L’articolo 15 terzo comma della legge fallimentare

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|12 aprile 2021| n. 9594.

L’articolo 15, terzo comma della legge fallimentare, nel prevedere che il ricorso per la dichiarazione di fallimento e il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, ovvero, quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via Pec non risulti possibile o non abbia esito positivo, a cura dell’U.G., presso la sede legale dell’impresa risultante dal R.I., e infine, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell’irreperibilità del destinatario, mediante deposito dell’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, ha introdotto una disciplina speciale semplificata, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo. Va pertanto escluso che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli articoli 138 e seguenti o 145 del codice di procedura civile (a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società, eventualmente ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile.

Sentenza|12 aprile 2021| n. 9594

Data udienza 8 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Notifica del ricorso per cassazione – Valutazione della tempestività al momento della consegna del plico al servizio postale Irrilevanza della ricezione del plico dopo venti giorni – Notifica non andata a buon fine a mezzo pec – Successiva notifica presso la sede comunale ex art. 15 l.f. – Legittimità – Notifica ex art. 15 l.f. – Natura speciale rispetto a quella codicistica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 23949/2018 proposto da:
(OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) S.r.l., rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso per cassazione, dall’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), dal quale e’ rappresentata di difesa, per procura in calce al controricorso, unitamente agli Avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli Avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), che la rappresentano e difendono per procura speciale a margine del controricorso;
-controricorrente –
e
Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1194/2018 della Corte di appello di FIRENZE, emessa in data 9 marzo 2018 e depositata in data 29 maggio 2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8/09/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Zeno Immacolata, che ha concluso per la procedibilita’ del ricorso e, nel merito, per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte ricorrente, l’Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito per la (OMISSIS) s.p.a. controricorrente l’Avv. (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 29 maggio 2018, ha respinto il reclamo proposto da (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di socio e legale rappresentante di (OMISSIS) s.r.l., avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della societa’, emessa dal Tribunale di Pisa, nella contumacia della debitrice, ad istanza di (OMISSIS) s.p.a. e di (OMISSIS) s.p.a..
Per cio’ che in questa sede ancora interessa, la corte del merito ha ritenuto pienamente valida la notifica del ricorso presentato da (OMISSIS) e del pedissequo decreto di fissazione d’udienza, eseguita mediante deposito dell’atto presso la casa comunale, rilevando che, dopo che la notifica a mezzo PEC era stata inutilmente tentata, l’ufficiale giudiziario si era recato presso la sede di (OMISSIS) ma l’aveva trovata chiusa, e che la L.Fall., articolo 15 non prevede che in questo caso debbano essere effettuate ricerche, come invece disposto dagli articoli 139 c.p.c. e segg..
2. Avverso la sentenza (OMISSIS), in proprio e nella qualita’, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
3. (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.a. hanno resistito con separati controricorsi.
5. La curatela fallimentare non ha svolto difese.
6. Su proposta ex articolo 380 bis c.p.c. di dichiarazione di improcedibilita’ del ricorso, depositato materialmente in atti oltre il termine di cui all’articolo 369 c.p.c., comma 1, e’ stata fissata adunanza in camera di consiglio per il giorno 15 ottobre 2019.
7. (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. hanno depositato memorie difensive.
8. Con ordinanza interlocutoria depositata il 14 gennaio 2020, la VI-1 sez. di questa Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, il ricorso, ancorche’ pervenuto alla cancelleria di questa Corte il 9 agosto 2018, dopo il decorso del termine di 20 giorni dalla data della sua notificazione (eseguita a mezzo PEC il 28 giugno 2018), va dichiarato procedibile.
Il ricorrente ha infatti dedotto nella memoria difensiva del 10 ottobre 2019 di aver inviato alla cancelleria, a mezzo posta celere, il plico contenente l’atto in data 10 luglio 2018 ed ha allegato alla memoria documentazione dalla quale si rileva la presa in carico della spedizione nella predetta data, alle ore 16:18, dall’ufficio postale di (OMISSIS).
