Atti persecutori la prova dell’evento del delitto

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 7 marzo 2019, n. 10097.

La massima estrapolata:

In tema di atti persecutori la prova dell’evento del delitto con riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneita’ a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui e’ stata consumata.

Sentenza 7 marzo 2019, n. 10097

Data udienza 23 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

Dott. COSTANTINI Anton – Rel. Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/01/2018 della Corte d’appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Costantini Antonio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tampieri Luca, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore avv. (OMISSIS) che si e’ riportata ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria di cui in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Locri con cui era stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione in ordine ai reati di cui all’articolo 612-bis c.p. (capo A), articolo 393 c.p. (capo B), articolo 635 c.p., comma 2, n. 3 (capo C), e articolo 368 c.p. (capo D).
Ad (OMISSIS) viene contestato di aver, con condotte reiterate, posto in essere atti persecutori nei confronti della sorella (OMISSIS) tanto da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia che la vedeva costretta ad alterare le proprie abitudini di vita ed a chiudere l’esercizio commerciale denominato “(OMISSIS)”, da dove i clienti venivano sistematicamente allontanati dal ricorrente con minacce, dall'(OMISSIS) (capo A).
Condotta portata a compimento per mezzo di minacce nei confronti della sorella, finalizzate ad esercitare un preteso diritto alla restituzione di una somma corrispondente al valore del credito asseritamente vantato nei confronti della germana per la cessione di parte di una proprieta’ di un bene immobile ricevuto in donazione dal genitore; bene immobile in cui era stata avviata l’attivita’ avente ad oggetto la sala giochi denominata “(OMISSIS)” (capo B), condotta accertata il (OMISSIS).
Vengono, ancora, contestati due episodi di danneggiamento avvenuti all’interno del citato locale (capo C), nonche’ quello di aver accusato, pur sapendoli innocenti, i fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS) di minacce e lesioni nei suoi confronti; circostanza smentita dalla visione delle immagini estrapolate dall’impianto di videosorveglianza posto all’interno del citato locale, che dava invece conto della responsabilita’ in capo al ricorrente della aggressione rivolta ai danni dei fratelli (capo D).
2. Il ricorrente deduce i motivi di seguito indicati.
2.1. Vizi cumulativi di motivazione e violazione dell’articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e) e articolo 192 c.p.p., comma 1, in relazione all’articolo 612-bis c.p., con riferimento al capo A).
Il limitato ambito cronologico che avrebbe interessato la condotta del ricorrente determinata da conflitti di natura economica tra fratelli, posta in essere in tre sole occasioni tra loro ravvicinate, non sarebbe idoneo a far ritenere integrato la fattispecie di cui all’articolo 612-bis c.p.. Il comportamento del ricorrente costituirebbe una mera reazione al diniego della sorella di corrispondere le somme pattuite e di consegnare l’atto notarile oggetto della compravendita del bene immobile e non esprimerebbe alcuna volonta’ persecutoria dell’imputato, potendo al piu’ configurare il reato di cui all’articolo 660 c.p..
2.2. Vizi di motivazione in ordine al ritenuto evento del delitto di cui all’articolo 612-bis c.p., che non puo’ aver cagionato un perdurante e grave stato di turbamento sulla base di condotte poste in essere in appena tre giorni tra loro consecutivi. Nessun riscontro oggettivo sussisterebbe, infatti, in ordine a tale stato di turbamento, fondato unicamente sulle dichiarazione della parte offesa, senza effettuare una verifica oggettiva e soggettiva della sua attendibilita’.
2.3. Mancata assunzione e vizio di motivazione in ordine al mancato espletamento della perizia psichiatrica.
Nonostante le sentenze di merito hanno dato atto che l’imputato era in evidente stato di agitazione ed emanava odore alcolico durante la sua condotta, e’ stata disattesa la richiesta di perizia.
2.4. La circostanza che la condotta del ricorrente sia stata ritenuta integrare il reato di cui all’articolo 393 c.p., esclude che possa al contempo valutarsi integrare la ulteriore fattispecie di cui all’articolo 612-bis c.p., da considerarsi assorbita nella prima o, se del caso, ritenersi assorbito il delitto di cui all’articolo 393 c.p., in quello di atti persecutori.
2.5. Vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge per concorso apparente di norme in ordine ai delitti di cui all’articolo 393 c.p., e articolo 635 c.p., comma 2 la cui condotta integrerebbe, per il principio di specialita’, il solo reato di cui all’articolo 612-bis c.p..
2.6. Vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza del dolo nei reati di cui all’articolo 393 c.p., articolo 635 c.p., comma 2, n. 3 e articolo 368 c.p., non enunciando la sentenza impugnata alcuna argomentazione o dato probatorio su cui fondare l’esistenza del necessario elemento soggettivo del reato.
2.7. Omessa motivazione e violazione di legge processuale quanto ad utilizzazione del CD che riproduceva le immagini acquisite dalla telecamere in dotazione alla parte offesa e che, forniti i supporti digitali dalla medesima parte, realizza una violazione del diritto di difesa laddove non e’ stato possibile dimostrare la genuinita’, veridicita’ e completezza delle immagini.
