Le guardie particolari giurate delle associazioni zoofile riconosciute

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 16 maggio 2019, n. 21508.

La massima estrapolata:

Le guardie particolari giurate delle associazioni zoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria con riguardo ai controlli in materia venatoria per il solo fatto che è loro affidata, ex art. 6, comma 2, della l. 20 luglio 2004, n. 189, la vigilanza sull’applicazione di tale legge e delle altre norme a tutela degli “animali da affezione”, in quanto rientrano in questa categoria i soli animali domestici o di compagnia, con esclusione della fauna selvatica. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna, per il reato di usurpazione di pubblica funzione, emessa nei confronti di una guardia zoofila che aveva eseguito controlli venatori nei confronti di cacciatori).

Sentenza 16 maggio 2019, n. 21508

Data udienza 7 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. AGLIASTRO Mirella – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. APRILE Ercole – rel. Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso presentato da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/12/2018 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Canevelli Paolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze, in accoglimento dell’impugnazione del Pubblico Ministero e in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado del 04/12/2014 del Tribunale di Grosseto, condannava (OMISSIS) in relazione al reato di cui agli articoli 81 e 347 c.p., per avere in tre occasioni (del (OMISSIS) la prima, del (OMISSIS) la seconda e la terza) usurpato una funzione pubblica effettuando controlli venatori nei riguardi di tre cacciatori, pur non avendo il titolo essendo egli in possesso di un decreto di guardia particolare giurata zoofila che gli permetteva il solo controllo degli animali da affezione, cioe’ di cani e gatti.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. (OMISSIS), il quale, formalmente con sei distinti punti, ha dedotto la violazione di legge e l’omessa motivazione, per non avere la Corte territoriale: tenuto conto di quanto dedotto con l’appello incidentale in ordine alla applicabilita’ nella fattispecie della L. n. 189 del 2004, articolo 6 che abilita le guardie zoofile ad effettuare controlli anche su animali diversi da quelli di affezione; considerato che la L. n. 157 del 1992, articolo 27 permette i controlli sul rispetto delle disposizioni in materia di caccia a tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, tra i quali rientrano anche le guardie zoofile nominate con decreto prefettizio ai sensi della citata L. n. 189 del 2004; considerato che quelle funzioni di controllo spettano alla guardia giurata delle associazioni protezionistiche e zoofile anche ai sensi dell’articolo 6, comma 2 t.u.l.p.s.; tenuto a mente che il (OMISSIS), come guardia zoofila, aveva adempiuto ad un suo dovere in ragione dei poteri di vigilanza delle proprieta’ mobiliari e immobiliari, per far cessare azioni delittuose dirette all’aggressione di quei beni, in virtu’ degli articoli 132 e 133 t.u.l.p.s.
3. Ritiene il Collegio che il ricorso vada rigettato.
3.1. Il primo e il secondo motivo del ricorso sono infondati.
In ordine ai poteri riconosciuti dalla L. 189 del 2004, articolo 6 alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, vi e’ un contrasto di vedute nella giurisprudenza di questa Corte, essendo stato, da un lato, sostenuto che, in tema di caccia, a quelle guardie particolari giurate non spetta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il solo fatto che e’ alle medesime affidata, a norma del suddetto articolo 6, la vigilanza sull’applicazione della citata legge e delle altre norme poste a tutela degli “animali da affezione”, in quanto in tale categoria rientrano esclusivamente gli animali domestici o di compagnia con esclusione della fauna selvatica, non potendo essere attribuito al dato normativo un significato rimesso a criteri di valutazione meramente soggettiva (Sez. 3, n. 23631 del 09/04/2008, Lovato, Rv. 240231); e, da altro lato, affermato che le competenze di polizia giudiziaria spettanti, quali agenti di polizia giudiziaria, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, ai sensi del citato articolo 6, si estendono alla protezione di animali anche diversi da quelli di affezione (Sez. 3, n. 28727 del 18/05/2011, Scoppetta, Rv. 250609).
Tra tali due indirizzi appare preferibile, ad avviso di questo Collegio, il primo perche’ piu’ rispettoso della lettera della legge.
La L. n. 189 del 2004, articolo 6, comma 2, testualmente prevede che “La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali e’ affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 c.p.p., alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”. Ora, e’ di tutta evidenza che l’avverbio “anche” e’ stato utilizzato dal legislatore con riferimento “alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”, nel senso che anche a tali figure sono estesi quei poteri di vigilanza altrimenti riconosciuti agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, e non con riferimento alla frase “con riguardo agli animali di affezione”.
Ne consegue che appare piu’ corretto il principio enunciato nella prima delle due considerate sentenze, con la conseguenza che a tali guardie particolari giurate va riconosciuto il potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni della stessa L. n. 189 del 2004 nonche’ le correlate funzioni di agente di polizia giudiziaria esclusivamente con riferimento alla tutela degli “animali da affezione”, cioe’ degli animali domestici.
3.2. Sono conseguentemente privi di pregio i restanti motivi dedotti dal ricorrente in relazione ad asserite violazioni o false applicazioni di altre disposizioni di legge, in quanto tutte presupponenti il riconoscimento della qualifica di agente di polizia giudiziaria all’odierno imputato, che, invece, svolgendo quell’attivita’ di controllo venatorio al di fuori dei limiti consentigli dalla legge (e dal decreto prefettizio di nomina), l’odierno ricorrente non aveva affatto rivestito.
4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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