L’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 novembre 2021| n. 34569.

L’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale.

L’attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n. 25 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione.

Ordinanza|16 novembre 2021| n. 34569. L’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale

Data udienza 16 giugno 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Regolamento di competenza – Contratto di agenzia – Corretta applicazione della clausola compromissoria – Aspecificità delle censure – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1119-2021 proposto da:
(OMISSIS) SAS (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– resistente –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1401/2020 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 16/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CERONI FRANCESCA che visto l’articolo 375 c.p.c., n. 4 e l’articolo 380-ter c.p.c., chiede alla Corte di Cassazione, riunita in Camera di consiglio, dichiararsi la competenza de Tribunale di Velletri, con le determinazioni di legge.

L’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) sas cito’ in giudizio, innanzi al Tribunale di Velletri, la (OMISSIS) s.r.l. per chiedere il pagamento dell’indennita’ ex articolo 1751 c.c., in relazione al contratto di agenzia intercorso tra le parti.
1.1. La (OMISSIS) s.r.l. si costitui’ ed eccepi’ il difetto di competenza del giudice del lavoro ed il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore degli arbitri, in virtu’ di clausola compromissoria.
1.2. Il giudice riservo’ di decidere l’eccezione di competenza unitamente al merito.
1.3. All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Velletri accolse l’eccezione di incompetenza del giudice del lavoro di Velletri in quanto la causa non rientrava tra quelle previste dall’articolo 409 c.p.c., avendo ad oggetto un rapporto in cui l’agente era una societa’.
1.4. Quanto all’eccezione di difetto di giurisdizione, aderendo all’orientamento delle Sezioni Unite (Cass. n. 24153 del 2013), il giudice di merito ribadi’ che l’attivita’ degli arbitri ha natura giurisdizionale sicche’ stabilire se una controversia spetti alla cognizione del giudice ordinario o degli arbitri, da’ luogo ad una questione di competenza. Il Tribunale osservo’ come, nel caso di specie, la devoluzione della controversia al collegio arbitrale risultasse dal contratto di agenzia, articolo 18.
2.Ha proposto regolamento di competenza la (OMISSIS) sas senza una specifica articolazione dei motivi.
2.1. Ha resistito con controricorso la (OMISSIS) s.r.l..
2.2. Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della Dott.ssa Ceroni Francesca, ha chiesto accogliersi il ricorso e, per l’effetto, dichiararsi la competenza del Tribunale di Velletri.

 

L’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va, in primo luogo, rigettata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso perche’ privo della procura speciale, prevista per il giudizio di cassazione, essendo stata rilasciata in calce al giudizio di primo grado.
1.1. Questa Corte ha affermato, con orientamento costante al quale va dato continuita’, che il difensore della parte, munito di procura speciale per il giudizio di merito, e’ legittimato a proporre istanza di regolamento di competenza, ove cio’ non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, perche’ l’articolo 47 c.p.c., comma 1, e’ una norma speciale, che prevale sull’articolo 83 c.p.c., comma 4, in base al quale la procura speciale deve presumersi conferita per un solo grado di giudizio (Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, n. 10439; Cass. Civ., n. 28701 del 2013).
1.2. Nel caso di specie, e’ quindi valida la procura conferita in primo grado per proporre ricorso per regolamento di competenza poiche’ tale facolta’ era espressamente esclusa dai poteri conferiti al difensore.
1.3. E’, inoltre, priva di fondamento l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso perche’ privo dell’indicazione delle norme di diritto che si assumono violate in quanto le doglianze possono evincersi dal contenuto del ricorso, indipendentemente dall’indicazione specifica delle articoli di legge e dell’utilizzo di formule sacramentali.
3. Infine, il ricorrente ha correttamente proposto regolamento di competenza e non di giurisdizione per impugnare la decisione del Tribunale, che ha riconosciuto la competenza degli arbitri in virtu’ dell’esistenza, nel contratto di agenzia, di una clausola compromissoria.
3.1. Come correttamente sostenuto dal Tribunale, le Sezioni Unite (Cass. n. 24153 del 2013) hanno da tempo chiarito che l’attivita’ degli arbitri rituali, alla stregua della disciplina ricavabile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 25 e dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice, sicche’ stabilire se una controversia spetti alla cognizione del giudice ordinario o degli arbitri, da’ luogo ad una questione di competenza (cfr. anche Cass. n. 21336 del 2018).
4.Passando all’esame del ricorso, il primo motivo attiene alla violazione dell’articolo 420 c.p.c., in quanto l’eccezione di incompetenza sarebbe stata tardivamente dichiarata ” oltre la nota barriera di cui all’udienza di prima discussione ex articolo 420 c.p.c.”. Sostiene il ricorrente che l’eccezione di incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio funzionale, deve essere rilevata, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, che, nel processo del lavoro corrisponde alla prima udienza di discussione fissata con il decreto di cui all’articolo 415 c.p.c.. Nel caso di specie, invece, la decisione sull’eccezione di competenza sarebbe stata tardivamente resa dopo la fase istruttoria.
4.1. Il ricorrente, al punto 2 del ricorso, che in rubrica reca: “sulla violazione del contraddittorio”, lamenta la che il Tribunale ha deciso sulla questione di competenza senza stimolare il contraddittorio in quanto, una volta rinviata la decisione sulle questioni preliminari unitamente al merito in tal modo, sarebbe stata implicitamente rigettata l’eccezione di incompetenza
4.2. I motivi, che per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
4.2. Il ricorrente confonde il regime di preclusioni previste per sollevare l’eccezione di incompetenza dal rilievo d’ufficio dell’eccezione.
4.3. La giurisprudenza di questa Corte e’ consolidata nel ritenere che la disposizione dell’articolo 428 c.p.c., comma 1, secondo la quale l’incompetenza territoriale puo’ essere rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 420 c.p.c., va intesa nel senso che detta incompetenza puo’ essere rilevata non oltre la prima udienza in senso cronologico, ossia quella fissata con il decreto contemplato dall’articolo 415 c.p.c.. Il legislatore, avuto riguardo alla disciplina riservata all’incompetenza dal nuovo articolo 38 c.p.c. (come sostituito dalla L. n. 353 del 1990, articolo 4), ha inteso accelerare al massimo i tempi di risoluzione delle questioni di competenza (Cassazione civile sez. VI, 15/04/2019, n. 10516).
4.4. Nel caso di specie, l’eccezione di incompetenza era stata ritualmente sollevata dalla (OMISSIS) s.r.l. con l’atto di costituzione e non rilevata d’ufficio dal Tribunale, che, ha ritenuto di decidere la questione sulla competenza unitamente al merito.
4.5. Non vi e’ stata violazione del principio del contraddittorio in quanto, alla prima udienza, parte ricorrente si era opposta all’eccezione di incompetenza sicche’ la questione era entrata nel dibattito processuale.
4.6. Il Tribunale ha applicato la clausola compromissoria prevista dal contratto di agenzia, articolo 18, che prevedeva la risoluzione mediante arbitrato di tutte le cause, ad eccezione di quelle per cui e’ previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Ancona.
5. La censura sulle spese non e’ inquadrabile in un motivo di ricorso perche’ si limita ad invocare una diversa regolamentazione delle spese conseguente all’accoglimento del ricorso.
5.1. Il ricorso per regolamento di competenza va, pertanto, rigettato.
6. Le spese vanno liquidate con la decisione definitiva.
7. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il regolamento di competenza.
Spese al definitivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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