Le conversazioni che si svolgono via radio su bande non protette

Corte di Cassazione,  penale, Sentenza 16 ottobre 2020, n. 28773.

Le conversazioni che si svolgono via radio su bande non protette, per mezzo di un apparecchio ricetrasmittente privo di concessione, essendo liberamente accessibile da chiunque sia sintonizzato sulla medesima frequenza, nel raggio della loro irradiazione, non sono assistite dalla garanzia della riservatezza e, pertanto, la loro captazione e registrazione non richiedono l’autorizzazione del giudice e non sono soggette al regime di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche.

Sentenza 16 ottobre 2020, n. 28773

Data udienza 16 settembre 2020

Tag – parola chiave: Partecipazione ad associazione mafiosa – Favoreggiamento – Procurata inosservanza – Intercettazioni su bande non protette e captate su ricetrasmittente priva di concessione – Legittimità – Inapplicabilità della normativa sulle intercettazioni telefoniche – Aggravante dell’agevolazione mafiosa – Natura soggettiva – Dolo intenzionale – Causa di non punibilità ex art. 384 cp – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato G. – Presidente

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. GIORGI M. S. – rel. Consigliere

Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedetto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
3. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
4. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
5. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
6. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
7. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
8. (OMISSIS), nato il 12/05/1995 a Cinquefrondi;
9. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
10. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/01/2019 della Corte d’appello di Reggio Calabria;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGI Maria Silvia;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ORSI Luigi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ dei ricorsi;
uditi i difensori degli imputati: Avv. (OMISSIS) del foro di Palmi in difesa di (OMISSIS) e (OMISSIS) che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l’accoglimento; Avv. (OMISSIS) del foro di Palmi in difesa di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; Avv. (OMISSIS) del foro di Palmi in difesa di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), anche in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS) del foro di Palmi in difesa di (OMISSIS) e (OMISSIS) che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei ricorsi; Avv. (OMISSIS) del foro di Palmi in sostituzione (come da delega orale) dell’Avv. (OMISSIS) del foro di Palmi in difesa di (OMISSIS) che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24/07/2017 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, all’esito di rito abbreviato, dichiarava responsabili (OMISSIS) del delitto di partecipazione alla cosca mafiosa “(OMISSIS)- (OMISSIS)” collegata alla âEuroËœndrangheta (capo A) e gli altri imputati elencati in epigrafe dei reati aggravati e in continuazione di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena ex articoli 378 e 390 c.p. e Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, per avere favorito la lunga latitanza di (OMISSIS) e (OMISSIS) (capi B-C-D) e il solo (OMISSIS) anche per avere agevolato la latitanza di (OMISSIS) (capo E), esponenti di vertice dei sodalizi criminali del territorio.
2. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d’appello di Reggio Calabria ripercorreva nel merito le motivazioni svolte dal primo giudice in ordine alla consistenza probatoria dei reati contestati. Da un lato, evidenziava i risultati delle attivita’ investigative svolte, prima, nella seconda parte dell’anno 2014 (mediante la captazione delle conversazioni fra gli imputati e i latitanti effettuate su frequenze radio via etere con ricetrasmittenti) e poi – fallito il blitz delle forze dell’ordine del 15/12/2014 – nel periodo fra l’aprile 2015 e il 29/01/2016 (mediante intercettazioni telefoniche e ambientali e videoriprese da telecamere installate lungo il percorso stradale che conduceva al nascondiglio dei latitanti), data della cattura dei latitanti. Dall’altro, sottolineava la portata delle coerenti e affidabili propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e dei riscontri tecnici circa il sicuro riconoscimento vocale per l’identificazione di coloro che partecipavano ai colloqui intercettati, fra i quali gli odierni imputati. Dai dati acquisiti emergeva, nel progressivo succedersi dei numerosi contatti, la prova – analiticamente enunciata per ogni posizione – di singole condotte materiali, consistenti nel sistematico prendersi cura di ogni richiesta proveniente dai latitanti, quanto alle loro condizioni personali e di salute (approvvigionamento di viveri e medicinali), al controllo dell’area, ai contatti con l’esterno e agli spostamenti per incontri con i familiari e con terze persone, si’ che essi potessero mantenere il controllo sulle attivita’ della cosca mafiosa.
