Le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 15 maggio 2020, n. 15197.

Massima estrapolata:

Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell’incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta (quale, nella specie, il rito abbreviato), le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso – in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all’art. 64 cod. proc. pen. – alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, le dichiarazioni che tale persona abbia reso su sollecitazione della polizia giudiziaria nell’immediatezza dei fatti in assenza di difensore non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a suo favore).

Sentenza 15 maggio 2020, n. 15197

Data udienza 8 novembre 2019

Tag – parola chiave: Omicidio – Tentativo – Giudizio abbreviato – Dichiarazioni spontanee rese dall’indagato – In sede di sommarie informazioni – Art. 350, comma 7, cpp – Utilizzabilità – Presupposti – Ragioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONI Monica – Presidente

Dott. TALERICO Palma – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. ALIFFI Francesco – rel. Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/10/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. FRANCESCO ALIFFI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ZACCO FRANCA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avvocato (OMISSIS) del Foro di NAPOLI, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 8.10.2018, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del 16.11.2017 con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Nola, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato (OMISSIS) colpevole del reato di tentato omicidio commesso ai danni della moglie convivente (OMISSIS) e, per l’effetto, lo aveva condannato alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
I giudici di merito avendo ricostruito i fatti di causa sulla base:
– delle dichiarazioni rese non solo nell’immediatezza, ma anche in sede di giudizio abbreviato dallo stesso imputato, il quale aveva ammesso di avere aggredito la moglie anche prendendola per il collo;
– delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la quale, pur descrivendo il litigio e le sue motivazioni, aveva precisato di non ricordare nel dettaglio le modalita’ dell’aggressione fisica ordinata ai suoi danni dal (OMISSIS) per avere perso i sensi;
– dell’esito degli accertamenti medici sulla persona offesa, non solo indicati nella documentazione sanitaria ma anche riferiti dal medico di turno del Pronto soccorso, Dott. (OMISSIS), che aveva prestato le cure alla (OMISSIS).
1.2. Secondo quanto accertato dalle sentenze di entrambi i gradi del giudizio, dotate di una struttura argomentativa fondata sugli stessi criteri di valutazione delle prove cosi’ da costituire una cd. “doppia conforme”, il (OMISSIS) nel corso di una animata discussione con la moglie, originata dalla scoperta che quest’ultima qualche tempo prima aveva intrapreso una relazione extraconiugale e che aveva intenzione di proseguirla abbandonando il tetto coniugale, l’aveva afferrata per il collo, stringendolo con forza fino a quando la (OMISSIS) non aveva perso i sensi; credendo di averla uccisa, l’aveva lasciata cadere per terra. Il (OMISSIS), infine, aveva richiamato l’attenzione dei figli insieme con i quali aveva soccorso la moglie accompagnandola in ospedale.
2. Avverso la sentenza, (OMISSIS), per il tramite del difensore di fiducia avv. (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo promiscuo per inosservata di norme processuali e vizio di motivazione in relazione agli articoli 63, 64 c.p.p. e articolo 350 c.p.p., comma 7.
