Le valutazioni delle Commissioni tecniche in ordine ai requisiti psico-fisici

Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 6 aprile 2020, n. 2296.

La massima estrapolata:

Le valutazioni delle Commissioni tecniche in ordine ai requisiti psico-fisici, e attitudinale, richiesti per il reclutamento nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia, sono espressione di discrezionalità tecnica; hanno natura infungibile, non potendo essere sostituite e/o surrogate da accertamenti demandati ad altri organi, e svolti in epoca successiva.

Sentenza|6 aprile 2020| n. 2296

Data udienza 13 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Pubblico impiego – Polizia di Stato – Concordo pubblico – Valutazione dei requisiti psicofisici – Inidoneità – Esclusione dalle prove successive – Art. 3, comma 2, Tabella 1, punto 15, D.M. n. 198/2003

________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3030 del 2019, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via (…);
contro
il signore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Si. Ag., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, viale (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. -OMISSIS-.
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti i motivi aggiunti al ricorso di primo grado, proposti in appello dal signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2020 il consigliere Silvia Martino e uditi per le parti rispettivamente rappresentate l’avvocato Al. Am. (su delega dell’avvocato Si. Ag.) e l’avvocato dello Stato Eu. De Bo.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto innanzi al Tar per il Lazio, l’odierno appellato, signor -OMISSIS-, esponeva di avere aver partecipato al concorso pubblico per il reclutamento di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato.
In sede di valutazione dei requisiti psicofisici, egli era stato giudicato dalla Commissione Medica “non idoneo” per “-OMISSIS-“, con conseguente esclusione a partecipare alle prove successive.
Avverso tale giudizio di inidoneità, l’interessato deduceva i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del bando di concorso, vizio di composizione della Commissione Medica per gli accertamenti psico-fisici; nullità per incompetenza assoluta ex art. 21-septies Legge n. 241/1990; illegittimità .
Il ricorrente sosteneva che la composizione della competente Commissione Medica fosse viziata, in quanto egli sarebbe stato sottoposto ai relativi accertamenti psico-fisici da parte di funzionari tecnici psicologici, e non da medici, come previsto dall’art. 14 del bando di concorso;
2) Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, del D.M. 30.6.2003 n. 198 in riferimento alla tabella 1 punto 15 del citato D.M.
La “patologia” relativa alla valutazione psichiatrica del ricorrente non sarebbe stata rinvenibile tra quelle riferite al D.M. suindicato, né riconducibile a quel complesso di imperfezioni o infermità richiamate nel suddetto punto 15 della relativa tabella;
3) Eccesso di potere; erroneità dei presupposti; manifesta illogicità ed irragionevolezza; travisamento dei fatti; istruttoria carente incompleta ed insufficiente.
L’interessato asseriva che il giudizio di inidoneità al servizio di Polizia fosse carente di motivazione ed in contrasto con le risultanze degli accertamenti medici specialistici presso altre strutture sanitarie pubbliche.
2. Il primo giudice faceva eseguire una verificazione, a cura del Policlinico Mi. Ce. di Ro..
3. Con atto recante motivi aggiunti, il ricorrente impugnava poi la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico in questione per illegittimità derivata.
Egli veniva altresì autorizzato alla notifica del gravame per pubblici proclami, cui lo stesso – come attestato dal primo giudice – ritualmente adempiva.
4. Nella resistenza dell’amministrazione intimata, dopo avere acquisito l’esito della verificazione, il TAR accoglieva il ricorso con sentenza in forma semplificata.
5. Il Ministero dell’Interno, rimasto soccombente, ha impugnato la sentenza, deducendone l’erroneità per:
1) Insufficiente e contraddittoria motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 15 del D.M. n. 198/2003.
L’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia è disciplinato dal Regolamento approvato con D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 903, successivamente integrato dal D.M. 198/2003, modificato dal D.P.R. 207/2015, concernente i requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia.
Il regolamento approvato con il D.M. 198/2003, elenca tali requisiti, il cui negativo riscontro, nel corso della procedura di accertamento dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia, costituisce causa di esclusione alle successive fasi del concorso.
Ai sensi dell’art. 29, comma 3, del d.P.R. nr. 903/1983, la Commissione medica esaminatrice è composta da un Primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro direttivi medici con qualifica non inferiore a medico principale, appartenenti al ruolo dei sanitari della Polizia di Stato.
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti psico-fisici di cui al d.P.R. nr. 198/2003, i candidati vengono sottoposti ad un accertamento clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio, così come stabilito dall’art. 30 del d.P.R. nr. 903/1983.
Nel caso di specie, il candidato è stato sottoposto a valutazione psichica presso il Centro di Neurologia e Psicologia medica, al fine di fornire una consulenza di carattere psico-diagnostico e psichiatrico alla Commissione medica esaminatrice per la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica.