La Corte respingeva l’eccezione di inutilizzabilita’ delle conversazioni effettuate mediante ricetrasmittenti, via etere, e captate senza il decreto autorizzativo, sul rilievo che esse potevano essere liberamente ascoltate su onde radio da chiunque fosse sintonizzato sulla medesima frequenza, nel raggio della loro irradiazione, e non erano assistite dalla garanzia di riservatezza.
Dopo avere proceduto all’esame delle singole posizioni degli imputati, indicando per ciascuno di essi gli elementi di prova a carico (mediante il pedissequo richiamo, di volta in volta, in motivazione al tenore delle conversazioni captate e alle evidenze dei filmati delle videoriprese o alle dichiarazioni dei collaboratori, cosi’ da renderne incontroversa la identificazione), e avere riqualificato anche per (OMISSIS) la condotta associativa in quella di cui agli articoli 378 e 390 c.p., contestata ai coimputati, la Corte ribadiva la valutazione di sussistenza dell’aggravante mafiosa. Gli estremi di questa, anche per il profilo del dolo intenzionale, erano ravvisati, oltre le obiettive dinamiche delle condotte favoreggiatrici, nella consapevole ed univoca finalizzazione agevolatrice della cosca armata “(OMISSIS)- (OMISSIS)”. Senza alcun automatismo il connotato soggettivo dell’aggravante mafiosa era individuabile nei peculiari e sistematici comportamenti di ciascuno dei favoreggiatori nei confronti dei latitanti, a cui, in qualita’ di ben noti esponenti apicali, veniva consentito di proseguire nell’opera di comando della cosca per assicurarne la stabilita’, l’efficienza e l’operativita’ (insieme con la salvaguardia dell’imponente arsenale delle armi rinvenuto nel covo dei latitanti), nonche’ la concreta attuazione del programma criminoso.
La Corte, fermo restando il giudizio di immeritevolezza delle attenuanti generiche anche per gli imputati incensurati, atteso il notevole coefficiente di offensivita’ delle condotte agevolatrici della latitanza di due ricercati – al vertice della cosca mafiosa -, rimodulava le pene in misura piu’ mite rispetto a quelle inflitte in primo grado, confermando nel resto la sentenza appellata.
3.1 I difensori di (OMISSIS) e (OMISSIS) – per entrambi capo A) riqualificato nelle fattispecie di cui agli articoli 378 e 390 c.p., – hanno presentato distinti ricorsi per cassazione avverso la citata sentenza, censurandone – con due motivi perfettamente sovrapponibili – violazione di legge e vizio motivazionale della sentenza impugnata, quanto: a) all’erronea applicazione dell’aggravante della finalita’ dell’agevolazione mafiosa, in difetto di prova del dolo; b) alla complessiva commisurazione della sanzione penale.
3.2. I difensori di (OMISSIS), (OMISSIS) – entrambi capi B), C) e D) – e (OMISSIS) capo A) come riqualificato – (OMISSIS), (OMISSIS) – capi B), C) e D) -, (OMISSIS) – capi B), C) e D) – e (OMISSIS) – capi B), C) ed E) hanno presentato distinti ricorsi, denunziando – con motivi anche graficamente comuni – violazione di legge e vizio motivazionale della sentenza impugnata, con riguardo: a) alla inutilizzabilita’ delle intercettazioni eseguite senza autorizzazione su ricetrasmittenti (dedotta solo dai ricorrenti (OMISSIS)); b) all’erroneo o almeno dubbio riconoscimento delle persone dei ricorrenti come protagonisti delle conversazioni captate; c) all’erronea applicazione dell’aggravante mafiosa, in difetto di prova della sua componente soggettiva; d) all’eccessivita’ della pena e al diniego delle attenuanti generiche.
3.3. Anche il difensore di (OMISSIS) – capi B), C) e D) – ha presentato ricorso per cassazione, denunziando violazione di legge e vizio motivazionale della sentenza impugnata con riguardo: a) all’erronea valutazione degli elementi di prova da cui sarebbe stata apoditticamente desunta la condotta contestata al ricorrente di “staffetta”, “ausiliatrice dei fiancheggiatori”, per raggiungere il covo dei latitanti; all’erronea applicazione dell’aggravante mafiosa, in difetto di prova della sua componente soggettiva; c) all’eccessivita’ della pena e al diniego delle attenuanti generiche.
3.4. Il difensore di (OMISSIS) – capo A) come riqualificato – ha proposto ricorso per cassazione denunziando: a) l’erronea valutazione delle risultanze probatorie in punto di condotta agevolatrice della latitanza anche del catturando (OMISSIS), oltre quella di (OMISSIS), coniugato con la sorella della madre e percio’ zio acquisito, per la quale il ricorrente non sarebbe punibile ex articolo 384 c.p.; b) all’erronea applicazione dell’aggravante mafiosa, in difetto di prova della sua componente soggettiva.
