Le dichiarazioni rese durante l’interrogatorio in sede di convalida dell’arresto

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 20 luglio 2020, n. 21534.

Massima estrapolata:

Le dichiarazioni rese durante l’interrogatorio in sede di convalida dell’arresto dal coimputato successivamente deceduto sono recuperabili in dibattimento tramite lettura, ai sensi dell’art. 513, comma 2, cod. proc. pen., essendo la posizione di quest’ultimo equiparabile a quella dell’imputato per il quale si procede separatamente, ai sensi dell’art. 210, comma 1, cod. proc. pen.

Sentenza 20 luglio 2020, n. 21534

Data udienza 10 luglio 2020

Tag – parola chiave: Immigrazione clandestina – Acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti del pm – Utilizzabilità ai fini della decisione – Dichiarazioni predibattimentali ex art. 512 cpp – Irripetibilità della testimonianza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. TALERICO Palma – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), ALIAS nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/04/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ZACCO FRANCA;
Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore avvocato (OMISSIS) conclude insistendo nell’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di assise di appello di Catania ha confermato la sentenza con cui la Corte di assise di Siracusa ha assolto (OMISSIS), per insussistenza del fatto, dal reato di associazione per delinquere volta alla commissione dei delitti di illecito ingresso nel territorio dello Stato di cittadini extracomunitari, nonche’ di permanenza illegale degli stessi (capo A); e, per infermita’ di mente, dal delitto di favoreggiamento continuato ed aggravato dell’ingresso illegale di 108 cittadini extracomunitari (capo B) e da quello di morte, quale conseguenza del delitto di cui al capo B e quindi ai sensi dell’articolo 586 c.p., di due cittadini extracomunitari, caduti in mare e annegati a causa della inadeguatezza del mezzo utilizzato per il trasporto clandestino (capo C), fatti tutti commessi sino all’8 agosto e l’8 agosto 2013 in territorio libico, in acque internazionali e nel Comune di Pozzallo; ha altresi’ confermato la statuizione con cui il primo giudice ha applicato nei confronti dell’imputato, ritenuta la pericolosita’ sociale in relazione ai capi B) e C), la misura di sicurezza del ricovero presso la REMS di Castiglione delle Stiviere per la durata di anni dieci.
2. I dati di prova sono costituiti dalle dichiarazioni rese, in qualita’ di testimoni assistiti, da alcuni migranti che si trovavano sull’imbarcazione che dalle coste libiche fece rotta verso l’Italia. Costoro, sentiti in incidente probatorio, dopo aver confermato il riconoscimento mediante fotografia operato nell’immediatezza, hanno riferito che l’imputato fu alla guida dell’imbarcazione, un gommone, unitamente a (OMISSIS), coimputato deceduto suicida durante la detenzione carceraria; che durante la traversata distribui’ cibo ed acqua ad alcuni soltanto dei cittadini extracomunitari trasportati, specificamente a quelli di nazionalita’ nigeriana, e che li minaccio’ di morte affinche’ fornissero una falsa versione dei fatti ai soccorritori italiani, una volta che furono costretti a chiamare i soccorsi in mare per un guasto ai motori del gommone, intimando loro di riferire che non vi erano scafisti a bordo.
3. Sulla base delle dichiarazioni testimoniali si e’ accertata la responsabilita’ dell’imputato per la morte di due migranti che, non appena fu avvistata la nave dei soccorsi, si gettarono o caddero in mare ivi trovando la morte per annegamento. In ogni caso, sia che caddero in acqua accidentalmente per l’eccessivo numero di persone trasportate, sia che, in preda alla disperazione, si gettarono volontariamente in mare per raggiungere a nuoto i soccorritori, stremati dalla sete e dalle durissime condizioni di viaggio, la loro morte e’ da addebitare all’imputato che, con la sua condotta volta a commettere il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ha posto le condizioni causatrici dell’evento -. Egli infatti si pose alla guida di un piccolo gommone con moltissime, troppe, persone a bordo; durante la navigazione, durata circa due giorni, distribui’ cibo ed acqua soltanto ad alcuni dei migranti, quelli di nazionalita’ nigeriana, lasciando gli altri assetati e indeboliti dalla fame, oltre che storditi dal forte odore di gasolio che durante la navigazione si sverso’ nel gommone, o per fatto accidentale o, come riferito da taluni, per opera dell’imputato stesso.
