L’assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 23 giugno 2020, n. 19065.

Massima estrapolata:

L’assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un’aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l’eccesso colposo, che si caratterizza per l’erronea valutazione di detto pericolo e dell’adeguatezza dei mezzi usati.(Fattispecie in tema di legittima difesa domiciliare di cui all’art. 52, comma 2, nella nuova formulazione dettata della legge 26 aprile 2019 n. 36, in cui la Corte ha escluso l’eccesso colposo per l’insussistenza del qualificato profilo di necessità o di inevitabilità altrimenti dell’azione asseritamente difensiva).

Sentenza 23 giugno 2020, n. 19065

Data udienza 12 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Omicidio aggravato – Armi – Legittima difesa ex art. 52 cp – Presupposti – Fattispecie in tema di violazione di domicilio – Differenza tra legittima difesa putativa ed eccesso colposo – Valutazione ex ante delle scriminanti – Causa di non punibilità di cui all’art. 55 comma 2 cp – Presupposti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandri – rel. Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta Mari – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/39/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALESSANDRINA TUDINO;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Dr. CANEVELLI PAOLO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito il difensore:
L’avv. (OMISSIS) insiste nell’accoglimento di ricorso;
L’avv. (OMISSIS) insiste nell’accoglimento di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza dell’8 giugno 2017, la Prima sezione di questa Corte ha annullato con rinvio la decisione della Corte d’assise d’appello di Palermo in data 7 giugno 2016, che – riconosciuta l’attenuante della provocazione aveva nel resto confermato la decisione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale in sede, con la quale (OMISSIS) e’ stato condannato per il delitto di omicidio aggravato in danno di (OMISSIS) e del connesso reato in materia di armi, in riferimento al diniego della causa di giustificazione della legittima difesa.
1.1. La Corte territoriale aveva ricostruito il contesto nel cui ambito era insorta la causale omicidiaria, da ricondursi ad una reazione al perdurante ed ingravescente comportamento vessatorio tenuto dal (OMISSIS) in danno della moglie, (OMISSIS), e dei familiari di costei, tanto da determinare la donna a trasferirsi, con le figliolette, nell’abitazione del padre, (OMISSIS), nella quale la persona offesa stava accedendo, contro la’ volonta’ di quest’ultimo e subito dopo aver ulteriormente minacciato di morte i familiari, quando era stato attinto da due colpi di fucile da caccia mentre scavalcava il cancello.
Delineata la dinamica dei fatti come ricostruita dall’esito delle prove, la Corte di assise di appello di Palermo aveva, in particolare, evidenziato come la condotta omicida del (OMISSIS) non fosse stata altrimenti inevitabile, ne’ determinata dal pericolo, concreto e attuale, di azioni violente nei confronti del suo nucleo familiare, quanto, piuttosto, da una reazione emotiva causata dall’atteggiamento aggressivo in atto, che si inseriva in una serie, prolungata nel tempo, di condotte vessatorie del (OMISSIS), a fronte delle quali si ritenevano, invece, sussistenti gli elementi costitutivi dell’attenuante della provocazione, invocata dalla difesa del ricorrente.
1.2. La Prima sezione di questa Corte ha ravvisato il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione agli articoli 52, 55, 575 e 577 c.p., in riferimento al disconoscimento dell’esimente della legittima difesa da parte della Corte di assise di appello di Palermo, anche sotto il profilo dell’eccesso colposo.
In particolare, sulla base del percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise d’appello di Palermo, la Corte di legittimita’ non ha ritenuto razionalmente esclusa, dalla trama argomentativa della sentenza impugnata, la possibilita’ di ricondurre la condotta del (OMISSIS) all’ambito applicativo dell’articolo 52 c.p., comma 2, non risultando enucleate in termini di certezza processuale le condizioni in presenza delle quali l’imputato si fosse determinato a sparare all’indirizzo del genero, in concomitanza con il tentativo di questi di introdursi nella propria abitazione, rilevando carenze argomentative tali da non consentire di ricostruire, in termini di certezza, la sequenza comportamentale che era sfociata nell’omicidio del (OMISSIS) e il contesto dinamico nel quale tali condotte si erano inserite, non essendo chiaro in quale rapporto si fosse posta l’azione criminosa del (OMISSIS) con il tentativo del genero di introdursi illecitamente nella sua abitazione e, per converso, se tale tentativo potesse essere ritenuto decisivo ai fini della configurazione dell’esimente dell’articolo 52 c.p., comma 2, sotto il profilo della ricorrenza di un’aggressione ingiusta idonea a determinare la reazione legittima dell’imputato.
Ha, a tal fine, stigmatizzato – nel quadro dei presupposti normativi delineati dalla previsione dell’articolo 52 c.p., comma 2, cosi’ come riformulato dalla L. 13 febbraio 2006, n. 59, articolo 1 e dall’interpretazione dei medesimi declinata da questa Corte – la valutazione delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali l’uccisione del (OMISSIS) si era verificata, in concomitanza con la violazione del domicilio dell’imputato da parte della vittima, che era stata esclusa senza tenere conto delle modalita’ con cui si era verificato il tentativo di ingresso nell’abitazione del (OMISSIS), contro la sua volonta’, ed il conseguente profilo dell’inevitabilita’ della reazione di questi rispetto alla presunzione di proporzionalita’ tra offesa e difesa, quando sia configurabile una violazione del domicilio da parte dell’aggressore, concretizzatasi mediante l’effettiva introduzione dell’agente nell’altrui domicilio, contro la volonta’ del soggetto legittimato a escluderne la presenza.
Ha, dunque, osservato come, nella valutazione dei presupposti della legittima difesa, quantomeno putativa, non si potesse prescindere dall’analisi della condizione psicologica nella quale versava il (OMISSIS), anche in considerazione del fatto che le vessazioni alle quali il (OMISSIS) aveva sottoposto i suoi familiari si protraevano da anni e si erano gia’ manifestate in condotte minacciose reiterate, come tali suscettibili di assumere astratto rilievo ai fini della configurabilita’ della legittima difesa putativa, tenuto conto dei dati emersi nel processo e, in particolare, della durata della condotta persecutoria del (OMISSIS), della mancata adozione di provvedimenti giudiziali di prevenzione e dall’inequivocabile tenore minaccioso della prospettazione rivolta dal medesimo al (OMISSIS) subito prima dell’irruzione presso il domicilio di questi; elementi idonei a determinare un “clima di grave disagio psichico nel quale versava il (OMISSIS) in conseguenza delle condotte vessatorie del genero”.
Donde la necessita’ di una valutazione unitaria della sequenza omicida e delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si era concretizzata, sulle quali si imponeva un accertamento processuale rigoroso e conforme alla giurisprudenza di legittimita’ consolidata, al fine di colmare le discrasie argomentative rilevate, mediante la, rivalutazione della fase genetica dell’azione omicida del (OMISSIS), da eseguirsi tenendo conto dei principi richiamati in tema di applicazione dell’esimente di cui all’articolo 52 c.p., comma 2, eliminando ogni incertezza sui suoi presupposti “tenuto conto della contestualita’ dell’azione omicida dell’imputato con il tentativo della vittima di violare il domicilio del suocero”; profilo, quest’ultimo, da valutarsi alla luce della nozione di privata dimora e tenuto conto del clima familiare nel quale si era concretizzata l’azione omicida, che si inseriva nel contesto di grave tensione che caratterizzava i rapporti tra il (OMISSIS) e la moglie, verificando se e in quale misura le eventuali condizioni di prostrazione psichica dell’imputato avessero inciso sulla sua determinazione criminosa.
Ha, pertanto, demandato al giudizio di rinvio siffatta rivalutazione, dichiarate assorbite le residue censure difensive, riguardanti l’incompletezza dell’attivita’ istruttoria svolta nei sottostanti giudizi e il trattamento sanzionatorio irrogato al (OMISSIS).
2. Con sentenza del 27 settembre 2018, la Corte d’assise d’appello di Palermo – decidendo in sede di rinvio – ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciuto l’attenuante della provocazione in misura prevalente e rideterminato la pena, confermando nel resto.
2.1. All’esito della rivalutazione delle prove ed in applicazione dei principi di diritto declinati nella sentenza rescindente della Corte di cassazione, la Corte d’assise territoriale ha enucleato gli specifici indicatori rilevanti per l’applicazione dell’invocata scriminante, escludendone la ricorrenza alla luce della ritenuta evitabilita’ della reazione, tenuto conto dei dati tanatologici e balistici e dell’alterazione della scena del crimine, come rilevata dagli operanti, descrittivi della correlativa posizione dei soggetti contrapposti.
