Riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 5 marzo 2019, n. 6386.

La massima estrapolata:

1) Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilita’ di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovra’ essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonche’ di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’eta’ dell’avente diritto; 2) all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarieta’, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensi’ il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate; 3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non e’ finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente piu’ debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Sentenza 5 marzo 2019, n. 6386

Data udienza 14 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 2688/2017 proposto da:
(OMISSIS), domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso e sull’atto di costituzione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bologna, con decreto n. 224/2016, pronunciato in un giudizio promosso, ex articolo 9, L.div., da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), al fine di sentire disporre la cessazione dell’obbligo del medesimo di corresponsione all’ex coniuge di un assegno divorzile nella misura di iniziali Euro 700,00 mensili, rivalutati al 2015, in circa Euro 880,00 mensili, per effetto dell’intervenuto pensionamento del ricorrente, ha accolto il reclamo proposto dall’ (OMISSIS) avverso il decreto del Tribunale di Rimini, che aveva soltanto ridotto l’assegno divorzile ad Euro 580 mensili, con decorrenza dalla domanda, ferma la rivalutazione monetaria.
La Corte territoriale ha, invece, disposto la cessazione, dalla domanda, dell’obbligo dell’ (OMISSIS) di corresponsione alla (OMISSIS) dell’assegno divorzile, attesa la sua natura e funzione, non perequativa, come l’assegno di mantenimento in sede di separazione, ma assistenziale, essendo esso diretto “a conservare tendenzialmente al coniuge, da se’ incapace, il tenore di vita effettivo o potenziale, dell’epoca della convivenza”. La Corte d’appello ha, quindi, dato rilevo, da un lato, alla dimostrata riduzione della situazione reddituale dell’obbligato, passato da un reddito “da lavoro pari ad Euro 52.000,00/53.400,00” a quello attuale, da pensione, pari a circa Euro 2.900,00 netti mensili, essendo rimaste mere allegazioni della (OMISSIS) “la titolarita’ in capo a (OMISSIS) di tre pensioni, di cui due dello Stato italiano e una della Repubblica di San Marino, la titolarita’ di un patrimonio immobiliare “ingente” per successione dalla deceduta madre; la compartecipazione ai costi per la costruzione dell’attuale abitazione coniugale”, essendo stata dimostrata l’alienazione di altro immobile, in comproprieta’ dell’ (OMISSIS) con la di lui sorella, nonche’ “avendo formato oggetto di specifica e documentata contestazione” la titolarita’ di quota di societa’ anonima per azioni di San Marino, cosicche’ il tenore di vita del medesimo (evidenziato attraverso il possesso di autovetture di pregio, viaggi di piacere, etc…) si spiegava con la capacita’ di spesa e di risparmio dedotti dall’ (OMISSIS), e, dall’altro lato, al fatto che la (OMISSIS) risultava, invece, percepire, per gli anni dal 2012 al 2015, un reddito netto mensile “nell’ordine, di circa Euro 3.320, 3374, 2742 e 2659”.
Avverso il suddetto decreto, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti di (OMISSIS) (che resiste con controricorso).
Con ordinanza interlocutoria del 13/04/2018 della Sesta Sezione di questa Corte, il procedimento e’ stato rinviato alla pubblica udienza in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte sulla questione relativa ai presupposti dell’assegno divorzile. Entrambe le parti hanno depositato memorie, ma in data 10/12/2018, fuori del termine di legge.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta,: 1) con il primo motivo, sia l’omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo oggetto di discussione, rappresentato dalla situazione reddituale e patrimoniale dell’ (OMISSIS) (inclusa la sua partecipazione “a societa’ anonime”) e dalle mutate condizioni di reddito della (OMISSIS) (che aveva visto venir meno il reddito da locazione di due immobili), sia la nullita’ della sentenza, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, per motivazione apparente e/o inesistente; 2) con il secondo motivo, sia la violazione ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 116 c.p.c., sia l’omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo rappresentato dalla mancata produzione, da parte dell’ (OMISSIS), delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2015 ovvero l’anno del pensionamento del medesimo; 3) con il terzo motivo, la violazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 2909 c.c., in relazione al giudicato sostanziale formatosi con la sentenza n. 1056/2006 della Corte d’appello di Bologna, avendo, nella decisione qui impugnata, la Corte territoriale preso in considerazione non tanto circostanze sopravvenute, quanto situazioni che erano gia’ state considerate nella decisione del 2006, quali il patrimonio immobiliare acquistato dalla (OMISSIS) con la successione ereditaria, resa nel procedimento volto alla determinazione dell’assegno dovuto all’esito della pronuncia di cessazione degli effetti civile del matrimonio, il patrimonio mobiliare dell’ (OMISSIS); 4) con il quarto motivo, la falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. “5”, dell’articolo 9, L.div., per erronea applicazione dei parametri su cui fondare la richiesta di modifica dell’assegno divorzile, non avendo la Corte d’appello operato la necessaria verifica in ordine all’eventuale maturata “indipendenza” dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno, ed omessa valutazione delle circostanze di fatto esistenti, quali ad es. il miglioramento della situazione personale economica dell’ (OMISSIS), conseguente alla creazione di un nuovo nucleo familiare, con persona agiata e benestante ed autonoma economicamente; come considerazione riassuntiva, la ricorrente denuncia il “radicale stravolgimento delle norme e dei principi di diritto, con sostanziale denegata giustizia”.
2. Preliminarmente, va respinta l’istanza della ricorrente di rimessione in termini in relazione al deposito tardivo della memoria, ex articolo 378 c.p.c..
La memoria risulta invero spedita, a mezzo posta, il 4 dicembre 2018, ma e’ pervenuta in cancelleria il 10/12/2018, oltre il termine di legge. Ora, va ribadito che l’articolo 134 disp. att. c.p.c., comma 5, a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, non e’ applicabile per analogia al deposito della memoria, poiche’ quest’ultimo termine e’ diretto esclusivamente ad assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilita’ di prendere cognizione dell’atto con il congruo anticipo, rispetto all’udienza di discussione, ritenuto necessario dal legislatore (Cass.7704/2016; Cass. 19988/2017, con specifico riguardo all’inoperativita’ del c.d. processo telematico per il giudizio di legittimita’).
3. Tanto premesso, la prima censura e’ infondata.
Anzitutto, la sentenza non risulta affetta da vizio di motivazione del tutto illogica ed incoerente. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha di recente chiarito (SS.UU. 22232 del 03/11/2016) che “la motivazione e’ solo apparente, e la sentenza e’ nulla perche’ affetta da “error in procedendo”, quando, benche’ graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le piu’ varie, ipotetiche congetture (nella specie la S.C. ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al piu’, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione)”.
Nella fattispecie de qua, invero, la Corte d’appello. ha espresso, in modo sintetico ma comunque esaustivo, le ragioni giuridiche poste a fondamento della propria decisione, non potendo conseguentemente prospettarsi, sotto tale profilo, alcun vizio comportante la nullita’ della pronuncia medesima.
Ne’ risulta sussistere il vizio di omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, di fatti storici decisivi.
Occorre premettere che la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale e’ libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga piu’ attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cosi’, da ultimo, Cass. 4 luglio 2017, n. 16467) e dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 2 agosto 2016, n. 16056; Cass. 21 luglio 2010, n. 17097).
Ora, il mancato esame di un documento puo’ essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita’, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento, con la conseguenza che la denunzia in sede di legittimita’ deve contenere, a pena di inammissibilita’, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. 25756/2014; Cass.19150/2016; Cass. 16812/2018).
Nella specie, da un lato, la Corte d’appello ha valutato la circostanza relativa alla partecipazione dell’ (OMISSIS) in societa’ anonime, ritenendola non dimostrata, a fronte di “specifica e documentata contestazione”, mentre, quanto alla incidenza dell’allegato peggioramento delle condizioni di reddito della (OMISSIS) (che aveva visto venir meno il reddito da locazione di due immobili), la doglianza difetta di specificita’, non spiegando le ragioni per le quali tale dato, asseritamente non vagliato dal giudice di merito, avrebbe avuto valore decisivo.
4. Anche la seconda censura e’ infondata.
Quanto al vizio di violazione di legge. L’articolo 116 c.p.c., prescrive che il giudice deve valutare le prove secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti. La sua violazione e’ concepibile solo se il giudice di merito valuta una determinata prova, ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria, ovvero se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, cosi’ falsamente applicando e, quindi, violando detta norma (cfr. Cass. 8082/2017; Cass. 13960 /2014; Cass., 20119/ 2009).