4. Le dichiarazioni dei numerosi testimoni hanno trovato conferma in quelle rese dal coimputato – poi deceduto – in sede di interrogatorio dinnanzi al giudice per le indagini preliminari: questi riferi’ che alla guida del gommone vi era (OMISSIS), che (OMISSIS) lo aveva costretto dietro minacce ad alternarsi alla guida e che gli aveva intimato di non dire a nessuno della sua presenza, dovendo invece’ raccontare che (OMISSIS) si trovava in Italia dal 2011 e viveva a Milano.
Il verbale delle dichiarazioni e’ stato acquisito al fascicolo per il dibattimento in quanto atto irripetibile, su richiesta del pubblico ministero, nulla opponendo la difesa dell’imputato, all’udienza in cui furono avanzate le richieste di prova.
5. La Corte di appello ha infine confermato, anche nella durata, la misura di sicurezza stabilita dal giudice di primo grado sulla base di un giudizio di pericolosita’ fondato su diverse perizie svolte nel corso del procedimento, in ragione della elevata pericolosita’ sociale e della oggettiva gravita’ dei reati commessi, dal fine di lucro perseguito, dal numero di persone la cui vita fu posta in pericolo, dalle modalita’ brutali con cui, di fronte all’annegamento dei migranti, l’imputato decise di allontanarsi minacciando i presenti perche’ depistassero le indagini.
6. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di (OMISSIS), che ha articolato piu’ motivi.
6.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Il giudice ha errato nel rigettare il motivo di appello in ordine alla inutilizzabilita’ delle dichiarazioni – rese in interrogatorio dinnanzi al giudice della convalida – del coimputato (OMISSIS), successivamente deceduto. L’interrogatorio svolto ai sensi dell’articolo 294 c.p.p. non e’ tra gli atti di cui possa disporsi in dibattimento la lettura acquisitiva ai sensi dell’articolo 512 c.p.p. A nulla rileva il consenso inizialmente prestato dalla difesa all’acquisizione, dato che il consenso non puo’ rimediare alle inutilizzabilita’ patologiche. Ne’ soccorre la previsione dell’articolo 513 c.p.p., comma 2, atteso che detta norma attiene al caso di impossibilita’ di ripetizione delle dichiarazioni rese dall’imputato in un procedimento connesso e non gia’ nel medesimo processo.
6.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata assoluzione con le piu’ ampie formule liberatorie del non aver commesso i fatti e, in relazione all’addebito di cui al capo C, dell’insussistenza del fatto. Nel richiamarsi alla sentenza di primo grado, il giudice di appello non ha dato risposta alle doglianze difensive circa la mancanza di prova della presenza dell’imputato sull’imbarcazione carica di migranti. La difesa ha provato documentalmente che l’imputato tra l’anno 2011 e l’agosto del 2013 si trovava in territorio italiano in forza di regolare permesso di soggiorno per asilo politico. Il giudice di appello, poi, non ha dato riscontro ai rilievi difensivi circa la scarsa o nulla attendibilita’ dei dati di prova utilizzati per affermare che il ricorrente si trovasse sull’imbarcazione e non ha risposto in ordine all’assenza di causalita’ materiale, ex articolo 586 c.p.p., con la morte dei migranti che decisero liberamente e repentinamente di gettarsi in mare per raggiungere l’imbarcazione dei soccorsi.
6.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di applicazione della misura di sicurezza, peraltro per una durata eccessiva, e per la mancata applicazione di una misura meno afflittiva. Il giudice di appello non ha dato risposta ai rilievi difensivi circa l’assenza di una pericolosita’ tale da comportare l’applicazione di una misura come quella di cui all’articolo 222 c.p., oltremodo punitiva, e per una durata eccessiva, senza tener conto di quanto addotto, e specificamente: del contributo causale delle persone offesa alla commissione del reato contestato, del concorso della condotta colposa di due migranti, annegati, alla causazione dell’evento, dell’eccezionalita’ e dell’inevitabilita’ dell’evento stesso, del fatto che l’imputato provvide, durante la navigazione, a distribuire cibo e acqua.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Il primo motivo e’ infondato per piu’ di una ragione.
2.1. Il ricorrente ha trascurato la considerazione di un dato normativo dirimente, costituito dall’articolo 493 c.p.p., comma 3, che da’ alle parti il potere di concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, con l’unico limite valevole per gli atti affetti da cd. inutilizzabilita’ patologica, ossia formati in violazione di un divieto probatorio. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimita’, l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento ne consente l’utilizzazione ai fini della decisione senza che si rinvengano ostacoli nei divieti di lettura di cui all’articolo 514 cod. proc. pen. – Sez. 6, n. 48949 del 07/10/2016, Guarnieri, Rv. 268213; Sez. 6, n. 25456 del 04/03/2009, Agosta e altri, Rv. 244589 -, perche’ il meccanismo acquisitivo fondato sull’accordo delle parti integra e completa l’ordinario schema del recupero mediante lettura fondato su presupposti tipizzati legislativamente.
2.1.1. La sentenza impugnata ha specificato che all’udienza dedicata alla formulazione delle richieste di prova il pubblico ministero prese l’iniziativa per l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento del verbale delle dichiarazioni rese dal coimputato, e che la difesa non oppose una diversa volonta’, sicche’ il giudice di primo grado dispose l’acquisizione (fl 11). Quanto descritto in sentenza sembrerebbe prestarsi a interpretazioni capaci di revocare in dubbio la sussistenza di un accordo acquisitivo, perche’ il modulo della richiesta unilaterale seguita da una omessa opposizione potrebbe ingenerare il sospetto che controparte non ebbe ad esprimere pienamente un consenso al travaso istruttorio. In tale direzione, del resto, orienterebbe il principio di diritto stabilito anni addietro da una pronuncia di legittimita’, per la quale “… la concorde volonta’ delle parti deve essere espressa in modo positivo e non equivoco attesa la natura eccezionale della norma che costituisce deroga alle regole fondamentali sulla acquisizione della prova ai fini del giudizio. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che l’espressione “il difensore non si oppone” non costituisce tale inequivoca manifestazione di consenso) – Sez. 1, n. 12881 del 11/02/2005, Daci, Rv. 231252 -.
2.1.2. Se, pero’, si approfondisce l’analisi del dato semantico contenuto nelle espressioni di cui si predica la non compiuta sovrapponibilita’, si fatica a rinvenire una diversita’ concettuale che possa dare conto, senza altre specificazioni in fatto, dell’assunto che la mancata opposizione ad una richiesta dell’altra parte riveli un atteggiamento volitivo meno intenso del consenso, inidoneo a perfezionare un accordo quale frutto di un incontro di volonta’ concorrenti.
Ed infatti, le pronunce che si sono succedute a quella prima richiamata hanno chiarito che “il consenso delle parti all’acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti in quello del pubblico ministero, ovvero della documentazione relativa all’attivita’ di investigazione difensiva, puo’ formarsi tacitamente mediante una manifestazione di volonta’ espressa di chi propone e l’assenza di opposizione della controparte, qualora il complessivo comportamento processuale di quest’ultima sia incompatibile con una volonta’ contraria” – Sez. 3, n. 1727 del 11/11/2014, dep. 2015, Pistis, Rv. 261927; Sez. 5, n. 15624 del 15n2/2014, dep. 2015, De Luca, Rv. 263260; Sez. 4, n. 4635 del 15/01/2020, Guarnieri, Rv. 278292 -.