2.2. Sciogliendo il nodo che – all’esito della pronuncia di annullamento per contraddittorieta’ della motivazione sul punto – la Corte di cassazione aveva individuato, la Corte territoriale ha ritenuto che il (OMISSIS) si fosse posto volontariamente nella condizione di reagire all’ingiusta aggressione del (OMISSIS), pur potendo tutelare la propria e l’incolumita’ dei familiari trovando riparo nell’abitazione nella quale, del tutto razionalmente, il medesimo (OMISSIS) non sarebbe – pur essendo penetrato nelle pertinenze – potuto accedere. Ha, quindi, escluso che il profilo psicologico dell’agente, pur significativamente caratterizzato da una condizione di timore e di esasperazione, indotta dalla ossessiva persecuzione a cui il (OMISSIS) sottoponeva la moglie ed i familiari di questa, avesse indotto ragionevolmente il (OMISSIS) a ritenere sussistente l’inevitabilita’ dell’azione difensiva, rivelando invece le concrete circostanze una piena e consapevole adesione della volonta’ di mirare ad organi vitali della vittima e di cagionarne la morte, con conseguente esclusione della scriminante, in forma putativa e, dunque, della possibilita’ di valutazione della condotta in termini di eccesso colposo; criterio di imputazione soggettivo, quest’ultimo, che postula la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 52 c.p., comma 2, nella specie invece esclusi.
2. Avverso la sentenza della Corte d’assise d’appello di Palermo ha proposto ricorso, con distinti atti, l’imputato.
2.1. Con il ricorso, avanzato per il tramite dell’Avv. (OMISSIS), (OMISSIS) articola due motivi.
2.1.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento al disconoscimento della legittima difesa, anche nelle forme dell’eccesso colposo o della legittima difesa putativa.
Delineato l’ambito del giudizio rescissorio alla luce dei principi di diritto declinati nella sentenza d’annullamento, con particolare riguardo al rapporto di proporzione tra offesa e difesa di cui all’articolo 52 c.p., comma 3 censura il ricorrente la negazione, operata dalla sentenza impugnata, dei requisiti dell’attualita’ del pericolo e della necessita’ della difesa, condotta alla stregua di una valutazione astrattizzante, che non ha tenuto conto delle concrete circostanze in cui e’ venuto a trovarsi il (OMISSIS).
Sul punto, la Corte territoriale e’ incorsa in travisamento dei dati probatori laddove ha ritenuto, sulla scorta della mera perizia autoptica, che i colpi fossero stati esplosi mentre il (OMISSIS) si avvicinava alla vittima, senza tener conto del tipo di arma utilizzata e della natura, meramente probabilistica, delle valutazioni espresse nella consulenza medico-legale, rispetto alle quali maggiormente attendibili sono le conclusioni della perizia balistica e della consulenza a discarico, esplicative di una condizione statica dell’imputato dal terrazzo dell’abitazione, in posizione frontale rispetto al (OMISSIS) ed alla medesima altezza. Del tutto congetturale e’, invece, il dato relativo alla presenza di inferriate su tutti gli accessi all’abitazione, dal quale la Corte ha impropriamente tratto la valutazione di un’alternativa possibilita’ di difesa del (OMISSIS) dalla sortita del (OMISSIS), in assenza di ispezione dei luoghi e di accertamenti peritali al riguardo e trascurando, altresi’, la presenza nel medesimo contesto pertinenziale di altra abitazione, occupata da familiari anche di tenera eta’. Con conseguente erronea valutazione di inevitabilita’ della reazione difensiva, invece fondata sul concitato sviluppo dei fatti (inatteso arrivo del (OMISSIS) mentre l’imputato era ancora al telefono con lo zio di questi che gli preannunciava l’accesso), sulla pericolosita’ del (OMISSIS), non contenuta da provvedimenti limitativi, e sulla compromissione della lucidita’ dell’imputato; elementi tali da rendere, alla stregua di un giudizio ex ante ed in concreto, invece inevitabile ed anzi doverosa la reazione difensiva all’ennesima violenza perpetrata, non ragionevolmente contenibile da un intervento delle forse dell’ordine che sarebbe stato tardivo.
Cosi’ come del tutto presuntivamente e’ stata ritenuta l’immutazione della scena del crimine attraverso la dotazione postuma al (OMISSIS) di un coltello, in contrasto con le evidenze probatorie; elemento che, comunque, non esclude la pericolosita’ in concreto del (OMISSIS), gia’ protagonista di una serie di gravi atti di violenza (per i quali risultavano pendenti numerosi procedimenti penali) e del tutto capace di dare corso alla minaccia appena formulata in danno del (OMISSIS) e dei familiari. Donde l’erronea applicazione dell’articolo 52 c.p., quantomeno nella forma dell’eccesso colposo o della legittima difesa putativa.
2.1.2. Con il secondo motivo, censura il trattamento sanzionatorio, determinato in misura superiore al limite attraverso l’improprio richiamo all’alterazione della scena del crimine, trattandosi di profilo non conducente sotto il versante logico-fattuale rispetto alla attenuante della provocazione.
2.2. Con il ricorso, avanzato per il tramite dell’Avv. (OMISSIS), l’imputato articola un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento alle coordinate che delimitano il giudizio di rinvio ed alla sussistenza degli elementi della invoca scriminante, in termini sostanzialmente sovrapponibili alle censure gia’ illustrate, valorizzando, in particolare, la condizione psichica dell’imputato e stigmatizzando, invece, la valutazione svolta dalla Corte di merito, fondata su una pretesa razionalita’ dell’agente, disancorata dall’effettiva e concitata dinamica dell’azione.
3. Con motivi nuovi, depositati in Cancelleria il 27 novembre 2019, l’Avv. (OMISSIS) ha ulteriormente presidiato il ricorso, richiamando l’introduzione dell’articolo 52 c.p., comma 4 con L. 26 aprile 2019, n. 36, di cui invoca l’applicazione, in presenza di una condotta connotata da violenza e minaccia grave, realizzatasi mediante violazione del domicilio dell’imputato rispetto alla quale inevitabile e’ stata la reazione difensiva, posta in essere in stato di concitazione e di oggettivo timore, ex ante destabilizzante per l’agente alla stregua delle circostanze del concreto contesto, negli stessi termini dei quali la sentenza di annullamento aveva richiesto una piu’ ponderata valutazione ed una adeguata motivazione in riferimento alle gradate declinazioni delle scriminante comunque ravvisabili, anche alla luce della nuova formulazione dell’articolo 55 c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.
1.Non colgono nel segno le censure svolte, con analoga cadenza argomentativa e secondo articolata declinazione, nel primo motivo del ricorso a firma dell’Avv. (OMISSIS) e nel motivo unico dell’Avv. (OMISSIS).
1.1.La doglianza inerente violazione della legge processuale, sub specie di inosservanza dei limiti conseguenti alla sentenza di annullamento ex articolo 627 c.p.p. sono generici e, comunque, manifestamente infondati.
Va, al riguardo, rilevato come la Prima Sezione di questa Corte abbia annullato la prima sentenza di appello, ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., stigmatizzando la sottovalutazione dei parametri necessari per verificare la possibilita’ di ricondurre la condotta dell’imputato nell’ambito applicativo della legittima difesa, ravvisando la necessita’ di un duplice ordine di approfondimenti ricostruttivi e, segnatamente: la rivalutazione della fase genetica dell’azione omicida del (OMISSIS), da eseguirsi tenendo conto dei principi di diritto in tema di applicazione dell’esimente di cui all’articolo 52 c.p., comma 2, la cui configurazione presuppone una verifica rigorosa delle modalita’ esecutive della condotta, tenuto conto della contestualita’ dell’azione omicida dell’imputato con il tentativo della vittima di violare il domicilio; la riconsiderazione del clima familiare nel quale si era concretizzata l’azione omicida, che si inseriva nel contesto di grave tensione che caratterizzava i rapporti familiari, verificando se e in quale misura le eventuali condizioni di prostrazione psichica dell’imputato avessero inciso sulla sua determinazione criminosa.
Nel delineare il tema d’analisi rimesso al giudice del rinvio, la Prima Sezione ha esplicitamente sottolineato come la disamina di siffatti elementi fosse essenziale rispetto a quella inerente gli ulteriori presupposti dell’esimente della legittima difesa, cosi’ come prefigurati dall’articolo 52 c.p., comma 2, costituiti dalla necessita’ e dall’inevitabilita’ della condotta (f. 12), sia per escludere la sussistenza della causa di giustificazione, anche putativa, sia al fine di escludere l’eccesso colposo, per poi dare atto in dispositivo che la pronuncia veniva annullata “limitatamente alla configurabilita’ dell’esimente di cui all’articolo 52 c.p., comma 2”.
1.2. Gia’ prendendo atto del tenore del dispositivo, dunque, appare evidente come alla Corte territoriale non fosse in alcun modo preclusa – ma anzi richiesta – la compiuta disamina dei limiti di applicazione della causa di giustificazione, compresi quelli della necessita’ ed inevitabilita’ della reazione che – come gia’ rilevato – andavano riconsiderati, senza cha alcun punto potesse ritenersi cristallizzato, si’ da precluderne la rivalutazione.
In altri termini, cio’ che era necessario rivalutare non era solo il profilo inerente le modalita’ ed i tempi delle reciproche azioni ed il sostrato psicologico dell’imputato, caratterizzato da pregresse tensioni, ma se l’approfondimento di siffatti elementi incidesse anche sui presupposti a cui e’, in via generale e preliminare, condizionata l’applicazione della medesima causa di giustificazione.
