Acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie

Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 18 agosto 2020, n. 5082.

La massima estrapolata:

La misura di carattere sanzionatorio dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate e della relativa area di sedime, che ha natura reale ed integra la reazione dell’ordinamento all’illecito di chi, avendo eseguito un’opera abusiva, non adempie all’obbligo di demolirla nel termine fissato dall’autorità amministrativa, deve ritenersi applicabile anche in fattispecie di illecito commesse precedentemente all’entrata in vigore della normativa che essa ha introdotto, poiché detta misura appartiene al regime sanzionatorio vigente nel momento in cui l’ente locale attiva i propri poteri repressivi e, pertanto, in applicazione del richiamato principio del tempus regit actum, risulta applicabile anche in fattispecie di illeciti edilizi posti in essere prima della sua introduzione.

Sentenza 18 agosto 2020, n. 5082

Data udienza 16 giugno 2020

Tag – parola chiave: Abusi edilizi – Ordine di demolizione – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Misura di carattere sanzionatorio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4081 del 2011, proposto dal sig. Sa. Ci., rappresentato e difeso dall’avv. Ci. Pa., con domicilio digitale presso il medesimo in difetto di elezione di domicilio fisico in Roma;
contro
Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ni. Ma., con domicilio eletto presso l’avv. Al. Pi. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione III n. 23755 del 10 novembre 2010, resa tra le parti sul ricorso 9545/1994, proposto per l’annullamento del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del Comune di (omissis) n. prot.26375 del 30.05.1994.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Cons. Francesco Guarracino nell’udienza pubblica del giorno 16 giugno 2020, svoltasi con modalità telematica ai sensi del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27, e del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania il sig. Ciro Sannino, comproprietario con la moglie di un lotto di terreno nel Comune di (omissis) censito in catasto alla partita (omissis), folio (omissis) p.lle (omissis) e (omissis) impugnava il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del lotto, adottato in conseguenza dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione dell’immobile abusivo ivi realizzato, notificata al coniuge del ricorrente in qualità di committente e responsabile dell’abuso e rimasta ineseguita.
Con sentenza n. 23755 del 10 novembre 2010, il T.A.R. adito Sezione Terza respingeva il ricorso.
Il sig. Sannino ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, cui ha resistito il Comune di (omissis).
La domanda di sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza, contenuta nell’atto di appello, è stata respinta dalla Sezione Quarta di questo Consiglio con ordinanza n. 2845 del 6 luglio 2011
Il Comune, che nel corso del giudizio ha sostituito il proprio procuratore, ha prodotto memoria di discussione.
Alla pubblica udienza del 16 giugno 2020, svoltasi con modalità telematiche, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. – Con un primo motivo di gravame, l’appellante denuncia l’errore in cui sarebbe incorso il T.A.R. col rigettare il motivo di ricorso col quale aveva dedotto l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di acquisizione per erronea applicazione dell’art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, che, secondo la tesi prospettata al primo giudice, non avrebbe potuto avere applicazione retroattiva rispetto ad opere già completate.
Il T.A.R. ha respinto il motivo di ricorso assumendo che il caso fosse regolato dal principio tempus regit actum, con riferimento al fatto che il completamento dell’immobile era stato accertato successivamente all’entrata in vigore della legge n. 47/85 e che, in ogni caso, l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione ed il successivo provvedimento di acquisizione erano intervenuti sotto la vigenza della normativa medesima.
In critica della decisione di primo grado, l’appellante insiste che le sanzioni amministrative previste dalla legge n. 47/85 sarebbero irrogabili retroattivamente solo agli abusi edilizi anteriori al 1° ottobre 1983 e non anche a quelli compiuti tra tale data e quella di entrata in vigore della legge (17 marzo 1985), richiamando risalente giurisprudenza di questo Consiglio ed argomentando nel senso che le opere in questione sarebbero state sicuramente completate prima del 22 gennaio 1985, epoca in cui i Vigili Urbani avevano accertato l’avvenuta prosecuzione dei lavori “realizzando i pavimenti, i rivestimenti, gli infissi interni e servizi igienici”.