Secondo la difesa ricorrente, la Corte partenopea aveva avallato il percorso giudico seguito dal primo giudice per sancire la piena utilizzabilita’ dell’atto denominato “verbale di spontanee dichiarazioni” formato dai militari della Stazione carabinieri di Cimitile in data 23.4.2017 senza, pero’, fornire adeguata risposta al pur chiaro motivo di appello che chiedeva di verificare se, alla luce di tutti gli elementi logici a disposizione, sussistesse in capo al (OMISSIS) la volonta’ di rendere spontaneamente le dichiarazioni nei termini richiesti all’articolo 350 c.p.p., comma 7, come interpretato dalla piu’ recente giurisprudenza di legittimita’, o se lo stesso avesse, invece, reso dichiarazioni su sollecitazione della polizia come tali non utilizzabili ai fini della decisione per l’assenza delle garanzie di cui agli articoli 63 e 64 c.p.p.. I giudici di appello, pur riconoscendo inizialmente che, alla luce di quanto riportato nel verbale di fermo, il (OMISSIS), sin da epoca precedente alla convocazione in caserma per la redazione del verbale contenente le dichiarazioni di cui e’ contestata l’utilizzabilita’, aveva assunto la veste di persona sottoposta ad indagini, sicche’ era legittimato a rendere le dichiarazioni di cui all’articolo 350 c.p.p., comma 7, avevano nel prosieguo contraddittoriamente affermato che i carabinieri potevano comunque procedere al suo ascolto in assenza delle guarentigie previste per chi assume detta qualifica processuale perche’ ancora non erano stati acquisiti elementi a suo carico. Altrettanto erroneamente la sentenza in verifica aveva desunto il carattere spontaneo delle dichiarazioni rese dal (OMISSIS) nell’immediatezza o da dati meramente formali, quali le modalita’ di redazione del verbale, o da vere e proprie congetture prive di conforto oggettivo nel fascicolo processuale. A quest’ultimo proposito, il ricorrente evidenziava come la Corte distrettuale non aveva adeguatamente valutato le precisazioni fatte dai (OMISSIS), dopo l’ammissione del giudizio abbreviato; in questa sede, l’imputato, infatti, aveva riferito di essere stato sollecitato dai carabinieri, sin dal primo contatto, a raccontare l’accaduto e di avere risposto alle domande senza comprendere la gravita’ delle accuse che gli erano addebitate e senza pronunziare la frase “se avessi saputo dell’accusa di tentato omicidio avrei taciuto”, ritenuta decisiva dalla Corte partenopea per disattendere la prospettazione difensiva. Anche a ritenere fondata la tesi secondo la quale le supposte dichiarazioni spontanee del (OMISSIS) sarebbero state assunte dai carabinieri in mancanza di elementi a suo carico, troverebbe comunque applicazione la disposizione dell’articolo 63 c.p.p., comma 1, che impone l’interruzione dell’atto al momento dell’emersione di circostanze auto indizianti e l’inutilizzabilita’ di quelle rese in precedenza. In conclusione, quale che sia la tesi piu’ corretta, sarebbe necessario procedere ad una nuova celebrazione del giudizio di gravame che non tenga conto del verbale di dichiarazioni rese dal (OMISSIS) perche’ affetto da nullita’ patologica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare quantomeno infondato, sicche’ deve essere rigettato.
2. La Corte distrettuale nell’esaminare i motivi di appello, che sollecitavano la derubricazione del fatto in lesioni volontarie ed il conseguente proscioglimento dell’imputato per la assenza della condizione di procedibilita’ della querela, ha ribadito la correttezza della decisione del giudice del primo grado, anche laddove aveva ritenuto utilizzabili per la decisione le dichiarazioni rese dall’indagato ai sensi dell’articolo 350 c.p.p., comma 7, raccolte nel verbale redatto dai carabinieri in data (OMISSIS), ossia lo stesso giorno del fatto omicidiario; dichiarazioni, peraltro, non considerate decisive in punto di accertamento della responsabilita’ perche’ confermate dal (OMISSIS) davanti al giudice dell’abbreviato, nella parte piu’ importante ai fini del giudizio di responsabilita’, ossia nella parte contenente l’ammissione di avere preso la moglie per il collo.
