I gravi illeciti professionali posti a supporto della sanzione espulsiva

Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 2 luglio 2020, n. 4247.

 

La decisione stabilisce che l’impresa è incorsa in una violazione dell’obbligo dichiarativo, avendo precluso alla stazione appaltante di acquisire opportuna informativa, in corso di gara, riguardo alle accuse nei confronti dei propri vertici aziendali e, soprattutto, all’imputazione ex Dlgs n. 231/2001 che ha colpito la medesima società.
Secondo recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. V, 27 febbraio 2019, n. 1367), non è necessario che i gravi illeciti professionali posti a supporto della sanzione espulsiva siano accertati con sentenza, anche non definitiva, essendo sufficiente che gli stessi siano ricavabili da altri gravi indizi.
Nel vigore della disposizione previgente, la giurisprudenza ha ritenuto che l’individuazione fosse solo esemplificativa, potendo la stazione appaltante desumere il compimento di “gravi illeciti professionali” da ogni altra vicenda pregressa dell’attività professionale dell’operatore economico di cui fosse accertata la contrarietà a un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa (ex multis, Cons. Stato, V, 24 gennaio 2019, n. 586; V, 25 gennaio 2019, n. 591; V, 3 gennaio 2019, n. 72; III, 27 dicembre 2018, n. 7231) se stimata idonea a metterne in dubbio l’integrità e l’affidabilità.
Ebbene, tale conclusione è rimasta valida dopo la modifica dell’art. 80, comma 5, realizzata con l’articolo 5 Dl n. 135 del 2018, che ha sdoppiato nelle successive lettere c-bis) e c-ter) la preesistente elencazione, mantenendo peraltro nella lett. c) la previsione di portata generale (Cons. Stato, V, 22 luglio 2019, n. 5171). In questo quadro la giurisprudenza, anche se non univocamente (in senso parzialmente contrario, Cons. Stato, III, 23 agosto 2018, n. 5040; V, 3 aprile 2018, n. 2063; III, 12 luglio 2018, n. 4266), ha interpretato l’ultimo inciso dell’art. 80, comma 5, lett. c), attribuendogli il rigoroso significato di una norma di chiusura che impone agli operatori economici di portare a conoscenza della stazione appaltante tutte le informazioni relative alle proprie vicende professionali, anche non costituenti cause tipizzate di esclusione

Sentenza 2 luglio 2020, n. 4247

Data udienza 30 giugno 2020

Tag – parola chiave: Procedimento di espropriazione – Provvedimento di espropriazione – Atto autonomo – Atti conseguenziali – Onere di impugnazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5792 del 2012, proposto da
Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Va. Pe., presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in Roma, Corso (…);
contro
Pi. Le. Pa. ed altri, rappresentati e difesi dall’avv. Ro. Ba., elettivamente domiciliati in Roma, alla via (…), presso l’avv. Ma. Ga.;
nei confronti
– Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, non costituita in giudizio
– Autorità di Bacino della Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione staccata di Lecce, 4 giugno 2012 n. 1026, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei sigg.ri Pi. Le. Paolo, Pi. Le. Marcella, Pi. Le. Raffaella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 giugno 2020, tenuta ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), il Cons. Roberto Politi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 687 del 2008, proposto innanzi alla Sezione staccata di Lecce del T.A.R. della Puglia, i signori Pi. Le. Pa. ed altri hanno chiesto l’annullamento:
– della deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2008, comunicata con nota prot. 2666 datata 20 febbraio 2008, con la quale la Giunta Comunale di Ruffano aveva approvato il progetto esecutivo delle opere relative a “interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici e delle relative infrastrutture (FERS) – Realizzazione di sistemi di collettamento differenziato per acque piovane – Lavori di completamento fogna bianca”;
