Le prescrizioni sul prelievo e l’analisi dei campioni di alimenti meramente carattere ordinatorio

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|16 aprile 2021| n. 14235.

Avendo le norme e le prescrizioni sul prelievo e l’analisi dei campioni di alimenti meramente carattere ordinatorio, non costituiscono condizioni per il regolare esercizio dell’azione penale in materia di sicurezza alimentare, potendo contribuire a fondare il libero convincimento del Giudice di merito, insieme ad altri elementi di prova, purché adeguatamente motivato.
Ai fini dell’accertamento e della sanzione per i reati in tema di cattiva conservazione degli alimenti con cariche batteriche superiori ai limiti di legge, oltre a non richiedersi la prova legale del prelievo di campioni e delle relative analisi perfettamente corrispondenti alle previsioni di legge, non ha alcuna rilevanza la fase di lavorazione in cui il prodotto alimentare si trovava al momento del controllo e del prelievo dei campioni, non potendo in alcun modo essere contestata la destinazione alla vendita o comunque la distribuzione per il consumo della carne contaminata.

Sentenza|16 aprile 2021| n. 14235

Data udienza 20 gennaio 2021

Integrale
Tag – parola chiave: Alimenti – Detenzione per la vendita di carne con salmonella – Carica microbica superiore ai limiti di legge – Reato ex art. 5 lett. c) e 6 co 4 l. 28371962 – Prelevamento e analisi di campioni di merci – Non costituiscono condizioni per il regolare esercizio dell’azione penale – Irregolarità – Non determinano nullità – Il giudice deve motivare in ordine alla ritenuta attendibilità del risultato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/02/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ACETO ALDO;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANGELILLIS CIRO che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. (OMISSIS), che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso e, in ogni caso, per l’annullamento senza rinvio, della sentenza impugnata perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il sig. (OMISSIS) ricorre per l’annullamento della sentenza del 18/02/2020 del Tribunale di Cagliari che l’ha condannato alla pena di 2.000,00 Euro di ammenda per il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, articolo 5, lettera c), articolo 6, comma 4, perche’, quale legale responsabile del laboratorio ” (OMISSIS) S.r.l.”, deteneva, per la vendita, 300 chilogrammi di nervetti bovini conditi che avevano cariche microbiche (salmonella) superiori ai limiti di legge; il fatto e’ contestato come commesso in (OMISSIS).
1.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), l’erronea applicazione del Capitolo 1, punto 1.6, del Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15/11/2005, posto che: a) trattandosi di prodotto destinato ad essere consumato cotto, l’analisi e’ stata erroneamente effettuata su un campione di 25 grammi piuttosto che di 10; b) il campionamento non e’ stato effettuato su un prodotto immesso sul mercato durante il periodo di conservabilita’, bensi’ prelevandolo da una bacinella in attesa di essere lavorato e, dunque, da un semilavorato destinato a subire successivi processi di lavorazione. Ne deriva, conclude sul punto il ricorrente, l’inutilizzabilita’ del risultato delle analisi.
1.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), la mancanza, la contraddittorieta’ o la manifesta illogicita’ della motivazione e la violazione dell’articolo 192 c.p.p., osservando che: a) la testimone Cogoni, materiale esecutrice delle analisi, e’ stata giudicata immotivatamente attendibile benche’ avesse sostanzialmente ammesso di aver sbagliato nel ritenere che i prodotti alimentari dovessero essere consumati crudi ed avesse solo verbalmente riferito di aver esteso l’indagine su un campione di 10 grammi in contrasto con quanto risulta dal referto analitico, nel quale di tale ulteriore metodo non si da’ incomprensibilmente conto; b) il Tribunale ha travisato la testimonianza del consulente tecnico della difesa resa all’udienza del 15/04/2019 il quale non aveva espresso un parere, ma esposto fatti ed, in particolare, che il prodotto analizzato era destinato ad essere consumato cotto e che era stato prelevato da una bacinella in attesa di essere lavorato.
2. Il ricorso e’ inammissibile perche’ manifestamente infondato.
3. Osserva il Collegio:
3.1. fermo quanto oltre si dira’, le norme relative al prelevamento e all’analisi di campioni di merci hanno carattere ordinatorio e non costituiscono condizioni per il regolare esercizio dell’azione penale, sicche’ eventuali irregolarita’ in materia non determinano nullita’, pur dovendo il giudice, che da tali analisi voglia trarre elementi di convincimento per la decisione, motivare adeguatamente in ordine all’attendibilita’ del risultato (Sez. 3, n 21652 del 02/04/2009, Rivoira, Rv. 243726; Sez. 3, n. 29737 del 11/05/2006, Sciolette, Rv. 234984; cfr. altresi’ Sez. U, n. 9 del 04/05/1968, Panebianco, Rv. 108761, secondo cui le norme relative al prelevamento ed alle analisi dei campioni, comprese quelle per revisione ai sensi del L. 30 aprile 1962, n. 283, articolo 1, hanno carattere ordinatorio e non costituiscono condizioni di procedibilita’ dell’azione penale, attenendo unicamente alla formazione di elementi probatori da valutarsi dal giudice di merito secondo il principio del libero convincimento);
3.2. analogamente a quanto affermato con riferimento al reato di cui al L. n. 283 del 1962, articolo 5, lettera d), deve essere ribadito il principio che, in materia di sicurezza dei prodotti alimentari, sussiste il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, articolo 5 lettera c), anche quando i prodotti si trovino ancora nella disponibilita’ del produttore, posto che il regolamento 2073/2005 UE, pur prevedendo specifici controlli nella fase di distribuzione dei prodotti, non preclude agli Stati membri di adottare misure di prevenzione anche nella fase di produzione e di trasformazione (Sez. 3, n. 6621 del 04/12/2013, dep. 2014, Rv. 258927 – 01);
3.3. non ha di conseguenza alcuna rilevanza la fase di lavorazione nella quale si trovava l’alimento al momento del campionamento, non essendone in alcun modo contestata la destinazione alla vendita o comunque la distribuzione per il consumo;
3.4. in un sistema processuale che ripudia espressamente il ricorso alla prova legale tipica quale strumento privilegiato ed unico di accertamento del fatto-reato, il referto analitico non puo’ atteggiarsi, come anticipato, a prova esclusiva del reato ma nemmeno della inesistenza delle ulteriori operazioni da esso non documentate;
3.5. eventuali omissioni, poiche’ non comportano la inutilizzabilita’ del relativo risultato, ne’ si traducono automaticamente nella prova (legale) della mancata effettuazione delle analisi, non impediscono al giudice di attingere “aliunde” il proprio convincimento, purche’ ne dia conto in motivazione;
3.6. orbene, il ricorrente non deduce di aver contestato la corrispondenza a vero di quanto riferito dalla testimone ma si limita ad affermare che la stessa avrebbe dovuto limitarsi a riferire su quanto descritto nel referto analitico e che non vi e’ alcun riscontro alle due dichiarazioni;
3.7. e’ agevole obiettare che: a) la prova dichiarativa deve vertere su tutti i fatti che si riferiscono all’imputazione, senza alcuna limitazione ai documenti sottoscritti dal testimone (articolo 186 c.p.p.); b) la testimonianza e’ sorretta da una presunzione di veridicita’ (articolo 198 c.p.p., articolo 497 c.p.p., comma 2) secondo la quale il giudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandone l’attendibilita’, non puo’ assumere come base del proprio convincimento l’ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso (salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere, in assenza dei quali egli deve presumere che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza; cosi’, Sez. 6, n. 27185 del 27/03/2014, Rv. 260064; Sez. 4, n. 6777 del 24/01/2013, Grassidonio, Rv. 255104; cfr. anche Sez. 6, n. 7180 del 12/12/2003, Mellini, Rv. 228013 e Sez. 4, n. 35984 del 10/10/2006, Montefusco, Rv. 234830, secondo le quali “in assenza di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve percio’ limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilita’ fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza”); c) la testimone ha introdotto nel processo un’informazione ben precisa su un determinato fatto che non e’ contrastata da specifici elementi di inattendibilita’ diversi dalla mancata registrazione nel referto analitico dell’estensione dell’analisi al campione di 10 grammi, ne’ elisa dalla mancata documentazione nel referto della relativa operazione.
4. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso (che osta alla rilevazione della prescrizione maturata successivamente alla data della sentenza impugnata, prescrizione comunque non maturata attesi i 355 giorni di sospensione del dibattimento) consegue, ex articolo 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonche’ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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