Secondo i giudici di appello non aveva trovato alcun riscontro la tesi difensiva volta ad escludere la spontaneita’ delle dichiarazioni rese dal (OMISSIS) nella prima convocazione da parte della polizia giudiziaria. Al contrario, risultava dagli atti di indagine e, in particolare, dal verbale di fermo, oltre che dalle dichiarazioni rese in udienza dallo stesso imputato, che i carabinieri avevano convocato il (OMISSIS) in caserma subito dopo avere appreso del ricovero della moglie al Pronto soccorso e che il (OMISSIS), senza alcuna sollecitazione si era reso, sin da subito, disponibile a chiarire l’accaduto. Cio’ e’ tanto vero che nel verbale di cui la difesa predica l’inutilizzabilita’ non sono indicate ne’ domande ne’ risposte, ma e’ soltanto esposta la narrazione di fatti da parte di un soggetto che, a prescindere dagli elementi acquisiti a suo carico, aveva scelto di fornire informazioni utili a comprendere quanto era occorso al coniuge. Per di piu’, il (OMISSIS) non aveva mai negato nel prosieguo del procedimento la verita’ delle dichiarazioni in esame, ne’ aveva affermato di essere stato sollecitato o, peggio, costretto ad ammettere il suo personale coinvolgimento nella causazione dell’evento lesivo dai carabinieri i quali, peraltro, non avevano ancora acquisto elementi per ritenerlo indagato di tentato omicidio. Anzi, in sede di giudizio abbreviato, il (OMISSIS) aveva ammesso di essersi pentito di avere fornito ai carabinieri la sua versione dei fatti soltanto perche’ successivamente accusato del grave reato di tentato omicidio, non certo perche’ si trattava di una confessione estorta o sollecitata (“se lo avessi saputo avrei taciuto”). Conformemente alla piu’ recente giurisprudenza di legittimita’, concludeva la Corte, le dichiarazioni spontanee rese dal (OMISSIS) subito dopo la consumazione del reato erano utilizzabili per la decisione, in ragione della scelta dell’imputato di essere giudicato nelle forme del giudizio abbreviato.
2.1. Rispetto al delineato percorso seguito dalla Corte distrettuale per giustificare l’utilizzabilita’ delle dichiarazioni rese dal (OMISSIS) subito dopo il fatto, il ricorso oppone, in primo luogo, censure volte a contestare la correttezza della valutazione circa il loro carattere spontaneo; esse non possono trovare spazio nel giudizio di legittimita’ perche’ laddove formalmente denunziano vizi della motivazione in realta’ sollecitano apprezzamenti in fatto diversi da quelli, non manifestamente illogici o irrazionali, gia’ espressi dal giudice del merito sia sull’interpretazione del contenuto del verbale redatto dalla polizia giudiziaria in termini di mera ricezione delle dichiarazioni rese dalla persona interessata all’attivita’ di indagine ai sensi dell’articolo 360 c.p.p., commi e seg., sia sulla inattendibilita’ delle precisazioni fornite dall’imputato nel corso del procedimento per sostenere di essere stato sentito in presenza delle condizioni che giustificavano l’applicazione dell’articolo 360 c.p.p., commi da 1 a 4. Quanto, poi, al denunziato travisamento delle dichiarazioni rese dal (OMISSIS) in sede di abbreviato, il ricorrente, a prescindere dalla genericita’ della prospettazione, non ha, in applicazione del principio dell’autosufficienza, assolto all’onere di allegazione o della specifica indicazione degli atti il cui contenuto sarebbe in insanabile contrasto con quello recepito dalla sentenza impugnata. D’altra parte, e’ pacifico che spetta al giudice accertare anche d’ufficio, sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, la effettiva natura spontanea delle dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 360 c.p.p., comma 7, dando atto di tale valutazione con motivazione congrua ed adeguata, come quella contenuta nella sentenza impugnata (Sez. 3 n. 2627 del 19/11/2013, P.M. in proc. Cuberi, Rv. 258368; Sez. 3, n. 36596 del 07/06/2012, Osmanovic, Rv. 253575).
2.2. Non colgono nel segno nemmeno le censure, piu’ squisitamente giuridiche, sull’inutilizzabilita’ delle dichiarazioni spontanee assunte dalla polizia giudiziaria nel giudizio di responsabilita’ con particolare riferimento al rapporto tra la disciplina prevista dall’articolo 350 c.p.p. in materia di sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini e la disciplina prevista dagli articoli 63 e 64 c.p.p., in materia di dichiarazioni indizianti e di interrogatorio.
