Le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 25 marzo 2019, n. 1960.

La massima estrapolata:

Le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b) se pure realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria); d) vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo; in ogni caso non possono essere sanate le opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità anche relativa.

Sentenza 25 marzo 2019, n. 1960

Data udienza 7 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale
Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1195 del 2016, proposto da
Si. Gr., rappresentata e difesa dall’avvocato Gi. Ne., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

contro

Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Seconda Quater n. 09025/2015 del 6 luglio 2015, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e Le Attività Culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2019 il Cons. Francesco Mele e uditi, per le parti, l’avvocato Gi. Ne. e l’avvocato dello Stato Fa. Fe.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con sentenza n. 9025/2015 il Tribunale Amministrativo per il Lazio Sezione Seconda Quater dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla signora Gr. Si., inteso ad ottenere l’annullamento del provvedimento del 14-12-2006 della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, recante parere non favorevole in ordine ad una istanza di condono, ex d.l. n. 269/2003, di un manufatto sito in Comune di (omissis), località (omissis).

La prefata sentenza esponeva in fatto quanto segue.

“L’odierno contenzioso verte sulla sanatoria di una costruzione precaria, abusivamente realizzata nel comune di (omissis), loc. (omissis), su terreno identificato nel N.C.T. al Fg. (omissis), partt. (omissis), sub (omissis) del quale la ricorrente sig.ra Gr. si è resa proprietaria con atto, a rogito notar Ci., dell’8-5-2002 (nel quale invero della preesistenza di tale costruzione non viene data menzione).

Più puntualmente, la sig.ra Gr. – che nell’atto introduttivo del giudizio sostiene che la struttura già insisteva sul terreno al momento dell’acquisto…e che essa si sarebbe limitata esclusivamente a lavori di manutenzione della stessa – ha chiesto per detto “manufatto a destinazione residenziale con annesse tettoie di pertinenza” di poter beneficiare della sanatoria introdotta dal condono di cui al d.l. n. 269 del 2003 convertito nella legge n. 236 del 2003. La relativa domanda, presentata al Comune di (omissis) il 10-12-2004, è risultata carente dei pareri di compatibilità relativi ai vari vincoli – paesistico, idrogeologico, archeologico e ambientale – insistenti sull’area (ved. All. 12) come specificato nella nota istruttoria comunale del 3-5-2006 che sollecita la produzione dei relativi nulla osta ed a seguito della quale l’interessata ha prodotto i grafici di un “progetto in sanatoria” (ved. All. 7) corredati da una Relazione illustrativa “per immobili ricadenti in zone sottoposte a vincolo di cui al d.lgs. n. 42/2004 (ved. All. 8) in seno al quale detto manufatto è descritto come “ancora non completato e rifinito in ogni sua parte”, con struttura portante “realizzata in legno”, con copertura “in legno lamellare…in unica falda” e con tamponature perimetrali “su tre lati in pannelli di legno con porzioni finestrate, mentre il quarto lato è costituito da muro in blocchetti di tufo sul quale poggia la copertura…Le tettoie di pertinenza sono anch’esse in legno…Il servizio igienico e l’angolo cottura sono privi di rivestimenti e le pavimentazioni sono parte ancora allo stato rustico…”.

La stessa Relazione, nel riquadro relativo alla descrizione della “situazione urbanistica”, dà atto dei sopra citati vincoli riguardanti l’area interessata all’abuso.

Tanto premesso, l’odierno contenzioso è incentrato sull’impugnativa del parere che sulla richiesta di condono della sig.ra Gr. ha reso, il 14.12.2006, la Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio: Ufficio che, “eseguiti gli opportuni accertamenti, anche a mezzo di sopralluogo…” ha escluso di potersi esprimere in senso favorevole una volta rilevato che “il manufatto…non riveste caratteristiche di edificio, ma di una sorta di rimessa realizzata con porte, finestre, chiusure posticce”; mentre il progetto sottoposto al parere è quello di una “costruzione da realizzarsi ex novo in un’area, quella del bacino lacustre, sottoposta a norme di tutela idrologiche, paesaggistiche, ambientali e archeologiche”.