– della nota della Regione Puglia 16 ottobre 2006 n. 10408, di ammissione a finanziamento;
– dei relativi pareri in data 28 gennaio 2008 e 30 gennaio 2008, dei responsabili dei servizi tecnici e contabili;
– nonché (con motivi aggiunti successivamente proposti) della determinazione n. 80 del 19 gennaio 2011, con la quale il responsabile settore assetto del territorio e S.U.A.P. aveva autorizzato l’espletamento di perizia suppletiva e di variante al progetto originario e del decreto n. 1 del 22 febbraio 2011, con il quale il medesimo responsabile disponeva l’immissione in possesso ai fini del tracciamento e picchettamento della fascia di occupazione dell’opera da realizzare;
– della nota (sempre gravata con motivi aggiunti) 20 giugno 2011 prot. n. 0008903-P del Comune di (omissis) – Settore Assetto del Territorio e S.U.A.P., con la quale il Responsabile del procedimento disponeva l’immissione in possesso nel terreno da occupare, del decreto n. 3 del 20 giugno 2011, con cui si disponeva l’occupazione anticipata d’urgenza dei beni immobili occorrenti per l’esecuzione dei “Lavori di completamento rete di fognatura bianca”;
– della deliberazione di Giunta Municipale n. 49 del 6 marzo 2002, di approvazione del progetto preliminare completamento rete fognatura bianca con i relativi allegati;
– della deliberazione n. 318 del 6 novembre 2003, con la quale la Giunta Municipale del Comune di (omissis) aveva approvato il progetto definitivo con tutti gli allegati, per un importo di Euro 6.000.000,00.
2. L’impugnativa ha tratto spunto dall’approvazione, da parte del Comune di (omissis), di un intervento necessario alla regolamentazione delle acque meteoriche del territorio comunale, a fronte di criticità dal punto di vista idrogeologico, finanziato dalla Regione Puglia per l’importo di Euro 3.750.000,00.
I terreni dei sigg.ri Pi. Le. sono risultati interessati dalla realizzazione del recapito finale (vasche di raccolta), ritenuta dalla procedente Amministrazione l’unica soluzione tecnicamente idonea a garantire la buona riuscita dell’intero intervento.
3. Intervenuta, nel corso del giudizio di primo grado, l’ordinanza cautelare n. 372 in data 21 maggio 2008 (con la quale, fra l’altro, si ordinava la produzione della documentazione attestante la effettiva destinazione urbanistica dell’area al momento di approvazione del progetto di opera pubblica), il Comune di (omissis) provvedeva, con delibera consiliare 1° luglio 2008 n. 13, alla riapprovazione del progetto esecutivo in variante allo strumento urbanistico, dando atto delle osservazioni che i ricorrenti in primo grado avevano presentato a seguito dell’avvenuta notifica dell’avvio del procedimento, effettuata ai sensi dell’art. 16, comma 4, del DPR 327/2001, in occasione dell’approvazione della precedente delibera di Consiglio Comunale.
Anche la suindicata delibera n. 13/2008 veniva impugnata con motivi aggiunti del 7 novembre 2008.
Su sollecitazione dei sigg.ri Pi. Le., la Direzione Lavori chiedeva al Comune di (omissis) l’autorizzazione alla redazione di una perizia suppletiva, al fine di procedere ad una riduzione delle aree occorrenti per la realizzazione della vasca di trattamento da realizzarsi sulle aree di proprietà dei ricorrenti, disposta con determinazione n. 80 del 19 gennaio 2011 del Responsabile del Settore Assetto del Territorio e S.U.A.P.
Peraltro, a fronte:
– dell’approvazione del progetto con effetti di variante urbanistica e di pubblica utilità dell’opera (mai sospesa dal T.A.R.),
– nonché dell’intervenuta stipula (in data 7 gennaio 2010) di contratto di appalto per la realizzazione delle opere (con consegna dei lavori alla data del 22 settembre 2010),
il Comune di (omissis) (decreto n. 1 del 22 febbraio 2011) autorizzava i tecnici comunali ad accedere nelle proprietà private da espropriare, ivi comprese quelle dei ricorrenti in primo grado, al fine di eseguire le operazioni di tracciamento di misurazione, apposizione di segnali, picchettamenti, sondaggi.
Con motivi aggiunti del 14 marzo 2011, venivano, dunque, impugnate la determinazione del S.U.A.P. n. 80/2011 di autorizzazione all’espletamento della perizia di variante, nonché il suindicato decreto n. 1/2011.
Ultimato il procedimento espropriativo con il decreto n. 3 (recante occupazione di urgenza, determinazione dell’indennità provvisoria ed immissione in possesso nelle aree di che trattasi), il T.A.R. di Lecce, con ordinanza della Sezione I n. 530/2011, accoglieva la formulata istanza cautelare e, per l’effetto, sospendeva gli atti della procedura espropriativa e le delibere di approvazione del progetto.
Con ordinanza n. 4442 dell’11 ottobre 2011, la Sezione IV di questo Consiglio, investita dell’appello avverso il suindicato provvedimento cautelare, riteneva prevalenti “le ragioni di tutela dell’assetto idrogeologico del territorio comunale connesse alla realizzazione dell’opera pubblica de qua… rispetto ai profili di danno lamentati dai proprietari incisi dal progettato intervento”; conseguentemente respingendo, in riforma dell’ordinanza appellata, l’istanza cautelare proposta in prime cure.
4. Si perveniva, da ultimo, alla sentenza oggetto dell’odierno appello, con la quale il T.A.R. di Lecce ha accolto l’impugnativa proposta dai sigg.ri Pi. Le., con riveniente annullamento della delibera consiliare n. 13/2008 e di tutti gli atti ad essa successivi.
5. Avverso tale pronuncia, l’Amministrazione comunale di Ruffano ha interposto appello, lamentando che:
5.1) il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente accolto il primo dei motivi aggiunti (con cui i sigg.ri Pi. Le. avevano censurato la violazione dell’art. 7 della legge 241/1990 con riferimento alla delibera di Consiglio Comunale n. 13/2008, di riapprovazione del progetto esecutivo con effetti di variante urbanistica e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera), pur in presenza della tardività della predetta impugnativa. Il Comune odierno appellante aveva, in data 12 luglio 2008, depositato nel giudizio di primo grado la delibera consiliare in discorso (rilevando nella propria memoria difensiva, come tale delibera avesse superato quella precedente n. 18/08, oggetto del ricorso introduttivo), mentre i motivi aggiunti avverso tale atto sono stati proposti il 5 novembre 2008 (successivamente, quindi, allo spirare del termine decadenziale);
5.2) avrebbe omesso il T.A.R. di Lecce di pronunziarsi sulle eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune di (omissis) con memoria depositata il 21 gennaio 2012 (riguardanti l’omessa tempestiva impugnazione delle delibere di Giunta Municipale n. 49 del 6 marzo 2002, di approvazione del progetto preliminare di completamento della rete di fognatura bianca e n. 318 del 6 novembre 2003, di approvazione del progetto definitivo, che costituivano i precedenti livelli di progettazione rispetto alle delibere impugnate di approvazione del progetto esecutivo, una volta che alle stesse doveva farsi risalire la localizzazione dell’opera pubblica sulle aree dalla realizzazione di essa interessate).
I motivi aggiunti del 9 novembre 2001, con cui i sigg.ri Pi. Le. avevano esteso l’impugnazione a tali atti (assumendo di averne conosciuto l’esistenza solo in occasione delle eccezioni mosse dal Comune nell’appello cautelare n. 7313/11 di R.G.), sarebbero intempestivi, dovendo collocarsi l’onere dell’impugnativa alla data di proposizione del ricorso che aveva avuto ad oggetto esclusivamente il progetto esecutivo dell’opera, ma non anche i livelli di progettazione precedente.