2.1.3. Non va pretermesso in quest’ambito valutativo che le parti private si esprimono per mezzo delle difese tecniche e non personalmente, sicche’ le manifestazioni tacite di volonta’, arricchite di una consapevolezza qualificata dei meccanismi processuali ai quali accedono, non possono che essere del tutto equiparate alle prestazioni espresse di consenso. In senso diverso puo’ argomentarsi soltanto ove risultino specifici dati di fatto che inducano a ritenere che l’omessa opposizione, nel caso concreto, non sia veicolo certo di un consenso acquisitivo. Ma di questi possibili elementi contrari il ricorso nulla dice, limitandosi a far leva sulla diversita’ terminologica introdotta dalla sentenza impugnata, ne’ di essi la sentenza impugnata da’ in qualche modo conto.
2.2. L’infondatezza della doglianza di ricorso si apprezza piu’ agevolmente se si legge la sentenza impugnata – nella parte in cui fa riferimento alla mancata opposizione della difesa dell’imputato alla richiesta di acquisizione del pubblico ministero – alla luce della sentenza di primo grado. In quest’ultima si attesta invero che il verbale dell’interrogatorio del coimputato deceduto fu acquisito “con il consenso delle parti” (fl. 3 della sentenza di primo grado) e che della utilizzabilita’ decisoria non puo’ dubitarsi in forza “del consenso prestato da entrambe le parti” (fl. 8 della sentenza di primo grado). Il riferimento al consenso senz’altra specificazione lascia chiaramente intendere che non vi fu alcun altro elemento che potesse far sorgere questione sulla espressione di una volonta’ precisa e diretta a rimuovere ogni ostacolo all’acquisizione dibattimentale.
3. Alle stesse conclusioni si puo’ poi giungere percorrendo un diverso tracciato argomentativo che muova dalla considerazione della disposizione di cui all’articolo 513 c.p.p., comma 2, che, in riferimento al verbale delle dichiarazioni predibattimentale rese dalle persone indicate dall’articolo 210 c.p.p., comma 1, opera l’espresso richiamo alla lettura acquisitiva per sopravvenuta impossibilita’ di ripetizione di cui all’articolo 512 c.p.p..
E’ bene rammentare che il pubblico ministero chiese e ottenne, col consenso di controparte, l’acquisizione del verbale in ragione del fatto che il coimputato era nelle more deceduto e quindi era oggettivamente impossibile svolgerne l’esame.
Si e’ dunque trattato di un recupero del dato predibattimentale motivato dall’impossibilita’ di assumere la prova secondo il modulo dell’esame.
3.1. L’obiezione, che anche il ricorrente muove a questa soluzione, e’ che nel novero delle persone di cui all’articolo 210 c.p.p., comma 1, non possano essere compresi i coimputati sentiti nel medesimo procedimento, benche’ abbiano reso dichiarazioni sul fatto altrui e sia quello il tema probatorio per il quale l’acquisizione venga richiesta.
Nel caso ora in rilievo il coimputato fu interrogato in sede di convalida dell’arresto in flagranza nell’ambito dello stesso procedimento che vede imputato il ricorrente, sicche’ mancherebbe, questo l’assunto, un presupposto necessario per dare corso al recupero per sopravvenuta impossibilita’ di dare corso all’esame, la pluralita’ e quindi diversita’ dei procedimenti, non potendosi distinguere il procedimento in cui le dichiarazioni predibattimentali furono rese da quello in cui devono essere recuperate mediante lettura.
La critica, in cio’ la ragione della sua infondatezza, trascura che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 361 del 1998, dichiaro’, tra l’altro, l’illegittimita’ dell’articolo 210 c.p.p., sia pure nella formulazione precedente a quella vigente e frutto della novella apportata con la L. n. 63 del 2001, “nella parte in cui non ne e’ prevista l’applicazione anche all’esame dell’imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilita’ di altri, gia’ oggetto delle sue precedenti dichiarazioni rese all’autorita’ giudiziaria o alla polizia giudiziaria sul delega del pubblico ministero”.
Rilevo’ allora la Corte costituzionale che l’esame dell’imputato, nell’unico processo ma sul fatto altrui, e’ assimilabile a quello dell’imputato in procedimento connesso, dal momento che l’unico dato di distinzione e’ costituito dal separato procedimento e non certo dall’esigenza di consentire all’imputato destinatario delle dichiarazioni di accusa di poter confrontarsi in contraddittorio col dichiarante. Aggiunse cosi’ che la disciplina dell’esame dell’imputato in procedimento connesso, che si svolge separatamente soltanto per “circostanze processuali meramente occasionali e contingenti”, e’ irragionevolmente priva dell’obbligo del dichiarante di presentarsi e della possibilita’ che questi sia coattivamente accompagnato ove si intenda sottrarsi al confronto, con l’importante e tuttora valida precisazione che la figura del dichiarante erga alios – sia imputato nel medesimo procedimento che in separato procedimento connesso – e’ sostanzialmente identica, appunto perche’ l’esame sul fatto altri e’ condotto su un imputato che assume ora l’una ora l’altra veste “per ragioni meramente processuali e occasionali”.
3.2. L’equiparazione delle due figure di dichiaranti deve essere confermata alla luce dell’assetto normativo successivo alla menzionata pronuncia di illegittimita’ costituzionale, nella misura in cui concorre, in piena compatibilita’ di disciplina, a dare coerenza costituzionale a formulazioni letterali delle disposizioni che, lette alla luce del principio di stretta interpretazione, condurrebbero a scelte irragionevoli si’ come quelle che la pronuncia di incostituzionalita’ intese allora impedire.
Conferma alla validita’ della conclusione che qui si accoglie si trae dalla pronuncia con cui la Corte costituzionale ha risolto, successivamente alla novella codicistica del 2001, la questione di legittimita’ dell’articolo 512 c.p.p. nella parte in cui non consente la lettura dibattimentale delle dichiarazioni gia’ rese al giudice per le indagini preliminari da soggetto che, successivamente, abbia assunto la veste di “testimone assistito”, e delle quali sia sopravvenuta l’impossibilita’ di ripetizione – ord. n. 112 del 2006 di manifesta infondatezza
In quell’occasione la Corte ha rilevato l’erroneita’ del presupposto argomentativo adottato dal giudice rimettente – dell’inapplicabilita’ dell’articolo 513 c.p.p. in ragione del riferimento, al comma 2, soltanto alle persone di cui all’articolo 210 c.p.p., comma 1 e quindi agli imputati per i quali si procede separatamente con esclusione del coimputato nel medesimo procedimento -.
Ha quindi chiarito che la qualifica del dichiarante, ai fini del recupero dibattimentale mediante lettura delle sue precedenti dichiarazioni, deve essere stabilita guardando alla condizione processuale del momento in cui le dichiarazioni sono state rese, e cio’ perche’ la disciplina delle letture e’ stata calibrata proprio in funzione di detta condizione soggettiva.
In particolare, ha aggiunto, l’articolo 513 c.p.p. e’ stato costruito in riferimento a questi soggetti che, a vario titolo e in varia forma, sono “compromessi” rispetto al tema dell’accertamento, e che percio’ in dibattimento assumeranno – o avrebbero dovuto assumere ove non ne fossa sopraggiunta la morte – la qualita’ di dichiaranti diversa da quella del mero testimone.
Ed ha concluso rilevando che, siccome nel caso di specie, similmente a quanto ora viene in rilievo, il dichiarante, al momento delle dichiarazioni, era coimputato nel medesimo procedimento, la questione del recupero di quanto da lui riferito al giudice per le indagini preliminari nel corso delle indagini preliminari era facilmente risolvibile nell’ambito della disciplina di cui all’articolo 513 c.p.p..
