Decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256, articolo 82, che prevede la notifica del fallimento del correntista all’ufficio detentore del conto corrente, esonerando in mancanza (OMISSIS) da qualsiasi responsabilita’. Ne sarebbe ulteriore riprova del Decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, articolo 142, per cui il rapporto di conto corrente postale puo’ proseguire anche dopo la notifica della sentenza di fallimento, ad istanza del curatore (come avvenuto nel caso concreto). Di conseguenza, la mancata notifica della sentenza di fallimento all’ufficio detentore del conto avrebbe dovuto rendere infondata la pretesa restitutoria nei confronti di (OMISSIS).
5.2. L’assunto e’ infondato, avendo questa Corte gia’ da tempo chiarito che “Le norme della legge fallimentare sono applicabili anche ai conti correnti postali, in virtu’ della espressa previsione recata in tal senso dall’articolo 24 codice postale (Decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973), non derogata dall’articolo 82 di detto codice, con la conseguenza che devono ritenersi inefficaci L.Fall., ex articolo 44, gli addebiti effettuati su detto conto dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, senza che sia necessaria la sua notificazione alla (OMISSIS) S.p.a., dato che la disciplina prevista dalla L. Fall., articolo 17, fonda la sussistenza di una presunzione generale di conoscenza della pronuncia che dichiara aperta la procedura concorsuale” (Sez. 1, 29/03/2005 n. 6624).
5.3. Inoltre, come argomentato dal Pubblico Ministero nelle conclusioni scritte, “la possibilita’ di prosecuzione del rapporto di conto corrente in capo agli organi della procedura o, alternativamente, la sua risoluzione, al momento della notificazione della sentenza di fallimento, non rilevano ai fini della problematica in questione, che trova la sua disciplina unicamente nella L.F. articolo 44”.
6. Con il terzo ed ultimo mezzo si lamenta la “Violazione o falsa applicazione della L. Fall., articolo 42 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”, con riguardo alla mancata esclusione dalla massa fallimentare dei canoni ricevuti dal (OMISSIS) per i proventi del servizio pubblico di lampade votive svolto dietro concessione del Comune di Boville Enrica; proventi che non rientrerebbero nel patrimonio del fallito ma sarebbero di spettanza esclusiva del Comune di Boville Ernica.
6.1. La censura e’ inammissibile per genericita’, in quanto, come puntualmente rilevato dal Pubblico Ministero, “non consente di comprendere in base a quali elementi tali somme affluite sul conto corrente del fallito non rappresenterebbero proventi della sua attivita’, ma sarebbero, invece, di spettanza esclusiva di terzi. Non e’ chiaro, poi, quale sarebbe il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso da parte della Corte territoriale. Con riferimento alla esclusione dalla sanzione di inefficacia dei proventi di nuova attivita’ intrapresa dal fallito, e’ a dirsi che non e’ chiaro di quale nuova attivita’ si tratti, difettando il ricorso, anche con riferimento a tale circostanza, di autosufficienza. Difetto di autosufficienza che si ravvisa anche nell’ultima parte del motivo, concernente le spese di tenuta del conto, ove si’ fa riferimento generico – contrariamente all’avviso espresso dalla Corte territoriale – alla tempestivita’ dell’eccezione formulata in proposito dalla ricorrente”.
7. Al rigetto del ricorso segue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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