3.5. Con memorie depositate rispettivamente il 31/08/2010 (Avv. Contestabile per i ricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); Avv. (OMISSIS) per i ricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (OMISSIS)) e il (OMISSIS) (Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) i difensori hanno insistito per l’esclusione del dolo dell’aggravante della finalita’ dell’agevolazione mafiosa, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n. 8545 del 19/12/2019.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente rilevata la manifesta infondatezza del motivo di ricorso formulato dai difensori degli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in punto di inutilizzabilita’ delle intercettazioni eseguite senza autorizzazione su ricetrasmittenti.
Costituisce invero principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ (ex plurimis, Sez. 1, n. 5894 del 20/05/1997, Bottaro, Rv. 207931; Sez. 5, n. 10858 del 21/10/1996, Bruzzise, Rv. 207065) quello per cui l’intercettazione e la registrazione di conversazioni, che si svolgono via radio su bande non protette e per mezzo di un apparecchio ricetrasmittente privo di concessione, non necessitano dell’autorizzazione del giudice e non sono sottoposte al regime previsto per le intercettazioni telefoniche. Il loro contenuto, siccome relativo a conversazioni non costituzionalmente garantite in quanto effettuate con mezzo illecito e prive del requisito della riservatezza, e’ infatti captabile da chiunque, anche occasionalmente, si avvalga di un apparecchio ricevente sintonizzato sulla stessa lunghezza d’onda e nel raggio della loro irradiazione. Sicche’ la captazione di tali conversazioni e’ legittima e le registrazioni effettuate sono pienamente utilizzabili in giudizio.
2. I motivi di ricorso, comuni a tutti gli imputati, attinenti alla valutazione degli elementi di prova ai fini dell’affermazione di responsabilita’ per i contestati delitti di cui agli articoli 378 e 390 c.p. (capi B-C-D-E), si palesano manifestamente infondati e addirittura sprovvisti del carattere di specificita’, percio’ inammissibili, essendosi i ricorrenti limitati a riproporre le medesime censure di tipo fattuale gia’ proposte e motivatamente disattese all’esito del giudizio di appello, senza, tuttavia, confrontarsi con le specifiche argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
Entrambi i giudici del merito hanno richiamato il tenore delle plurime conversazioni intercettate e analiticamente trascritte in motivazione, le evidenze dei filmati ripresi dalle telecamere appositamente installate lungo il percorso stradale che conduceva al covo dei due latitanti, le coerenti e attendibili propalazioni accusatorie di vari collaboratori di giustizia intranei alla âEuroËœndrangheta ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), le verifiche tecniche del riconoscimento vocale delle persone degli interlocutori ai fini della sicura identificazione di coloro che – utilizzando nicknames – partecipavano ai colloqui intercettati. E da siffatte, corpose e obiettive risultanze probatorie i giudici di primo e di secondo grado hanno tratto la conforme conclusione che tutti gli odierni ricorrenti, nel progressivo succedersi dei contatti – analiticamente elencati per ciascuna posizione individuale -, si erano assunti l’incarico di prendersi sistematicamente cura dei bisogni e delle richieste provenienti dai latitanti, quanto alle loro condizioni personali e di salute (approvvigionamento di viveri e medicinali), alla bonifica e al controllo dell’area interessata, ai contatti con l’esterno e agli spostamenti per gli incontri con i familiari e con terze persone, consentendo in tal modo agli stessi, notoriamente esponenti di vertice della cosca mafiosa (OMISSIS)-(OMISSIS), di conservare il controllo sulle attivita’ criminali della stessa.
La sentenza impugnata ha fatto dunque analitica menzione delle plurime e circostanziate fonti probatorie, convergenti nel loro nucleo essenziale, sottolineando lo specifico ruolo di rilievo svolto da ciascuno degli imputati. Di talche’ le doglianze dei ricorrenti risultano, a ben vedere, sostanzialmente dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui alle diverse imputazioni, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e gli apprezzamenti di merito che sono stati scrutinati dalla Corte d’appello con un diffuso e logico apparato argomentativo. Ne consegue che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare censurabile in sede di controllo di legittimita’, che non puo’ spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito.
3. Risulta parimenti privo di pregio il – comune – motivo di ricorso avente ad oggetto la denunzia dell’erroneo riconoscimento da parte dei giudici di merito dell’aggravante della finalita’ dell’agevolazione mafiosa, pure in difetto di prova della sua componente soggettiva.
Ed invero, la Corte d’appello, nel ribadire l’apprezzamento favorevole alla sussistenza dell’aggravante in parola, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto di recente affermato dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), secondo cui l’aggravante agevolatrice dell’attivita’ mafiosa, prevista dall’articolo 416-bis c.p., comma 1, ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, ed e’ caratterizzata da dolo intenzionale. Gli estremi dell’aggravante mafiosa, anche per lo specifico profilo soggettivo, sono stati ravvisati, oltre le oggettive e concrete dinamiche delle peculiari condotte materiali favoreggiatrici, nella consapevole ed univoca direzione delle stesse ad agevolare, insieme con la inosservanza di pena dei latitanti, la medesima cosca armata “(OMISSIS)- (OMISSIS)”. Il dolo intenzionale di ciascuno dei favoreggiatori e’ stato identificato, senza alcun automatismo, nella sistematicita’ delle operazioni eseguite per consentire di fatto ai due latitanti, noti esponenti di vertice, di proseguire nell’opera di comando della cosca, cosi’ da assicurarne la stabilita’, l’efficienza, l’operativita’ (anche mettendone in sicurezza l’imponente, visibile ed essenziale arsenale di armi rinvenuto nel covo dei latitanti) e, di conseguenza, la concreta attuazione del programma criminoso.
4. Quanto al trattamento sanzionatorio, oggetto di doglianza da parte di tutti i ricorrenti, i giudici di merito hanno definito la concreta dosimetria della pena, dando compiutamente conto delle differenti misure sanzionatorie applicate, in relazione alla gravita’ e rilevanza del personale intervento riconosciuto, ed escluso l’applicabilita’ delle attenuanti generiche (anche con riguardo al criterio della insufficienza del mero stato d’incensuratezza di alcuni imputati, in difetto di ulteriori specifici elementi favorevoli al riconoscimento della circostanza), sulla base di apprezzamenti spiccatamente di merito, dei quali, se puntualmente giustificati con corrette argomentazioni come nel caso in esame, resta precluso il sindacato di legittimita’ da parte della Corte di cassazione.
Di talche’ anche siffatti motivi di ricorso appaiono privi di pregio e inammissibili.
Va peraltro rilevato che la Corte di appello ha operato una riduzione favorevole in eccesso, dal momento che partendo dalla pena base, commisurata al piu’ grave reato di cui all’articolo 390 c.p., di anni tre e mesi sei di reclusione, aumentata di due anni per la circostanza aggravante e di un ulteriore anno per la continuazione con il reato di cui all’articolo 378 c.p., ha ridotto per la diminuente di rito ad anni quattro di reclusione anziche’ ad anni quattro e mesi quattro.
5. Manifestamente infondato appare, infine, lo specifico motivo di ricorso col quale la difesa di (OMISSIS) ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilita’ ex articolo 384 c.p., per la pretesa condotta favoreggiatrice della latitanza di (OMISSIS), coniugato con la sorella della madre e percio’ zio “acquisito”.
Per un verso, i giudici di merito hanno rimarcato come la condotta del ricorrente fosse diretta ad agevolare non solo la latitanza di (OMISSIS) ma anche quella di (OMISSIS), capi della omonima cosca mafiosa nascosti nello stesso covo e in contatto con gli imputati coinvolti nella vicenda: donde l’irrilevanza del rapporto di affinita’ dell’imputato con uno solo dei due catturandi.
Per altro verso, a ben vedere, neppure puo’ essere riconosciuta all’imputato la qualita’ di “prossimo congiunto” del soggetto aiutato a sottrarsi alle ricerche, apprezzabile agli effetti dell’articolo 384 c.p., poiche’ il rapporto intercorrente tra (OMISSIS) e il marito della sorella della madre (zia materna) e’ un rapporto non di parentela ma di semplice affinita’, privo di rilevanza penale alla stregua del disposto dell’articolo 307 c.p., comma 4. Detta norma, che include nella categoria dei prossimi congiunti agli effetti della legge penale i rapporti di parentela diretta tra zio e nipote (parenti di terzo grado), esclude il corrispondente rapporto di affinita’ con i loro rispettivi coniugi, perche’ la rilevanza a fini penali dell’affinita’ in grado omologo a quello parentale e’ testualmente circoscritta, oltre che al coniuge, ai soli ascendenti o discendenti e fratelli o sorelle, ma non anche agli zii ed ai nipoti (in termini, Cass., Sez. 6, n. 3879/09 del 15/10/2008, Xodo, Rv. 242517).
6. I ricorsi degli imputati vanno pertanto dichiarati inammissibili con la conseguente condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di Euro tremila alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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