4. Il secondo motivo e’ manifestamente infondato. Le doglianze circa l’asserita assenza di risposta ai motivi di appello in ordine all’affermazione di responsabilita’ per i delitti ascritti non trovano alcun riscontro dalla lettura della sentenza impugnata.
4.1. La Corte di appello ha ben spiegato che le convergenti deposizioni di ben cinque testimoni assistiti, confermate da quelle del correo, smentiscono l’assunto difensivo che l’imputato non fosse a bordo dell’imbarcazione. Egli invero fu riconosciuto dai testimoni per mezzo di una fotografia, scattata il giorno stesso, dello sbarco, che ritrae anche alcune persone che si trovavano sull’imbarcazione.
E’ allora del tutto logica l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata di dover escludere che l’imputato fosse quel giorno su quella spiaggia per ragioni tutt’affatto diverse, come invece addotto dalla difesa, dall’essere stato anche lui tra quanti erano sull’imbarcazione fatta poi oggetto delle manovre di salvataggio. (fl 15-16).
4.2. La documentazione prodotta dalla difesa, volta a dimostrare che tra il 2011 e l’agosto 2013 l’imputato fosse gia’ in Italia, e’ stata presa in considerazione dalla Corte di appello, unitamente al dato dell’assenza in quell’arco temporale di transiti legali dell’imputato dall’Italia alla Libia, ed e’ stata valutata in modo logico e con motivazione adeguata.
La Corte e’ infatti giunta alla conclusione che l’imputato commise i fatti ascritti dopo aver transitato illegalmente tra l’Italia e la Libia, appunto perche’ impegnato nella realizzazione di illeciti penali. E se cosi’ logicamente deve ritenersi, e’ coerente l’altra affermazione secondo cui non hanno alcuna efficacia probatoria le indicazioni difensive di arresti in flagranza e denunce varie in Italia che in quel periodo raggiunsero l’imputato, appunto perche’ pienamente compatibili con l’assunto del successivo allontanamento clandestino dal territorio italiano.
4.3. La Corte di appello ha poi dato conto delle ragioni che impediscono di individuare, nell’azione dei due migranti poi deceduti di gettarsi in mare ammesso in ipotesi che, si tratto’ di un gesto volontario – per raggiungere a nuoto i soccorritori, gli elementi del fatto eccezionale capace di interrompere il nesso causale tra la morte e la condotta dell’imputato di trasporto in mare con una imbarcazione del tutto inadeguata di un numero eccessivo di migranti, stipati alla meno peggio e provati da giorni di navigazione in condizioni estreme, di sete, di fame, di stanchezza, di sostanziale disperazione.
L’affermazione del nesso causale e’ dunque validamente motivata, appunto per l’impossibilita’ di scorgere nel comportamento dei due migranti deceduti in mare il fattore eccezionale, imprevedibile, di interruzione di una sequenza gia’ innescata dalla condotta criminosa dell’imputato.
5. Anche il terzo motivo e’ manifestamente infondato. La Corte di appello ha ampiamente motivato in ordine alla determinazione di applicazione della misura di sicurezza e sulla durata della stessa, e il ricorso non fa altro che reiterare le doglianze in quella sede adeguatamente valutate, senza correlarsi specificamente, nell’esposizione delle critiche, ai motivi del loro rigetto. In riferimento alla durata della misura la Corte di appello ha correttamente valorizzato il dato della elevata pericolosita’ sociale e quella della rilevante gravita’ dei fatti criminosi in imputazione, confermando le puntuali considerazioni contenute nella sentenza di primo grado (fl. 12-13 della sentenza di primo grado). E’ appena infine il caso di ricordare che la verifica di pericolosita’ ad opera del Magistrato di sorveglianza al momento in cui la misura di sicurezza e’ posta in esecuzione, e’ lo strumento piu’ adeguato per la modulazione temporale della stessa in riguardo al concreto e attuale quadro di pericolosita’ sociale.
6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *