L’eccezione di tardività dell’opposizione proposta ex art. 617 c.p.c.

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|25 marzo 2021| n. 8501.

L’eccezione di tardività dell’opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. per omessa allegazione, da parte dell’opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva, ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d’ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l’azione non poteva proporsi.

Sentenza|25 marzo 2021| n. 8501

Data udienza 23 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc – Nullità del pignoramento – Termine di venti giorni per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc – Decadenza – Rilevabilità d’ufficio in Cassazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Primo Presidente f.f.

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez.

Dott. MANZON Enrico – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 16766/2019 proposto da:
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio del Dott. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 131/2019 del TRIBUNALE di PAVIA, depositata il 23/01/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI, il quale chiede che la Corte di Cassazione accolga parzialmente il ricorso quanto al profilo della giurisdizione ed affermi che la controversia relativa alla mancata notifica delle cartelle esattoriali dovesse essere riservata alla commissione tributaria, fermo il resto (primo motivo); chiede altresi’ che il ricorso, quanto alla controversia relativa al vizio proprio del pignoramento, correttamente decisa dal giudice ordinario, sia accolta nel merito (secondo motivo).

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso di data 13 gennaio 2017 (OMISSIS) s.r.l. propose opposizione innanzi al Tribunale di Pavia avverso l’esecuzione promossa da (OMISSIS) s.p.a. (poi Agenzia delle Entrate Riscossione) che aveva notificato pignoramento presso terzi in danno dell’opponente fino a concorrenza di Euro 166.128,94, deducendo la mancata notifica dell’atto di pignoramento, nonche’ la pendenza del giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale in relazione agli atti prodromici. Disposta la sospensione dell’esecuzione, con atto notificato in data 24 luglio 2017 venne introdotto il giudizio di merito a cura sia dell’opponente, che dell’opposta, con riunione dei giudizi.
2. Il Tribunale adito con sentenza di data 23 gennaio 2019, in accoglimento dell’opposizione, dichiaro’ la nullita’ del pignoramento. Osservo’ il Tribunale, per quanto qui rileva, che il pignoramento era stato notificato a mezzo PEC, e cosi’ anche le cartelle di pagamento e l’intimazione di pagamento, e che le cartelle, come pure il pignoramento, erano stati notificati in formato “pdf” senza firma digitale e senza estensione “p7m”, la quale, rappresentando la c.d. busta crittografica, era idonea ad attestare la certificazione della firma, e pertanto l’identificabilita’ dell’autore del documento. Concluse quindi nel senso della nullita’ di tale procedimento di notifica.
3. Ha proposto ricorso per cassazione Agenzia delle Entrate Riscossione sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. Il Collegio ha proceduto in Camera di consiglio ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8 bis, convertito con L. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale. Il Procuratore generale ha formulato le sue conclusioni motivate ritualmente comunicate alle parti. E’ stata depositata memoria di parte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia difetto di giurisdizione del giudice ordinario ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, comma 1 e articolo 19 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1. Osserva la parte ricorrente che la deduzione della nullita’ del pignoramento derivata dalla mancata notificazione delle cartelle esattoriali rientra nella sfera della giurisdizione tributaria anche per cio’ che concerne la validita’ del pignoramento e della sua notificazione, essendo il giudice ordinario munito di giurisdizione solo con riferimento ai crediti non tributari ed ai vizi propri dell’atto di pignoramento. Aggiunge che il Tribunale avrebbe dovuto omettere di pronunciare in ordine alla nullita’ della notifica delle cartelle di pagamento.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26, Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, articoli 4, 5, 6 e 11, nonche’ degli articoli 2697, 2712 e 2719 c.c.. Osserva la parte ricorrente, con riferimento al pignoramento, che in base a Cass. Sez. U. n. 10266 del 2018 deve ritenersi che le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf” e che ad analoga conclusione deve addivenirsi per un atto amministrativo quale la cartella esattoriale, per la quale non e’ neanche previsto che la firma costituisca requisito legale laddove la notificazione avvenga in forma cartacea. Aggiunge che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l’immodificabilita’ ed integrita’ potessero derivare solo dall’estensione “.p7m” e che le cartelle di pagamento sono comunque pervenute all’indirizzo PEC della societa’ opponente.
3. Deve essere disposta la cassazione senza rinvio ai sensi dell’articolo 362 c.p.c., comma 3, perche’ l’azione non poteva proporsi.