Avverso detto parere, con la corrente domanda di giustizia:

A) – in primo luogo, e nel presumibile intendimento di sostenere la completezza dell’opera e cioè la sua attuale idoneità ad essere oggetto di sanatoria, si deduce che la costruzione è ultimata; e a tal riguardo si esibisce;

1) copia (ved. All. 5) di un sopralluogo effettuato dal locale Corpo dei VV.UU. il 16.2.2005, nel quale, pur dandosi atto che il manufatto “si presenta non ultimato”…, si precisa che ” a prima vista parrebbe trattarsi di una vecchia barracca ricoperta di plastica, onduline e legni vecchi; essi invece coprono per intero tutte le pareti che poi si è rilevato essere in legno…”;

2) copia della sentenza penale n. 1349/2007 (che ha dichiarato il n. d.p. nei confronti della odierna ricorrente per essere i reati legati all’abuso in questione estinti per intervenuta prescrizione) in cui si riportano le dichiarazioni rese dai vari testi e si conclude nel senso che “la strutture dell’immobile e le principali opere interne – la suddivisione in locali, la presenza di un bagno, la costruzione di un muro di tufo, la pavimentazione, le modifiche alle finestre, apparivano dunque realizzati al più tardi alla metà del 2003… “;

B)- in secondo luogo si contesta sotto più profili la valutazione soprintendentizia, deducendosi che l’ufficio avrebbe dovuto stimare il rapporto fra l’opera ed il vincolo archeologico dandone puntuale contezza motivazionale e senza limitarsi a richiamare, del tutto genericamente, vincoli di altra natura insistenti sull’area.

Peraltro, in gravame vi è anche un episodico richiamo al fatto che nella zona non sussiste alcun vincolo archeologico…..”.

Il giudice di primo grado dichiarava il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad agire, evidenziando che l’accoglimento del gravame non avrebbe potuto comunque soddisfare l’interesse del ricorrente, in quanto l’abuso non avrebbe potuto, ex lege, in alcun modo aspirare alla sanatoria, essendo ciò impedito, ai sensi dell’articolo 32 del d.l. n. 269 del 2003, dai vincoli gravanti sull’area e preesistenti all’abuso e dalla disciplina pianificatoria comunale.

Avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale la signora Gr. ha proposto appello, deducendone l’erroneità e chiedendone l’integrale riforma, con il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado.

Ha, in particolare, lamentato: Erronea ed insufficiente motivazione delle circostanze di fatto e di diritto.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, deducendo l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.

La signora Gr. ha prodotto memoria difensiva e depositato documentazione.

La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 7-3-2019.

DIRITTO

Con unico ed articolato motivo di appello la signora Gr. lamenta: Erronea ed insufficiente motivazione delle circostanze di fatto e di diritto.

Censura in primo luogo la sentenza gravata per avere dichiarato l’inammissibilità del ricorso sulla base della “pristina destinazione dell’intervento”, così andando oltre il thema decidendum.

Evidenzia, infatti, di avere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo il parere negativo reso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali in relazione alla domanda di condono dalla stessa presentata, lamentando che questo aveva erroneamente affermato che il manufatto non rivestiva le caratteristiche di un edificio, ma di una sorta di rimessa realizzata con porte, finestre e chiusure posticce, mentre essa si era limitata ad eseguire lavori di riparazione di una preesistente struttura al fine di garantire il ricovero per persone ed attrezzi.

Deduce che il giudice di primo grado, andando oltre il petitum, non ha argomentato sul parere impugnato, ma sulla asserita impossibilità di conseguire la concessione in sanatoria.

Le affermazioni della sentenza sarebbero, dunque, del tutto avulse dai motivi di ricorso, non avendo la ricorrente riferito né argomentato in alcun modo in merito alla possibilità di accoglimento della domanda di condono, vertendo il ricorso non su quest’ultima ma sulla legittimità ovvero sulla opportunità del parere gravato.

La doglianza non merita favorevole considerazione.