Nel rammentare che:
– con la suindicata delibera consiliare n. 49 del 6 marzo 2002, il Comune di (omissis) aveva approvato il progetto preliminare dell’opera pubblica, con localizzazione dell’opera, anche sotto il profilo urbanistico, sulla proprietà dei Pi. Le., interessata specificamente dalle vasche di raccolta delle acque;
– mentre con il successivo atto deliberativo n. 318 del 6 novembre 2003 veniva approvato il progetto definitivo dell’opera, riconducendo a tale progetto espressamente gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
l’Amministrazione appellante sostiene che l’impugnativa dei ricorrenti in primo grado avrebbe dovuto essere diretta avverso tale ultimo atto, a prescindere dalla circostanza che il Comune, con successiva delibera di Giunta n. 18 del 31 gennaio 2008, abbia approvato il progetto esecutivo dell’opera, riconducendo allo stesso gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
E soggiunge che, con la citata delibera consiliare n. 13/08, è stata approvata la variante urbanistica, restituendo efficacia alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera già disposta in precedenza con deliberato di Consiglio Comunale n. 381/03, e successivamente prorogata con delibera di GC n. 18/08.
La delibera di Consiglio n. 13/08 non avrebbe avuto valenza novativa rispetto alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, ma solo integrativa dell’efficacia della stessa, come precedentemente validamente disposta con delibere di Consiglio n. 381/03 e di Giunta n. 18/08: con la conseguenza che – diversamente rispetto a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado – la partecipazione degli interessati, già assicurata dall’Amministrazione in tale fase, doveva ritenersi idonea a garantire il rispetto delle prerogative di partecipazione endoprocedimentale.
6. Gli appellati sigg.ri Pi. Le. si sono costituiti nel presente giudizio in data 8 agosto 2012.
7. Con nota depositata in data 20 marzo 2019, il procuratore degli appellati, avv. Rodolfo Barsi, ha dato atto dell’intervenuto decesso, alla data del 21 maggio 2013, del signor Paolo Pi. Le..
Con ordinanza 2 maggio 2019, n. 2851, veniva, conseguentemente, dichiarata l’interruzione del processo a norma dell’art. 79, comma 2, c.p.a.
L’appellante Comune, successivamente appreso il decesso anche di altra appellata (sig.ra Raffaella Pi. Le.), ha riassunto il giudizio con atto notificato il 12 giugno 2019 e depositato il successivo 13 giugno.
8. L’appello viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza telematica del 30 giugno 2020.
9. L’appellante Amministrazione comunale di Ruffano, con memoria depositata in atti alla data dell’8 novembre 2019, ha rappresentato l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso di primo grado, promosso dai sigg.ri Pi. Le. Paolo, Pi. Le. Ma., Pi. Le. Ra. ed accolto con sentenza del T.A.R. Puglia – Sezione staccata di Lecce, 4 giugno 2012 n. 1026.
9.1 A sostegno di tale affermazione, il Comune deduce che:
– la procedura ablatoria si è conclusa con l’adozione del decreto di esproprio (n. 5 del 28 maggio 2013), relativo alle particelle oggetto dell’impugnato progetto esecutivo;
– il predetto decreto è stato impugnato innanzi al T.A.R. di Lecce (ricorso N.R.G. 1274/2013) dalla sola sig.ra El. Be. (vedova ed erede del defunto sig. Pa. Pi. Le.), la quale, con atto in data 4 gennaio 2018, vi ha espressamente rinunciato (risultando la predetta impugnazione definita con sentenza dichiarativa dell’estinzione del giudizio n. 1938 del 27 dicembre 2018);
– il decreto stesso non è mai stato impugnato dalle altre due originarie ricorrenti, sigg.re Marcella e Raffaella Pi. Le..
9.2 A fronte della suindicata eccezione, il Collegio investito della decisione della controversia, alla pubblica udienza del 26 novembre 2019, ha ritenuto necessario approfondire le circostanze suscettibili, secondo quanto dallo stesso Comune sostenuto, di condurre l’odierna controversia ad una definizione in rito.
