L’autorizzazione alla detenzione delle armi

Consiglio di Stato, Sentenza|6 luglio 2021| n. 5136.

L’autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d’armi può essere soddisfatta solo nell’ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell’autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi e potendo l’Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa “affidabilità ” all’uso delle stesse.

Sentenza|6 luglio 2021| n. 5136. L’autorizzazione alla detenzione delle armi

Data udienza 17 giugno 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Detenzione di armi – Autorizzazione – Natura eccezionale – Accoglimento della richiesta – Presupposti – Individuazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10755 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli Avvocati Mi. Ca. e Al. Pa., con domicilio digitale come da PEC indicata in atti;
contro
Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. -OMISSIS-, resa tra le parti,
e depositata il -OMISSIS-, non notificata, con cui era respinto il ricorso proposto per l’annullamento:
1) del decreto del Prefetto della Provincia di Genova n. -OMISSIS- – Ordine e Sicurezza Pubblica in data 7 aprile 2016, notificato il successivo 19 maggio 2016
con il quale era fatto divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti a qualsiasi titolo possedute; ed era disposto contestualmente che ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., comma 2, che lo stesso potesse cedere le armi e le munizioni cautelativamente ritirate a terzi non conviventi, con l’osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia, entro 150 giorni dalla data di notifica dell’atto, pena la confisca;
nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente, richiamato, connesso e/o conseguente, e segnatamente della nota Prefettura U.T.G. di Genova -OMISSIS-, ad oggetto “Procedimento di divieto detenzione armi, munizioni e materie esplodenti – avvio del procedimento”; della nota Prefettura U.T.G. di Genova -OMISSIS-, di pari oggetto.
e per l’accertamento ex art. 116, c. 2-5 C.P.A.
del diritto dell’appellante ad ottenere copia integrale di tutti i documenti afferenti alla pratica e sulla cui base sono stati emanati i provvedimenti impugnati, anche e segnatamente per quanto concerne l’identificazione dei soggetti segnalanti in relazione agli accadimenti del -OMISSIS-;
e la conseguente condanna
dell’intimata Amministrazione a produrre in giudizio, esibire e/o comunque fornire al ricorrente i documenti stessi, nessuno escluso od eccettuato;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 6, comma 1, lett. e) del d.l. 1 aprile 2021 n. 44, con il quale è stato prorogato il regime per lo svolgimento delle udienze da remoto fino alla data del 31 luglio 2021;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza con modalità da remoto del giorno 17 giugno 2021 il Cons. Solveig Cogliani e dati per presenti per le parti gli Avvocati come da note d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

L’autorizzazione alla detenzione delle armi

FATTO e DIRITTO

I – Il presente giudizio è attinente al provvedimento di divieto di detenzione di armi determinato dal verbale da cui emergeva l’intervento delle forze dell’ordine insieme al personale volontario della Croce rossa ed alla guardia medica per un segnalato litigio tra -OMISSIS-.
L’episodio era caratterizzato da una certa gravità in ragione dell’accertato -OMISSIS- dell’attuale appellante e del -OMISSIS-.
Nello stesso verbale si riportava che -OMISSIS-, pur non volendo sporgere denunzia, manifestava timore per la propria incolumità .
La sentenza di primo grado, nel respingere il gravame, dava atto dell’intervento del 118.
Avverso siffatta sentenza, l’appellante deduce i seguenti motivi di appello:
1 – error in iudicando e in procedendo per violazione dei principi di effettività e pienezza della tutela e giusto processo ai sensi degli artt. 1 e 2 c.p.a., violazione degli artt. 63-64 c.p.a. e dell’art. 112 c.p.c.; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; omessa pronunzia; omessa e/o erronea valutazione/travisamento degli atti e fatti di causa, laddove la sentenza impugnata nel capo con cui avrebbe ritenuto immotivatamente di perimetrare l’ambito dell’impugnativa proposta in prime cure, escludendo dall’impugnativa il provvedimento interdittivo in materia di armi notificato anche a-OMISSIS-;
2 – error in iudicando e in procedendo per violazione degli artt. 63 e 64 c.p.a. e 112 c.p.c.; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; omessa pronunzia; omessa e/o erronea valutazione degli atti e fatti di causa, acquisiti e pacifici anche ex art. 64 c.p.a., in relazione alle dedotte doglianze ed allegazioni non specificamente contestate; travisamento; difetto assoluto e/o perplessità di motivazione della sentenza impugnata; illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, violazione e/o falsa applicazione della disciplina normativa di riferimento, e segnatamente degli artt. 10 e 39 T.U.L.P.S. approvato con
r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e delle ll. 18 aprile 1975, n. 110 e 22 maggio 1975, n. 152 e ss.mm.ii., violazione dell’art. 3 e dell’art. 10 della l.7 agosto 1990, n. 241, violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, eccesso di potere per travisamento assoluto del fatto, difetto di presupposti, difetto di istruttoria, difetto e/o carenza assoluta di motivazione, illogicità intrinseca, contraddittorietà, sviamento.
Con riferimento alla menzione del verbale CC di -OMISSIS- ed alla conflittualità tra -OMISSIS-, sottolinea l’appellante che non vi è alcuna denuncia a carico dell’appellante e dall’audizione personale e congiunta -OMISSIS– tenutasi presso la Prefettura-UTG di Genova -OMISSIS- la vicenda descritta risulterebbe ridimensionata. Ulteriore conferma, della tesi dell’appellante dovrebbe rinvenirsi nella circostanza che i due originari ricorrenti, a distanza ormai di -OMISSIS- dai fatti assunti come sintomatici e rilevanti ai fini di causa, non abbiano mai -OMISSIS-.
L’appellante allega dichiarazioni -OMISSIS- relativamente alla condotta dell’interessato.
All’udienza di discussione del 17 giugno 2021, a seguito di note d’udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

 

L’autorizzazione alla detenzione delle armi

 

II – L’appello è infondato.
III – Quanto al primo motivo di appello, vale osservare che correttamente il primo giudice ha evidenziato la mancanza dell’indicazione del provvedimento emesso nei confronti del–OMISSIS- nell’epigrafe del ricorso nonché della carenza di specifiche censure.
La pronunzia, pertanto, risulta tutt’altro che immotivata nel circoscrivere il perimetro della controversia.
IV – Quanto al secondo gruppo di censure, deve trovare applicazione nel presente giudizio quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza della Sezione, da cui non vi è motivo di discostarsi.
“Nel nostro ordinamento, l’autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d’armi può essere soddisfatta solo nell’ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell’autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014), e potendo l’Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa “affidabilità ” all’uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013; n. 4121/2014)” (2404/2017).
Nella specie, l’Amministrazione, ha motivato con riferimento ad un episodio specifico, come sopra riportato, e dunque, sulla base di concreti elementi idonei a supportare un non irragionevole timore in ordine alla mancanza di garanzia di comportamenti equilibrati e corretti dell’appellante.
V – Per tutto quanto sin qui ritenuto, l’appello deve essere respinto e, per l’effetto, deve essere confermata la sentenza appellata.
VI – Si rinvengono giusti motivi per compensare le spese del presente grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata -OMISSIS-.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 17 giugno 2021 con l’intervento dei magistrati:
Michele Corradino – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Giulia Ferrari – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere, Estensore

 

 

L’autorizzazione alla detenzione delle armi

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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