L’attività di determinazione dei criteri di valutazione

Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 19 giugno 2020, n. 3918.

La massima estrapolata:

L’attività di determinazione dei criteri di valutazione rientra nell’ampia discrezionalità della Commissione esaminatrice ed è pertanto sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo nel merito dell’azione amministrativa, salvo che non sia “ictu oculi” inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.

Sentenza 19 giugno 2020, n. 3918

Data udienza 23 aprile 2020

Tag – parola chiave: Concorsi pubblici – Notai – Prove – Criteri di valutazione – Discrezionalità della commissione esaminatrice – Sindacato – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3883 del 2019, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Sa. Am. e Gi. Or., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
nei confronti
il signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il giudizio di inidoneità nelle prove scritte del concorso a 500 posti di notaio, indetto con D.M. D.D. 21 aprile 2016, e la relativa graduatoria.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2020, svoltasi in video conferenza, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, il consigliere Nicola D’Angelo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La signora -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al Tar per il Lazio, sede di Roma, il verbale n. 658 del 27 aprile 2018 della Commissione per l’esame teorico-pratico del concorso a 500 posti di notaio, indetto con D.M. D.D. del 21 aprile 2016, nella parte in cui è stata dichiarata non idonea, unitamente al foglio allegato al verbale stesso, recante gli argomenti sottoposti alla candidata nella prova orale, con i giudizi assegnati nelle singole materie, oltre ai punteggi delle prove scritte.
2. Con motivi aggiunti ha poi impugnato, sotto altri profili, il predetto verbale n. 658 del 27 aprile 2018, nonché il decreto del Ministero della Giustizia del 15 febbraio 2019, recante l’approvazione della graduatoria del concorso, e il provvedimento del 18 febbraio 2019, recante l’elenco delle sedi disponibili.
3. Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio ed ha dichiarato irricevibili i motivi aggiunti.
4. In particolare, lo stesso Tribunale ha ritenuto infondate le censure relative alla mancata attribuzione di un voto da parte della Commissione di concorso a conclusione della prova orale (la Commissione ha formulato solo un giudizio di inidoneità ) e all’asserita illegittimità del verbale n. 658 del 27 aprile 2018, nella parte in cui ha fatto propria la motivazione dell’inidoneità senza indicare, oltre le domande proposte, le risposte della ricorrente.
5. Il giudice di primo grado ha poi ritenuto irricevibili i motivi aggiunti in quanto tardivi poiché proposti, a distanza di quasi un anno, con riferimento all’illegittimità del verbale n. 658 del 27 aprile 2018 (le circostanze dedotte, cioè il difetto di requisiti in capo a due membri della Commissione, sarebbero state comunque agevolmente conoscibili al momento della proposizione del ricorso originario, mediante l’accesso agli atti).
6. La predetta sentenza è stata impugnata dalla signora -OMISSIS- sulla base dei seguenti motivi di appello.
6.1. Il Tar ha ritenuto tardivi i motivi aggiunti proposti in primo grado in forza del solo rilievo che sarebbero stati fondati su circostanze che avrebbero potuto essere agevolmente conosciute dalla ricorrente sin dal momento della presentazione del ricorso introduttivo, previo esercizio del diritto di accesso. Tuttavia, per quanto riguarda la mancanza di requisiti di una commissaria, l’appellante evidenzia che la circostanza è stata conosciuta solo a seguito di accesso agli atti dal quale è risultato che l’autodichiarazione resa dallo stessa commissaria non conteneva cenno ai suoi precedenti penali o disciplinari. In ogni caso, il giudice di primo grado non ha considerato che la ricorrente ha fornito la prova documentale dell’impossibilità di ottenere informazioni sui precedenti (penali e disciplinari) della medesima commissaria mediante l’accesso agli atti del concorso in ragione del fatto che in un primo momento tali informazioni non erano disponibili (solo con nota del 12 dicembre 2018 il Ministero della Giustizia invitava i componenti delle commissioni del concorso notarile a dichiarare di non aver riportato condanne penali).
6.2. Di conseguenza, parte appellante ripropone i motivi aggiunti dichiarati irricevibili, relativi, in particolare, alla circostanza che uno dei commissari che l’hanno esaminata ha partecipato alla commissione pur avendo riportato una condanna penale, passata in giudicato, per corruzione in atti contrari ai doveri d’ufficio, quindi in violazione dell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/200.
Dal verbale impugnato, n. 658 del 27 aprile 2018, è inoltre risultato che un altro dei commissari, in violazione del comma 3 dell’art. 5 del d.lgs. n. 166/2006, aveva già partecipato anche alla commissione del precedente concorso notarile.
6.3. Quanto al ricorso introduttivo del giudizio, l’appellante evidenzia come il Tar abbia erroneamente respinto il primo motivo di censura relativo alla mancata assegnazione di un voto in luogo del giudizio di inidoneità formulato dalla Commissione all’esito della prova orale, nonché la carenza di motivazione della sentenza impugnata sul secondo motivo di gravame. Il Tar si sarebbe infatti limitato a motivare il rigetto del primo di ricorso, sostenendo la sufficienza della valutazione di inidoneità riportata nel verbale, senza soffermarsi in ordine al rigetto del secondo profilo di censura che aveva ad oggetto la carenza di motivazione dello stesso giudizio (la Commissione ha fatto propria la motivazione del giudizio negativo sulla prova orale indicando le domande proposte e sommari giudizi negativi senza far riferimento alle specifiche risposte della ricorrente).
7. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello. Ha poi depositato il 16 maggio 2019 un ricorso incidentale con il quale, in via subordinata alla reiezione dell’appello principale, ha evidenziato:
– l’inammissibilità dei motivi aggiunti per mancata impugnazione dell’atto presupposto (è stata contestata la composizione della Commissione in sede di esame orale, ma non è stata impugnato l’atto presupposto di nomina della stessa Commissione);
– la carenza di contraddittorio. La ricorrente ha impugnato anche la graduatoria finale e di conseguenza avrebbero dovuto essere chiamati nel giudizio i controinteressati, come evincibili dalla graduatoria medesima.
8. Parte appellante e il Ministero della Giustizia hanno poi depositato ulteriori documenti e scritti difensivi.
9. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso.
9.1. La stessa ordinanza è stata così motivata: “Considerato che le censure di cui al ricorso introduttivo appaiono obiettivamente non sostenute da adeguato fumus;
Considerato che, per quanto riguarda le questioni nodali evocate con i motivi aggiunti, allo stato – e fatti salvi gli opportuni approfondimenti in sede di merito – sembra da condividere il giudizio di tardività formulato dal TAR;
Rilevato infatti che l’interessata ha proposto detti motivi aggiunti a circa un anno di distanza dallo svolgimento della prova orale e quindi con un ritardo non ragionevolmente giustificabile, laddove – nel caso deciso da IV Sez. ord.za 4999/2018 – l’analoga contestazione era stata diligentemente mossa nei termini di decadenza;
Considerato che in fase di merito andrà pure valutato l’appello incidentale dell’Amministrazione (che non pare inammissibile nella misura in cui evoca questioni rilevabili d’ufficio) nella parte in cui lamenta l’omessa formale impugnazione del decreto di nomina della Commissione;
Considerato che in siffatto contesto di fumus complessivamente assai deficitario non risulta possibile concedere l’invocata misura cautelare”.
10. La causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge n. 18 del 2020, nell’udienza pubblica tenutasi in video conferenza il 23 aprile 2020.
11. L’appello non è fondato.
12. Con riferimento al primo profilo di censura, relativo alla dichiarazione di irricevibilità dei motivi aggiunti, va rilevato che sembra potersi condividere le conclusioni del giudice di primo grado in ordine alla tardività degli stessi, a prescindere dalla pur rilevante questione evocata nell’appello incidentale relativa alla mancata impugnazione dell’atto presupposto di nomina della Commissione (la ricorrente contesta la presenza di due commissari ma non ha impugnato l’atto con il quale gli stessi sono stati nominati).
12.1. I motivi aggiunti sono stati infatti proposti avverso ulteriori profili del verbale n. 658 del 27 aprile 2018 a distanza di tempo dall’effettuazione delle prove orali e comunque dopo la scadenza del termine decadenziale di sessanta giorni dalla conoscenza del giudizio di inidoneità .
12.2. In particolare, la sussistenza di una condanna penale a carico di un commissario poteva comunque essere accertata mediante accesso agli atti del Consiglio del notariato od anche al casellario penale.
12.3. Né l’assenza del dato dall’autocertificazione depositata dalla stessa commissaria (in quanto all’epoca non richiesto) può ritenersi giustificare la mancata attivazione di un’azione tesa a conoscere la medesima circostanza.
12.4. Ed infatti proprio il precedente giurisprudenziale citato dall’appellante (ordinanza del Consiglio di Stato n. 4999/2018), dimostra, come evidenziato nella sopra indicata ordinanza di questa Sezione n. -OMISSIS-, che analoga contestazione si sarebbe potuta proporre, nel medesimo contesto, nei termini di decadenza, senza incorrere, come asserito dall’appellante, nell’assolvimento di un onere probatorio sproporzionato ed irragionevole connesso ad un defaticante esercizio del diritto di accesso.
12.5. Anche in relazione alla contestazione mossa ad altro commissario, che aveva partecipato alla Commissione del precedente concorso, va rilevato che il dato era ampiamente conoscibile, tenuto conto che la composizione delle varie commissioni era pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, al quale peraltro l’appellante ha fatto riferimento per fondare la sua censura.
13. Quanto ai profili di appello relativi alla reiezione del ricorso introduttivo del giudizio, possono considerarsi fondate le conclusioni del Tar.
13.1. Non può infatti ritenersi sussistente l’invocata violazione dell’art. 12, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 166/2006, perché la Commissione, al termine della prova orale, ha omesso di indicare nel verbale i voti attribuiti da ciascun commissario ed il punteggio inferiore a quello minimo previsto dalla legge che aveva determinato l’inidoneità (i voti sono stati attribuiti solo ai candidati idonei).
13.2. Nello specifico, il d.lgs. n. 166/2006 di disciplina del concorso notarile prevede all’art. 12, comma 4, che “la sottocommissione, terminata la prova orale di ogni singolo candidato, assegna, in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio fino ad un massimo di cinquanta punti a ciascun gruppo di materie. A tal fine, ciascun commissario dispone di un voto da zero a dieci punti. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di trentacinque punti per ciascun gruppo di materie”. Il successivo comma 5 dispone che “la mancata approvazione è motivata. Nel caso di valutazione positiva il punteggio vale motivazione” il comma 6 prescrive che “Il segretario annota la votazione o la motivazione per ciascun gruppo di materie, facendolo risultare dal processo verbale”.
13.3. Sull’interpretazione di tale disposizione questa Sezione con la sentenza dell’8 marzo 2018 n. 1713 (al cui contenuto si fa richiamo) ha chiarito che il citato comma 4 deve essere “letto” congiuntamente a quanto previsto nel successivo comma 5. In sostanza, nessuna censura può essere mossa all’operato della Commissione che ha assegnato i voti per ciascun gruppo di materie soltanto ai candidati esaminati nella seduta dichiarati idonei, mentre nella scheda relativa alle votazioni riportate dall’appellante ha espresso un giudizio di insufficienza relativamente a ciascun gruppo di materie della prova orale e di complessiva non idoneità e nella pagina successiva del verbale ha riportato le domande rivolte ed il relativo giudizio.
13.4. Quanto alla mancanza nel verbale delle risposte date dall’appellante, va poi considerata l’irrilevanza del profilo dedotto, tenuto conto che la manifestazione di giudizio espresso da una commissione d’esame costituisce espressione di discrezionalità tecnica e può dirsi viziata solo se manifestamente illogica o basata su un travisamento dei fatti, non essendo consentita, vertendosi in giurisdizione generale di legittimità, la sostituzione del giudice all’Amministrazione nella valutazione delle risposte (la Commissione ha invece correttamente indicato nel verbale le domande per ogni singola materia, esprimendo la motivazione del giudizio di inidoneità ).
13.5. Giova a riguardo rammentare che la giurisprudenza, anche di questa Sezione, ha più volte affermato che l’attività di determinazione dei criteri di valutazione rientra nell’ampia discrezionalità della Commissione esaminatrice ed è pertanto sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo nel merito dell’azione amministrativa, salvo che non sia “ictu oculi” inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1643).
13.6. Tale condizione non sembra ricorre nella fattispecie in esame ove la Commissione ha utilizzato criteri di valutazione chiari e pertinenti per una prova di carattere “discorsivo” e “sistematico” come è quella scritta per l’accesso alla professione notarile, garantendo il principio di trasparenza dell’attività amministrativa, che rappresenta il fine perseguito dal legislatore, nel determinare la necessità di fissazione e verbalizzazione dei criteri in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 marzo 2011 n. 1398).
14. Per le ragion sopra esposte, l’appello va respinto e per l’effetto va confermata la sentenza impugnata.
15. Di conseguenza, va respinto anche l’appello incidentale promosso dall’Amministrazione appellata.
16. Le spese della presente fase di giudizio possono essere compensate, tenuto conto dell’articolata e complessa vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Respinge l’appello incidentale proposto dal Ministero della Giustizia.
Compensa le spese della presente fase di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di tutti i soggetti nominati nella sentenza.
Così deciso dal Consiglio di Stato nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020, svoltasi da remoto in audio conferenza, ai sensi dell’art. 84, comma 6, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli – Presidente
Luca Lamberti – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere, Estensore
Silvia Martino – Consigliere
Roberto Proietti – Consigliere

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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