Con ordinanza collegiale 28 novembre 2019, n. 8151, l’appellante Comune appellante è stato, pertanto, onerato del deposito in atti del giudizio di una documentata relazione di chiarimenti, volta ad illustrare – anche in relazione all’intervenuto decesso, nelle more della controversia, di taluni degli appellati – l’attuale stato della procedura ablatoria, segnatamente con riferimento alla liquidazione della conclusiva indennità di esproprio ed ai soggetti, in atto, aventi titolarità (ancorché jure successionis) ai fini della percezione di quest’ultima.
Con relazione, depositata in atti alla data del 6 marzo 2020, l’onerata Amministrazione comunale ha rappresentato che la procedura espropriativa si è conclusa con il decreto di esproprio n. 5 del 28 giugno 2013, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Casarano il 12 luglio 2013 al n. 2412 serie 3 e trascritto al n. 21552/2013 (Pi. Le. Ma.), al n. 21553/2013 (Pi. Le. Ra.) e al n. 21554/2013 (Pi. Le. Paolo), nonché pubblicato sul B.U.R.P. (Bollettino Ufficiale Regione Puglia) n. 156 del 28 novembre 2013.
Quanto alla liquidazione delle relative indennità, è stato altresì precisato che:
– la sig.ra Ra. Pi. Le. “ha accettato l’indennità di esproprio di Euro 36.247,92 con “Dichiarazione Irrevocabile Sostitutiva dell’Atto di Notorietà ” del 10/06/2013, prot. n. 7257 del 17/06/2013, liquidata con Determina n. 623 del 26/06/2013 e mandato di pagamento n. 1392/2013 eseguito dalla Banca Popolare Pugliese il 28/06/2013″; la stessa “è deceduta il 08/01/2017 (come da certificato di morte rilasciato dal Comune di (omissis)), successivamente al pagamento dell’indennità “;
– la sig.ra Ma. Pi. Le., a valle del procedimento di cui all’art. 21 D.P.R. 327/01, “ha accettato l’indennità definitiva di esproprio quantificata in complessivi Euro 53.188,66. Con Determina n. 1248 del 28/11/2017 è stata pagata alla sig.ra Pi. la somma di Euro 34.735,55 (quale differenza tra l’importo di Euro 53.188,66 e l’importo di Euro 18.453,11 depositato presso la cassa depositi della Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce), con mandato n. 2790/2017 eseguito dalla Banca Popolare Pugliese il 04/12/2017. Con nota prot. n. 12673 del 07/09/2017 la sig.ra Pi. Le. Ma. ha chiesto lo svincolo dell’indennità di cui al decreto di esproprio n. 5/2013 di Euro 18.453,11 depositata presso Cassa Depositi – Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce del MEF. Con Ordinanza n. 61 del 08/09/2017 è stata svincolata la somma di Euro 18.453,11 quale indennità spettante alla signora Ma. Pi. Le. e autorizzato al pagamento il MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce”;
– la sig.ra El. Be., unica erede del dott. Pa. Pi. Le. (come risulta dalla dichiarazione di successione n. 971 dell’11 ottobre 2013), in esito al procedimento di cui all’art. 21 del D.P.R. 327 del 2001 “ha accettato l’indennità definitiva di esproprio quantificata in complessivi Euro 229.398,77. Con Determina n. 214 del 21/02/2018 è stata pagata alla sig.ra Be. El. la somma di Euro 159.045,51 (quale differenza tra l’importo di Euro 229.398,77 e l’importo di Euro 52.812,97 depositato presso la cassa depositi della Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce e l’importo di Euro 17.540,29 quale ritenuta 20% su area edificabile), con mandati n. 304-305-306/2018 eseguiti dalla Banca Popolare Pugliese il 23/02/2018. Con nota prot. n. 15140 del 20/10/2017 la sig.ra Be. El. ha chiesto lo svincolo dell’indennità di cui al Decreto di Esproprio n. 5/2013 di Euro 52.812,97 depositata presso Cassa Depositi – Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce del MEF. Con Ordinanza n. 81 del 24/10/2017 è stata svincolata la somma di Euro 52.812,97 quale indennità spettante alla signora Be. El. e autorizzato al pagamento il MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce”.
9.3 Premessi i chiarimenti come sopra forniti dall’appellante Amministrazione comunale di Ruffano, rammenta il Collegio come l’impugnazione di atti presupposti immediatamente lesivi dell’interesse dei loro destinatari, consenta di soprassedere alla impugnativa dell’atto consequenziale soltanto nell’ipotesi in cui l’eventuale annullamento dei primi sia in grado provocare un’automatica caducazione del secondo (nel caso in cui, quindi, il provvedimento successivo abbia carattere meramente esecutivo degli atti presupposti; ovvero, faccia parte di una sequenza procedimentale che lo ponga in rapporto di immediata derivazione dagli atti precedenti).
Diversamente dall’ipotesi del procedimento formativo del piano regolatore (che si articola fondamentalmente nei due provvedimenti di adozione e di approvazione del medesimo; e nella quale – per l’appunto – l’impugnazione del primo ordinariamente esonera da quella del secondo), nel caso del procedimento di espropriazione non si verifica tale situazione, posto che il provvedimento di esproprio, ossia il c.d. atto consequenziale, è dotato di una sua precisa autonomia in grado di realizzare il definitivo trasferimento della titolarità del bene (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2013 n. 4441 e 27 marzo 2009 n. 1869).
Anche questa Sezione, con più recente pronunzia (15 luglio 2019, n. 4923), ha confermato tale orientamento, dando atto che, in presenza della intangibilità degli atti definitivi del procedimento ablatorio, dell’ultimazione dell’opera e della riscossione dell’indennità di esproprio, l’azione proposta gli atti approvativi di un progetto per la realizzazione di un’opera pubblica, è carente di interesse (e la relativa domanda improcedibile), atteso che la pronuncia di merito, quand’anche favorevole all’appellante, sarebbe inutiliter data.
Dalle fornite indicazione, consegue, quindi, che l’omessa impugnazione del provvedimento di esproprio nel medesimo contesto ricorsuale, non caducabile ex se per effetto dell’accoglimento delle impugnative proposte nei confronti dei suoi atti preparatori, rende pertanto queste ultime insuscettibili di significativo e rilevante apprezzamento.
9.4 Quanto alla vicenda in esame, come precedentemente sottolineato:
– soltanto uno degli originari ricorrenti (la sig.ra El. Be., vedova ed unica erede del defunto dott. Pa. Pi. Le.) ha gravato, in sede giurisdizionale, il conclusivo provvedimento espropriativo (salvo, poi, rinunziare all’esperita impugnativa, con conseguente sentenza n. 1938 del 2018, resa dal T.A.R. di Lecce, inappellata, dichiarativa della manifestata desistenza);
– mentre le altre due ricorrenti (sigg.re Pi. Le. Ma. e Pi. Le. Ra., odierne appellate) non hanno, avverso l’atto anzidetto, sollecitato la tutela giurisdizionale, con riveniente inoppugnabilità della determinazione di che trattasi.
10. Per i motivi sopra esposti, la rappresentata definizione della vicenda ablatoria (non contestata, in punto di fatto, dalla parte appellata), conferma la presenza di univoco fondamento per la riforma dell’appellata sentenza, a fronte del sopravvenuto difetto di interesse rilevabile in capo agli originari ricorrenti (vittoriosi in primo grado; ed odierni appellati).
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso di primo grado, proposto dinanzi alla Sezione staccata di Lecce del T.A.R. della Puglia.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con Sede in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 30 giugno 2020, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Fabio Taormina – Presidente
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Giuseppe Rotondo – Consigliere
Roberto Politi – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *