Interventi edilizi le impugnative ed il dies a quo

Consiglio di Stato, Sentenza|2 luglio 2021| n. 5076.

Interventi edilizi le impugnative ed il dies a quo

L’inizio dei lavori segna il dies a quo della tempestiva proposizione del ricorso laddove si contesti l’an della edificazione (cioè laddove si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area), mentre laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.) il dies a quo va fatto coincidere con il completamento dei lavori ovvero con il grado di sviluppo degli stessi, ove renda palese l’esatta dimensione, consistenza, finalità, dell’erigendo manufatto, ferma restando la possibilità, da parte di chi solleva l’eccezione di tardività, di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente.

Sentenza|2 luglio 2021| n. 5076. Interventi edilizi le impugnative ed il dies a quo

Data udienza 11 maggio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Interventi edilizi – Permesso di costruire – Impugnative – Dies a quo – Contestazioni dell’an e del quomodo – Differenze

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3046 del 2015, proposto da
Pi. Eu., rappresentato e difeso dall’avvocato Um. Se., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Comune di Terni, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pa. Ge., domiciliato presso la Cons. di Stato Segreteria in Roma, piazza (…);
nei confronti
Co. Ba. S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Gi. Ra., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
Provincia di Terni non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria Sezione Prima n. 00459/2014, resa tra le parti, concernente istanza di annullamento del permesso di costruire per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso rilasciato al controinteressato
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Terni e di Co. Ba. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza straordinaria del giorno 11 maggio 2021 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati nessuno presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Interventi edilizi le impugnative ed il dies a quo

FATTO e DIRITTO

1. È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, n. 00459/2014, di reiezione dei ricorsi riuniti e motivi aggiunti proposti dal sig. Pi. Eu. per l’annullamento del permesso di costruire rilasciato con procedimento semplificato ex art. 4, d.P.R. n. 447/1998 in favore di Co. Ba. S.r.l., avente ad oggetto la ristrutturazione del fabbricato sita in Terni via (omissis) (fg. cat. (omissis), part. lla (omissis)).
Con il primo ricorso (n. 412/09) è stata impugnata l’autorizzazione unica n. 338 del 1° agosto 2008 all’insediamento dell’attività produttiva commerciale-direzionale” relativamente alla realizzazione dello stralcio “A” dell’opera.
Con il secondo ricorso (n. 352/10), il gravame è stato esteso allo stralcio “B” dell’opera, da realizzare in un secondo momento e assoggettato al permesso di costruire n. 214 del 26 maggio 2010.
Con motivi aggiunti è stata impugnata la variante n. 431 del 16/11/2009 che ha modificato la destinazione d’uso dell’edificio pressoché totalmente in residenziale, per effetto dell’approvazione del nuovo PRG di Terni approvato il 16 dicembre 2008.
1.2. Il ricorrente, proprietario della particella n. (omissis), fg. (omissis) del N.C.T. di Terni, confinante con la particella n. (omissis), fg. (omissis) del N.C.T. di Terni, ove ha sede il complesso immobiliare in origine costituito dal vecchio Convento delle Suore Orsoline oggetto dell’intervento, ha dedotto l’illegittimità del primo dei due manufatti, la cui ristrutturazione previa demolizione sarebbe stata assentita nel permesso di costruire di cui all’autorizzazione unica n. 338 del 1° agosto 2008, con modifica nella volumetria, mutamento della sagoma e del sedime e con il cambio di destinazione d’uso rispetto al fabbricato preesistente onde consentire la devoluzione ad attività commerciale e direzionale; anche il permesso di costruire n. 214, rilasciato a completamento, il 26 maggio 2010, a suo avviso, sarebbe stato illegittimamente concesso in quanto l’edificio preclude aria e luce al suo fabbricato.
2. Con sentenza non definitiva n. 262/2012 del 10 luglio 2012, il Tar ha riunito i ricorsi, respinto le eccezioni in rito e, all’esito del deposito della verificazione, ha trattenuto in decisione i ricorsi.
2.1 Esaminata la disciplina urbanistica dell’area in cui ricade l’intervento – avente destinazione d’uso a “strutture per attività ricettive e pararicettive”… “strutture per attività commerciali (nei limiti e nelle modalità stabilite dall’art. 21 NTA della variante a PRG Zone Centrali – art. 24 L.R. n. 31/97)… uffici… artigianato di servizio” da realizzarsi mediante intervento edilizio diretto con convenzione accessiva – il Tar ha respinto i motivi d’impugnazione incentrati sulla qualificazione dell’intervento edilizio quale nuova opera anziché di ristrutturazione del compendio immobiliare preesistente.
Per fondare il decisum, oltre la disciplina urbanistica, i giudici di prime cure hanno richiamato l’art. 13 comma 1, lett. c) l.r. 1/2004, nel testo vigente al momento del rilascio dell’autorizzazione unica n. 338 del 2008, laddove subordina a permesso di costruire la “ristrutturazione edilizia diversa da quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lett. d) che comprenda anche modifiche del volume, della sagoma e dell’area di sedime”.
Negli “interventi di ristrutturazione edilizia”, alla stregua della norma regionale – si sottolinea in sentenza – sono ricompresi anche quelli “consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, sagoma e area di sedime preesistenti che, mediante un insieme sistematico di opere, possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”.
2.2 Viceversa, valorizzando la verificazione tecnica in atti, sul rilievo che il nuovo manufatto è, rispetto al precedente, più grande per altezza e più piccolo per area di sedime, ma non per sagoma e per volumetria, il Tar ha accolto il gravame limitatamente alla censura di maggiore altezza del nuovo fabbricato, escludendo la possibilità di configurare nell’intervento una nuova edificazione.
3. Appella la sentenza il dott. Pi. Eu.. Resiste Co. Ba. S.r.l. che, a sua volta propone appello incidentale avverso il capo di sentenza d’accoglimento del ricorsi.
4. Alla pubblica udienza dell’11 maggio 2021 tenuta in modalità telematica da remoto la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
5. Va esaminato per primo l’appello incidentale con il quale la società esecutrice l’intervento, oltre ad impugnare il capo di sentenza d’accoglimento dei ricorsi ad essa avverso, ripropone l’eccezione, respinta dal Tar, di irricevibilità del ricorso di primo grado, n. 412/2009, proposto da Eustachi avverso l’Autorizzazione unica n. 338/2008.
Secondo la società appellante ai fini del decorso del termine per l’impugnazione non è necessario che il ricorrente conosca “l’atto in tutti i suoi elementi”: è “invece sufficiente” la conoscenza degli elementi essenziali, quali l’autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo.
Le tempistiche dell’edificazione e la scrittura privata fra il ricorrente e la società del 21.11.2008 sarebbero sul punto dirimenti.
5.1 Il motivo è infondato.
In fatto, la scrittura richiamata non dà conto dell’avvenuta conoscenza della natura, del tipo, delle dimensioni strutturali e morfologiche d’intervento ritenuta necessaria a far decorrere il termine per l’impugnazione.
In diritto, a riguardo, è risolutivo l’indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, a mente del quale “l’inizio dei lavori segna il dies a quo della tempestiva proposizione del ricorso laddove si contesti l’an della edificazione (cioè laddove si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area), mentre laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.) il dies a quo va fatto coincidere con il completamento dei lavori ovvero con il grado di sviluppo degli stessi, ove renda palese l’esatta dimensione, consistenza, finalità, dell’erigendo manufatto, ferma restando la possibilità, da parte di chi solleva l’eccezione di tardività, di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente” (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 2017 n. 998).
6. Con il motivo sostanziale dell’appello incidentale, la società lamenta l’errore di giudizio in cui sarebbe ricorso il Tar laddove ha ritenuto che l’aumento dell’altezza del fabbricato rispetto a quello preesistente sia ex illegittimo, senza affatto considerare che l’incremento in altezza, nel rispetto dell’art. 13, comma1, lett. c) l.r. 1/2004, non ha comportato alcun incremento volumetrico.
6.1 La questione, per economia processuale va a esaminata congiuntamente ai motivi dell’appello principale incentrati sull’ambito applicativo della norma regionale in forza della quale è stato autorizzato l’intervento.
In senso sistematico, l’art. 13, comma1, lett. c) l.r. 1/2004, come novellato, disciplina la ristrutturazione c.d. “pesante” comportante la possibilità di un corpo di fabbrica sostanzialmente nuovo e diverso dal precedente, senza che ciò implichi nuova edificazione, ferma restando la conservazione nel fabbricato ricostruito dell’altezza pari a quella del fabbricato demolito.
Testualmente, la norma consente le modifiche riguardanti “il volume, la sagoma e l’area di sedime” del precedente manufatto ma non l’altezza.
A sua volta, a disciplina urbanistica non è ostativa all’intervento.
Nel nuovo PRG del Comune di Terni, approvato con delibera consiliare n. 307 del 15 dicembre 2008, l’area è classificata ad “attrezzatura di interesse comune con quota residenziale ((omissis) disciplinata dall’art. 148 delle NTA).
Nelle zone per attrezzature comuni, di cui al comma 5 dell’art. 148 è ammessa per la zona siglata (omissis) e compresa fra le vie (omissis), ai sensi del co. 5.2. “la demolizione degli edifici esistenti e la ricostruzione con la medesima volumetria: le destinazioni ammesse sono quelle del co. 1, per la superficie relativa all’indice 0,8 mq./mq. e per la restante volumetria a residenza, tutti gli altri parametri restano invariati”.
Fra le destinazioni previste figurano imprese finanziarie, servizi alle attività produttive, sportelli bancari, servizi privati, esercizi di pubblico servizio, attività ricettive, esercizi commerciali e ai sensi del comma 2, le modalità di attuazione e le destinazioni d’uso per ogni area saranno fissate con deliberazione del consiglio comunale che determinerà nel caso di intervento da parte dei privati eventuali forme di convenzionamento con precisi vincoli di scadenza.
6.2 In definitiva la norma regionale e la disciplina urbanistica consentono, fatto salvo il rispetto dell’altezza, la ristrutturazione (c.d. pesante) del preesistente fabbricato.
Come correttamente sottolineato dal Tar, in senso qui condiviso, il solo fatto che l’edificio abbia una maggiore altezza rispetto a quello originario non implica che l’opera sia qualificata come nuova edificazione con illegittimità dell’intero progetto e corrispondente obbligo di riedizione del procedimento: sotto l’aspetto letterale ne è prova la maggiore ampiezza dei parametri di cui la norma regionale consente la modifica rispetto a quella di piano limitata alla sola volumetria, ferme la sagoma e l’area di sedime.
Il manufatto, contrariamente a quanto supposto dal ricorrente nei motivi d’appello, non è nuova edificazione, non necessita di un diverso titolo abilitativo rispetto a quello rilasciato in forza del quale è stato realizzato.
7. Conclusivamente l’appello principale e quello incidentale devono essere respinti.
8. La reciproca parziale soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello ed incidentale, come in epigrafe proposti, li respinge.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Oreste Mario Caputo – Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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