A fugare definitivamente ogni dubbio, oltre alla gia’ piana lettura del dictum conclusivo, soccorre il passo della motivazione della sentenza n. 35707/2017, nella parte in cui i giudici della Prima Sezione hanno ritenuto necessario accertare “le condizioni in presenza delle quali l’imputato si determinava a sparare all’indirizzo del genero; in concomitanza con il suo tentativo di introdursi nella propria abitazione” (§2.1., ff.10-11), al fine di valutare la condotta dell’imputato in rapporto a quella della vittima e se tale tentativo potesse essere ritenuto decisivo ai fini della configurazione dell’esimente dell’articolo 52 c.p., comma 2, sotto il profilo della ricorrenza di un’aggressione ingiusta idonea a determinare la reazione legittima dell’imputato, tenuto conto della nozione di privata dimora affermata in riferimento alla previsione dell’articolo 614 c.p., rispetto alla quale gli ulteriori presupposti dell’esimente della legittima difesa, cosi’ come prefigurati dall’articolo 52 c.p., comma 2, – costituiti dalla necessita’ e dall’inevitabilita’ della condotta – dovevano essere vagliati alla luce dei parametri che si sono richiamati e tenuto conto del segmento temporale circoscritto nel quale si concretizzavano l’intenzione univocamente aggressiva del (OMISSIS) e l’azione omicida del (OMISSIS), in considerazione della violazione di domicilio in atto, nel quadro della condizione psicologica nella quale versava il (OMISSIS) (§2.2., f.12).
Ne deriva l’infondatezza della censura dedotta, invero senza esplicitarne compiutamente i termini, mediante il richiamo all’articolo 627 c.p. (ricorso a firma dell’Avv. (OMISSIS)) e articoli 623 e 627 c.p.p (ricorso a firma Avv. (OMISSIS)), essendo rimesso al nuovo esame della Corte di merito il sindacato sui presupposti tutti della legittima difesa, reale o putativa e – in caso positivo – la valutazione di un eventuale eccesso in executivis, rilevante ai sensi dell’articolo 55 c.p..
2. Sono, nel resto, infondate le censure articolate nel medesimo motivo unico e nel primo motivo di entrambi i ricorsi principali.
2.1. La Corte territoriale ha analiticamente ricostruito i profili di cui la sentenza d’annullamento aveva richiesto l’approfondimento, muovendosi entro le linee delineate dalla Prima Sezione di questa Corte in riferimento ai fatti antecedenti ed alla incidenza di questi sul profilo psicologico del ricorrente, nonche’ alla ricostruzione delle modalita’ e dei tempi delle reciproche azioni nel contesto che ha portato alla morte del (OMISSIS), al fine di delibare la sussistenza – alla stregua di una valutazione ex ante ed in concreto – tanto dei presupposti della legittima difesa, anche putativa, che di eventuali profili rilevanti in termini di eccesso colposo.
In riferimento al primo profilo, la Corte d’assise d’appello ha ricostruito la condotta persecutoria posta in essere dal (OMISSIS) in danno della moglie, (OMISSIS), articolata in un crescendo di minacce, rivolte alla donna ed ai familiari di questa, concretizzatesi anche nell’incendio della casa coniugale, che avevano indotto la medesima a trasferirsi presso la casa paterna, e che erano state oggetto di diverse querele, formalizzate nel settembre 2012, nonche’ di continue richieste di intervento delle forze dell’ordine.
Nella sequela di tali fatti – che avevano dato luogo all’elevazione, a carico del (OMISSIS), della contestazione dei reati di atti persecutori e incendio – si poneva l’iniziativa della donna di trasferirsi, con le figlie, presso l’abitazione dell’imputato, temendo per l’incolumita’ propria e delle minori in quanto alcuna efficacia dissuasiva avevano avuto le denunce all’autorita’ di polizia, e provando un forte sentimento di frustrazione derivante dal mancato intervento, nell’immediatezza dei fatti denunciati. Sentimenti, questi, condivisi anche dall’imputato, nella sua posizione di garante e tutore della sicurezza familiare, e che il medesimo aveva esplicitamente manifestato anche ai Carabinieri del luogo, in occasione dell’ennesima denuncia della figlia pochi giorni prima dei fatti per cui si procede, paventando il rischio che, in caso di ulteriori condotte, potesse configurarsi in concreto il rischio che “o lui uccide me o lo uccido lui”.
In tale contesto di estrema tensione in atto, delineato anche nella sequenza temporale alla stregua delle dichiarazioni dello stesso imputato e dei familiari, nonche’ della serie di querele sporte, la sentenza impugnata ha, quindi, proceduto alla ricostruzione dei fatti occorsi il (OMISSIS).
Anche in quel pomeriggio, il (OMISSIS) aveva reiteratamente telefonato alla moglie, minacciandola di morte; aveva quindi richiesto allo zio (OMISSIS) di essere accompagnato presso l’abitazione del suocero, prospettandogli un incontro chiarificatore, tanto che il medesimo, raggiunto il nipote per accompagnarlo, aveva a sua volta telefonato al (OMISSIS), che tuttavia aveva smentito l’esistenza di un appuntamento ed aveva, anzi, dichiarato che non avrebbe ricevuto il genero. A quel punto, il (OMISSIS) era intervenuto nella telefonata, annunciando al (OMISSIS) che lo avrebbe comunque raggiunto, reiterando minacce del seguente tenore “adesso arrivo e vi taglio la gola”; iniziativa alla quale aveva, immediatamente, dato seguito, raggiungendo l’abitazione e tentando di scavalcare il cancello; azione nel corso della quale si consumava il delitto per cui si procede.
Siffatta concitata sequenza e’ stata ricostruita con esattezza attraverso i tabulati telefonici acquisiti, che circoscrivono temporalmente l’intera dinamica in pochi minuti: alle ore 20.55 il (OMISSIS) aveva telefonato al (OMISSIS), mentre alle ore 21.01 la figlia di questi, (OMISSIS), aveva richiesto l’intervento degli operanti in seguito alla sparatoria. In particolare, tra la fine della telefonata iniziata dal (OMISSIS) e proseguita dal (OMISSIS) per la durata complessiva di due minuti e la richiesta di intervento degli operanti – arco temporale decisivo ai fini in disamina – la sentenza impugnata ha individuato soli quattro minuti.
Dal contesto cosi’ delineato, la Corte ha tratto i dati di ricostruzione del fatto, avvenuto mentre la minaccia del (OMISSIS) era in atto e si stava traducendo nella violazione del domicilio del (OMISSIS), mediante lo scavalcamento del cancello; violazione attestata non solo dalle tracce di terriccio presenti sulla serratura del cancello pedonale, ma anche dalla lacerazione dei pantaloni del (OMISSIS) e dalla presenza di sangue e materia cerebrale del medesimo sui pilastri e sulla sommita’ del cancello.
La Corte ha, quindi, escluso che il (OMISSIS), nell’occasione, fosse effettivamente armato.
Ha ricondotto a simulazione postuma, alla stregua di convergenti elementi probatori, la presenza, tra le mani del (OMISSIS), di un coltello di notevoli dimensioni: all’atto dei primi rilievi, il (OMISSIS) non presentava una rigidita’ cadaverica tale da consentire che l’impugnatura del coltello potesse aver resistito alla caduta di questi in seguito alla sparatoria; il coltello non presentava, diversamente dagli abiti, tracce di materiale ematico o biologico; il (OMISSIS) aveva escluso che il nipote impugnasse coltelli o altri strumenti di offesa; il (OMISSIS) non indossava abiti atti all’occultamento; il coltello rinvenuto era ragionevolmente riconducibile al ceppo presente in casa di altra figlia del (OMISSIS), sita nella medesima unita’ immobiliare, tanto per la mancanza di un elemento dal relativo alloggiamento, che per essere stati rinvenuti i bossoli lungo il vialetto di accesso a tale abitazione, in tal modo ricostruendo il percorso dell’imputato nell’immediatezza della sparatoria.
Da siffatti elementi, la Corte di merito ha tratto la conclusione per cui il (OMISSIS) stesse dando seguito alla prospettata minaccia, disarmato, Mediante violazione del domicilio del (OMISSIS) attraverso lo scavalcamento del cancello chiuso, arrampicandosi sullo stesso e raggiungendone la sommita’.
Passando alla ricostruzione della condotta del (OMISSIS), la Corte ha innanzitutto posto in evidenza come il medesimo si fosse armato del fucile, regolarmente detenuto, nel brevissimo lasso temporale intercorrente tra la fine della telefonata (ore 20.57) e l’uso dell’arma stessa, mentre si trovava all’interno della propria abitazione, dotata di inferriate protettive alle finestre, come documentato dai rilievi fotografici; ne fosse quindi uscito, attendendo il (OMISSIS) ed avanzando verso di questi, sparandogli due colpi che lo attingevano al torace ed alla testa.
Ha, quindi, ricostruito la posizione di sparo secondo le consulenze medico legale e balistica, tali da descrivere un’esplosione progressiva in avvicinamento, escludendo mediante l’analisi combinata dei dati tecnici (colpi diretti e non obliqui; distanza) la fondatezza della prospettazione dell’imputato, che aveva, invece, dichiarato di aver esploso i colpi dal patio.
Dal tracciamento descritto dal rilevamento dei bossoli, scaricati nel vialetto conducente all’abitazione dell’altra figlia, sita nel medesimo cortile, la Corte ha poi ricostruito – come gia’ rilevato – il tragitto dell’imputato post delictum e giustificato l’apprensione del coltello, posto nelle mani della vittima mentre (ore 21.01) (OMISSIS) richiedeva l’intervento degli operanti che, nell’immediatezza, rinvenivano l’arma da sparo utilizzata nella cucina dell’abitazione del (OMISSIS).
2.2. Dal complessivo dispiegarsi degli elementi di prova cosi’ ricostruiti, la Corte territoriale ha escluso la stessa necessita’ ed inevitabilita’ dell’iniziativa del (OMISSIS), assumendo che costui si fosse posto – pur in presenza dell’alternativa di mettersi in sicurezza all’interno dell’abitazione e di richiedere l’immediato intervento degli operanti – in una volontaria situazione aggressiva, verso una minaccia non armata compiuta mediante violazione del domicilio.
Ne ha negato anche la rilevanza in termini putativi, in presenza di un errore non scusabile riguardo l’inevitabilita’ dell’offesa, posto che doveva escludersi che l’imputato potesse ragionevolmente essere indotto a temere lesioni all’incolumita’ personale propria e dei familiari, alla stregua della conformazione obiettiva dei luoghi, tali da assicurare adeguate condizioni di sicurezza, e della possibilita’ di richiedere l’immediato intervento delle forze dell’ordine, escludendo che la condizione di frustrazione, maturata per accumulo dei pregressi atti violenti del (OMISSIS) ed attualizzata dalla minaccia in atto, fosse tale da indurre in errore incolpevole l’imputato sullo specifico profilo dell’inevitabilita’ difensiva.
Ne ha, quindi, tratto la conclusione della esclusione, in radice, della necessita’ difensiva verso una minaccia disarmata, tanto da non potersi procedere alla successiva applicazione della presunzione di adeguatezza delle modalita’ difensive, a termini dell’articolo 52 c.p., comma 2, che postula la sussistenza dei primari ed indefettibili requisiti della necessita’ ed inevitabilita’ dell’offesa, ai quali ogni valutazione in termini di proporzionalita’ della reazione resta comunque subordinata.
In altri termini, la Corte territoriale ha affermato come, anche a voler ritenere che l’imputato fosse convinto di dover difendere se stesso e la propria famiglia dalla minaccia del (OMISSIS), siffatta persuasione fosse fondata su un errore inescusabile, tenuto conto della possibilita’ di messa in sicurezza e della volontaria esposizione ad un pericolo, pericolo comunque non ragionevolmente fondato sull’uso’ di violenza armata.
Donde, l’iniziativa di imbracciare il fucile, legalmente detenuto, attendere e raggiungere il (OMISSIS) mentre questi, disarmato, ancora si trovava sulla sommita’ del cancello, esprime la volontaria esposizione ad un pericolo e la deliberazione di un’azione difensiva evitabile. L’aver sparato due colpi all’indirizzo dell’uomo andandogli incontro, mentre questi ancora si trovava disarmato, mirando ad organi vitali (capo e torace) con adeguata perizia, risultante dal brevetto di tiro al volo, ha costituito – nel ragionamento della Corte territoriale – il fondamento di una volontaria aggressione, rispetto alla quale la condizione psichica dell’imputato ha assunto la valenza del movente ritorsivo, e non gia’ giustificato un’erronea rappresentazione dell’inevitabile pericolo.
In altri termini, a fronte di un pericolo ancora attuale e tuttavia evitabile, l’imputato aveva adottato una non necessitata reazione, in quanto del tutto possibile la messa in condizioni di sicurezza e la richiesta di intervento. L’aver invece sparato mirando ad organi vitali, in posizione di avvicinamento, integra una condotta volontaria, rispetto alla quale il pregresso clima di tensione ha determinato un mero sentimento di ritorsione, rilevante solo nei termini della attenuante della provocazione.
Di qui la ritenuta insussistenza del primo requisito che deve orientare l’interprete nella valutazione della legittima difesa.
3. La ricostruzione operata in sentenza viene contestata nei ricorsi ih relazione a plurimi aspetti, essenzialmente riconducibili alla vulnerabilita’ del domicilio, alla posizione di sparo del (OMISSIS) ed alla minaccia, asseritamente armata, portata dal (OMISSIS), nel quadro della compromessa lucidita’ dell’agente in conseguenza della grave condotta persecutoria e dell’attualita’ dell’intromissione illecita.
3.1. Essendo stato al proposito dedotto il vizio di motivazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), osserva innanzitutto il Collegio come la predetta censura non concerna ne’ la ricostruzione dei fatti, ne’ l’apprezzamento del giudice di merito, ma debba essere, invece, circoscritta alla verifica che il testo dell’atto impugnato contenga l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente (cioe’ idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, ne’ illogicita’ evidenti (cfr. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Quanto alla deduzione del vizio di illogicita’ della motivazione, la menzionata disposizione postula che essa sia manifesta, cioe’ di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze e dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, appaiano logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741). L’indagine di legittimita’ sul discorso giustificativo della decisione, inoltre, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volonta’ del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilita’ di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimita’ il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Alla Corte di cassazione, invero, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
E’ invece deducibile il vizio di travisamento della prova, che ricorre quando nella motivazione si faccia uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si ometta la valutazione di una prova decisiva (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Il vizio deve, tuttavia, risultare dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti processuali specificamente indicati, ed e’ ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio travisato od omesso (ex multis Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S. Rv. 277758). Quanto al primo dei cennati profili, il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere coerente e logica rispetto agli elementi di prova in essa rappresentati ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica. Sotto il secondo profilo, la motivazione non deve risultare incompatibile con altri atti del processo indicati in modo specifico ed esaustivo dal ricorrente nei motivi del suo ricorso (c.d. autosufficienza), in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr. Sez. 2, n. 38800 del 01/10/2008, Gagliardo e a., Rv. 241449).
3.2. Alla luce di tali premesse in diritto, le contestazioni mosse dal ricorrente sulla ricostruzione del fatto e sulla motivazione della sentenza impugnata non sono fondate.
Nel ristrettissimo arco temporale intercorso tra l’annunciata incursione del (OMISSIS) e la richiesta di intervento agli operanti, obiettivamente circoscritto dai rilievi telefonici in soli quattro minuti, la sentenza impugnata ha dato atto – con motivazione del tutto razionale, che si sottrae a censure nella presente sede di legittimita’ – dell’approvvigionamento dell’arma, evidentemente gia’ prontamente disponibile, nonche’ delle fasi di attesa, mira e sparo; fasi tutte consumate all’esterno dell’abitazione, invece dotata di sicuri serramenti (come risulta dai rilievi fotografici richiamati, con i quali il ricorrente non si confronta), ed in posizione di progressivo avanzamento del (OMISSIS).
In riferimento a tale ultimo profilo, argomentativamente sostenuto nell’avversata sentenza dall’analisi delle consulenze tecniche, il ricorrente finisce da un lato per introdurre una alternativa ricostruzione del fatto, richiamando uno stralcio della consulenza di parte, peraltro espressa in termini puramente probabilistici ed all’esito di un mero esame cartolare, e, dall’altro, per proporre un rilievo comunque non decisivo, in quanto – quale che sia stata l’effettiva reciproca posizione delle parti nel momento dell’esplosione dei colpi letali – dalla sentenza impugnata risulta che il (OMISSIS) si fosse volontariamente esposto ad un contatto diretto con l’antagonista, prevenendone l’effettivo ingresso nell’abitazione – e, con esso, il concreto pericolo di violenza diretta alla persona – mediante un’azione anticipata e non necessitata, in presenza di idonee misure di sicurezza.
Oltre a non confrontarsi con le condizioni obiettive dell’immobile, del tutto idonee a garantire un non disonorevole contenimento familiare, il ricorrente neppure deduce, peraltro, l’esistenza di concreti profili di rischio alle persone, in ipotesi presenti nel cortile e che avrebbero potuto subire l’intemperanza del (OMISSIS) disarmato, ove questi fosse riuscito ad accedervi.
Ne’ si espone a censura alcuna la ricostruzione dell’alterazione della scena del crimine mediante posizionamento nelle mani della vittima di un coltello, anche sul punto non confrontandosi i ricorsi con le dichiarazioni testimoniali, che hanno escluso che il (OMISSIS) fosse armato, ne’ con il tracciamento dei bossoli rilasciati verso l’abitazione nella quale risulta repertato un ceppo mancante, nel relativo alloggiamento, di un coltello delle caratteristiche di quello in sequestro, in- tal guisa tracciando il percorso dell’imputato e l’eseguita messinscena.
Donde la rinnovata ricostruzione dell’azione e della reciproca posizione delle parti si sottrae a censure, in quanto aderente alle fonti di prova e del tutto razionalmente argomentata.
In riferimento ai profili in fatto sui quali la sentenza di annullamento aveva richiesto un nuovo esame, puo’ pertanto ritenersi accertato che il (OMISSIS) avesse violato, disarmato, il domicilio dell’imputato, avendo raggiunto la sommita’ del cancello pedonale, con finalita’ illecite (Sez. 5, n. 30742 del 12/04/2019, Guglione, Rv. 276907), gia’ previamente prospettate, e che il (OMISSIS) lo abbia atteso, armato, al di fuori della propria abitazione, rivolgendogli plurimi colpi d’arma da fuoco in zone corporee vitali.
