In tema di restituzione di somme indebitamente versate a titolo di canoni demaniali risarcitori

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 marzo 2021| n. 8503.

In tema di restituzione di somme indebitamente versate a titolo di canoni demaniali risarcitori per l’attraversamento di rogge e canali di infrastrutture di rete di comunicazioni di proprietà di consorzi di bonifica, il giudice ordinario specializzato è il tribunale regionale delle acque, ex art. 140 lett c, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in quanto rientrano nelle sua competenza le controversie che incidano, direttamente o indirettamente sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque, incidenza qui priva di dubbio in considerazione del fatto che trattasi di interramento di condutture in zone del demanio idrico e pertanto idonee a interferire col regime delle acque.

Ordinanza|25 marzo 2021| n. 8503

Data udienza 23 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Giurisdizione – Tspa e Trap- Riscossione di canoni demaniali risarcitori – Articolo 93 comma 2 d.lgs.259/2003 – Attraversamento del demanio idrico dalle infrastrutture di comunicazione elettronica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Primo Presidente f.f.

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez.

Dott. MANZON Enrico – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 30923/2019 proposto da:
(OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliatosi in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), ed (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 129/2019 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 16/05/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. ANGELINA-MARIA PERRINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO, il quale conclude chiedendo rigettarsi il ricorso.

RILEVATO

che:
emerge dalla narrativa della sentenza impugnata che la s.p.a. (OMISSIS) s’impegno’ in virtu’ di una convenzione a pagare al (OMISSIS), poi soppresso e incorporato nel (OMISSIS), un canone per l’attraversamento di rogge e canali a questo riferibili ad opera di manufatti per linee di telecomunicazioni, ma che contesto’ di dover pagare le somme, alla luce del Decreto Legislativo 1 agosto 1993, n. 259, articolo 93, di modo che recedette dalla convenzione;
– ne segui’ una cartella di pagamento, con la quale il Consorzio pretese il pagamento dei canoni dovuti dal 2010 al 2013, che la (OMISSIS) pago’ per evitare l’esecuzione;
la (OMISSIS) si rivolse quindi al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Venezia per sentire accertare che nessuna somma era dovuta e per ottenere la condanna del Consorzio alla restituzione di quanto versato;
– il Tribunale adito accolse la domanda, previa affermazione della propria competenza;
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha quindi rigettato il successivo appello proposto dal Consorzio di bonifica: anzitutto ha riconosciuto la competenza del Tribunale regionale delle acque quale giudice ordinario specializzato, assumendo un’accezione ampia del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articolo 140, lettera c); poi, ha fatto leva sull’inderogabilita’ del divieto, posto dal Decreto Legislativo n. 259 del 2003, articolo 93, di assoggettare a canoni o, comunque, a qualsiasi altro onere l’occupazione di aree con infrastrutture di telecomunicazione ancora utilizzabili; infine, ha condiviso la statuizione del giudice di primo grado, secondo la quale la convenzione e’ integralmente disciplinata dal diritto pubblico e, in quanto tale, non puo’ violare il suddetto articolo 93;
contro questa sentenza propone ricorso il (OMISSIS) per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, che illustra con memoria, cui replica con controricorso la s.p.a. (OMISSIS), la quale pure deposita memoria.