E’ ben vero che il provvedimento impugnato non è un diniego di condono edilizio, ma un parere sfavorevole reso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio in ordine alla domanda di condono proposta dal privato.

Deve, tuttavia, essere rilevato che, ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 47/1985, “il rilascio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso”.

Tale parere, dunque, si inserisce nel procedimento per il rilascio del condono edilizio e costituisce condizione indefettibile per l’ottenimento del titolo abilitativo postumo.

Risulta, dunque, evidente che il bene della vita cui aspira il privato, anche attraverso l’impugnazione del parere negativo della Soprintendenza, è costituito dall’ottenimento del condono edilizio, considerandosi che l’annullamento dello stesso rimuove un ostacolo alla positiva definizione della domanda di sanatoria dallo stesso presentata.

L’utilità finale perseguita dal ricorrente è, dunque, individuabile nel rilascio del titolo edilizio in sanatoria.

Ciò posto, risulta corretto l’operato del primo giudice, volto a verificare, in via preliminare, se l’annullamento del parere impugnato possa comunque consentirgli di ottenere l’utilità finale, costituita appunto dal provvedimento di condono.

Invero, quando non sussistono comunque i presupposti normativi per la positiva definizione del procedimento di condono e, dunque, per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, il ricorso è inammissibile in quanto l’interesse sostanziale che è alla base della domanda, consistente appunto nell’interesse a conseguire il condono, non può comunque trovare soddisfazione.

E tanto sulla base di una preclusione derivante direttamente dalla legge e non, quindi, dall’esito di una valutazione discrezionale spettante alla pubblica amministrazione.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, pertanto, deve ritenersi che il Tribunale Amministrativo, nell’esaminare la sussistenza dei presupposti di legge per la fruibilità del condono a prescindere dalla legittimità del parere reso dalla Soprintendenza, non è andato ultra petita, ma si è limitato ad una corretta verifica preliminare della sussistenza in concreto di un interesse alla decisione.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale Amministrativo abbia correttamente escluso la sussistenza nella specie dei presupposti richiesti dall’articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 per beneficiare del condono edilizio.

Invero, il comma 26 del citato articolo prevede che sono suscettibili di sanatoria le tipologie di illecito di cui all’allegato 1, precisando che queste, per gli immobili soggetti a vincolo di cui all’art. 32 della legge n. 47/85, sono limitate alle tipologie 4 (opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’art. 3, comma 1, lett. c del d.p.r. n. 380/2001, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A), 5 (opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’art. 3, comma 1, lett. c del d.p.r. n. 380/2001, realizzate in assenza o in difformità dal prescritto titolo abilitativo edilizio), 6 (opere di manutenzione straordinaria, come definite dall’art. 3, comma 1, lett. b del d.p.r. n. 380/2001 e dalla normativa regionale, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie e volume).

Il successivo comma 27 dell’art. 32 dispone, inoltre, che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora…d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali o provinciali qualora istituiti prima delle esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.

Nella interpretazione delle richiamate disposizioni la giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, IV, 16-8-2017, n. 4007; IV, 27-4-2017, n. 1935) ha avuto modo di affermare che “le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b) se pure realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria); d) vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo; in ogni caso non possono essere sanate le opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità anche relativa”.

Ritiene la Sezione, sulla base delle norme e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, che il giudice di prime cure abbia correttamente individuato la non condonabilità dell’opera sulla base dei seguenti rilievi:

“a) a prescindere dalla data di realizzazione della costruzione precaria (e cioè quand’anche si voglia ammettere che la stessa preesisteva all’atto di acquisto del 2002) in ogni caso trattasi di struttura per la quale non è stata promossa alcuna istanza di condono prima del 10.12.2004 ai sensi del d.l. n. 269 del 2003; e quindi da considerare, in relazione a tale novella, come nuova costruzione;

b) è incontestata la preesistenza di vincoli ex art. 32 l. n. 47 del 1985 sull’area interessata all’abuso; al che accede che erano sanabili i soli interventi edilizi di minore rilevanza e cioè restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria e non, come nel caso di specie, di nuova costruzione;

c) non è contestabile che l’abuso contravviene sia alla disciplina vincolistica già gravante sull’area che alla disciplina edificatoria che non consente, sia nella versione vigente che in quella solo adottata e non ancora approvata, interventi residenziali edilizi.Né potrebbe venire in supporto della posizione della ricorrente la norma dell’adottata variante al P.r.g. che consente “destinazioni d’uso anche differenti da quella agricola presente al momento dell’adozione delle presenti norme”; e ciò in quanto tali modifiche possono interessare “gli edifici a carattere non precario” che al momento della adozione della variante avevano una destinazione d’uso agricola: ma la costruzione della ricorrente, oltre ad essere precaria e a non potersi considerare come “edificio esistente” in quanto priva di alcun titolo edilizio di legittimazione, non risulta aver mai avuto, dal tenore del gravame e dagli atti di causa, una destinazione agricola “opportunamente documentata” suscettibile di modificazione”.

Orbene, le conclusioni raggiunte dal Tribunale Amministrativo non vengono vinte, a giudizio della Sezione, dalle censure mosse in appello.

E valga il vero.

La signora Gr. rileva in primo luogo che la sentenza gravata, nell’esaminare i vincoli, sostiene erroneamente che il ricorso si sarebbe limitato a contestare il solo vincolo archeologico e che, pur essendo vero che nella relazione illustrativa prodotta nel procedimento di condono si operava riferimento all’esistenza di un vincolo archeologico, in realtà tale vincolo non sussiste, come sarebbe dimostrato dalla produzione documentale da essa depositata in giudizio.

Ritiene la Sezione che la questione dell’esistenza del vincolo archeologico non appare rilevante al fine di escludere la condonabilità dell’opera, atteso che comunque l’area è interessata dall’esistenza di altri vincoli, non oggetto di contestazione, preclusivi all’ottenimento della sanatoria.

Vi è, invero, che la “Relazione tecnico illustrativa redatta ai sensi dell’art. 35 legge 28/2/1985, per immobili ricadenti in zone sottoposte a vincolo di cui al D,to L.vo n. 42/2004”, nel descrivere la “Situazione urbanistica”, precisa che “il fabbricato in oggetto…è destinato dal vigente PRG del Comune di (omissis) a Zona “L”, nonché sottoposto a vincolo paesaggistico come da P.T.P. ambito territoriale n. 9 in zona NE 8, la cui normativa di riferimento è riportata nell’allegato elaborato grafico, vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3667/23 e R.D. 1126/26 – D.G.R. 6215/96 – D.G.R. 3888/98; vincolo Archeologico ai sensi del D.lgs 42/2004; vincolo del Parco dei Ca. Ro. ai sensi della L.R. n. 29/97″.

Dunque, anche a voler ritenere che l’area non sia interessata da vincolo archeologico, sussistono comunque gli altri vincoli sopra citati, i quali risultano, ai sensi del richiamato articolo 32, commi 26 e 27 del d.l. 269/2003, ostativi al condono in quanto imposti prima della realizzazione delle opere.

Tale ultima circostanza, invero, non risulta essere stata oggetto di specifica contestazione, limitandosi la signora Gr., nell’atto di appello, ad evidenziare di aver presentato richieste di Nulla Osta Vincolo Idrogeologico al Sindaco del Comune di (omissis), di Nulla Osta Tutela Ambientale alla medesima autorità, nonché richiesta al Presidente del Parco dei Ca. Ro. e di non aver ricevuto, in ordine alle stesse, alcun riscontro.

Orbene, la presentazione delle istanze di nulla osta e la mancata definizione delle stesse non incidono sul dato giuridico e fattuale dell’esistenza dei vincoli, il quale esclude la condonabilità dell’opera, ai sensi della normativa sopra richiamata.

Sotto altro profilo, parte appellante deduce che il manufatto era stato realizzato in tempi risalenti e che lo stesso aveva sempre avuto vocazione agricola, affermando che essa si era limitata ad effettuare interventi di natura manutentiva al solo fine di ripristinare il modesto manufatto contestato dall’Amministrazione resistente e garantire sicuro ricovero per persone e attrezzi.

Anche tale doglianza non vince le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale Amministrativo in punto di incondonabilità dell’opera.

Osserva il Collegio che, anche a voler ritenere la preesistenza di un manufatto prima della effettuazione dei lavori da parte della signora Gr., va evidenziato che l’intervento dalla stessa posto in essere si pone in termini di demolizione e ricostruzione del pregresso.

Il rapporto del Servizio di Polizia Municipale del Comune di (omissis), allegato alla notizia di reato n. 05AE05 del 16-2-2005 riferisce, a tale data, della “Realizzazione di un manufatto in muratura e legno allo stato grezzo non ultimato di mq. 53,24 per un’altezza variabile da mt, 2,00 a 2,40 (altezza media mt. 2,20) per una cubatura totale di mc. 117, 12”.

Esso aggiunge poi: “Si precisa che il manufatto è stato camuffato con artificio, in quanto a prima vista parrebbe trattarsi di una vecchia baracca ricoperta da plastica, onduline e legni vecchi; invece essi coprono per intiero tutte le pareti, che poi si è rilevato essere di legno e, di fatto, rendono impossibile rilevare la reale consistenza dell’opera. Il legno delle tre pareti è apparso non vetusto e anche le maniglie in ottone delle porte non sembrano essere state esposte agli agenti atmosferici per due anni”.

Dunque, l’accertamento della polizia locale evidenzia che le tre pareti in legno sono di recente realizzazione e, dunque, depone per un intervento di ristrutturazione radicale del pregresso.

Tale conclusione risulta avvalorata dalle deposizioni dei testi, riportata nella sentenza penale n. 1349/2007 del Tribunale di Velletri, il cui contenuto è richiamato nello stesso atto di appello.

Il teste Lazzaro Napolitano ha dichiarato di aver rifatto il muro di contenimento verso la collina nel 2002 e che, dopo tali lavori, dopo due o tre mesi “ha trovato un fabbricato nuovo rifatto con materiali migliori”.

Il teste Gi. Ba. Mo., rivenditore di materiali edili, ha, poi, dichiarato che legno, ferramenta e finestre erano state acquistate dalla signora Gr. nel luglio-agosto 2002.

Va, infine, evidenziato che il repertorio fotografico in atti rivela l’esistenza di una struttura in legno e muratura totalmente rinnovata, ciò deponendo per una pressocchè integrale sostituzione della baracca eventualmente già esistente in loco.

Da tanto consegue, anche in relazione alla circostanza che il manufatto preesistente non era legittimato da alcun titolo abilitativo, che l’opera oggetto della domanda di condono è opera nuova e questa la signora Gr. ha inteso sanare, operando riferimento la domanda di condono depositata al Comune di (omissis) il 10 dicembre 2004, alla “realizzazione di un monolocale con annesso servizio igienico e tettoia di pertinenza”, avente “Destinazione d’uso…residenziale” ed ultimata in data 30-11-2002.

Sussistono, dunque, anche le altre ragioni preclusive alla condonabilità dell’opera, rinvenibili nella circostanza che l’intervento edilizio posto in essere non è qualificabile, come sopra visto, in termini di intervento “minore” (manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo), nonché il contrasto con la normativa urbanistica vigente.

Quanto a quest’ultimo aspetto, emerge, invero, dal certificato di destinazione urbanistica in atti che l’area ricade in zona L (zona per le attività agricole e forestali vincolata), nella quale “L’intervento edilizio residenziale è rigorosamente vietato” e che la stessa, nella variante generale al P.R.G. adottata con delibera di C.C. n. 67 del 28-12-2001, è classificata quale “Zona E-Parco agricolo della Co. del La.”, dove “Non sono previste nuove edificazioni e l’intervento residenziale è vietato”.

Non può, poi, trovare nella specie applicazione la disposizione dell’articolo 14, comma 6, delle NTA della variante da ultimo richiamata, secondo cui “Per gli edifici attualmente esistenti a carattere non precario sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia, senza la possibilità di demolizione e ricostruzione. Per tali edifici sono ammesse le destinazioni d’uso anche differenti da quella agricola presenti al momento dell’adozione delle presenti norme e opportunamente documentate”.

La norma, invero, trova applicazione ai soli edifici “attualmente esistenti”, intendendosi per tali quelli già realizzati alla data dell’adozione della disposizione, avvenuta nel dicembre 2001, mentre il manufatto per cui è causa, secondo quanto dichiarato nella domanda di condono, risulta ultimato successivamente, cioè in data 30-11-2002 (la sentenza penale riferisce di una realizzazione della struttura e delle principali opere interne al più tardi alla metà del 2003).

In ogni caso, poi, la disposizione non potrebbe essere invocata con riferimento agli interventi asseritamente eseguiti sulla baracca preesistente.

Quest’ultima, invero, non rientra nel novero degli “edifici esistenti”, atteso che tale qualificazione può essere attribuita unicamente a manufatti assentiti sotto il profilo urbanistico-edilizio, mentre la costruzione risulta pacificamente priva di titolo.

Va, infine, evidenziato che la costruzione oggetto di condono edilizio, ove pure voglia farsi riferimento ad un intervento su di un manufatto preesistente, appare, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, un intervento assai incisivo, che ha comportato comunque la pressocchè integrale demolizione e ricostruzione della preesistenza, con conseguente inapplicabilità della suddetta disposizione.

Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, pertanto, non è meritevole di favorevole considerazione il rilievo, formulato dalla sig.ra Gr. nell’atto di appello, secondo cui la stessa si sarebbe limitata ad effettuare interventi di natura manutentiva che, anche alla luce delle risultanze del certificato di destinazione urbanistica, si disvelano pienamente legittimi in quanto “per gli edifici di carattere non precario sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia senza la possibilità di demolizioni e ricostruzioni”.

Deve a questo punto essere esaminata l’ulteriore argomentazione esposta a fondamento dell’appello, consistente nella circostanza che la destinazione d’uso abitativa riportata nella domanda di condono è stata, successivamente alla sentenza del Tribunale Amministrativo, rettificata per essere il manufatto per cui è causa da sempre destinato ed utilizzato quale deposito.

Parte appellante evidenzia che da tutta la documentazione prodotta e dai rilievi fotografici depositati risulta che l’intervento oggetto di condono ha avuto sin dall’origine la destinazione di locale deposito e non già di abitazione, onde essa, in data 3 agosto 2015, ha presentato al Comune di (omissis) istanza di rettifica della destinazione d’uso riportata nella domanda di condono, rilevando che la destinazione residenziale indicata nella domanda prot. n. 10201 del 10.12.2004 era errata.

Rileva la Sezione che la presentazione della suddetta istanza di rettifica è volta evidentemente a far venire meno la causa ostativa alla condonabilità del bene costituita dalla non conformità urbanistica dell’opera, atteso che nell’appello si lamenta che il giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile “stante la pristina destinazione dell’intervento”.

Ritiene, peraltro, il Collegio che la stessa non possa condurre all’accoglimento dell’appello.

Va, invero, osservato che il Tribunale Amministrativo si è pronunciato con riferimento alla domanda di condono presentata dalla ricorrente nel 2004, con la quale è stato espressamente richiesto il condono di un manufatto avente destinazione residenziale, specificandosi nella medesima istanza che la richiesta sanatoria interessava una superficie utile residenziale di mq. 45,25 ed una superficie non residenziale di mq.20,70.

La volontà di sanare un manufatto avente destinazione residenziale è, poi, evincibile dalla “Relazione tecnico illustrativa redatta ai sensi dell’articolo 35 legge 28/2/1985” prodotta in relazione alla prefata istanza di condono.

Valga in proposito richiamare il paragrafo “STATO DEI LUOGHI” della stessa, nel quale si legge quanto segue.

“Il manufatto principale, non ancora completato e rifinito in ogni sua parte, è composto da un soggiorno/pranzo ed un bagno, ai lati dello stesso sono collocate le due tettoie.