4. Nel quadro cosi’ delineato, ritiene il Collegio come, in relazione ai fatti come ricostruiti dai giudici di merito, sia stata correttamente esclusa la sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa, sia reale, sia putativa, e che tale conclusione non muti a seguito della modifica apportata all’articolo 52 c.p. dalla L. 26 aprile 2019, n. 36 che, in quanto ius novum favorevole comportante l’ampliamento della sfera scriminante di una causa di giustificazione, trova applicazione ai fatti antecedentemente commessi (Sez. 1, n. 39977 del 14/05/2019, Addis, Rv. 276949).
4.1. Nei suoi elementi costitutivi, la descrizione della menzionata scriminante quale prevista dall’articolo 52 c.p., comma 1, e’ tuttora quella originariamente delineata dal codice penale: “non e’ punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita’ di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.
Secondo il consolidato orientamento ermeneutico di questa Corte, la causa di giustificazione in parola postula tre elementi: il pericolo attuale di un’offesa ingiusta ad un diritto proprio od altrui; la necessita’ di reagire a scopo difensivo; la proporzione tra la difesa e l’offesa.
Com’e’ noto, le modifiche che hanno successivamente interessato la definizione della scriminante hanno riguardato – dapprima ad opera della L. 13 febbraio 2006, n. 59 e, recentemente, con la gia’ citata L. n. 36 del 2019 – le reazioni difensive poste in essere contro chi commetta fatti di violazione di domicilio ai sensi dell’articolo 614 c.p., commi 1 e 2, situazione a cui e’ stata parificata la commissione di fatti avvenuti “all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attivita’ commerciale, professionale o imprenditoriale” (articolo 52 c.p., comma 3).
In particolare, la L. n. 36 del 2019 ha modificato, in primo luogo, l’articolo 52 c.p., comma 2, introducendovi l’avverbio “sempre”; ha, quindi, inserito nella norma un nuovo comma – il quarto – secondo cui “agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di uno o piu’ persone” e aggiungendo, all’articolo 55 c.p., un nuovo comma 2 che, restringendo l’ambito di punibilita’ per eccesso colposo, prevede che “la pu’nibilita’ e’ esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumita’ ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, comma 1, n. 5 (c.p.), ovvero in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto”.
4.2. Nel delineare la portata innovativa della disciplina, va, in primis, riaffermato come l’interpolazione dell’articolo 52 c.p., comma 2, mediante l’inserimento del (OMISSIS) sempre, cosi’ come la previsione, in funzione di specificazione, di una piu’ ampia latitudine della scriminante, delineata per i casi previsti dal nuovo comma 4, non dispensi l’interprete dalla rigorosa verifica della necessita’ ed inevitabilita’ della condotta reattiva, essendosi il legislatore limitato a presidiare ulteriormente la presunzione di proporzionalita’ della reazione difensiva, a tutela della sicurezza individuale nel domicilio, vieppiu’ in riferimento a modalita’ intrusive connotate dalla violenza e dalla minaccia d’uso di armi. Nella delineata prospettiva, deve essere, invero, rimarcato come la presunzione di proporzionalita’ difensiva definita, in termini ulteriormente rafforzativi dell’intimita’ e sicurezza della persona nella sfera domiciliare, dalla norma in disamina postuli comunque, ed imprescindibilmente, la sussistenza delle precondizioni della necessita’ difensiva e del pericolo in atto non altrimenti contenibile.
4.2. Siffatta opzione interpretativa, ampiamente disaminata dalla dottrina ed esplicitata nella lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti della Camera e del Senato ed al Presidente del Consiglio che ha accompagnato la promulgazione della novella – si impone in un’ottica costituzionalmente orientata, che muove dal rilievo per cui la difesa, anche nel domicilio, resta “una facolta’ eccezionale di autodifesa, che ragionevolmente viene riconosciuta dall’ordinamento quando la difesa da parte delle forze dell’ordine non e’ in concreto possibile”, sicche’ “la nuova normativa non indebolisce ne’ attenua la primaria ed esclugiva responsabilita’ dello Stato nella tutela della incolumita’ e della sicurezza dei cittadini”. Donde il “fondamento costituzionale” del regime di non punibilita’ “a favore di chi reagisce legittimamente a un’offesa ingiusta, realizzata all’interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati…e’ rappresentato dall’esistenza di una condizione di necessita’” che, come tale, resta rimessa all’apprezzamento del giudice e non puo’ essere presuntivamente ritenuta.
Una diversa opzione ermeneutica, tale da estendere il regime di presunzioni a tutti gli elementi della causa di giustificazione in parola, oltre a porsi in termini del tutto eccentrici rispetto al sistema delle cause di giustificazioni, evidenzierebbe palesi frizioni con il principio di uguaglianza declinato dall’articolo 3 Cost., introducendo, del tutto irragionevolmente, un’area di esclusione dell’antigiuridicita’ completamente avulsa dal connotato della necessita’ che, invece, ne costituisce il primario fondamento, assolvendo alla funzione selettiva dei valori in conflitto.
Donde il tentativo di sperimentare una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme dell’articolo 52 c.p., alla luce degli interventi normativi in disamina, si impone quando l’opzione ermeneutica prescelta sia in linea con il fondamento di ragione sopra richiamato, ed a maggior ragione quando quella, pur a fronte di un testo che lascia aperte piu’ soluzioni, sia l’unica plausibile e, dunque, il frutto di uno sforzo che si rende necessario per giungere ad un risultato costituzionalmente adeguato.
4.3. Invero, nella giurisprudenza della Corte costituzionale e’ principio costante quello secondo cui le cause di non punibilita’ costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, sicche’ la loro valutazione comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperte tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono la norma generale e quelle che, viceversa, fondano la norma derogatoria: un giudizio che e’ da riconoscersi, ed e’ stato riconosciuto, come appartenere primariamente al legislatore (cfr. Corte Cost., sent. n. 140 del 04/05/2009, ove si richiamano in senso conforme le sent. nn. 385 del 1992, n. 267 del 1992, n. 32 del 1992; n. 1063 del 1988; n. 241 del 1983).
Nell’individuare e delineare le cause scriminanti – e, piu’ in generale, le cause di non punibilita’ – il legislatore ordinario deve, nondimeno, operare un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco (Corte Cost., sent. n. 148 del 02/06/1983) e, nelle occasioni in cui e’ stata chiamata ad occuparsi di questioni di legittimita’ costituzionale concernenti la scriminante della legittima difesa, la Corte costituzionale non ha messo in discussione che l’istituto postuli la necessita’ di reazione ad un’offesa in atto, non essendo invece configurabile quando al momento del fatto la stessa si sia esaurita e l’agente intenda soltanto reagire alla minaccia di un male futuro ed eventuale (Corte Cost., sent. n. 278 del 23/05/1990).
Proprio il requisito dell’attualita’ – e’ stato sottolineato – aiuta a risolvere, caso per caso, le situazioni in cui di fatto puo’ manifestarsi l’effettivita’ dell’aggressione che giustifica la reazione difensiva (Corte Cost., sent. n. 225 del 03/06/1987), qualificandola in termini di necessita’.
4.4. Ne’ siffatta opzione intercetta obiezioni sul piano convenzionale.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha, invero, reiteratamente precisato come il ricorso alla forza, tale da poter condurre a provocare, anche involontariamente, la morte di un uomo, sia da ritenersi giustificato – alla luce dell’articolo 2, par. 2, lettera a), CEDU – soltanto se “assolutamente necessario” per assicurare la difesa delle persone da una violenza illegale (cfr., anche per ulteriori riferimenti, Corte EDU, Sez. 2, 14 giugno 2011, Trevalec c. Belgo; Corte EDU, Sez. 4, 25/08/2009, Giuliani e Gaggio c. Italia; per una compiuta disamina del tema V. Sez. 3, n. 49883 del 10 ottobre 2019, Capozzo, Rv. 277419).
Ed analogo dovere di protezione del diritto alla vita da parte della legge degli Stati e’ sancito dall’articolo 6, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 e ratificato con L. 25 ottobre 1977, n. 881, del pari fonte di quegli obblighi internazionali che, a norma dell’articolo 117 Cost., comma 1, vincolano il legislatore nazionale e l’interprete.
Anche al fine di dare all’articolo 52 c.p. un’interpretazione costituzionalmente orientata, vieppiu’ quando si tratti di valutare condotte difensive in concreto lesive del fondamentale diritto alla vita, non puo’ dunque prescindersi dalla verifica del requisito della necessita’ rispetto alla tutela della persona da violenze illegittime, in difetto del quale la lesione di tale diritto non puo’ mai dirsi giustificata.
4.5. Nel quadro cosi’ delineato, occorre, dunque, verificare se sia applicabile, nella specie, il disposto di cui al primo capoverso dell’articolo 52 c.p., giusta il quale nei medesimi luoghi “sussiste sempre…il rapporto di proporzione di cui al comma 1 del (presente) articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumita’; b) i beni propri o altrui quando non vi e’ desistenza e vi e’ pericolo di aggressione”, o se si versi in una delle ipotesi previste dal comma 4 del medesimo articolo.
