La notificazione di un atto di appello non compiutasi

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23760.

La notificazione di un atto di appello non compiutasi, perché tentata presso il precedente recapito del difensore della controparte che abbia trasferito altrove il suo studio, è inesistente “in rerum natura”, ossia per totale mancanza materiale dell’atto, non avendo conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell’atto al destinatario; essa non è pertanto suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ. a seguito della costituzione in giudizio dell’appellato, né di riattivazione del relativo procedimento, trattandosi di vizio imputabile al notificante in considerazione dell’agevole possibilità di accertare l’ubicazione dello studio attraverso la consultazione telematica dell’albo degli avvocati.

Ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23760

Data udienza 17 settembre 2020

Tag/parola chiave: Pignoramento presso terzi – Opposizione agli atti esecutivi – Giudizio di appello – Notificazione tentata con insuccesso – Notificazione presso il recapito del difensore di controparte che abbia trasferito altrove il suo studio – E’ inesistente in rerum natura – Cassazione Sez. 6-1, Ordinanza n. 17336 del 27/06/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13799-2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 690/2019 del Tribunale di Bari, depositata il 13/02/2019;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli articoli 376 e 380-bis c.p.c.;
letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 settembre 2020 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

RITENUTO

(OMISSIS) ha proposto opposizione avverso un pignoramento presso terzi promosso ai suoi danni da (OMISSIS), deducendo di non aver mai ricevuto la notifica del precetto, del titolo esecutivo e neppure dell’atto di pignoramento.
Il Tribunale di Bari, nel contraddittorio fra le parti, ha respinto l’opposizione agli atti esecutivi.
Avverso tale decisione la (OMISSIS) ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, articolato in tre motivi. Il (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 380-bis c.p.c. (come modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
La (OMISSIS) ha depositato memorie difensive.

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento puo’ essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.
Risulta fondata l’eccezione sollevata dal resistente di tardiva notificazione del ricorso. Infatti, la sentenza impugnata e’ stata notificata alla ricorrente, come dalla stessa dichiarato, in data 22 febbraio 2019. Quindi, il termine per proporre l’impugnazione scadeva, ai sensi dell’articolo 325 c.p.c., comma 2, in data 23 aprile 2019.
Quello stesso giorno la (OMISSIS) tentava la notifica del ricorso presso il procuratore costituito del (OMISSIS), ma indirizzando l’atto in (OMISSIS), sebbene l’avvocato (OMISSIS) avesse trasferito il proprio studio, gia’ dal settembre del 2017, in via (OMISSIS). Il giorno successivo, quando il termine per l’impugnazione era appena scaduto, la (OMISSIS) notificava il ricorso presso il nuovo recapito professionale dell’avvocato (OMISSIS).
Di recente questa Corte ha affermato che la notificazione di un atto di appello non compiutasi, perche’ tentata presso il precedente recapito del difensore della controparte che abbia trasferito altrove il suo studio, e’ inesistente in rerum natura, ossia per totale mancanza materiale dell’atto, non avendo conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell’atto al destinatario; essa non e’ pertanto suscettibile di sanatoria ex articolo 156 c.p.c., comma 3, a seguito della costituzione in giudizio dell’appellato, ne’ di riattivazione del relativo procedimento, trattandosi di vizio imputabile al notificante in considerazione dell’agevole possibilita’ di accertare l’ubicazione dello studio attraverso la consultazione telematica dell’albo degli avvocati (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 17336 del 27/06/2019, Rv. 654717 – 01)
Non constano ragioni per discostarsi dal precedente specifico, ne’ in tal senso soccorre la ricorrente.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente notificato, sia pure di un solo giorno.
Le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.
Ricorrono altresi’ i presupposti processuali per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, sicche’ va disposto il versamento, a carico della parte impugnante e soccombente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato gia’ dovuto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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