Dai rilievi effettuati sul luogo si è riscontrato che le superfici dei manufatti sono così suddivise: soggiorno-pranzo, bagno, per mq. 46,75 di sup. utile, due tettoie per mq. 33,77 di Snr…..Il servizio igienico e l’angolo cottura sono privi di rivestimenti e le pavimentazioni sono parte ancora allo stato rustico, e parte in lastroni di cemento di m. 40 per 40…”.

Nella descrizione delle “CONSISTENZE ABUSIVE” la destinazione residenziale viene ulteriormente precisata, affermandosi che “Come si può evincere anche dall’allegato elaborato grafico, le superfici nette oggetto di condono sono le seguenti: Totale Superficie utile residenziale: Mq. 46,75; Totale Superficie utile non residenziale: Mq. 33, 77…”.

La destinazione residenziale del manufatto è, altresì, richiamata nelle istanze di rilascio di nulla osta idrogeologico e di nulla osta al Presidente del Parco dei Ca. Ro., nonché esplicitata negli elaborati grafici prodotti dalla signora Gr..

Orbene, alla luce di quanto sopra, risulta che il giudice di primo grado si è pronunciato con riferimento a una domanda di condono edilizio avente ad oggetto un manufatto con destinazione residenziale e, in relazione ad essa, ha effettuato la valutazione della sussistenza dell’interesse alla decisione.

La correttezza della pronuncia va, dunque, valutata sulla base del materiale documentale ed attizio ritualmente introdotto nel giudizio di primo grado, non potendo la stessa essere incisa da un’istanza di rettifica prodotta in epoca successiva alla decisione del Tribunale Amministrativo.

Rileva, poi, la Sezione che nel contesto come sopra delineato appare difficile ritenere che l’indicazione, nella domanda di condono, della destinazione residenziale dell’opera da condonare in luogo di quella a locale deposito attrezzi risulti il frutto di un mero errore da parte del privato istante, considerandosi che la destinazione residenziale viene reiteratamente indicata ed esplicitata.

La prodotta istanza di rettifica, pertanto, non assume la valenza di correzione di un mero errore materiale, ma configura una modificazione sostanziale della domanda di condono a suo tempo presentata.

Una cosa è, infatti, la richiesta di sanatoria per un immobile ad uso residenziale; altro è la domanda di sanatoria per la avvenuta realizzazione di un locale deposito e ricovero attrezzi.

Sotto tale profilo, dunque, essa costituisce una domanda di condono diversa e, dunque, nuova rispetto a quella originariamente presentata, attenendo a profili di carattere sostanziale, i quali incidono sulle condizioni di condonabilità del manufatto, oltre che sugli importi da corrispondere per la regolarizzazione dello stesso.

In relazione a tali profili di novità, di carattere sostanziale, la domanda si presenta in primo luogo tardiva, avendo la stessa dovuto essere presentata nel termine di decadenza, previsto dal comma 32 dell’articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 ai fini della presentazione dell’istanza relativa alla definizione dell’illecito edilizio, e non, quindi, a distanza di oltre dieci anni dalla scadenza del suddetto termine.

Va, inoltre, evidenziato che la dichiarazione, contenuta nella originaria domanda del 2004, di aver realizzato un manufatto a destinazione residenziale, alla luce della successiva istanza di rettifica e della affermazione che il locale era sempre stato utilizzato ad uso deposito (circostanza evidentemente conosciuta da parte dell’autore dell’abuso e comunque da chi ha effettuato interventi edilizi sul manufatto acquistato da altri) dimostra quantomeno la non corrispondenza al vero della prioritaria domanda, in relazione ad un elemento essenziale dell’opera realizzata.

Le argomentazioni sopra esposte escludono, pertanto, che la presentazione della citata istanza di rettifica possa condurre all’accoglimento dell’appello.

Questo deve essere, in conclusione, rigettato con la conseguente conferma della sentenza del Tribunale Amministrativo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte appellante al pagamento, in favore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2000, oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:

Sergio De Felice – Presidente FF

Francesco Mele – Consigliere, Estensore

Oreste Mario Caputo – Consigliere

Francesco Gambato Spisani – Consigliere

Stefano Toschei – Consigliere

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