In riferimento alla previsione introdotta nel 2006, questa Corte ha costantemente ribadito come la stessa avesse configurato una presunzione limitata alla sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa, quando sia ravvisabile la violazione del domicilio dell’aggressore, ossia l’effettiva introduzione del soggetto nel domicilio altrui – o nelle sue appartenenze – contro la volonta’ di colui che e’ legittimato ad escluderne la presenza, ferma restando la necessita’ del concorso dei presupposti dell’attualita’ dell’offesa e della inevitabilita’ dell’uso delle armi come mezzo di difesa della propria o altrui incolumita’ (Sez. 1, n. 50909 del 07/10/2014, Thekna, Rv. 261491; Sez. 1, n. 16677 del 08/03/2007, Grimoli, Rv. 236502).
Riguardo il parametro da ultimo evocato, e con riferimento all’impiego di armi in modo idoneo ad attentare alla vita dell’aggressore, contihua, dunque, a trovare applicazione il principio secondo cui e’ configurabile la scriminante della legittima difesa solo qualora l’autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumita’ fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all’offesa mediante aggressione (Sez. 5, n. 33191 del 15/04/2019, S., Rv. 277003, Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Can, Rv. 272080).
Nel quadro degli interventi complessivamente introdotti dalla L. n. 36 del 2019, che rivelano una ratio legis ispirata all’inasprimento della reazione penale verso le aggressioni perpetrate nel domicilio (cosi’ l’inasprimento sanzionatorio apportato ai reati di cui agli articoli 614, 624-bis e 628 c.p.) e, nelle stesse situazioni, alla massima considerazione delle reazioni di autodifesa del cittadino (si consideri la L. n. 36 del 2019, articolo 8), l’approdo cui e’ pervenuta questa Corte – ancora condiviso dal Collegio – non puo’ dirsi venuto meno a seguito dell’inserimento dell’avverbio “sempre” ad opera della recente “novella”, potendo ad esso attribuirsi un mero significato rafforzativo della presunzione gia’ posta dalla norma; presunzione che, tuttavia, da un lato, riguarda la sussistenza di uno soltanto degli elementi costitutivi della fattispecie scriminante e che non esclude il giudizio sull’accertamento degli altri, vale a dire la necessita’ di reagire ad un’offesa in atto; dall’altro, opera diversamente a seconda che il pericolo riguardi l’aggressione alla persona oppure ai beni (in termini analoghi, v., in motivazione, Sez. 1, n. 39977 del 14/05/2019, Addis, Rv. 276949).
Nella delineata prospettiva, l’uso di un’arma – purche’ legittimamente detenuta – puo’ dirsi reazione sempre proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all’interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, nei quali il legislatore ha ritenuto maggiormente avvertita l’esigenza di autodifesa, sempre che il pericolo di offesa ad un diritto (personale o patrimoniale) sia attuale e che l’impiego dell’arma, alla luce delle circostanze del concreto contesto, sia necessario a difendere l’incolumita’ propria o altrui, ovvero anche soltanto i beni se ricorra pur sempre un pericolo di aggressione personale (n. 49883 del 2019, Rv. 277419, cit.).
In tali – limitati – casi, non si potra’ negare la sussistenza della scriminante per difetto di proporzione tra difesa ed offesa sul rilievo dell’asimmetria tra i mezzi rispettivamente impiegati, ovvero, laddove il pericolo attuale di offesa riguardi i soli beni patrimoniali – che dovrebbe escludere in radice una qualsiasi, pur in concreto necessaria ed appropriata, reazione attraverso l’uso di un’arma per sproporzione tra i diversi beni in conflitto (da un lato il patrimonio, d’altro lato l’incolumita’ fisica) – quando, in assenza di desistenza, una diversa difesa potrebbe ragionevolmente provocare un’aggressione fisica. Va interpretato in questo senso, infatti (V. n. 49883 del 2019, Rv. 277419, cit.) il riferimento al “pericolo di aggressione” di cui all’ultima parte dell’articolo 52 c.p., comma 2, lettera b), altrimenti inutile, posto che il pericolo attuale di offesa del diritto – nella specie, patrimoniale – e’ gia’ richiesto dal comma 1 della disposizione.
A differenza di quest’ultimo, strutturalmente richiesto dalla fattispecie scriminante in termini di attualita’, il pericolo di aggressione di cui al comma 2, che tale ulteriore connotazione significativamente non richiede, implica una ragionevole prognosi sulla condotta dell’intruso che si trovi nell’altrui domicilio o nei luoghi equiparati, il quale, pur mirando a commettere reati contro il patrimonio e non avendo (ancora) posto in essere (o minacciato) azioni aggressive nei confronti della persona, a cio’ potrebbe determinarsi qualora la vittima tentasse di opporre resistenza (reputa invece legittima la reazione a difesa dei beni solo quando sussista un pericolo attuale per l’incolumita’ fisica dell’aggredito o di altri Sez. 1, n. 16677 del 08/03/2007, Grimoli, Rv. 236502).
Ed e’ in siffatta prospettiva che deve convenirsi con il principio per cui la scriminante della legittima difesa, come disciplinata dall’articolo 52 c.p. nella formulazione introdotta dalla L. 26 aprile 2019 n. 36, non consente un’indiscriminata reazione contro chi si introduca illecitamente nella dimora altrui, ma postula che l’intrusione sia avvenuta con violenza o con minaccia dell’uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica, cosi’ da essere percepita dall’agente come un’aggressione, anche solo potenziale, alla propria o altrui incolumita’, atteso che solo quando l’azione sia connotata da siffatte modalita’ puo’ presumersi il rapporto di proporzione con la reazione.
Per contro, la perdurante esigenza di ravvisare gli altri elementi costitutivi della legittima difesa impone tuttora di ritenere che non possa dirsi scriminato l’impiego offensivo di un’arma contro la persona quando questa, pur trovandosi ancora illecitamente all’interno del domicilio, delle appartenenze o dei luoghi equiparati, non stia tenendo una condotta da cui possa ravvisarsi l’attualita’ del pericolo di offesa alla persona o ai beni che esiga una preventiva reazione difensiva, dovendosi questa ritenere ingiustificata (prima ancora che suscettibile di valutazione in termini di proporzione) qualora difetti il carattere della necessita’ della difesa.
4.6. Nei termini predetti, l’invocata scriminante e’ stata correttamente esclusa, nel caso in disamina, avendo l’imputato scelto, nell’ambito di opzioni alternative del tutto idonee a contrastare, intra moenia, l’incursione del (OMISSIS), di affrontarlo armato, sparandogli immediatamente, mentre questi stava ancora accedendo nelle pertinenze dell’abitazione e, dunque, prima ancora che il pericolo annunciato divenisse effettivamente attuale, in tal guisa ponendo in essere una volontaria condotta anticipatoria di un’offesa connotata in termini di effettiva pericolosita’.
Di guisa che non opera, nella fattispecie concreta, la presunzione di proporzione tra offesa in atto e difesa attuata – da compiersi alla luce della previsione di cui all’articolo 52 c.p., comma 2, – poiche’, quanto all’offesa alla persona, il giudizio si arresta alla valutazione dell’insussistenza di quella situazione di necessita’ della difesa posta da un pericolo attuale che l’articolo 52 c.p., comma 1, continua a richiedere; quanto al pericolo di offesa, in particolare, reputa ragionevolmente la sentenza impugnata che lo stesso, pur attuale, non avesse ancora raggiunto quel grado di concretezza che, alla stregua di una valutazione ex ante e nello specifico contesto, deve connotare, anche per la distanza e la reciproca posizione, un rischio attuale di aggressione alla persona non altrimenti evitabile.
4.7. L’assenza del requisito della necessita’ difensiva esclude, altresi’, l’applicabilita’ della nuova previsione di cui all’ultimo capoverso dell’articolo 52 c.p., a mente del quale nei luoghi di cui si e’ detto “agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o piu’ persone”.
Anche nell’interpretazione di siffatta disposizione deve – come premesso – sempre postularsi la necessita’ difensiva, sicche’ non propriamente viene evocato, al riguardo,-il sintagma di “legittima difesa presunta” (V. anche Sez. 5, n. 40414 del 13/06/2019, GUEYE, Rv. 277122), avendo invece il Legislatore introdotto un ulteriore caso di mera presunzione – intesa la stessa in termini di agevolazione probatoria risguardo le circostanze del concreto contesto – di proporzionalita’ della reazione difensiva rispetto alla condotta offensiva, e non gia’ una presumptio che involge la causa di giustificazione della legittima difesa in toto, del tutto eccentrica rispetto al sistema ordinamentale dell’antigiuridicita’.
Va, sul punto, rimarcato come – escluso che il (OMISSIS) fosse armato nell’intrusione del medesimo – che, come rilevato, aveva gia’ violato il domicilio dell’imputato, apprestandosi a fare ingresso nelle pertinenze dell’abitazione – non sia dato ravvisare ne’ l’impiego di violenza, ne’ la prospettazione di minaccia di uso di arma o di altri mezzi di coazione fisica in danno delle persone; condizioni che, nel caso in disamina, risultano escluse dalla sentenza avversata, essendosi la violazione di domicilio realizzata mediante scavalcamento del cancello da parte di soggetto disarmato e non disponente di altri strumenti di coazione fisica.