2.8. Violazione di legge per mancata concessione delle attenuanti generiche, tenuto conto che la loro applicazione non puo’ essere rifiutata per la mera presenza di elementi negativi di giudizio, ma va desunta dall’assenza di elementi positivi con riferimento ai quali la sentenza omette di motivare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile perche’ generico, versato in fatto, rilevandosi altresi’ la presenza di motivi non consentiti ex articolo 606 c.p.p., comma 3.
2. Non consentito, oltre che versato in fatto, risulta il primo motivo che deduce il limitato ambito temporale che avrebbe interessato la condotta del ricorrente.
Da un canto, infatti, non e’ possibile dedurre con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunciarsi, in quanto non devolute alla sua cognizione (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632), mentre sotto altro profilo, quanto sostenuto dal ricorrente in ordine alla dedotta limitata condotta asseritamente involgente tre soli giorni, tende ad accreditare una versione dei fatti che non trova alcun appiglio con quanto risulta essere emerso nelle conformi decisioni di merito.
Il periodo di tempo in cui si e’ protratto il comportamento contestato al ricorrente e’, invero, ricompreso tra (OMISSIS), arco di tempo nel corso del quale il ricorrente e’ accusato di aver provocato uno stato di prostrazione ed annientamento della parte offesa, tanto da essere costretta a muoversi unicamente con il fratello e rimanere sotto stretto controllo del padre; vicenda che ha portato alla chiusura dell’esercizio pubblico nel quale il ricorrente era solito stazionare ed introdursi, aggredendo, minacciando ed ingiuriando la parte offesa.
Sotto tale profilo, inoltre, deve rilevarsi come il dato temporale in cui si realizzava la condotta, non e’ ex se idoneo ad assumere rilevanza dirimente ai fini della realizzazione del reato. I presupposti necessari ai fini della integrazione del delitto di cui all’articolo 612-bis c.p., come in piu’ occasioni enunciato da questa Corte, e’ configurabile anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale, sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 38306 del 13/06/2016, C, Rv. 267954).
Manifestamente infondato ed implicante valutazioni di merito non ammesse in sede di legittimita’ e’ la parte del motivo che, seppur in forma generica, censura la carenza del necessario elemento soggettivo.
Il ricorso evita di confrontarsi con la motivazione completa e logica della sentenza, cercando, ancora una volta, di accreditare una versione tesa a minimizzare la condotta del ricorrente; la Corte territoriale ha fondato la dimostrazione della consapevolezza di (OMISSIS) nell’agire, proprio sulle modalita’ attraverso cui la condotta si e’ realizzata, tenuto conto che, per consolidato indirizzo di questa Corte, per la integrazione del delitto di atti persecutori, e’ sufficiente il dolo generico. E’, infatti, sufficiente la volonta’ di porre in essere piu’ condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneita’ a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualita’ del proprio agire, senza la necessaria preordinazione di tali condotte, che possono anche essere in tutto o in parte meramente casuali ovvero occasionalmente realizzate (Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, A, Rv. 265230).
3. Generico risulta il secondo motivo a mente del quale i Giudici di merito non avrebbero motivato sulla determinazione del grave stato d’ansia ai danni della persona e sulla attendibilita’ assegnata alle sue dichiarazioni. I motivi devono, infatti, ritenersi generici, non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresi’ quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).
Esaustiva, pertanto, risulta la motivazione della Corte territoriale a mente della quale era stato cagionato uno stato di prostrazione ed annientamento nella parte offesa, anche accertato attraverso le sue propalazioni, avverso le quali le censure del ricorrente si erano rivelate generiche.
E’ stato possibile effettuare un’adeguata ricostruzione della grave compromissione psicologica e mortificazione raggiunta dalla vittima anche attraverso le dichiarazioni rese da altri soggetti che hanno potuto riferire circa le reiterate aggressioni ed ai rischi per la propria incolumita’ in concreto affrontati da (OMISSIS), tanto da necessitare della costante presenza del fratello e del padre; condotta del ricorrente che giungeva sino a determinare la chiusura dell’esercizio commerciale a cagione delle continue aggressioni ed azioni di minacce nei confronti della parte offesa e degli stessi clienti.
Quanto sopra risulta, quindi, conforme alle indicazioni fornite da questa Corte secondo cui, in tema di atti persecutori, la prova dell’evento del delitto con riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneita’ a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui e’ stata consumata (Sez. 5, n. 17795 del 02/03/2017, S, Rv. 269621).
A fronte di una motivazione completa e logica, le critiche che attraverso il ricorso si rivolgono alla decisione, risultano inefficaci e fondate su una declinazione degli eventi che reitera il tentativo di accreditare una riduttiva versione dei fatti non conforme a quelli in concreto valutati.
4. Non consentito, oltre che generico, risulta il terzo motivo che censura il mancato espletamento della perizia psichiatrica sulla persona del ricorrente, sia perche’ non richiesta in sede di gravame, sia perche’ le riferite circostanze che ne avrebbero evidenziato la necessita’, quali – per esempio – l’aver agito in istato di ebbrezza, risultano irrilevanti rispetto alle ragioni che ne avrebbero imposto l’espletamento.