CONSIDERATO

che:
il primo motivo di ricorso, col quale il Consorzio lamenta la violazione ed erronea applicazione del Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 140, lettera c) e d), la’ dove il Tribunale superiore ha escluso la competenza del giudice ordinario, e’ infondato;
queste sezioni unite (con sentenza 3 maggio 2018, n. 10536) hanno gia’ stabilito, sia pure con riguardo a canoni demaniali risarcitori, che la controversia avente ad oggetto l’ingiunzione di pagamento ad essi relativa, emessa per l’occupazione di aree su cui insistono infrastrutture di rete di telecomunicazioni, spetta alla giurisdizione ordinaria del Tribunale regionale delle acque pubbliche (e non a quella amministrativa del TSAP);
sul piano generale, d’altronde, rientra nella competenza del giudice specializzato la controversia che incida comunque, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque (tra varie, Cass. 14 novembre 2018, n. 29356); e nel caso in esame questa incidenza non e’ dubbia, considerato che si ha riguardo a interramento di condutture in zone del demanio idrico, percio’ idonee a interferire col regime delle acque;
parimenti infondata e’ l’ulteriore censura compendiata nel secondo e nel terzo motivo di ricorso, coi quali il Consorzio denuncia rispettivamente la violazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 86, comma 1 e articolo 89, comma 1, articolo 93 codice delle comunicazioni elettroniche di cui al Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, alla luce di quanto previsto dalla direttiva n. 2002/21/CE, nonche’ dell’articolo 823 c.c., la’ dove il TSAP ha ritenuto che del Decreto Legislativo n. 259 del 2003, articolo 93, comma 1, ponga un divieto generalizzato di istituire canoni o oneri per attraversamento o occupazioni di aree con infrastrutture di telecomunicazione – secondo motivo – e la violazione delle indicate norme del Decreto Legislativo n. 112 del 1998 e del Decreto Legislativo n. 259 del 2003, in combinazione con il Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368, articoli 134, 136 e 137, la’ dove il giudice d’appello ha trascurato la portata della riserva di legge del Decreto Legislativo n. 259 del 2003, articolo 93, che farebbe salve le norme previgenti (appunto del Regio Decreto n. 368 del 1904, articoli 134, 136 e 137) – terzo motivo;
l’ampio tenore del Decreto Legislativo n. 259 del 2003, articolo 93, comma 2, a norma del quale “Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l’obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l’Ente locale, ovvero l’Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall’Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo puo’ essere imposto, in conseguenza dell’esecuzione delle opere di cui al Codice o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva
l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 63 e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo…”, smentisce la prospettazione che vorrebbe escludere il Consorzio dall’ambito applicativo della norma;
il Consorzio, d’altronde, a norma della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 29 ottobre 2002, n. 28, articolo 2, comma 6-bis, nel testo applicabile all’epoca dei fatti, “…esercita le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente…, anche in relazione alle opere realizzate sui beni appartenenti al demanio idrico gia’ di proprieta’ regionale o trasferiti dallo Stato ai sensi del Decreto Legislativo 25 maggio 2001, n. 265…”;
quanto all’ambito di applicazione del divieto posto dal Decreto Legislativo n. 269 del 2003, articolo 93, interpretato autenticamente dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, articolo 12, comma 3, come successivamente modificato, a norma del quale “Il Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, articolo 93, comma 2 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”, per indirizzo consolidato di questa Corte l’attraversamento del demanio idrico da parte delle infrastrutture di comunicazione elettronica gestito dalle regioni non e’ soggetto al pagamento di oneri o canoni che non siano previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche o da una legge statale ad esso successiva (Cass., sez. un., n. 10536/18, cit.; sez. un., 2 febbraio 2017, n. 2730, nonche’, tra le piu’ recenti, Cass. 29 novembre 2019, n. 31334); e cio’ in rispondenza alla ratio della disposizione, intesa ad eliminare ogni possibile tipo di interferenza sulla libera concorrenza nel settore di mercato delle telecomunicazioni che possa derivare dalla sottoposizione all’interno del territorio dello Stato a canoni o oneri geograficamente differenziati;
inammissibile e’, poi, il profilo della censura col quale si deduce la natura indennitaria della richiesta, perche’ non congruente col contenuto della decisione impugnata e con la ricostruzione dei fatti in essa contenuta, che si riferisce alla pretesa concernente “canoni” per l’attraversamento di rogge e canali;
il ricorso va quindi respinto, ma i profili di relativa novita’ con esso posti comportano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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