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per omessa proposizione dell’appello. La decisione impugnata esordisce con l’illustrazione del ricorso quale proposto ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., comma 2 e articolo 617 c.p.c., comma 2, qualifiche che, da quanto risulta dalla motivazione, sono agevolmente ascrivibili la prima alla questione della legittimita’ dell’esecuzione per essere stata instaurata secondo il Tribunale sulla base di titolo valido in quanto caducato successivamente al pignoramento, la seconda alla questione della validita’ della notificazione del pignoramento. Il principio dell’apparenza, ossia il riferimento alla qualificazione dell’azione operata dal giudice del provvedimento, depone per la natura di opposizione agli atti esecutivi e dunque per la non impugnabilita’ con il mezzo dell’appello della decisione relativa al ricorso ai sensi dell’articolo 617. Ove si ritenga che il richiamo di esordio all’articolo 617, sia inidoneo ad integrare una qualificazione dell’azione, evidente e’ la riconducibilita’ all’opposizione agli atti esecutivi della nullita’ della notificazione del pignoramento.
3.1. Nell’originario ricorso di data 13 gennaio 2017, proposto innanzi al giudice dell’esecuzione, era stata dedotta la mancata ricezione delle notifiche relative sia alle cartelle di pagamento, che al pignoramento, in quanto effettuate via pec, denunciando la nullita’ delle notifiche per la seguente ragione: “la ricezione nella casella di posta elettronica certificata non garantisce l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario. Cio’ perche’ in questo caso non vi e’ alcun soggetto abilitato ad effettuare la notifica, come quelli indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26”. Si osservo’ inoltre che la notifica via pec in proprio da parte dell’ente della riscossione doveva ritenersi inesistente e che la ricevuta di consegna non consentiva di conoscere il messaggio asseritamente trasmesso via pec.
Solo con l’atto notificato in data 24 luglio 2017, in sede di introduzione del giudizio di merito, e dunque oltre il termine di venti giorni dalla legale conoscenza dell’atto esecutivo, nella specie da ricondurre quanto meno all’epoca di proposizione dell’originario ricorso, si oppone che il formato “pdf” del file garantisce l’integrita’, in quanto non modificabile, ma non la genuina paternita’, richiamando la giurisprudenza tributaria secondo cui la notifica via pec, in quanto mancante della firma informatica e/o digitale, non garantisce la certezza e corrispondenza. Trattasi all’evidenza di causa petendi ulteriore rispetto a quella proposta con l’originario ricorso. Con quest’ultimo era stata denunciata la mancata conoscenza da parte del destinatario del contenuto della notificazione in ragione del mezzo adoperato, e comunque la sua inesistenza, con la citazione introduttiva del giudizio di merito si denuncia l’impossibilita’ di ascrivere la paternita’ della notifica al soggetto asseritamente notificante in ragione del formato elettronico dell’allegato.
L’opposizione agli atti esecutivi e’ stata accolta dal giudice di merito sulla base di tale ultima causa petendi, la quale identifica pero’ un motivo di opposizione agli atti esecutivi non proposto nel termine perentorio dei venti giorni. Non vi e’ sul punto un accertamento di tempestivita’ del motivo di opposizione da parte del giudice di merito che richiederebbe la specifica impugnazione in questa sede. Non risulta inoltre proposto ricorso incidentale con riferimento alla causa petendi indicata nell’originario ricorso e su cui non vi e’ pronuncia del giudice di merito (non esistendo un mezzo omologo all’articolo 346 c.p.c., e’ noto che “il mezzo per devolvere alla Corte la cognizione di eccezioni e questioni non esaminate sia il ricorso incidentale da parte del resistente, che versi in posizione di vincitore in senso pratico e veda dalla controparte rimessa in discussione la sentenza che gli ha dato ragione” – Cass. Sez. U. 12 maggio 2017, n. 11799).
La questione della tardivita’ dell’opposizione proposta ex articolo 617 c.p.c., ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, puo’ e deve essere delibata in sede di legittimita’, ancorche’ non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di questione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza e’ rilevabile d’ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex articolo 382 c.p.c., comma 3, in quanto l’azione non poteva proporsi (Cass. 13 agosto 2015, n. 16780).
Va in conclusione disposta la cassazione senza rinvio della sentenza per intervenuta decadenza in relazione al motivo di opposizione su cui si fonda l’accoglimento della domanda.
4. Il rilievo d’ufficio circa la non proponibilita’ dell’azione, unitamente al provvedimento di compensazione delle spese adottato dal Tribunale, costituiscono ragione di compensazione delle spese sia del giudizio di legittimita’ che di quello di merito.

P.Q.M.

Cassa senza rinvio la decisione impugnata.
Dispone la compensazione delle spese sia del giudizio di legittimita’ che del giudizio di merito.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *