Le scelte urbanistiche richiedono una motivazione più o meno puntuale

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 2 settembre 2019, n. 6050.

La massima estrapolata:

Le scelte urbanistiche richiedono una motivazione più o meno puntuale a seconda che si tratti di previsioni interessanti la pianificazione in generale ovvero un’area determinata, ovvero qualora incidano su aree specifiche, ledendo legittime aspettative, ma non quando riguardino il complessivo disegno di governo del territorio, di modo che la motivazione non può riguardare ogni singola previsione, ma deve riferirsi, secondo criteri di sufficienza e congruità, al complesso delle scelte effettuate con il nuovo strumento urbanistico.

Sentenza 2 settembre 2019, n. 6050

Data udienza 16 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 779 del 2015, proposto dal
Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Br. Sa., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato An. Ma. Lo. Co. in Roma, via (…);
contro
Provincia di Monza e Brianza, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. Vi., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gi. Co. in Roma, via (…);
Autorità Competente per la V.A.S. sul Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Monza e Brianza, non costituita in giudizio;
nei confronti
Comune di (omissis), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sezione seconda, n. 1355 del 27 maggio 2014, resa tra le parti, concernente l’adozione del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Monza e Brianza.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Monza e Brianza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 maggio 2019 il consigliere Nicola D’Angelo e uditi, per il Comune appellante, l’avvocato Br. Sa. e, per la Provincia appellata, l’avvocato Ma. Vi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di (omissis) ha impugnato dinanzi al Tar per la Lombardia, sede di Milano, la deliberazione del Consiglio provinciale di Monza e Brianza n. 31 del 22 dicembre 2011, con cui è stato adottato il Piano territoriale di coordinamento provinciale, nonché gli atti relativi alla V.A.S. sullo stesso piano.
1.2. Con ricorso per motivi aggiunti, la stessa Amministrazione ha poi impugnato la deliberazione n. 16 del 10 luglio 2013 con cui la Provincia di Monza e Brianza ha approvato definitivamente il piano territoriale di coordinamento provinciale.
2. Il Tar di Milano con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto il ricorso e i connessi motivi aggiunti.
3. Contro la suddetta sentenza ha quindi proposto appello il Comune di (omissis), prospettando un unico ed articolato motivo di gravame.
3.1. Carenza di motivazione. Insufficiente esame della documentazione proposta e delle argomentazioni di fatto svolte.
3.1.1. Secondo l’Amministrazione appellante, il Tar ha erroneamente ritenuto irrilevanti i rilievi formulati nel ricorso di primo grado (primo motivo) in ordine all’utilizzo da parte della Provincia appellata della cartografia risalente al 1994 in luogo di quella più recente del 2010. Secondo lo stesso Tribunale tale circostanza non avrebbe avuto effetti sulla legittimità delle previsioni del piano.
3.1.2. Parte appellante sostiene invece che una serie di elementi formanti il Piano territoriale di coordinamento adottato dalla Provincia, riguardanti aree che avrebbero dovuto svolgere una funzione di destinazione del territorio a sviluppi agricoli, ricadevano tuttavia in ambiti già edificati o in corso di edificazione. Le cartografie del 2010 avrebbero quindi potuto dare un quadro più rispondente alla realtà .
3.1.3. Il mancato utilizzo di una cartografia più aggiornata avrebbe avuto riflessi anche sull’individuazione dei confini comunali, tenuto conto che alcune aree ritenute ambiti agricoli strategici non ricadevano nel territorio di Roncello.
3.1.4. Secondo l’appellante, non sarebbe poi fondato l’assunto della Provincia, condiviso dal Tar, sull’esigenza di andare a compensare nell’ambito dell’intero territorio provinciale l’eccesso di consumo del suolo anche considerando a tal fine le aree libere del Comune di (omissis). Tale impostazione sacrificherebbe infatti la potestà amministrativa comunale in ordine alle scelte urbanistiche.
3.1.5. Nonostante le ripetute interlocuzioni con la Provincia, parte appellante lamenta un difetto di istruttoria relativamente alla individuazione della reale vocazione agricola specifica delle aree del suo territorio ricomprese nel piano provinciale. Richiama in proposito anche le indicazioni della regione Lombardia che nel definire gli ambiti agricoli che la Provincia deve individuare chiarisce che essi non ricomprendono tutte le aree destinate all’esercizio dell’attività agricola, ma solo quelle parti di territorio, ovvero gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, caratterizzati dagli elementi di specifico rilievo.
3.1.6. Erronea secondo il Comune appellante anche la conclusione del giudice di primo grado in ordine alla carenza di interesse relativamente ai vizi connessi alla V.A.S. Quest’ultima, invece, in quanto condotta su cartografie sbagliate, non può che essere viziata.
4. La provincia di Monza e Brianza si è costituita in giudizio il 16 giugno 2015, chiedendo il rigetto dell’appello, ed ha depositato ulteriori documenti e scritti difensivi, per ultimo una memoria di replica il 24 aprile 2019.
5. Anche il Comune di (omissis) ha depositato ulteriori memorie, per ultimo una replica il 23 aprile 2019.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 16 maggio 2019.
7. L’appello non è fondato.
8. Preliminarmente va rilevato che l’Amministrazione provinciale di Monza e della Brianza legittimamente poteva rendere sostanzialmente inedificabili, a fini residenziali o produttivi, aree che lo sarebbero state in virtù della pianificazione urbanistica comunale (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 19 novembre 2018, n. 6483).