Il motivo dev’essere disatteso.
E’ stato, infatti, condivisibilmente osservato che la misura di carattere sanzionatorio dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate e della relativa area di sedime, che ha natura reale ed integra la reazione dell’ordinamento all’illecito di chi, avendo eseguito un’opera abusiva, non adempie all’obbligo di demolirla nel termine fissato dall’autorità amministrativa, deve ritenersi applicabile anche in fattispecie di illecito commesse precedentemente all’entrata in vigore della normativa che essa ha introdotto, poiché detta misura appartiene al regime sanzionatorio vigente nel momento in cui l’ente locale attiva i propri poteri repressivi e, pertanto, in applicazione del richiamato principio del tempus regit actum, risulta applicabile anche in fattispecie di illeciti edilizi posti in essere prima della sua introduzione (C.d.S., sez. VI, 21 marzo 2019, n. 1892).
2. – Il secondo motivo di appello è, invece, fondato.
In primo grado, con decisione che l’appellante sottopone a serrata critica, il T.A.R. non ha ritenuto rilevante il fatto che tanto l’ingiunzione di demolizione, quanto il successivo verbale di inottemperanza, fossero stati adottati nei confronti del coniuge dell’odierno appellante, giudicando che si fosse trattato di mera irregolarità sanata dall’intervenuta conoscenza dell’atto da parte di quest’ultimo quantomeno dalla data di proposizione del ricorso di primo grado o dalla data di produzione in giudizio della copia del provvedimento da parte dell’amministrazione, senza che l’ordinanza di demolizione fosse stata, comunque, posta in esecuzione od impugnata.
Sennonché, la tesi per cui, in caso di comproprietà, sarebbe sufficiente notificare l’ordinanza di demolizione ad un solo comproprietario (o ad uno di essi) non può essere condivisa, nella misura in cui, essendo la notifica “un atto diretto, per sua stessa natura, alla persona del destinatario… [essa] esaurisce i suoi effetti, di regola, esclusivamente nei suoi confronti, non potendosi ritenere – in mancanza di specifiche norme che stabiliscano espressamente il contrario – che il destinatario abbia, a sua volta, l’obbligo di “estenderla” (o di esternare il contenuto dell’atto notificato) ad altri soggetti” e, d’altronde, “nulla assicura – né lascia presumere, vista la molteplicità di situazioni relazionali particolari (non sempre lineari e paritarie) che la realtà quotidiana espone – che il “coniuge comproprietario” che sia stato “destinatario unico” di una ingiunzione di demolizione o di un verbale di inottemperanza ad ingiunzione di demolizione, estenda (e men che mai tempestivamente) la notifica all’altro coniuge (o comunichi all’altro coniuge il contenuto dei provvedimenti ricevuti)” (C.G.A. Reg. Sic., 13 giugno 2019, n. 537).
Si aggiunga che non è dimostrato che, in precedenza, l’appellante fosse già venuto a conoscenza dell’ordine di demolizione e che il ricorso di primo grado è stato notificato (il 1° luglio 1994) quando neppure erano decorsi novanta giorni dal verbale di inottemperanza (che è dell’11 maggio 1994; il provvedimento di acquisizione è del 30 maggio 1994), laddove il Comune non ha reso noto se, una volta decorsi novanta giorni dalla produzione in giudizio dell’ordinanza di demolizione inoppugnata, abbia provveduto nuovamente a verificare, stavolta nei confronti di ambo i coniugi, l’esecuzione dell’ordine di demolizione delle opere (che, tra l’altro, avrebbero formato oggetto di domanda di condono del 24 febbraio 1995: pag. 7 dell’appello).
3. – La domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimo provvedimento di acquisizione, contenuta nelle conclusioni dell’appello, difetta di qualsiasi allegazione riguardo al pregiudizio asseritamente patito ed è, perciò, palesemente infondata, il che esime da ogni altra considerazione.
4. – Per tali assorbenti ragioni l’appello è fondato e dev’essere accolto nei limiti sopra esposti.
Per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va annullato il provvedimento impugnato in primo grado, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa.
5. – Le spese del doppio grado del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti per la reciproca soccombenza e, comunque, per l’oggettiva disputabilità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.
Compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2020, svoltasi in videoconferenza con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere
Francesco Guarracino – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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