Il giudizio del Comitato di verifica è espressione di discrezionalità tecnica

Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 19 giugno 2020, n. 3917.

La massima estrapolata:

Il giudizio del Comitato di verifica è espressione di discrezionalità tecnica, in linea generale sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali.

Sentenza 19 giugno 2020, n. 3917

Data udienza 23 aprile 2020

Tag – parola chiave: Infermità – Causa di servizio – Comitato di verifica – Giudizio – Discrezionalità tecnica – Sindacato – Limiti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1168 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Al. Mo., Fe. Sc., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fe. Sc. in Roma, via (…);
contro
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna Sezione Seconda n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2020 il Cons. Emanuela Loria;
Dato atto che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Mi. Te.” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza, VI Reparto, Ufficio Trattamento Economico Personale in quiescenza, Sezione Equo Indennizzo e Indennità Speciali – con provvedimenti dirigenziali n. 978 del 20.4.2011 (Pos. n. 77219) e n. 1027 del 28.4.2011 (Pos. n. 77219), in relazione alle domande prodotte dall’appellante, con le quali ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per le infermità “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-” e “-OMISSIS–“, ha decretato, a seguito di osservazioni prodotte dall’interessato, che le predette infermità non sono riconosciute come dipendenti da causa di servizio.
2. Il T.A.R. per la Sardegna, Sezione II, con la sentenza n. -OMISSIS-, ha respinto il ricorso proposto dall’istante per l’annullamento dei provvedimenti sopra citati nonché degli ulteriori atti presupposti e, in particolare, dei pareri del Comitato di verifica per la Cause di Servizio del 28.10.2010 resi nell’adunanza n. 498/2010, con i quali sono stati confermati, a seguito delle osservazioni prodotte dall’istante, i precedenti giudizi negativi, in ordine al riconoscimento delle infermità come dipendenti da causa di servizio.
3. Di talché, l’interessato ha interposto il presente appello, articolato nei seguenti motivi:
1. Error in iudicando. Erronea Pronuncia sui motivi del ricorso di primo grado: A. (Violazione di legge Art. 3 Legge 241/1990 Carenza di motivazione). B. (Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, istruttoria carente, motivazione carente) e C. (Contraddittorietà manifesta – Carenza di motivazione). Fondatezza dei medesimi. Motivazione apparente su punto decisivo della controversia. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Ingiustizia manifesta.
4. La sentenza del T.A.R. sarebbe viziata in quanto conterrebbe una motivazione soltanto apparente su un punto decisivo della controversia attinente al verificarsi o meno nella specie di una delle ipotesi eccezionali in cui il parere del Comitato di verifica può essere sindacato nella sua legittimità da parte del Giudice Amministrativo.
5. Il Comitato di verifica ha, infatti, negato il riconoscimento della causa di servizio sul rilievo che le infermità addotte dall’istante non sarebbero stata causata dal servizio svolto, sotto il profilo della concausalità efficiente e determinante; tale conclusione sarebbe tuttavia confliggente con le conclusioni a cui era già pervenuta la Commissione Medica Ospedaliera di Firenze (verbale M7/l n. 2585 del 25.9.2003), nonché con quelle contenute nella consulenza medico-legale del dott. -OMISSIS-(conosciuta dall’Amministrazione fin dalla fase procedimentale) attestante la dipendenza della malattia dal servizio svolto dall’appellante. Ad abundatiam l’interessato ha integrato tali risultanze anche con le valutazioni di un altro specialista (dott.-OMISSIS-), che ha confermato la dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata.
In particolare, la Commissione Medica di Firenze avrebbe enumerato le patologie dipendenti da causa di servizio già riconosciute da altre Commissioni mediche territorialmente competenti (in particolare Brescia, Milano, Bologna), tutte riferibili al -OMISSIS-, le cui condizioni si sono progressivamente aggravate dando luogo alle infermità in questione.
Il parere del Comitato di verifica ha invece negato il riconoscimento della causa di servizio sul rilievo che l’infermità “-OMISSIS-. Su tali malformazioni costituzionali, che influiscono sulla postura, nessun ruolo, neppure sotto il profilo della concausalità efficiente e determinante, può aver svolto il servizio, che non risulta aver comportato microtraumatismi ripetuti, che potrebbero essere chiamati in causa per giustificare una più rapida evoluzione del processo degenerativo”.
6. Analogamente, in relazione alla -OMISSIS-, è stato stabilito che non risultano, “nel caso di specie, eventi traumatici locali che possano aver agito in -OMISSIS-, deve ritenersi contratta per cause estranee al servizio”.
7. La sentenza del T.A.R. non avrebbe rilevato che le motivazioni addotte dal Comitato di verifica sono solo apparenti ed apodittiche e contrastano sia con il contenuto dei pareri della Commissione Medica Ospedaliera sia con le consulenze medico legali sopra indicate per entrambe le patologie per le quali è stata richiesta la dipendenza da causa di servizio.
8. Con deposito del 14.2.2019 l’appellante ha depositato istanza istruttoria.
9. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione con costituzione formale, chiedendo il respingimento del ricorso.
10. Alla camera di consiglio del 7.2.2019 la causa è stata rinviata al merito, sull’accordo reso a verbale delle parti presenti.
11. All’udienza svoltasi ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 del 23 aprile 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
12. L’appello è infondato e va respinto.
13. Ai fini della decisione della controversia, va premesso che il d.P.R. n. 461 del 2001 ha attribuito alle Commissioni Mediche Ospedaliere territorialmente competenti l’istruttoria per l’effettuazione della diagnosi dell’infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell’esplicitazione eziopatogenetica nonché del momento della conoscibilità della patologia (artt. 5 e 6 del regolamento e i relativi rinvii) e quindi in definitiva solo le funzioni strumentali di accertamento sanitario con formulazione della diagnosi.
14. Lo stesso regolamento ha attribuito al Comitato di verifica per le cause di servizio (ex Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), in ragione della speciale competenza tecnica derivante dalla variegata composizione professionale, ai sensi degli artt. 10 e 11 del regolamento, la competenza ad accertare la riconducibilità ad attività lavorativa della cause produttive di infermità o lesione ai fini del riconoscimento della causa di servizio e ad esprimere un parere motivato, in posizione di autonomia rispetto alle valutazioni espresse da altri organi tecnici, compresa la Commissione Medica Ospedaliera, in quanto momento di sintesi volto all’accertamento definitivo della effettività e fondatezza della richiesta, con conseguente non configurabilità di una contraddizione tra il giudizio della CMO e quello del CVCS; parere a cui l’amministrazione è tenuta a conformarsi, salva la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere allo stesso Comitato, al quale poi è tenuta ad adeguarsi (in tal senso, l’orientamento giurisprudenziale è consolidato: Cons. Stato Sez. IV n. 142 del 2020; Sez. IV, n. 6650 del 2018; Sez. IV, n. 4160 del 2018; Sez. IV n. 5067 del 2018; Sez. III, n. 1212 del 2018; Sez. III n. 6175 del 2017; Sez. IV n. 493 del 2017; Sez. IV, n. 4266 del 2017; Sez. IV n. 5194 del 2017; Sez. IV n. 4619 del 2017; Sez. IV n. 1435 del 2017; Sez. III n. 3878 del 2015).
15. Da ciò discende che il decreto ministeriale conclusivo del relativo procedimento è adeguatamente motivato attraverso il richiamo al parere negativo del Comitato, che abbia preso in considerazione le patologie riscontrate, esprimendosi sulla sussistenza o meno del nesso di casualità o di concausalità determinante e che la valutazione compiuta dal Comitato, risolvendosi nell’esercizio di discrezionalità tecnica, è sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali.
16. Nel caso all’esame, peraltro, contrariamente a quanto asserisce l’appellante, il verbale della Commissione Medica Ospedaliera non indica affatto l’infermità lamentata come dipendente da causa di servizio, ma elenca le infermità giudicate “ai fini della dipendenza da causa di servizio”. Il che è evidentemente ben diverso né potrebbe essere altrimenti, in quanto, per quanto più sopra rilevato, non può essere revocata in dubbio la competenza esclusiva del Comitato di verifica per le cause di servizio, come discende dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e segnatamente dall’art. 11, comma 1, il quale dispone che “il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione” (Cons. Stato, sez. IV, 6 febbraio 2017, n. 493).
17. Inoltre, secondo la giurisprudenza costante di questo Consiglio di Stato, il giudizio del Comitato di verifica è espressione di discrezionalità tecnica, in linea generale sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali (Sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889; Sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2959; Sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 5818; Sez. IV, 26 luglio 2016, n. 3383; Sez. IV, 6 febbraio 2017, n. 493; Sez. IV, 29 maggio 2018, n. 3186; Sez. IV, 28 ottobre 2019, n. 7336).
18. Nella specie, il parere non risulta contraddittorio né illogico né emesso in base a un travisamento dei fatti giacché, in maniera sia pure sintetica, esamina i profili relativi all’accertamento del nesso causale tra patologia lamentata e l’attività di servizio svolta dal ricorrente.
19. Per quanto concerne le relazioni dei consulenti di parte, invero dalle stesse non si deducono elementi tali da condurre a conclusioni differenti da quelle a cui è pervenuto il Comitato di verifica o ad accogliere l’istanza istruttoria depositata dall’appellante poiché entrambe appaiono perplesse: nella relazione del 1.4.2010 si legge che vi sarebbe un nesso di “concausalità ” e nella relazione del 31.8.2011 si afferma che il “forte” nesso eziologico tra evento lesivo e lavoro sarebbe “mediato e indiretto”, laddove ai fini del riconoscimento della causa di servizio il nesso eziologico deve essere in un rapporto di causalità diretta e non mediata.
20. Conseguentemente l’appello è infondato e va respinto.
21. Sussistono nondimeno giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese del giudizio d’appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del giudizio d’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellante o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, dal Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020, svoltasi ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Mi. Te.” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli – Presidente
Luca Lamberti – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere
Emanuela Loria – Consigliere, Estensore

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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