La doglianza invece tende solo a sollecitare una rivalutazione dei documenti prodotti, esaminati dal giudice di merito.
Questa Corte ha poi osservato (Cass. 13592/2006; Cass. 18196/2015; Cass.) che “le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicche’ nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, puo’ fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie” (in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insindacabile la valutazione del giudice della separazione personale tra coniugi, il cui convincimento si era fondato, ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento, sull’alto tenore di vita ed il rilevante potere di acquisto dimostrato dal coniuge onerato).
Neppure ricorre il vizio motivazionale, nei limiti dell’attuale formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
5. Il terzo motivo e’, del pari, infondato.
Invero, in riferimento al giudicato formatosi sulle condizioni economiche del divorzio, questa Corte ha osservato che, “ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 9, (cosi’ come modificato dalla L. n. 436 del 1978, articolo 2, e dalla L. n. 74 del 1987, articolo 13), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata “rebus sic stantibus”, rimanendo cioe’ suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all’affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile” (Cass. 2953/2017; Cass. 17320/2005).
Ora, nella specie, la Corte d’appello ha ritenuto che fossero intervenute le sopravvenienze legittimanti la revisione delle condizioni economiche tra gli ex coniugi, per effetto del sopravvenuto pensionamento dell’ (OMISSIS), il che risulta conforme al disposto normativo.
6. Anche il quarto motivo e’ infondato.
Viene censurato, al di la’ della rubrica (ove si fa riferimento ad un vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5), un vizio di violazione dell’articolo 9 L.div..
Ora, questa Corte, a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 18287/2018, ha chiarito, con riferimento ai dati normativi gia’ esistenti, che: 1) “il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilita’ di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovra’ essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonche’ di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’eta’ dell’avente diritto”; 2) “all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarieta’, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensi’ il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”; 3) “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non e’ finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente piu’ debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
La Corte d’appello ha ritenuto integrati i presupposti per la cessazione dell’obbligo dell’ (OMISSIS) di corrispondere un assegno, avente natura essenzialmente assistenziale, di mantenimento all’ex coniuge (OMISSIS), essendo sopravvenuta una riduzione della capacita’ reddituale del coniuge obbligato, conseguente al suo pensionamento (Cass. 8754/2011; Cass. 17030/2014), e risultando la (OMISSIS) del tutto autosufficiente economicamente, in quanto titolare di reddito medio di Euro 3.000,00 mensili, con eliminazione del divario che in passato aveva giustificato l’attribuzione alla stessa dell’assegno divorzile.
Ora, in relazione all’ulteriore funzione dell’assegno perequativo-compensativa, quale enucleata dalle Sezioni Unite nel recente arresto, nel motivo di ricorso la ricorrente nulla deduce ed allega, in merito alla necessita’ di “raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, diritto”; 2) “all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarieta’, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensi’ il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”; 3) “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non e’ finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente piu’ debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
La Corte d’appello ha ritenuto integrati i presupposti per la cessazione dell’obbligo dell’ (OMISSIS) di corrispondere un assegno, avente natura essenzialmente assistenziale, di mantenimento all’ex coniuge (OMISSIS), essendo sopravvenuta una riduzione della capacita’ reddituale del coniuge obbligato, conseguente al suo pensionamento (Cass. 8754/2011; Cass. 17030/2014), e risultando la (OMISSIS) del tutto autosufficiente economicamente, in quanto titolare di reddito medio di Euro 3.000,00 mensili, con eliminazione del divario che in passato aveva giustificato l’attribuzione alla stessa dell’assegno divorzile.
Ora, in relazione all’ulteriore funzione dell’assegno perequativo-compensativa, quale enucleata dalle Sezioni Unite nel recente arresto, nel motivo di ricorso la ricorrente nulla deduce ed allega, in merito alla necessita’ di “raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”, non essendo spiegato neppure quale sia stata il contributo dato alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’ex coniuge.
7. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese del presente giudizio di legittimita’, in considerazione del recente intervento delle Sezioni Unite nella materia, vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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