Sostiene il ricorrente che tanto nell’ipotesi in cui le dichiarazioni qualificate dai giudice del merito come spontanee siano, state rese dal (OMISSIS) prima di essere raggiunto da elementi a carico, quanto. nell’ipotesi in cui l’atto sia stato compiuto dopo che quest’ultimo abbia acquisto la qualita’ sostanziale di persona sottoposta ad indagini, le dichiarazioni dovevano essere comunque assunte in modo garantito, anche in assenza di una previsione espressa, dovendosi riconoscere la prevalenza della disciplina prevista dall’articolo 63 c.p.p., comma 2, su quella contenuta nell’articolo 350 c.p.p., comma 7.
Si’ tratta di una lettura che e’ sostenuta da parte della giurisprudenza secondo cui qualunque “dichiarazione” sia essa spontanea, che sollecitata assunta senza le garanzie previste dall’articolo 64 c.p.p. e’ radicalmente inutilizzabile, quale che sia il rito prescelto e la fase processuale, in quanto la regola prevista dall’articolo 63 c.p.p., comma 2 ha una portata generale estensibile anche alle dichiarazioni raccolte d’iniziativa dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 350 c.p.p., comma 7; detta ultima norma richiederebbe implicitamente la presenza del difensore, non essendo stata prevista espressamente la sua assenza, come previsto quando si acquisiscono dichiarazioni sollecitate senza garanzie nel caso dell’articolo 350 c.p.p., comma 5 (Sez. 3, n. 24944 del 05/05/2015, Vergati, Rv. 264119 e, con riferimento al giudizio abbreviato, Sez. 3, n. 36596 del 07/06/2012, Osnanovic, Rv. 25.3574).
A questa opzione ermeneutica se ne contrappone un’altra, condivisa dal Collegio in ragione della maggiore aderenza al chiaro disposto dell’articolo 350 c.p.p., comma 7, secondo cui le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nella fase procedimentale, e, dunque, nell’incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, purche’ emerga con chiarezza che l’indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Carlucci, Rv. 273642; Sez. 2, n. 14320 del 13/03/2018, Basso, Rv. 272541; Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017, Pernicola, Rv. 269598; Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017, Distefano, Rv. 271148).
Tale indirizzo ermeneutico, assolutamente prevalente, muove dal presupposto che l’articolo 350 c.p.p., comma, 7 consente alla polizia giudiziaria di ricevere le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato, anche in assenza di difensore e senza la somministrazione degli avvisi previsti dall’articolo 64 c.p.p.. L’articolo 350 c.p.p. disciplina l’acquisizione di informazioni provenienti dall’indagato da parte della polizia giudiziaria “d’iniziativa”, ovvero senza la mediazione del pubblico ministero (come si ricava dall’intestazione del titolo IV). A parte la facolta’, regolata dai primi quattro commi, la norma consente alla polizia giudiziaria, sul luogo e nell’immediatezza del fatto, anche senza la presenza del difensore (come diversamente regolato dai primi quattro commi) di assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata o fermata, notizie o indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini, notizie e indicazioni da cui e’ vietata ogni documentazione, mentre puo’ ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non e’ consentita l’utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall’articolo 503 c.p.p., comma 3, (inciso dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Consulta n. 259 del 1991).
D’altra parte, che l’articolo 350 c.p.p., comma 7, preveda l’utilizzabilita’ delle dichiarazioni spontanee negli incidenti cautelari e nei giudizi a forma contratta discende direttamente dalla modifica legislativa operata dal Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, articolo 4 conv. nella L. 7 agosto 1992, n. 356 attraverso l’interpolazione del testo che ha espressamente limitato l’inutilizzabilita’ di siffatte dichiarazioni nel dibattimento con cio’ distinguendole dalle dichiarazioni “sollecitate” rese dall’indagato nell’immediatezza dei fatti ed in assenza di garanzie, che non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a favore del dichiarante.