Ne’ sul punto puo’ assumere rilievo decisivo la minaccia verbale, anticipata nella conversazione telefonica intervenuta tra le parti, in quanto l’espressione “vengo li’ e ti sgozzo”, rivolta dal (OMISSIS) al (OMISSIS) immediatamente prima dell’irruzione domiciliare, costituisce mera prospettazione di un male ingiusto, suggestivamente evocativo dell’uso di armi da taglio, ma non gia’ la minaccia di impiego di un’arma effettivamente disponibile, diretta alla compressione dello ius excludedos alios e a cagionare pregiudizio alle persone; requisiti che debbono, invece, connotare la violazione di domicilio ex se.
Donde le caratteristiche stesse dell’intromissione del (OMISSIS) nel domicilio del (OMISSIS) sgombrano il campo all’applicazione della norma evocata, che e’ diretta a’ circoscrivere ulteriormente, nel complessivo statuto della legittima difesa domiciliare, il perimetro della responsabilita’ penale, in presenza di condotte reattive verso l’autore della sola fattispecie aggravata di cui all’articolo 614 c.p. che, come rilevato, nella specie non e’ dato ravvisare nella condotta posta in essere dalla vittima.
5. E’, del pari, incensurabile l’esclusione della scriminante, in forma putativa.
5.1. Va, al riguardo, rimarcato come la sentenza di annullamento avesse posto il focus anche sul sostrato psicologico dell’agente, incontrovertibilmente condizionato dalla vera e propria persecuzione portata dal (OMISSIS) in danno della moglie e dei familiari, trasmodata finanche nell’incendio dell’abitazione coniugale.
Ed a siffatto profilo, la sentenza impugnata ha riservato ampia disamina, escludendo, tuttavia, quell’errore scusabile sulla sussistenza degli elementi negativi della antigiuridicita’ in cui si risolve il fondamento delle cause di giustificazione putative, appartenendo invece al piano delle circostanze la valutazione degli stati emotivi e passionali.
I dispositivi di sicurezza domiciliare immediatamente attivabili, e non attivati a fronte delle ricostruite modalita’ di un’intrusione – disarmata addirittura annunciata, hanno condotto la Corte di merito ad escludere che l’imputato versasse, scusabilmente, in errore riguardo tanto la necessita’ della difesa, che l’attualita’ di un’aggressione inevitabile, con conseguente recessivita’ anche della portata intimidatrice della previa minaccia telefonica.
5.2. Donde anche sotto tale profilo la motivazione non presta il fianco a censure, essendosi non solo escluso che il (OMISSIS) avesse impugnato un’arma, tale da poter indurre una erronea rappresentazione di pericolo in atto, ma anzi sottolineata la consapevole scelta di affrontare l’antagonista definitivamente, con atteggiamento della volonta’ condizionato da uno stato emotivo, progressivamente maturato per accumulo, rilevante nei limiti di cui all’articolo 62 c.p., n. 2.
Trattasi, dunque, di valutazione insindacabile in fatto, perche’ non illogicamente motivata, e corretta in diritto alla luce del principio secondo cui l’errore scusabile, nell’ambito della legittima difesa putativa, deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilita’ di determinare nell’agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un’offesa ingiusta (Sez. 1, n. 3464 del 24/11/2009, dep. 2010, Narcisio, Rv. 245634), non evitabile se non mediante la necessitata reazione difensiva.
La Corte territoriale ha si ritenuto che tale pericolo – sia pur in fase esordiente – fosse sussistente, ma, pur valutando lo stato di turbamento che la complessiva situazione aveva gia’ determinato nel (OMISSIS), ha correttamente giudicato che non richiedesse la necessita’ di utilizzare l’arma per colpire un uomo inerme, non risultando accreditabile alcun errore percettivo riguardo la concreta possibilita’ di evitarlo.
6. Ne’ la sentenza impugnata s’appalesa censurabile in relazione alla mancata applicazione dell’articolo 55 c.p..
6.1. Mette conto, al riguardo, rimarcare la differenza concettuale che caratterizza, da un lato, la scriminante in forma putativa e, dall’altro, l’eccesso colposo.
In entrambi i casi, rileva l’errore, sotto forma di dispercezione della realta’; ma, mentre ai sensi dell’articolo 59 c.p. l’errore – scusabile – deve investire gli elementi costitutivi della causa di giustificazione, replicandone l’esistenza su di un piano putativo, quello di cui all’articolo 55 c.p. investe, invece, solo la falsata valutazione del detto pericolo e della adeguatezza dei mezzi usati, quando la scriminante tuttavia sussista.
Donde l’assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessita’ di contrastare il pericolo di un’aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l’eccesso colposo nella medesima scriminante.
In altri termini, il presupposto su cui si fondano sia l’esimente della legittima difesa che l’eccesso colposo e’ costituito dall’esigenza di rimuovere il pericolo di un’aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, cosicche’ l’eccesso colposo si distingue per un’erronea valutazione del pericolo e dell’adeguatezza dei mezzi usati: ne deriva che, una volta esclusi gli elementi costitutivi della scriminante – per l’inesistenza dell’inevitabilita’ della reazione difensiva – non vi e’ alcun obbligo per il giudice di una specifica motivazione in ordine ad un eccesso colposo in tale scriminante, pur se espressamente prospettato dalla parte interessata (Sez. 5, n. 2505 del 14/11/2008 – dep. 2009, P.G. in proc. Olari, Rv. 242349, Sez. 1, n. 740 del 04/12/1997 – dep. 1998, Mendicino, Rv. 209452).
Deve essere, pertanto, ribadito il principio per cui l’assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessita’ di rimuovere il pericolo di un’aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, impedisce di ravvisare l’eccesso colposo, che si caratterizza per l’erronea valutazione di detto pericolo e della adeguatezza dei mezzi usati (Sez. 5, n. 26172 del 11/05/2010, P., Rv. 247898).
6.2. L’esclusione di un qualificato profilo di necessita’, o di inevitabilita’ altrimenti, dell’azione asseritamente difensiva preclude, dunque, ogni valutazione in termini di eccesso.
Il giudizio di merito – insindacabile in questa sede: cfr. Sez. 1, n. 3148 del 19/02/2013, dep. 2014, Mariani, Rv. 258408; Sez. F, n. 39049 del 26/08/2008, Greco, Rv. 241553 – risponde, ad avviso del Collegio, al consolidato principio secondo cui l’accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell’eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio “ex ante” calato all’interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalita’ del singolo episodio in se’ considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all’azione che possano aver avuto concreta incidenza sull’insorgenza dell’erroneo convincimento di dover difendere se’ o altri da un’ingiusta aggressione (Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Perrore, Rv. 273401; Sez. 5, n. 3507 del 04/11/2009 – dep. 2010, Sivigilia, Rv. 245843).
In definitiva, sul, piano dell’antigiuridicita’, l’esclusione della causa di giustificazione della legittima difesa risulta insindacabilmente valutata.
7. La condizione psichica, obiettivamente caratterizzata, dell’imputato non dispiega rilievo neppure sotto il – diverso – profilo della punibilita’.
7.1. Com’e’ noto, la 1.36 del 2019 ha inserito nell’articolo 55 c.p., comma 2, del seguente tenore: “nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilita’ e’ esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumita’ ha agito nelle cdndizioni di cui all’articolo 61 c.p., comma 1, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.
La disposizione delineata dalla “novella” che, all’evidenza, restringe l’ambito della rilevanza penale del fatto difensivo, introducendo una – del tutto inedita – causa di non punibilita’, e’ certamente applicabile ai fatti pregressi, ai sensi dell’articolo 2 c.p., comma 4, quale legge piu’ favorevole (V Sez. 4, n. 28782 del 28/05/2019, Dattoli).
Nondimeno, la nuova disposizione non ha codificato un’ulteriore scriminante, che si aggiunge a quelle previste dall’articolo 50 c.p., ssgg., che valorizzano situazioni oggettive di esclusione dell’antigiuridicita’ del fatto e che, se sussistenti, si applicano in favore dell’agente a prescindere dalla consapevolezza che il medesimo ne abbia (articolo 59 c.p., comma 1) o, laddove erroneamente reputate esistenti, sono parimenti valutate in suo favore, salva, in caso di colpevole errore, la responsabilita’ laddove il fatto sia previsto come delitto colposo (articolo 59 c.p., comma 4).
L’istituto introdotto dalla novella declina, invece, una situazione che, inserendosi nell’ambito di applicazione di una scriminante esistente, esclude la soggettiva imputabilita’ all’agente di condotte antigiuridiche colpose rispetto alle quali sia gia’ stata accertata la violazione di una regola cautelare, operante – come sostenuto anche in dottrina – sul piano dell’inesigibilita’.