5. Manifestamente infondato, oltre che generico, risulta il quarto motivo per mezzo del quale si ritiene esserci l’assorbimento del delitto di cui all’articolo 612-bis c.p., in quello di cui all’articolo 393 c.p., tra l’altro deducendosi, al contrario, il possibile assorbimento del delitto di cui all’articolo 393 c.p., in quello di atti persecutori, cosi’ solo genericamente ed in maniera perplessa, tentando di confutare quanto la Corte di merito ha specificamente motivato circa la sussistenza di entrambi i reati.
Ed infatti, il diverso oggetto giuridico delle norme citate fa si’ che il delitto di atti persecutori possa pacificamente concorrere con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in cui restano assorbiti solo quei fatti che, pur costituendo astrattamente di per se’ reato, rappresentino elementi costitutivi o circostanze aggravanti di esso (Sez. 5, n. 20696 del 29/01/2016, R, Rv. 267148).
6. Manifestamente infondato e generico e’, altresi’, il quinto motivo con cui si ipotizza la sussistenza di concorso apparente di norme in ordine ai delitti di cui all’articolo 393 c.p., e articolo 635, comma 2, contestualmente ritenendo che la condotta integrerebbe, per il principio di specialita’, il solo reato di cui all’articolo 612-bis c.p..
Anche a voler superare l’intrinseca contraddizione della censura che anche in questo caso (analogamente a quanto osservato per il precedente motivo) non consente di cogliere quale sia il reato assorbito e quello assorbente, limitando comunque l’analisi all’ipotizzato assorbimento del delitto di danneggiamento in quello di cui all’articolo 612-bis c.p., deve rinviarsi al pacifico e consolidato principio di diritto espresso da questa Corte che il Collegio intende fare proprio, a mente del quale il delitto di atti persecutori puo’ concorrere con quello di danneggiamento anche quando la condotta dannosa costituisce la modalita’ esclusiva di consumazione degli atti persecutori, trattandosi di reati che tutelano differenti beni giuridici (Sez. 5, n. 52616 del 23/09/2016, C, Rv. 268821)
7. Non consentito per carenza di interesse risulta il sesto motivo che censura la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo nei reati di cui all’articolo 393 c.p., articolo 635 c.p., comma 2, n. 3 e articolo 368 c.p..
Deve evidenziarsi che l’inammissibilita’ dell’appello per difetto di specificita’ dei motivi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata e’ rilevabile anche nel giudizio di cassazione, a norma dell’articolo 591 c.p.p., comma 4 (Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799). In sede di impugnazione, infatti, il giudice non e’ obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di motivi, nel caso in cui essi appaiano improponibili sia per genericita’, sia per manifesta infondatezza (Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016, C, rv. 268705; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, lussi, rv. 261423), con conseguente inammissibilita’ originaria, per carenza d’interesse, del ricorso per cassazione avente ad oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, che risulti ab origine inammissibile, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, rv. 263157).
Situazione corrispondente a quella sottoposta a scrutinio in cui il ricorrente, in sede di gravame, si e’ limitato, in maniera del tutta generica, a censurare la decisione senza neppure indicare quale parte della decisione si ritenesse di sottoporre a controllo da parte della Corte territoriale, tenuto altresi’ conto dei plurimi reati attinti da tale generica critica che, quindi, avrebbero necessitato di una adeguata articolazione all’evidenza assente.
8. Non consentito e generico e’ il settimo motivo attraverso il quale si deduce l’omessa motivazione e violazione di legge processuale quanto ad utilizzazione del CD su cui erano riprodotte le condotte del ricorrente, ipotizzando una violazione del diritto di difesa perche’ non sarebbe stato possibile dimostrare la loro genuinita’, veridicita’ e completezza.
Nessuna censura risulta essere stata mai rivolta alla genuinita’ e completezza delle immagini estrapolate dall’impianto e direttamente visionate dal personale operante che sul loro contenuto ha anche relazionato; atti che, anche a cagione del giudizio abbreviato celebrato senza neppure che su tali immagini si ponessero condizione alla acquisizione o alla loro analisi e valutazione, ha fondato la valutazione in ordine a quanto nelle stesse riprodotto.
9. Generico risulta, infine, l’ultimo motivo in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Si ribadisce il principio di diritto a mente del quale la concessione delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62-bis c.p., e’ oggetto di un giudizio di fatto e puo’ essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimita’, purche’ non contraddittoria e congruamente motivata, senza che assuma rilevanza la mancanza di uno specifico apprezzamento dei fattori attenuanti indicati da parte dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419).
Il motivo dedotto si limita a censurare l’omessa motivazione sul punto da parte della sentenza, a fronte di una sua adeguata motivazione che in proposito da’ atto dell’apprezzamento della personalita’ violenta e trasgressiva del ricorrente sufficiente per condividere il giudizio negativo gia’ effettuato da parte del Tribunale.
10. All’inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima adeguata, di Euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall’articolo 616 c.p.p., comma 1.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende.

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