Concludendo sul punto, quindi, puo’ affermarsi che le dichiarazioni dell’indagato previste dall’articolo 350 c.p.p., commi 5 e 7 sono sottoposte, come risulta evidente dalla semplice lettura delle norme richiamate, ad un diverso regime: mentre le prime sono inutilizzabili anche nella fase delle indagini preliminari, le seconde sono inutilizzabili soltanto nella fase dibattimentale per espressa previsione del legislatore. Cio’ non solo significa che tali ultime dichiarazioni possono essere apprezzate nella fase delle indagini preliminari, anche nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l’adozione di un provvedimento cautelare (S.U. n. 1150 del 25/09/2008, dep. 2009, Correnti, Rv. 241884), oltre che in sede di giudizio abbreviato (da ultimo Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, S., Rv. 275752), ma che alle stesse, proprio perche’ sottoposte ad una disciplina speciale, non e applicabile la regola fissata dall’articolo 63 c.p.p., comma 2, (ex plurimis sez. 6, n. 4152 del 02/12/2004, Bertoldi, Rv. 231304).
2.3. L’utilizzabilita’ delle dichiarazioni spontanee limitata alle fasi diverse da quella dibattimentale si presenta, d’altra parte, compatibile con le indicazioni della normativa Europea e segnatamente con quelle contenute nella direttiva 2012/13/UE del parlamento Europeo e del consiglio del 22 maggio 2012 in materia di diritti di informazione dell’indagato. Detto atto normativo indirizza gli Stati aderenti all’Unione a conformare le legislazioni in modo da assicurare che alle persone indagate o imputate “siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti i diritti processuali”, analiticamente indicati nell’articolo 3, tra cui il diritto a un avvocato ed il diritto al silenzio (tutelati entrambi dagli articoli 63 e 64 c.p.p.), garantendo, come previsto dal successivo articolo 6, la conoscenza delle “informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa fa natura e fa qualificazione giuridica del reato, nonche’ fa natura della partecipazione allo stesso dell’accusato… al piu’ tardi al momento in cui il merito dell’accusa e’ sottoposto all’esame di un’autorita’ giudiziaria”. Il legislatore italiano con il Decreto Legislativo n. 101 del 2014 ha dato attuazione alla delega, conformando l’ordinamento intero, senza pero’ modificare il testo dell’articolo 350 c.p.p., comma 7. Di conseguenza, il momento in cui e’ necessario fornire le informazioni di garanzia all’indagato e’ stato individuato o in quello dell’applicazione delle misure cautelari e in quello del compimento di atti ai quali il difensore ha diritto di assistere e non in ogni contatto tra polizia giudiziaria procedente e indagato; a quest’ultimo e’ stato lasciato il diritto personalissimo di rendere alla polizia giudiziaria dichiarazioni che non hanno valenza probatoria ai fini del definito accertamento della responsabilita’, se non per sua libera scelta, esercitabile, come nel caso in esame, anche con la richiesta di rito abbreviato che, d’altra parte, rende legittimo porre a fondamento della decisione tutti gli atti di indagine non affetti da inutilizzabilita’ c.d. “patologica”, che colpisce solo gli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell’ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell’imputato.
2.4. In ogni caso, a prescindere dalla confessione, i giudici del merito hanno correttamente fondato il giudizio di responsabilita’ su ulteriori prove, a contenuto dichiarativo e documentale, non investite da censure, dotate di autonoma valenza accusatoria da sola sufficiente a giustificare la condanna. E’ sufficiente ricordare che la persona offesa, in tutte le occasioni in cui e’ stata sentita, ha sempre ricollegato, sia pure con diverse sfumature, le lesioni accertate il (OMISSIS) ad un’aggressione del marito, dal quale negli ultimi mesi, specie dopo la scoperta della relazione extra coniugale, era stata piu’ volte picchiata, e che il medico di turno al Pronto soccorso, Dott. (OMISSIS), ha riferito non solo di avere osservato sul collo della (OMISSIS) i segni inequivoci di una pressione idonea a cagionare il suo strangolamento nei termini indicati nel referto, ma anche di avere appreso dalla diretta interessata che era stato il (OMISSIS) a mettertele le mani sul collo dicendo che se non se ne fosse andata l’avrebbe uccisa.
2. La reiezione del ricorso importa, a norma dell’articolo 616 c.p.p., comma 1, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il presente provvedimento, redatto dal consigliere Francesco Aliffi, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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