Corte di Cassazione, sezione penale, Sentenza 29 gennaio 2020, n.3730
Massima estrapolata:
In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve ordinare la sospensione dell’efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all’esito positivo del quale potrà essere dichiarata l’estinzione del reato e ridotta della metà la sanzione della sospensione
Sentenza 29 gennaio 2020, n.3730
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Napoli il 24 settembre 2018 ha integralmente confermato la sentenza con cui il Tribunale di Avellino il 17 ottobre 2016, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto ——- responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285: valore alcoolemico pari a 2,46 grammi / litro), fatto commesso il 30 ottobre 2013, in ora notturna, e, in conseguenza, lo ha condannato alla pena di giustizia, sostituita ex art. 186, comma 9-bis, del d. Igs. n. 285 del 1992, con il lavoro di pubblica utilità, oltre alla confisca dell’automobile condotta nell’occasione ed alla sospensione della patente di guida per la durata di un anno. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo, con il quale denunzia violazione di legge (art. 186, comma 9-bis, del d. Igs. n. 285 del 1992). Il ricorrente, premesso che la sentenza conterebbe due irregolarità – errori materiali (si riferisce in epigrafe anche il capo di accusa dal quale l’imputato è stato assolto in primo grado; nel dispositivo il prenome dell’imputato è erroneamente indicato come ‘Giuseppe’ anziché come ‘Pasquale’), lamenta l’erronea applicazione nel caso di specie della norma del codice della strada che consente la sostituzione della pena con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità. Rammenta di avere con motivi nuovi di appello censurato la erronea sospensione della patente di guida, invocando un precedente di legittimità (Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv. 271040-01: «In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella de/lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida») ma di avere la Corte di appello fornito una risposta stimata insoddisfacente, in quanto illegittima ed erronea. Si legge alla p. 4 della motivazione che «[…] del tutto correttamente il giudice di primo grado ha disposto la sospensione della patente per anni uno. Soltanto dopo l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e soltanto dopo l’accertamento che esso è stato svolto, ed il giudice potrà valutare se lo svolgimento abbia avuto esito positivo, nel qual caso potrà procedere a ridurre la durate della sospensione medesima (cfr. art. 186 co 9 bis seconda parte cds)». Rileva al riguardo il ricorrente che «Se fosse corretto il ragionamento della Corte territoriale, il —– potrebbe beneficiare del dimezzamento della durata di sospensione della patente solo dopo avere svolto il lavoro di pubblica utilità per nove mesi e giorni diciotto ed all’esito di una udienza fissata dopo la scadenza del predetto termine. Ovvero, dopo aver scontato anche la pena accessoria della sospensione della patente nella sua interezza (avendone già scontato preventivamente due mesi). A quel punto quale il senso del possibile dimezzamento previsto dalla norma ? » (così alla p. 3 del ricorso). Ciò posto, —— lamenta la omessa sospensione da parte dei giudici di merito degli effetti della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida durante il periodo di svolgimento della sanzione sostitutiva, invocando al riguardo parte della motivazione della già richiamata sentenza di Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv. 271040- 01 (punto n. 5 del relativo ‘considerato in diritto’), ove si sottolinea sia il tenore testuale delle espressioni impiegate dal legislatore sia la possibile vanificazione del provvedimento di riduzione della metà del periodo di sospensione del titolo abilitativo in ragione dei tempi fisiologici commessi al procedimento di verifica del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’omessa sospensione dell’efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida applicata. 3.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Il pertinente richiamo giurisprudenziale del ricorrente è alla sentenza di Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv. 271040-01, nella cui parte motiva, in particolare al punto n. 5 del ‘considerato in diritto’, si legge quanto segue: «In vero, l’immediata esecutività della sola sanzione accessoria della sospensione della patente rischierebbe, in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, di rendere – verosimilmente, dati i tempi fisiologici di fissazione della nuova udienza per dichiarare estinto il reato e disporre la riduzione alla metà della sanzione amministrativa – vani gli effetti della successiva riduzione della metà della sospensione stessa […] Milita, a favore di tale tesi, il testo della norma in parola secondo cui, nell’ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva con ‘ripristino’ di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente. Il significato del termine ‘ripristino’ utilizzato dal legislatore non può che significare ‘rimessa in vigore’, ‘ristabilire’, ‘riportare ad uno stato precedente’ (dall’unione di ri-, di nuovo, e il latino pristìnus, anteriore). Il che presuppone che, prima del ‘ripristino’, l’efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida inflitta sia stata sospesa». La conseguenza – doverosa – è che «In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. Corte di Cassazione – copia non ufficiale 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida» (così la massima ufficiale tratta dalla citata pronunzia di Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv. 271040-01), principio recentemente ribadito da Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, P.G. in proc. Ferrarini, Rv. 272531-01, secondo cui «In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre – ove prevista – la confisca del veicolo e contestualmente deve ordinare la sospensione dell’efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all’esito positivo del quale potrà essere dichiarata l’estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca» (così la massima; v. altresì il condivisibile ragionamento svolto al punto n. 3 del ‘considerato in diritto’). 4. Non essendosi i giudici di merito attenuti a tale condivisibile principio, cui va data senz’altro continuità, deve, in conseguenza, provvedersi come in dispositivo, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., limitatamente alla sospensione dell’efficacia della sospensione della patente di guida. Va altresì corretto ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., come da dispositivo, l’errore materiale, segnalato nel ricorso, contenuto nella sentenza impugnata con oggetto il prenome dell’imputato. Motivazione semplificata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa sospensione della efficacia della sanzione amministrativa accessoria fino all’esito della valutazione del lavoro di pubblica utilità, sospensione che dispone. Ordina la correzione del dispositivo della sentenza impugnata nel senso che ove si legge ‘Giuseppe’ si legga ‘Pasquale’. Così deciso in Roma il 7 novembre 2019
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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