A tale scopo lo stesso è stato sottoposto alla somministrazione di una batteria di test costituita da un questionario anamnestico S.C.R.U.B.B.2, dal Questionario di personalità MMPI2RF, dal test BHS – Beck Hopelessness Scale, dallo Z – Test Diapositive e da un colloquio clinico, condotto da un Direttore Tecnico Psico della Polizia di Stato e da un Medico della Polizia di Stato.
L’impugnata diagnosi, pertanto, è stata emessa proprio alla luce dei risultati dei reattivi mentali somministrati al ricorrente e dal colloquio clinico sostenuto dall’interessato con i citati specialisti del Servizio Operativo Centrale di Sanità – Centro di Neurologia e Psicologia Medica del Ministero che, come anzidetto, supportano il cennato Organo Collegiale concorsuale.
L’accuratezza dell’accertamento e dell’istruttoria svolta dalla citata Commissione supportata dagli Specialisti del Centro di Neurologia costituisce garanzia di idonea verifica della sussistenza o meno dei requisiti psico-fisici al servizio di Polizia del candidato, nonché espressione di un apprezzamento tecnico sanitario rientrante nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione.
La citata diagnosi è stata quindi recepita come causa di non idoneità psicofisica ai sensi dell’art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 15 del D.M. n. 198/2003 relativa al “il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell’elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneità ma che, concorrenti tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato”.
Tale categoria ricomprende la presenza di una serie di imperfezioni della sfera psichica che, pur non raggiungendo singolarmente il grado richiesto per la non idoneità, rendono nella loro complessità e concorrenza un soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato.
Inoltre, il contestato giudizio di non idoneità psico-fisica non risulta generico e superficiale, come si evince dettagliatamente dalla lettura della scheda medica del ricorrente (v. all. 3 depositato nel fascicolo di primo grado).
Ad abundantiam tale motivazione deve infatti ritenersi sufficiente e ciò nella considerazione che il citato giudizio medico-legale costituisce la risultante degli accertamenti sanitari eseguiti e fornisce la precisa esternazione e puntualizzazione, tra le molteplici cause di inidoneità indicate dalla legge, di quella riscontrata in concreto.
L’amministrazione ha sottolineato altresì che il giudizio collegiale di idoneità o meno al servizio di Polizia non può essere inficiato dalle risultanze di accertamenti sanitari eseguiti in altra sede, atteso che detto giudizio è fondato su presupposti di fatto che sono soggetti a variazioni e, pertanto, è possibile che accertamenti effettuati in momenti diversi e con differenti strumenti da più organi tecnici possano avere esiti difformi.
Né tanto meno il giudizio di idoneità può essere il frutto di valutazioni effettuate da differenti organi, seppur di altra pubblica amministrazione, che non sono in possesso del dovuto riconoscimento abilitativo all’accertamento dei requisiti psichici in questione e, pertanto, come tali, devono essere considerati ininfluenti ai fini della valutazione dell’idoneità al servizio di Polizia.
Un perfetto equilibrio psichico ed una adeguata capacità di relazionarsi sono requisiti indispensabili per chi intenda svolgere il servizio di Polizia (con arma in dotazione personale), tenuto conto delle peculiari funzioni istituzionali e dei delicati compiti attribuiti a tutto il personale della Polizia di Stato.
Il requisito in discussione, pertanto (come, peraltro, anche gli altri requisiti di tipo psico-fisico), va dimostrato hic et nunc al momento della visita concorsuale, non potendosene anticipare o posticipare, per sua natura, l’accertamento, come pacificamente affermato anche dal primo giudice.
6. Si è costituito, per resistere, il signor -OMISSIS-.
7. Con ordinanza n. 2315 del 23 maggio 2019, la Sezione ha sospeso l’efficacia della sentenza impugnata e nel contempo ha disposto incombenti istruttori nei confronti del Ministero dell’Interno, intesi a conseguire copia di tutta la documentazione utilizzata per la formulazione del gravato giudizio, in particolare i “risultati dei reattivi mentali somministrati” e gli esiti del “colloquio clinico”, ove verbalizzati o, comunque, annotati.
8. Con ordinanza n. 3643 del 19 luglio 2019, la Sezione ha respinto l’istanza di revoca dell’ordinanza n. -OMISSIS-presentata dall’appellato.
9. L’amministrazione ha eseguito gli incombenti istruttori disposti.
10. In data 26 settembre 2019 il sig. -OMISSIS- ha notificato e depositato motivi aggiunti, con i quali ha messo in evidenza, con il supporto di certificazione medico – legale di parte, le criticità e le contraddizioni che avrebbero caratterizzato l’operato dell’intimata amministrazione e comunque la non univocità degli accertamenti eseguiti.
In tal senso, l’appellato ha sottolineato che mentre il questionario BHS (che misura la gravità degli atteggiamenti negativi nei confronti del futuro percepito), e il test MMPI- 2RF non hanno evidenziato note psicopatologiche in atto (prove supportate anche dal colloquio psicologico del 5 febbraio 2018 e dalla successiva scheda psicodiagnostica) – invece il c.d. Z-Test (effettuato sempre nella stessa giornata) e due ulteriori colloqui psicodiagnostici hanno dato quale esito la diagnosi di “-OMISSIS-“.
11. L’appello, infine, è passato in decisione alla pubblica udienza del 13 febbraio 2020.
12. L’appello è fondato mentre i motivi aggiunti, proposti ai sensi dell’art. 104, comma 3, del c.p.a., debbono essere respinti.
Al riguardo si osserva quanto segue:
13. Dagli atti di causa emerge che il signor -OMISSIS- dal 1° al 5 febbraio 2018 è stato sottoposto a valutazione psicodiagnostica mediante plurimi colloqui clinici e somministrazione di reattivi mentali, al fine di fornire una consulenza di carattere psicodiagnostico psichiatrico alla Commissione medica esaminatrice per la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica previsti per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato nell’ambito del concorso per l’assunzione di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato.
In data 1° febbraio 2018 al candidato è stata somministrata la batteria di test che l’amministrazione afferma essere attualmente in uso per le procedure di selezione costituita da due reattivi autovalutativi, l’MMPI – 2RF, e il BHS; da un test proiettivo a modalità collettiva, lo Z – Test e dalla compilazione di un questionario anamnestico e descrittivo, lo SCRUBB-2.
I risultati dei test somministrati, secondo quanto relazionato dall’amministrazione, sono stati i seguenti:
– MMPI-2RF: il profilo non presenta elevazioni statisticamente significative nelle scale cliniche;
– BHS: ndr;
– Z-Test: dall’analisi dei dati si evidenziano aspetti -OMISSIS-.
Il candidato è poi stato sottoposto ad una serie di colloqui, il cui esito è stato versato in atti dall’amministrazione in seguito agli incombenti istruttori disposti dalla Sezione.
I primi due colloqui, a cura rispettivamente del direttore tecnico capo psico d.ssa -OMISSIS- e del medico capo della Polizia di Stato dr.-OMISSIS-, non hanno evidenziato aspetti psicopatologici.
Al contrario i colloqui svolti, dopo l’effettuazione dello Z – Test, dal direttore tecnico capo psico d.ssa -OMISSIS- e dal medico Capo della Polizia di Stato, d.ssa-OMISSIS-, hanno evidenziato sintomi psicopatologici di “-OMISSIS-” e tratti di “rigidità “, sintetizzati dai valutatori con l’espressione “tratti di rigidità caratteriale in soggetto con aspetti di-OMISSIS- a -OMISSIS-“.
Sulla base di tale diagnosi, la Commissione medica esaminatrice ha emesso il giudizio di non idoneità psichica, ai sensi dell’art. 3, comma 2, in riferimento alla Tab. 1, del D.M. n. 198 del 2003, la quale prevede, tra le cause di inidoneità psicofisica, “le imperfezioni ed infermità dell’apparato neuropsichico” (punto 8 lettera b), nonché “il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell’elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneità ma che, concorrenti tra loro, rendano soggetto non idoneo al servizio nella Polizia di Stato” (punto 15).
Il TAR ha peraltro ritenuto – senza fornire sul punto motivazione alcuna se non, deve ritenersi, l’opposto risultato messo in evidenza da successivi accertamenti fatti svolgere dal ricorrente presso struttura sanitarie pubbliche – di fare eseguire una verificazione presso il Policlinico Militare di Roma, in esito alla quale il candidato è stato giudicato “idoneo” al proseguimento dell’iter concorsuale.
L’accoglimento del ricorso è stato quindi determinato dalla ritenuta fondatezza del terzo motivo di ricorso, con il quale erano stati dedotti difetto di motivazione e d’istruttoria, nonché contraddittorietà ed erroneità dei presupposti di fatto dell’azione amministrativa.
14. Ciò posto, giova ricordare che secondo i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. tra le tante, da ultimo, sez. III, sentenza n. 829 del 3 febbraio 2020; id. sez. IV, sentenza n. 7423 del 24 ottobre 2019), le valutazioni delle Commissioni tecniche in ordine ai requisiti psico – fisici, e attitudinale, richiesti per il reclutamento nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia, sono espressione di discrezionalità tecnica; hanno natura infungibile, non potendo essere sostituite e/o surrogate da accertamenti demandati ad altri organi, e svolti in epoca successiva; sono sindacabili solo ove inattendibili; sono soggette al principio tempus regit actum, per cui eventuali resultanze di segno difforme rese in epoca successiva non valgono ad inficiare l’attendibilità del dato tecnico reso dalla Commissione all’uopo preposta.
Inoltre, giacché la legittimità dei provvedimenti amministrativi deve essere esaminata avuto riguardo allo stato di fatto e di diritto presente al momento dell’adozione dei relativi provvedimenti, gli accertamenti sanitari svolti in sede concorsuale costituiscono prove normalmente non ripetibili, non essendo possibile procedere ad una rivalutazione dei risultati in quella sede emersi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 1767 del 26 marzo 2012).
Gli accertamenti medici eseguiti da altri organi (anche se di natura pubblica) ed in altre date in ordine al possesso di un requisito di idoneità psico – fisica, o attitudinale, non sono infatti equivalenti a quello compiuto dalla commissione medica ministeriale, non potendosi ragionevolmente escludere che tali visite potrebbero essere state svolte in condizioni ambientali particolarmente favorevoli, mentre, al fine di garantire la parità tra i concorrenti, il possesso dei requisiti in capo ai candidati deve essere verificato in sede concorsuale, in condizioni di tempo e luogo sostanzialmente identiche per tutti i concorrenti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 10 ottobre 2017, n. 4693);
Le certificazioni provenienti da organismi esterni non sono quindi idonee a confutare, ovvero ribaltare le risultanze mediche di organi sanitari preposti appositamente a compiere tali verifiche in ambiente militare e con riguardo alla specifica professionalità oggetto del reclutamento (Cons. Stato, Sez. III, 13 novembre 2015, n. 5196; 27 novembre 2018 n. 6703);
A fronte di un giudizio medico di inidoneità in sede concorsuale, il difforme esito di una verificazione disposta dal giudice non ha, di per sé, rilievo dirimente, ove non venga acclarato che il primo giudizio era frutto di travisamento o che, comunque, fosse palesemente inattendibile (ad es. per inaffidabilità delle metodiche utilizzate, per errata interpretazione dei risultati degli accertamenti etc.).
L’eventuale verificazione disposta in sede giurisdizionale può servire unicamente ad accertare che la competente Commissione medica dell’amministrazione abbia adottato una metodologia di analisi corretta.
Può quindi essere oggetto di approfondimento istruttorio solo l’attendibilità del giudizio, mentre è escluso che, con il mezzo della verificazione, si possa giungere ad una nuova valutazione dell’idoneità del candidato.
15. Nel caso di specie, risulta dagli atti del giudizio di primo grado, nonché dall’ulteriore documentazione depositata in appello, che l’amministrazione ha effettuato la diagnosi sopra riportata dopo avere eseguito un accurato esame obiettivo del candidato in occasione degli accertamenti espletati in sede concorsuale.
L’accuratezza di tali esami risulta confermata dalla pluralità degli esami e dei colloqui ai quali il candidato è stato sottoposto a cura dei medici e degli psicologi del Centro di Neurologia e Psicologia Medica della Polizia di Stato, i cui esiti sono solo apparentemente contraddittori.
L’esame degli atti evidenzia infatti che, sebbene dai primi due colloqui non siano emerse “evidenze psicopatologiche”, tuttavia – anche in relazione agli esiti del c.d. ZTest – l’amministrazione ha ritenuto opportuno effettuare ulteriori colloqui, i quali hanno confermato l’esistenza di sintomi di “-OMISSIS-“, unita a tratti di rigidità, giudicati a “-OMISSIS-” e quindi tali da non assicurare il livello di benessere psichico e mentale richiesto per lo svolgimento delle delicate funzioni proprie dei vari ruoli della polizia di Stato.
Al giudizio di inidoneità la Commissione medica è quindi giunta attraverso la valutazione complessiva dei risultati delle indagini testologiche e cliniche, dei quali peraltro il ricorrente si è limitato a contestare l’esito diagnostico ma non la metodologia.
Per quanto occorrer possa, si rileva che anche la Commissione medico – legale incaricata della verificazione svolta in primo grado ha rilevato un “discreto livello di-OMISSIS-” (cfr. il videat psichiatrico, in allegato all’adempimento istruttorio in primo grado), pur non attribuendovi uno specifico significato psicopatologico.
E’ pertanto evidente, anche alla luce della verificazione condotta in primo grado, che la diagnosi effettuata in sede concorsuale non è inficiata né da travisamento dei presupposti di fatto, né è inattendibile.
16. Sulla base delle considerazioni che precedono, l’appello va pertanto accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso introduttivo, oltre che dei motivi aggiunti proposti in appello.
17. Le spese del doppio grado di giudizio vengono integralmente compensate, avuto riguardo alla natura del procedimento in controversia.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 3030 del 2019 lo accoglie, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Respinge, altresì, i motivi aggiunti proposti in appello.
Spese del doppio grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Luca Lamberti – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere, Estensore
Giuseppa Carluccio – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *