Le competenze attribuite al tribunale per i minorenni

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 novembre 2021| n. 31700.

Le competenze attribuite al tribunale per i minorenni.

Il carattere tassativo delle competenze attribuite al tribunale per i minorenni e la mancata previsione di una vis attractiva in favore dello stesso impongono di ritenere che il giudizio successivamente promosso dinanzi al tribunale ordinario resti attribuito alla competenza di quest’ultimo. Il giudice competente a provvedere in ordine all’affidamento del figlio ed alla disciplina dei rapporti con il genitore non collocatario, nonchè alla determinazione del contributo dovuto da quest’ultimo per il mantenimento del minore, dev’essere individuato, nella specie, nel Tribunale ordinario. La preventiva proposizione, da parte del Pubblico Ministero, della domanda di adozione dei provvedimenti di cui all’art. 333 c.c. dinanzi al Tribunale per i minorenni, pur escludendo l’attrazione del relativo procedimento alla competenza del Tribunale ordinario, non consente, infatti, di ritenere che la domanda proposta dinanzi a quest’ultimo resti a sua volta attratta alla competenza del Giudice minorile, con la conseguenza che ciascun procedimento dovrà proseguire dinanzi al Giudice cui è attribuita la relativa competenza.

Ordinanza|4 novembre 2021| n. 31700. Le competenze attribuite al tribunale per i minorenni

Data udienza 13 maggio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Filiazione – Affidamento – Assegnazione casa familiare – Determinazione contributo di mantenimento – Regolamento di competenza d’ufficio – Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni – Criterio della prevenzione e attrazione – Operatività – Limiti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto a n. 26732-2020 sollevato dal TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BOLOGNA con ordinanza n. rg 1593/2018 del 05/10/2020 nel procedimento vertente tra:
(OMISSIS), da una parte;
(OMISSIS), dall’altra;
– ricorrenti –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE;
lette le conclusioni del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT.SSA ANNA MARIA SOLDI, che, visto l’articolo 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, affermi che competente a conoscere della controversia e’ il Tribunale per i Minorenni di Bologna.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale Ordinario di Bologna in data 3.8.2018, (OMISSIS) chiedeva l’affidamento esclusivo del figlio minore (OMISSIS), l’assegnazione della casa familiare e la determinazione dell’obbligo di corrispondere il contributo per mantenimento del figlio a carico di (OMISSIS), il quale, nel costituirsi, contestava le domande e chiedeva, a sua volta, l’affidamento del minore, l’assegnazione della casa familiare e la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico della madre.
2. Con ordinanza pronunciata in data 13-11-2018 il Tribunale Ordinario di Bologna declinava la propria competenza, deferendola, in quanto giudice preventivamente adito, al Tribunale dei Minorenni di Bologna, avanti al quale era gia’ pendente il procedimento promosso, ai sensi dell’articolo 333 c.c., in data 17 luglio 2018 per limitare la responsabilita’ genitoriale della coppia (OMISSIS) – (OMISSIS). In particolare nel corso di detto ultimo procedimento erano pronunciati decreti provvisori ex articoli 333 c.c. e 741 c.p.c., con cui erano disposte limitazioni alla responsabilita’ genitoriale, gradualmente attenuate in considerazione del miglioramento della situazione di pregiudizio originariamente riscontrata e, a conclusione del procedimento, il Tribunale per i Minorenni, in considerazione del netto miglioramento della condizione del minore in seguito al suo collocamento presso il padre, ed in considerazione della difficile relazione del minore con la madre, con decreto pronunciato in data 5.10.2020 manteneva in vigore provvedimenti limitativi della responsabilita’ genitoriale, limitatamente al conferimento di un incarico al servizio sociale a scopo di vigilanza e sostegno, mantenendo il minore collocato presso il padre, con l’ausilio dei nonni paterni. Il Tribunale Ordinario di Bologna, con la citata ordinanza del 13-11-2018, riteneva che rientrassero nella competenza del Tribunale per i Minorenni, in quanto giudice preventivamente adito, le decisioni non solo “afferenti alla responsabilita’ genitoriale, all’affido e al collocamento del minore”, ma anche quelle “relativamente ai profili economici funzionali all’interesse superiore del figlio della coppia” (assegnazione della casa familiare e contributo al mantenimento).
3. Con ordinanza depositata il 13-10-2020 il Tribunale per i Minorenni, nel precisare di ritenere sussistente la propria competenza, in quanto giudice preventivamente adito, limitatamente alla pronuncia di provvedimenti ex articolo 333 c.c., ha sollevato conflitto negativo di competenza in ordine al procedimento ex articolo 337 ter c.c., ritenendo di non avere alcuna competenza relativamente ai profili economici che discendono dalla separazione della coppia genitoriale e dall’affidamento del figlio, quali l’assegnazione della casa familiare e la determinazione del contributo per il mantenimento del minore, trattandosi di competenze non specificatamente attribuite al Tribunale per i minorenni, in base a quanto previsto dalla tassativa indicazione di cui all’articolo 38 disp. att. c.c..
4. La Procura Generale ha concluso per l’affermazione della competenza del Tribunale Ordinario in ordine alla regolamentazione dei rapporti economici da assumersi nell’interesse del minore.
5. Le parti non hanno svolto attivita’ difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, occorre dare atto dell’ammissibilita’ del regolamento d’ufficio, conformemente all’orientamento consolidato di questa Corte che ne esclude la natura di mezzo d’impugnazione, ravvisandovi piuttosto uno strumento volto a sollecitare l’individuazione del giudice naturale, precostituito per legge, al quale compete la trattazione, anche interinale o provvisoria ma comunque esclusiva, dell’affare, e riconoscendone pertanto la compatibilita’ con i procedimenti in camera di consiglio (cfr. Cass., Sez. VI, 4/08/2011, n. 16959; Cass., Sez. I, 7/04/2004, n. 6892).
2. Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuita’ (cfr. da ultimo Cass.16338/2021; Cass.n. 20202/2018), ai sensi dell’articolo 38 disp. att. c.c. come novellato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, articolo 3, il criterio della prevenzione trova applicazione, determinando la vis actractiva del giudice preventivamente adito, solo nell’ipotesi di precedente pendenza di un giudizio di separazione o di divorzio o ex articolo 316 c.c. avanti al Tribunale Ordinario, verificandosi, in tal caso e in via derogatoria rispetto alla regola ordinaria, l’attribuzione di competenza allo stesso Tribunale Ordinario anche dei procedimenti de potestate. Non puo’, invece, operare la vis actractiva in senso inverso, ovvero quella del Tribunale per i minorenni, anche se precedentemente adito, poiche’ il procedimento ex articolo 337 ter c.c. non rientra tra le competenze del Tribunale per i Minorenni tassativamente individuate dall’articolo 38 disp. att. c.c.. Per effetto di tale ripartizione, la competenza in ordine ai provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilita’ genitoriale resta disciplinata dal criterio della prevenzione, nel senso che al tribunale per i minorenni restano attribuiti i soli procedimenti promossi senza che sia pendente un giudizio di separazione o divorzio o ex articolo 316 c.c. o anteriormente alla proposizione della relativa domanda (la quale, ai sensi dell’articolo 5 c.p.c., non puo’ comportarne la sottrazione al giudice competente), mentre, laddove il giudizio concernente la crisi familiare sia stato promosso anteriormente o contestualmente, la competenza resta unitariamente attribuita al giudice cui spetta la cognizione della domanda di separazione, divorzio o ex articolo 316 c.c. Nessun rilievo puo’ assumere, in proposito, la circostanza che il procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni possa essere attivato ad iniziativa del Pubblico Ministero, chiamato ad intervenire, ma con poteri d’impulso e partecipazione piu’ limitati, anche nel giudizio di separazione o divorzio o in quello di cui all’articolo 316 c.p.c., non incidendo tale differenza sulla identita’ delle parti del giudizio, coincidenti pur sempre con i genitori del minore al quale si riferiscono i provvedimenti richiesti, e ben potendo i diversi uffici del Pubblico Ministero porre in essere opportuni meccanismi di raccordo e trasmissione degli atti (cfr. Cass. n. 1866/2019 tra le tante).
Questa Corte ha altresi’ chiarito che, sebbene, al pari di quanto accade nell’ipotesi di preventiva proposizione della domanda di separazione o di divorzio o di quella ex articolo 316 c.c., possano ravvisarsi indubbie interrelazioni o interferenze tra i due tipi di procedimento, il carattere tassativo delle competenze attribuite al tribunale per i minorenni e la mancata previsione di una vis attractiva in favore dello stesso impongono di ritenere che il giudizio successivamente promosso dinanzi al tribunale ordinario resti attribuito alla competenza di quest’ultimo, ferma restando la necessita’ di tener conto, nell’adozione dei provvedimenti nell’interesse della prole, delle determinazioni assunte dal giudice specializzato, destinate inevitabilmente a ripercuotersi sul regime dell’affidamento dei figli e sulla disciplina dei rapporti tra gli stessi ed i genitori (cosi’ da ultimo Cass.16338/2021 citata). In tal senso depone chiaramente la disciplina dettata dall’articolo 38 disp. att. c.c., la quale, nell’estendere la competenza del tribunale ordinario alla domanda di adozione dei provvedimenti riguardanti il figlio nato fuori del matrimonio, in precedenza ritenuta spettante alla competenza del tribunale per i minorenni, si limita ad escludere la competenza di quest’ultimo in ordine ai provvedimenti di cui agli articoli 330 e s.s. c.c., in riferimento all’ipotesi in cui al momento della proposizione della relativa domanda sia gia’ pendente un giudizio ex articolo 316 c.c., ma nulla dispone in ordine all’ipotesi inversa, che resta pertanto soggetta alla disciplina generale.
2.1. In applicazione di tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire, il giudice competente a provvedere in ordine all’affidamento del figlio ed alla disciplina dei rapporti con il genitore non collocatario, nonche’ alla determinazione del contributo dovuto da quest’ultimo per il mantenimento del minore, dev’essere individuato, nella specie, nel Tribunale ordinario di Bologna. La preventiva proposizione, da parte del Pubblico Ministero, della domanda di adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 333 c.c. dinanzi al Tribunale per i minorenni di Bologna, pur escludendo l’attrazione del relativo procedimento alla competenza del Tribunale ordinario, non consente, infatti, di ritenere che la domanda proposta dinanzi a quest’ultimo resti a sua volta attratta alla competenza del Giudice minorile, con la conseguenza che ciascun procedimento dovra’ proseguire dinanzi al Giudice cui e’ attribuita la relativa competenza.
3. La natura officiosa dell’iniziativa esclude la necessita’ di provvedere al regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Bologna in ordine al procedimento promosso dal Pubblico Ministero ai sensi dell’articolo 333 c.c. e del Tribunale ordinario di Bologna in ordine al procedimento promosso da (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 337-ter c.c., disponendo la riassunzione di ciascun processo dinanzi al Giudice rispettivamente competente nel termine di legge.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalita’ e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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