8.1. Tale potestà deriva infatti dall’art. 18, comma 2, della legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005, secondo cui hanno efficacia prescrittiva e prevalente anche sugli atti del PGT del Comune le previsioni del Piano territoriale di coordinamento provinciale (di seguito PTCP) in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione dell’art. 77 della stessa legge (coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione).
8.2. E tale potere prescrittivo, finalizzato alla limitazione del consumo del suolo e alla ricomposizione paesaggistica, non solo risulta conforme anche alle indicazioni della regione Lombardia (cfr. delibera Giunta regionale del 9 maggio 2012 di approvazione del documento di verifica del PTCP di Monza e Brianza ai sensi del citato art. 17 della legge reginale n. 12/2005), ma è caratterizzato da un’ampia discrezionalità in sede di pianificazione urbanistica.
9. Sempre in via preliminare, va poi sottolineato che, successivamente alla sentenza impugnata, il Comune di (omissis), con deliberazione del Consiglio comunale n. 36/2013, ha approvato una variante al PGT in contrasto con il piano provinciale. Tale variante è stata oggetto di ricorso straordinario al Capo dello Stato da parte della Provincia di Monza e Brianza, ricorso accolto con parere della I sezione del Consiglio di Stato nell’adunanza del 20 gennaio 2016 (affare 2131/2015) in cui si è ribadita l’efficacia prescrittiva e prevalente del PTCP.
10. Nel quadro di queste premesse, vanno dunque esaminati congiuntamente i profili di appello proposti dal Comune.
11. Innanzitutto, non possono ritenersi fondati i rilievi sull’utilizzo di una cartografia del 1994, in luogo di quella del 2010.
11.1. Come rilevato dal Tar, il Comune ha lamentato l’erronea rappresentazione dei propri confini senza però evidenziare in che modo quest’ultima ha avuto riflesso sulla legittimità delle previsioni di piano (l’elemento essenziale presente nel piano era invece quello della corretta indicazione dei confini del parco locale di interesse sovracomunale sul territorio della Provincia). Inoltre, la invocata cartografia del 2010, seppure più aggiornata, risultava comunque incompleta.
12. Non sono fondate anche le censure relative all’individuazione quali aree di interesse strategico delle aree agricole del Comune di (omissis). Il PTCP ha ricompreso il territorio comunale non urbanizzato nel “corridoio trasversale della rete verde di ricomposizione paesaggistica” ed ha compensato l’intesa edificazione realizzata nella porzione centrale ed occidentale della Provincia con la qualificazione come suoli di “interesse strategico” di una rete di aree agricole situate nella sua porzione orientale (nel cui ambito è ricompreso il territorio di Roncello).
12.1. Tale scelta pianificatoria è stata compiuta nell’ambito dell’ampia discrezionalità di cui disponeva la Provincia (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 6483/2018 citata), con la conseguenza che la stessa può essere sindacata solo nei ristretti limiti costituiti dalla manifesta illogicità ed evidente travisamento dei fatti (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 2007, n. 6686).
12.2. Nel caso di specie, non sono tuttavia rinvenibili i suddetti macroscopici profili di illogicità, non apparendo, al contrario, illogica la decisione della Provincia di porre rimedio all’eccessivo consumo di suolo ormai posto in essere in una parte del suo territorio, tutelando maggiormente attraverso il PTCP le aree agricole di maggior valore situate nella porzione orientale della stessa.
12.2. D’altra parte, come questa Sezione ha già avuto modo di affermare (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2011 n. 3497), con considerazioni che possono essere condivise, le scelte urbanistiche richiedono una motivazione più o meno puntuale a seconda che si tratti di previsioni interessanti la pianificazione in generale ovvero un’area determinata, ovvero qualora incidano su aree specifiche, ledendo legittime aspettative, ma non quando riguardino il complessivo disegno di governo del territorio, di modo che la motivazione non può riguardare ogni singola previsione, ma deve riferirsi, secondo criteri di sufficienza e congruità, al complesso delle scelte effettuate con il nuovo strumento urbanistico.
13. Quanto alle aree che secondo il Comune sarebbero prive dei connotati di strategicità, a prescindere dalle occasioni di partecipazione al procedimento offerte all’Amministrazione appellante (richiesta di proposta di individuazione delle aree agricole e incontri di valutazione sulle tavole del piano, nonché possibilità di formulare osservazioni sul PCTP adottato) e dai conteziosi in atto o decisi con la Provincia in ordine alla variante al PTG (ricorso n. 6914/2015 pendente dinanzi al Consiglio di Stato e ricorso straordinario sopra citato), le stesse sono state individuate in cinque ambiti nei quali l’eventuale parziale edificazione non può comunque ritenersi di ostacolo all’intento di contenere il disordine edificatorio (cfr. Cons Stato, sez. IV, n, 3293/2016) e il consumo del suolo.
14. Infine, deve ritenersi condivisibile anche quanto affermato dal Tar in ordine all’inammissibilità per carenza di interesse dei rilievi mossi contro la V.A.S. I vizi dedotti infatti non sembrano incidere in modo diretto sulle scelte pianificatorie relative al Comune appellante, posto che non vi è prova di come le conclusioni in quella sede abbiano svolto un ruolo determinante sulla qualificazione delle aree agricole strategiche del suo territorio.
15. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
16. Tenuto conto della complessità della controversia, le spese della presente fase di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Giuseppe Castiglia – Consigliere
Luca Lamberti – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *