Le selezioni attitudinali per l’arruolamento non attengono alla verifica del profilo sanitario dei candidati

Consiglio di Stato, sezione seconda, Sentenza 7 agosto 2019, n. 5612.

La massima estrapolata:

Le selezioni attitudinali per l’arruolamento non attengono alla verifica del profilo sanitario dei candidati, ma sono dirette all’accertamento del possesso dell’attitudine all’espletamento degli specifici compiti da assolvere, rispetto ai quali acquista una particolare rilievo la personalità, il controllo dei propri impulsi, l’equilibrio, la fermezza, l’autostima, la capacità di esprimere in modo sereno, chiaro ed efficace le proprie opinioni, nonché la percezione esatta del proprio ruolo e dei propri doveri; in questo quadro le indagini attitudinali sono tipica espressione di discrezionalità tecnica.

Sentenza 7 agosto 2019, n. 5612

Data udienza 2 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9459 del 2011, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Lu. Pe., con domicilio eletto presso lo studio Ro. Ma. in Roma, Via (…);
contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via (…);
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, in tema di esclusione dal concorso per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell’esercito e del Corpo sanitario dell’esercito.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2019 il Cons. Italo Volpe e uditi per le parti gli avvocati Lu. Pe. e l’avvocato dello Stato Gi. Ga.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe la persona fisica ivi pure indicata ha impugnato la sentenza in forma semplificata del Tar per il Lazio n. -OMISSIS-, pubblicata il 30.3.2011, che – a spese compensate – le ha respinto l’originario ricorso volto all’annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso per titoli ed esami (bandito con atto in G.U., quarta serie speciale, n. 37 dell’11.5.2010) per il reclutamento di cinquantuno sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito, di cinque sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell’Arma di trasporti e dei materiali dell’Esercito, di cinque sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell’Esercito e di due sottotenenti nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito.
1.1. La sentenza – ricordato che l’esclusione era dipesa dal contestato giudizio di non idoneità, per il quale “il candidato attualmente ha ottenuto una valutazione di scarso nelle seguenti caratteristiche attitudinali: “carenza delle aspettative e motivazione al ruolo e valori” – ha respinto le censure formulate reputando, in sintesi, che, diversamente da quanto assunto, il giudizio di inidoneità risultava:
– sufficientemente motivato e non affetto dagli altri vizi dedotti;
– non in contrasto con:
— la valutazione della commissione giudicatrice, secondo la quale “il candidato ha dimostrato di non conoscere i valori istituzionali propri dell’organizzazione militare e di non essere consapevole dell’iter formativo e di possibilità di crescita professionale e di carriera così come rilevato dalle risposte scarsamente esaustive del questionario informativo”;
— le risposte del candidato al questionario informativo,
— le considerazioni dello psico colloquiatore e, in particolare:
— con le considerazioni relative ai test somministrati secondo cui l’esaminato “evidenzia[va] una certa tendenza a falsificare positivamente alcuni aspetti della personalità “;
— con le considerazioni complessive al termine delle prove del colloquio, secondo cui “la motivazione, in tal senso, appare permeata tanto da motivi di natura strumentale, quanto da elementi di natura intrinseca”;
– non inciso dai pur positivi trascorsi di servizio del candidato, giacchè gli stessi – tenuto conto della loro distanza nel tempo dalle valutazioni ora contestate – non sarebbero stati comparabili con gli accertamenti effettuati in occasione della procedura concorsuale in discorso.
2. L’appello è affidato a censure – afferenti la sentenza di primo grado – di violazione delle norme sul procedimento, errores in judicando, difetto di motivazione, contraddittorietà, perplessità, travisamento, sviamento, ingiustizia manifesta, irrazionalità, onde s’impone la riproposizione delle originarie censure, avverso gli atti impugnati, di:
– violazione dell’art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione del bando di concorso art. 12 – violazione art. 3 l.n. 241/1990 – difetto di motivazione erronea, incongrua, insufficiente, contraddittoria – contraddittorietà tra atti – perplessità ed incoerenza – sviamento dallo scopo – irragionevolezza dell’atto – travisamento – difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento – erronea e/o fuorviante valutazione dei presupposti di fatto e di diritto;
– violazione deli artt. 3, 4 e 97 Cost. – eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta ingiustizia – illogicità – sviamento.
2.1. Ad avviso di parte la sentenza di primo grado merita di essere riformata perchè, in sintesi:
– “l’erroneità del giudizio valutativo del Giudice di prime cure e forse anche una certa approssimazione e/o superficialità nella valutazione (…)” emergono anche dal fatto che “le valutazioni espresse sia nella scheda di sintesi e conseguentemente poste a base Verbale dell’accertamento attitudinale sono sicuramente in contrasto con atti e valutazioni della procedura concorsuale precedentemente svolti ed emesse e con il curriculum militare dell’odierno appellante”;
– le risposte del candidato al questionario informativo erano state giudicate positivamente dallo psico colloquiatore (con la seguente espressione: “Questionario informativo compilato in modo sufficientemente adeguato”);
– i primi Giudici avevano estrapolato una sola frase del giudizio mentre, nel suo complesso, lo stesso non appariva negativo, dicendo che il candidato era “Dotato di senso pratico, orienta la propria energia verso mete ed obiettivi concreti, supportato sia da un bisogno di stabilità che da un bisogno d’appartenenza”. La motivazione, in tal senso, appare permeata tanto da motivi di natura strumentale, quanto da elementi di natura intrinseca”;
– il candidato, piuttosto, aveva “dato prova di attaccamento al dovere, ai valori militari e di amor patrio negli anni precedenti, quando, pur senza prospettive di stabilità si è profuso senza risparmio di energie nelle operazioni militari alle quali ha partecipato con diligenza ed onori, raccogliendo giudizi entusiastici dei superiori che lo avevano valutato (…)”. Ciò emergendo da documentazione in atti non valutata dai primi Giudici;
– diversamente da quanto ritenuto in prime cure, lo stesso bando di concorso prevedeva la valutazione dei titoli di merito conseguiti durante il servizio nelle Forze Armate ed era inoltre “inverosimile che il candidato che viene descritto quale eccellente ufficiale nel corso di un servizio, in particolare per l’Esercito Italiano fino a gennaio 2010, pochi mesi dopo, quasi a trovarsi di fronte un’altra persona, il militare (…) diventa privo di amor patrio e senza motivazioni per la vita militare”;
– il giudizio doveva pertanto essere ripetuto.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita.
4. Con dichiarazione del 31.5.2018, posta agli atti, parte appellante ha riferito che “ad oggi non svolge alcuna attività lavorativa regolarmente retribuita”.
5. Con memoria del 29.5.2019 parte appellante ha quindi riepilogato i propri argomenti, precisando tra l’altro che – come dagli atti – il giudizio dello psico è stato il seguente: “al momento del colloquio emerge il profilo di un giovane riservato e pacato, che espone idee e contenuti con semplicità e sinteticità . Dotato di senso pratico, orienta le proprie energie verso mete ed obiettivi concreti, supportato sia da un bisogno di stabilità, che da un bisogno di “appartenenza”. La motivazione, in tal senso, appare permeata tanto da motivi di natura strumentale, quanto da elementi di natura intrinseca”.
6. La causa quindi, chiamata alla pubblica udienza di discussione del 2.7.2019, è stata ivi trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato.
7.1. La giurisprudenza (v. Cons. Stato, IV, 17.5.2012, n. 2845) ha avuto modo stabilire che le selezioni attitudinali per l’arruolamento non attengono alla verifica del profilo sanitario dei candidati, ma sono dirette all’accertamento del possesso dell’attitudine all’espletamento degli specifici compiti da assolvere, rispetto ai quali acquista una particolare rilievo la personalità, il controllo dei propri impulsi, l’equilibrio, la fermezza, l’autostima, la capacità di esprimere in modo sereno, chiaro ed efficace le proprie opinioni, nonchè la percezione esatta del proprio ruolo e dei propri doveri.
In questo quadro le indagini attitudinali sono tipica espressione di discrezionalità tecnica e, come tali, attengono certamente al merito dell’azione amministrativa, rimanendo riservato agli organi tecnici cui compete valutare la sussistenza, o meno, dell’idoneità richiesta dalla legge quale presupposto per l’arruolamento, alla stregua delle cognizioni tecniche di settore.
In tale ottica deve solo escludersi che l’accertamento vocazionale, proprio per la sua amplissima discrezionalità, possa costituire un meccanismo, assolutamente arbitrario, sviatoriamente utilizzato per far luogo ad esclusioni conseguenti a valutazioni del tutto estranee allo stretto aspetto attitudinale ovvero determinate da discriminazioni comunque illegittime ed ingiustificabili.
In tali ipotesi, l’indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione all’idoneità psicoattitudinale dei candidati all’arruolamento nelle Forze Armate va dunque limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della relativa logicità ed imparzialità e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite (cfr. Cons. Stato, IV, 16.12.2011, n. 6627; Cons. Stato, IV, 14.10.2011, n. 5540).
Nel caso di specie, l’esame obiettivo della documentazione in atti fa escludere che ci si trovi di fronte ad un palese caso di eccesso di potere, perché al contrario il giudizio qui impugnato appare improntato ad una sostanziale coerenza con gli altri elementi di valutazione.
Né a dire che la ricordata attestazione di pubblica benemerenza rilasciata in favore dell’appellante non sia sottratto anch’esso al sindacato giurisdizionale in quanto, in via del tutto generale, il giudizio delle commissioni valutative dei militari, giacchè caratterizzato da ampia discrezionalità tecnica, è censurabile in sede giurisdizionale solo nell’ipotesi in cui il suo esercizio appaia ictu oculi viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (Cons. Stato, IV, 6.11.2018, n. 6270), aspetti questi che non risultano potersi cogliere nel caso in esame.
7.2. Per queste ragioni, in conclusione, l’appello deve essere respinto.
8. Ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003, e dell’art. 9, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante, inclusi gli estremi della sentenza impugnata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina – Presidente
Italo Volpe – Consigliere, Estensore
Francesco Frigida – Consigliere
Carla Ciuffetti – Consigliere
Francesco Guarracino – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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