Corte di Cassazione, penale, Sentenza|4 gennaio 2021| n. 49.
L’ammissione alla semilibertà può essere deliberata anche in difetto di previo accesso del detenuto a misure extramurarie meno impegnative attraverso le quali verificare l’esito positivo del percorso dal medesimo intrapreso, atteso che l’art. 50 ord. pen. non prevede alcuna obbligatoria gradualità, demandando invece al giudice di compiere una valutazione non rigidamente predeterminata – di cui è tenuto a render conto nella motivazione del provvedimento – in ordine ai progressi compiuti dal detenuto nel corso del trattamento, ferma la necessità che ricorrano altresì le condizioni per un suo graduale reinserimento nella società.
Sentenza|4 gennaio 2021| n. 49
Data udienza 11 dicembre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: Sorveglianza – Ergastolo – Unificazione di pene concorrenti – Semilibertà – Contraddittorietà della motivazione in ordine alle risultanze ampiamente positive dell’istante emerse dalla compiuta istruttoria – Annullamento con rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIANI Vincenzo – Presidente
Dott. MANCUSO Luigi F. A. – Consigliere
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere
Dott. BONI Monica – rel. Consigliere
Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 05/11/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di SBOLOGNA;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
lette le conclusioni del PG Dr.ssa DE NARDO Marilia, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 5 novembre 2019 il Tribuhale di sorveglianza di Bologna rigettava l’istanza, proposta da (OMISSIS), detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo in esecuzione del provvedimento di unificazione pene concorrenti, emesso dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Catanzaro, volta ad ottenere la semiliberta’, rilevando che la misura, gia’ accordatagli nel 2016, era stata in seguito revocata per la sottoposizione dello stesso a custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui all’articolo 416-bis c.p., illecito dal quale era stato poi mandato assolto e che la gravita’ dei reati commessi e l’assenza di esperienze esterne al carcere imponevano, per il principio di gradualita’, di ritenere prematura l’ammissione alla semiliberta’, dovendosi prima sperimentare i permessi orari o il lavoro esterno.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato a mezzo del difensore, avv.to (OMISSIS), per chiederne l’annullamento per violazione di legge e di norme processuali in relazione all’articolo 125 c.p.p. e articolo 50 ord. pen.. Secondo la difesa, la motivazione del provvedimento impugnato e’ meramente apparente in quanto il giudizio sul momento prematuro di ammissione alla semiliberta’ per assenza di esperienze sul territorio sin dall’anno 2012 non considera che il ricorrente sin dal 2006 aveva ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di Sassari il medesimo beneficio, mantenuto sino al 2012 quando il ricorrente era stato raggiunto da ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per reato dal quale in seguito era stato mandato assolto e che durante il periodo di sottoposizione a semiliberta’ non aveva commesso nessuna infrazione sicche’ le esperienze sul territorio c’erano state senza rilievi di sorta.
3. Assegnato il processo alla settima sezione penale di questa Corte, la difesa aveva depositato memoria con la quale aveva contestato la ravvisata inammissibilita’ del ricorso e con ordinanza del 15 ottobre 2020 il processo era stato rimandato alla Sezione prima penale, tabellarmente competente.
4. E’ stata depositata requisitoria scritta del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Dott.ssa Marilia De Nardo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato e merita dunque accoglimento.
1. L’ordinanza impugnata ha ritenuto di non poter ammettere il condannato alla semiliberta’ a ragione della ritenuta necessita’ di approfondire l’indagine sulla sua personalita’ e sui suoi comportamenti durante l’esperienza detentiva, anche mediante la sperimentazione dei permessi premio e l’ammissione del lavoro all’esterno che consentirebbero di misurarne il grado di affidabilita’ mediante esperienze sul territorio.
2. In tal modo il Tribunale di sorveglianza ha espresso un giudizio di estrema prudenza, giustificato dalla considerazione dei gravi precedenti penali riportati dal condannato, ma ha pretermesso le risultanze ampiamente positive emerse dalla compiuta istruttoria, ossia il parere favorevole all’ammissione a misura alterativa espresso nella relazione di sintesi, ove sono stati evidenziati la correttezza del comportamento, la cortesia, la disponibilita’ e l’interesse dimostrati per l’offerta trattamentale, il mantenimento di relazioni affettive con i tre figli, la pregressa dedizione al lavoro e le motivazioni che lo avevano spinto a delinquere per vendicare l’uccisione del padre. Inoltre, e’ sfuggita alla valutazione del Tribunale di sorveglianza che (OMISSIS) aveva gia’ beneficiato per il periodo di sei anni dal 2006 al 2012 della semiliberta’ senza avere commesso infrazioni o avere dato adito a sospetti, esperienza interrotta dalla sottoposizione a misura custodiale in altro procedimento, che pero’ aveva sortito la sua assoluzione da ogni addebito e che egli avrebbe avuto un’opportunita’ lavorativa alle dipendenze di soggetto immune da pregiudizi senza che sia emerso il mantenimento di contatti con gli ambienti della criminalita’,organizzata.
2.1 Pur senza voler negare lo spazio di apprezzamento discrezionale dei presupposti applicativi dell’istituto della semiliberta’, che compete alla giurisdizione di sorveglianza, rileva il Collegio che il Tribunale non ha offerto logica e puntuale giustificazione delle ragioni per le quali il condannato, una volta mandato assolto dall’accusa penale che aveva comportato l’interruzione della pregressa esperienza in regime alternativo alla carcerazione senza fossero emersi elementi negativi di valutazione durante quel periodo e dopo il ripristino della detenzione, non possa esservi nuovamente e proficuamente ammesso. Il richiamo al principio di applicazione graduale dei benefici penitenziari, seppur corretto in linea di principio, non risulta motivatamente applicato al caso di specie, se si considera che il percorso graduale di sperimentazione all’esterno del carcere nei confronti di (OMISSIS) e’ gia’ avvenuto per un periodo di svariati anni con esiti, ritenuti soddisfacenti a giudizio degli operatori penitenziari e dello stesso Tribunale.
2.2 Si ricorda che ai fini dell’ammissione alla semiliberta’, secondo indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ “sono richieste due distinte indagini, una concernente i risultati del trattamento individualizzato (…) e l’altra relativa all’esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del condannato nella societa’, implicanti la presa di coscienza, attraverso l’analisi, delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento” (sez. 1, n. 843 del 27/02/1993, Domenichini, rv. 193995; sez. 1, n. 84 del 11/01/1994, Giglio, rv. 196659; sez. 1, n. 4066 del 05/07/1995, P.G. in proc. Ortello, rv. 202414; sez. 1, n. 20005 del 9/4/2014, Bertotti, rv. 259622).
Questa Corte in precedenti arresti ha gia’ riconosciuto che il tribunale di sorveglianza, pur a fronte dell’acquisizione di elementi positivi desunti dal comportamento del detenuto, puo’ legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, decisione tanto piu’ giustificata quanto il reato commesso dimostri una marcata capacita’ a delinquere e la sua maturazione in contesti di criminalita’ organizzata (sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, rv. 276213; sez. 1, n. 41914 del 29/9/2009, Mavilla, rv. 245051). Tuttavia, in riferimento allo specifico istituto della semiliberta’ l’articolo 50 ord. pen., non impone quale presupposto indispensabile il rispetto del principio di gradualita’ nell’ammissione ai benefici penitenziari, ma assegna al giudice il compito di valutare in modo ampio la situazione esecutiva del richiedente secondo il duplice profilo sopra specificato dei progressi compiuti nel corso del trattamento e delle condizioni per il suo reinserimento nella societa’ (sez. 1, n. 23666 del 16/07/2020, PG in proc. Ianculeasa, rv. 279457).
2.2 L’ordinanza impugnata, affetta da motivazione insufficiente e contraddittoria, va annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna per nuovo giudizio, da condurre nel rispetto dei principi di diritto esposti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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