Trova dunque applicazione la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della verifica del tempestivo deposito del ricorso per cassazione, nel caso in cui la parte si sia avvalsa del servizio postale, assume rilievo per il ricorrente la data di consegna all’ufficio postale del plico da recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione, dovendo in tal caso ritenersi che l’iscrizione a ruolo sia avvenuta in tale data, non assumendo rilievo che il plico pervenga a destinazione dopo il decorso del termine di venti giorni di cui all’articolo 369 c.p.c. (Cass., 18 gennaio 2016, n. 684; Cass., 7 maggio 2014, n. 9861; Cass., 3 marzo 2010, n. 5071; Cass., 26 giugno 2007, n. 14759; Cass., Sez. Un. 21 giugno 1995, n. 7013).
2. Con l’unico motivo (OMISSIS) deduce la violazione o falsa applicazione del combinato disposto normativo di cui alla L.Fall., articolo 15, Decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, articolo 107, comma 1, articoli 143 – 145 c.p.c., lamentando che la corte d’appello abbia ritenuta valida la notificazione dell’istanza di fallimento. Sostiene per contro che, in caso di mancato reperimento della societa’ presso la sede legale, trovata chiusa, l’ufficiale giudiziario, prima di poter depositare l’atto presso la casa comunale, e’ tenuto a compiere piu’ accurati accertamenti che non il semplice accesso in loco, effettuando effettive ricerche ed attestandone l’esito negativo, pena un’inammissibile disparita’ di trattamento del debitore nel procedimento di istruttoria prefallimentare rispetto ad ogni altra ipotesi in cui una parte sia convenuta in giudizio.
2.1 Il motivo e’ infondato.
2.2 Va in primo luogo rilevato che, contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, l’articolo 145 c.p.c. non prevede che, nel caso in cui l’atto non possa essere consegnato a persona addetta alla sede della societa’ o al portiere dello stabile, l’U.G. sia tenuto a ricercare un’ipotetica, diversa sede effettiva.
Cio’ premesso, va qui ribadito il principio, gia’ ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui la L.Fall., articolo 15, comma 3 (nel testo, novellato dalla L. n. 221 del 2012, applicabile ratione temporis), nel prevedere che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, ovvero, quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, a cura dell’U.G., presso la sede legale dell’impresa risultante dal R.I., e infine, qualora neppure questa modalita’ sia attuabile a causa dell’irreperibilita’ del destinatario, mediante deposito dell’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, ha introdotto una disciplina speciale semplificata, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo. (cfr., fra molte: Cass., 27 febbraio 2020, n. 5311; Cass., 7 agosto 2017, n. 19688; Cass., 12 gennaio 2017, n. 602). Va pertanto escluso che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli articoli 138 c.p.c. e segg. o articolo 145 c.p.c. (a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della societa’, eventualmente ai sensi degli articoli 140 e 143 c.p.c.
Come sottolineato dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 146/016 (che ha respinto la q.l.c. dell’articolo 15, comma 3 cit. sollevata con riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., per la ritenuta, irragionevole disparita’ di trattamento rispetto alle modalita’ richieste per la notifica ordinaria a persona giuridica dall’articolo 145 c.p.c., di cui si duole anche l’odierno ricorrente), il legislatore della novella del 2012 si e’ infatti proposto di “coniugare le finalita’ del diritto di difesa dell’imprenditore con le esigenze di specialita’ e di speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale”, prevedendo che “il tribunale sia esonerato dall’adempimento di ulteriori formalita’ quando la situazione di irreperibilita’ deve imputarsi all’imprenditore medesimo”: l’introdotta semplificazione del procedimento notificatorio in ambito concorsuale trova percio’ la sua ragion d’essere nella specialita’ e nella complessita’ degli interessi che esso e’ volto a tutelare, che ne segnano l’innegabile diversita’ rispetto a quello ordinario di notifica; il diritto di difesa del debitore – da declinare nella prospettiva della conoscibilita’, da parte di questi, dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico – e’, d’altro canto, adeguatamente garantito dal predisposto, duplice meccanismo di ricerca, tenuto conto che, ai sensi del Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 16 convertito con modificazioni dalla L. n. 2 del 2009, l’imprenditore e’ obbligato a dotarsi di un indirizzo PEC, e che anche la sede legale dell’impresa deve essere obbligatoriamente indicata nell’apposito registro, la cui funzione e’ proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicita’ legale, cosi’ da rendere conoscibili ai terzi, nell’interesse dello stesso titolare, i dati e le principali vicende che riguardano l’impresa medesima (cfr. Cass., 21 aprile 2017, n. 10132; Cass., 12 gennaio 2017, n. 602, cit.).
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in favore di ciascuna delle due controricorrenti in Euro 3.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., comma 3, stante l’impedimento dell’estensore a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, sottoscrive il solo Presidente.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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