La situazione codificata nell’articolo 55 c.p., comma 2, si riferisce, tra le diverse cause di giustificazione, soltanto a quella della legittima difesa e, nell’ambito di questa, e’ ulteriormente circoscritta alle sole ipotesi in cui il fatto avvenga nei casi previsti dall’articolo 52 c.p., commi 2, 3 e 4. Essa, inoltre, non si riferisce a tutte le possibili situazioni che, pur nei riferiti luoghi, possano dar luogo ad una difesa legittima, essendone stato delimitato il campo di applicazione con esclusivo riferimento a chi abbia “commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumita’”, da ritenersi comprensiva dei casi di eccesso colposo commessi in legittima difesa di beni propri o altrui quando sia ragionevolmente ipotizzabile quel pericolo di aggressione personale considerato dall’articolo 52 c.p., comma 2, lettera b).
Laddove non sia neppure ipotizzabile che l’azione difensiva illecita ascritta a titolo di eccesso colposo possa essere stata determinata dalla necessita’ di difendere l’incolumita’ dell’agente o di terzi, la causa di non punibilita’ non e’, dunque, configurabile.
La previsione di una causa di non punibilita’ connessa all’eccesso colposo per essere stati superati i limiti imposti dalla necessita’ nel caso disciplinato dall’articolo 52 c.p., comma 2, – per il quale, come detto, vige la presunzione di proporzione tra difesa e offesa – rappresenta, peraltro, come evidenziato dalla dottrina, oggettiva conferma circa il fatto che anche nel domicilio e nei luoghi equiparati l’uso scriminato dell’arma imponga il rispetto del requisito della necessita’ della difesa.
Donde, la causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 55 c.p., comma 2, come introdotto dalla L. n. 36 del 2019, per chi abbia agito in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto, e’ configurabile quando l’azione difensiva illecita, ascrivibile a titolo di eccesso colposo, sia determinata dall’intento di salvaguardare la propria o altrui incolumita’ o, nel caso di cui all’articolo 52 c.p., comma 2, lettera b), sia comunque ipotizzabile il pericolo di aggressione personale (Sez. 3, n. 49883 del 10/10/2019, Capozzo, Rv. 277419 – 02, cit.).
La nuova disposizione si colloca, dunque, in una fattispecie di per se’ certamente antigiuridica, per difetto della necessita’ della reazione in concreto tenuta, strutturalmente configurabile quale reato colposo rispetto al quale sussiste un profilo di rimproverabilita’ della condotta (altrimenti, il soggetto agente andrebbe gia’ esente da responsabilita’ ai sensi della previsione di cui al comma 1). Mentre sul piano civile la condotta continua ad essere fonte di responsabilita’ – sia pur nella forma attenuata dell’indennizzo, piuttosto che in quella, piena, del risarcimento del danno (articolo 2044 c.c., u.c., introdotto dalla L. n. 36 del 2019, articolo 7), sul piano penale essa viene, invece, ritenuta non punibile poiche’ i limiti imposti dalla necessita’ della reazione sono stati (colpevolmente) superati per avere il soggetto agito in stato di minorata difesa, ovvero di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto. Una volta positivamente compiuto il giudizio di soggettiva rimproverabilita’ effettuato con riguardo all’agente modello, dunque, ricorrendo le altre condizioni, l’agente non sara’ punibile laddove, alternativamente, ricorra una delle due, distinte, situazioni codificate.
7.2. Nella delineata prospettiva, e’ stato, in particolare, affermato che lo stato di grave turbamento, che funge da presupposto, in alternativa alla minorata difesa, per l’applicazione della causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 55 c.p., comma 2, come introdotto dalla L. n. 36 del 2019, richiede che esso sia prodotto dalla situazione di pericolo in atto, rendendo, di conseguenza, irrilevanti stati d’animo che abbiano cause preesistenti o diverse e necessario, invece, da parte del giudice, un esame di tutti gli elementi della situazione di specie, per accertare se la concretezza e gravita’ del pericolo in atto possa avere ingenerato un turbamento cosi’ grave da rendere inesigibile quella razionale valutazione sull’eccesso di difesa, che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa (Sez. 3, n. 49883 del 2019, ibidem).
Ed e’ stato, del tutto condivisibilmente, segnalato il necessario accertamento di un duplice rapporto causale, in virtu’ del quale il turbamento deve essere l’effetto derivante dalla situazione di pericolo in atto e, nel contempo, la causa dell’eccesso difensivo.
7.3. Nel caso in esame, mentre e’ stato correttamente ritenuto non configurabile l’eccesso colposo in executivis, in presenza dell’esclusione di una necessita’ difensiva, tale da rendere ascrivibile l’eccesso stesso al profilo del dolo, non viene in rilievo neppure la causa di non punibilita’ in parola.
Dal testo della sentenza impugnata e dalla stessa prospettazione del ricorrente, emerge come la situazione psicologica in cui versava in (OMISSIS) derivasse dalla pregressa condotta persecutoria del (OMISSIS), e non gia’ dall’irruzione in atto, e come le stesse antecedenti e reiterate vessazioni abbiano determinato la consapevole e volontaria condotta reattiva, in una condizione solo esasperata dall’ennesima ingiusta violazione domiciliare.
Donde vene meno, nel caso in disamina, il fondamento di ragione che sottende la speciale causa di non punibilita’ introdotta nell’articolo 55 c.p., invece rigorosamente ancorata ad una verifica eziologica, ex ante ed in concreto, che conferisce rilievo dirimente alla specifica condotta offensiva in atto, rispetto alla quale pregresse iniziative illecite dello stesso aggressore possono assumere valenza sul diverso versante delle circostanze del reato.
Esclusa ogni ipotesi rilevante di minorata difesa, l’annunciata incursione del (OMISSIS) e la correlativa iniziativa del (OMISSIS) di affrontarlo dopo essersi armato non fonda su una situazione psichica determinata dalla violazione di domicilio, del tutto prevista ed evitabile negli epiloghi temuti anche solo restando all’interno dell’abitazione, bensi’ – come rivendicato dallo stesso ricorrente – su di una pregressa condizione di frustrazione; sicche’ e’ a tale complesso e precostituito quadro psicologico che appare ricondotta, nella sentenza impugnata, anche la deliberata azione difensiva, con motivazione che non evidenzia profili di criticita’ rilevanti in questa sede e che esclude anche l’applicazione della piu’ favorevole causa di non punibilita’ di nuova introduzione..
Deve essere, pertanto, affermato che, ai fini della ricorrenza della speciale causa di non punibilita’ introdotta all’articolo 55 c.p., e’ necessario, alla stregua di una valutazione ex ante ed in concreto, il rigoroso accertamento di un duplice rapporto causale, in virtu’ del quale il grave turbamento deve essere l’effetto derivante dalla situazione di pericolo in atto e, nel contempo, la causa dell’eccesso difensivo.
7.4. Per altro verso, se la esasperazione per accumulo preclude ex se la valutazione della causa di non punibilita’ in parola, fondando invece il movente di un eccesso doloso, penalmente rilevante, nondimeno offre. ulteriori criteri direttivi riguardo la valutazione degli stati emotivi e passionali, richiamando – anche nella valutazione del diverso istituto della legittima difesa putativa – ad una verifica causale della induzione in errore in virtu’ della situazione di pericolo in atto, rendendo, di conseguenza, irrilevanti stati d’animo che abbiano cause preesistenti o diverse, o caratterizzati per sommatoria, richiamando ad un accertamento rigoroso dell’incidenza del metus sulla determinazione dell’agente.
Secondo il consolidato orientamento di legittimita’, invero, l’accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell’eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio “ex ante” calato all’interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalita’ del singolo episodio in se considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all’azione che possano aver avuto concreta incidenza sull’insorgenza dell’erroneo convincimento di dover difendere se’ o altri da un’ingiusta aggressione, senza tuttavia che possano considerarsi sufficienti gli stati d’animo e i timori personali (Sez. 1, n. 13370 del 05/03/2013, R., Rv. 255268).
La valutazione di questi ultimi, nel caso in esame, e’ stata, dunque, correttamente ascritta al profilo circostanziale, non esponendosi, invece, a censure la esclusione della difesa legittima.
Sono, pertanto, infondate le censure proposte al riguardo.
8. E’, invece, inammissibilmente formulato il secondo motivo del ricorso a firma dell’Avv. (OMISSIS), con il quale si censura la valutazione dell’attivita’ di depistaggio, operata mediante alterazione della scena del crimine, in punto di riduzione della pena per effetto della attenuante della provocazione.
Nell’esercizio del potere discrezionale che, nell’ambito della riduzione prevista nella misura massima di un terzo, ha condotto la Corte ad applicare l’attenuante in misura inferiore al massimo, risulta valorizzato uno degli indici di cui all’articolo 133 c.p., che sovrintende alla conformazione del trattamento sanzionatorio al caso concreto, senza che sul medesimo incidano – disarticolandone la valutazione – esclusivamente gli elementi tipici delle circostanze specificatamente applicate.
In altri termini, nell’operare l’esatta determinazione della riduzione di pena per effetto di una circostanza attenuante, il giudice del merito puo’ valorizzare ogni profilo idoneo a guidare la personalizzazione della sanzione, restando siffatta valutazione insindacabile, ove adeguatamente motivata.
Donde il richiamo alla condotta post delictum non s’appalesa illogicamente evocato, in quanto non eccentrico rispetto alla valutazione propria dello stato d’ira determinato dalla condotta ingiusta altrui.
9. Al rigetto del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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