L’aggravante speciale della transnazionalità

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|4 giugno 2021| n. 21912.

L’aggravante speciale della transnazionalità, di cui all’art. 4 della l. n. 146 del 2006 (ora trasfuso nell’art. 61-bis c.p.), presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall’apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato.

Sentenza|4 giugno 2021| n. 21912. L’aggravante speciale della transnazionalità

Data udienza 29 aprile 2021

Integrale

Tag – parola: Reato – Reato transnazionale – Aggravante ex art. 4, L. 146/2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FIMIANI PASQUALE, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente all’aggravante speciale della trasnazionalita’ ed alle circostanze generiche.

L’aggravante speciale della transnazionalità

RITENUTO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza resa all’esito di giudizio abbreviato, nell’ambito di un piu’ ampio procedimento, dal Gup del Tribunale di Reggio Calabria, ha assolto (OMISSIS) e (OMISSIS) dal reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, commi 1, 2 e 3 e L. n. 146 del 2006, articolo 4 (capo Abis) e – previa esclusione dell’aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2, e qualificati tutti i rimanenti addebiti come tentati – ha rideterminato le pene loro rispettivamente inflitte.
2. Avverso la prefata sentenza gli imputati, per il tramite del medesimo difensore e a mezzo di unico atto, propongono ricorso per cassazione con articolazione di due motivi con i quali deducono:
2.1. Inosservanza ed erronea applicazione della L. 16 marzo 2006, n. 146, articolo 4 nonche’ inosservanza dell’articolo 533 c.p.p., comma 1, e contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione. La Corte di appello ha motivato la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della transnazionalita’ solo sulla base di mere supposizioni, senza alcuna identificazione ne’, tantomeno, di prove effettive sull’esistenza di altra organizzazione estera distinta e senza tenere conto dei principi stabiliti dalla sentenza n. 18374 delle Sezioni Unite della Suprema Corte. In particolare, la Corte di merito ha utilizzato strumentalmente l’inconferente circostanza che altri personaggi, presunti sodali calabresi del Favasuli (coimputato con ruolo verticistico e direttivo della contestata associazione), venissero condannati anche per il reato associativo, cosi’ esprimendo una valutazione comune e indifferenziata per tutti gli imputati, senza distinguere, a tal fine, le singole posizioni processuali dei ricorrenti, specie sotto lo specifico profilo della contestata circostanza aggravante della transnazionalita’.
2.2. Inosservanza o erronea applicazione degli articoli 132, 133 e 62-bis c.p., nonche’ vizio di motivazione. La determinazione della pena base in anni 9 di reclusione contrasta con la riqualificazione degli addebiti in forma tentata, operata dallo stesso Giudice di appello. Alla medesima stregua, i ricorrenti lamentano il diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale non ha valorizzato la propria decisione di assolvere i prevenuti dal reato associativo, di escludere l’aggravante dell’ingente quantitativo e di derubricare i reati rispettivamente contestati ai ricorrenti in ipotesi tentata, allo stesso modo in cui ha ignorato alcuni elementi di fatto richiamati nei ricorsi.

 

L’aggravante speciale della transnazionalità

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo, afferente alla configurabilita’ della circostanza aggravante speciale della transnazionalita’ prevista dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, articolo 4 e’ fondato.
2. L’aggravante speciale della transnazionalita’, di cui al predetto articolo 4, presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purche’ punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall’apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attivita’ illecite in piu’ di uno Stato. Come questa Corte ha avuto modo di evidenziare, il gruppo criminale organizzato, cui fanno riferimento la L. n. 146 del 2006, articoli 3 e 4 e’ configurabile, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 2, punti a) e c) della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 (cosiddetta convenzione di Palermo), in presenza dei seguenti elementi: a) stabilita’ di rapporti fra gli adepti; b) minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli; c) non occasionalita’ o estemporaneita’ della stessa; d) costituzione in vista anche della perpetrazione di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale.
Come e’ noto, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami e altro, Rv. 255034) hanno affermato che la qualificazione di reato transnazionale puo’ essere attribuita anche ad un reato associativo, allorquando risulti coinvolto un gruppo criminale organizzato e ricorra taluna delle ipotesi indicate nella L. 16 marzo 2006, n. 146, articolo 3, ultimo periodo con la necessaria precisazione che il gruppo criminale organizzato transnazionale non deve coincidere con l’associazione per delinquere. Il Supremo consesso ha anche affrontato la diversa questione se, essendo inapplicabile l’aggravante dell’articolo 4 della predetta legge all’associazione, perche’ questa si identifica con il gruppo criminale transnazionale, l’aggravante possa tuttavia applicarsi ai reati-fine, preparati, pianificati e commessi nel territorio di piu’ Stati e riferibili ad un gruppo criminale organizzato. Alla questione ha dato risposta positiva, valorizzando, in particolare, l’autonomia dei reati-fine rispetto al reato associativo e la circostanza che l’aggravante si applica a tutti i reati che abbiano le caratteristiche indicate dalla norma – reati alla cui “commissione abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita’ criminali in piu’ di uno Stato” -, tanto che anche il reato associativo soggiace alla regola generale, ad eccezione dell’unico caso (evidenziato, come si e’ detto, dalla richiamata decisione delle Sezioni Unite) della “sovrapposizione” tra gruppo organizzato criminale transnazionale e associazione per delinquere (nello stesso senso, Sez. 6, n. 53118 del 08/10/2014, Colorisi e altri, Rv. 262296, secondo cui il mancato riconoscimento dell’aggravante della transnazionalita’ di cui alla L. n. 146 del 2006, articolo 4 ad un reato di associazione per delinquere non ne esclude la possibilita’ di applicazione ad altri singoli delitti (nella specie in materia di illecita detenzione e porto d’armi) preparati, pianificati e commessi nel territorio di piu’ Stati, e riferibili ad un gruppo criminale organizzato. In senso contrario, Sez. 6, n. 31972 del 02/07/2013, Ruberto, Rv. 255887, per la quale, invece, ai fini della configurabilita’ dell’aggravante della transnazionalita’, occorre che la commissione del reato sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall’apporto di un gruppo criminale organizzato, distinto da quello cui e’ riferibile III reato, impegnato in attivita’ illecite in piu’ di uno Stato).
2.1. Nel caso di specie, la Corte di appello, per ritenere la sussistenza dell’aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, articolo 4 ha ravvisato negli odierni ricorrenti, ormai assolti dal reato associativo loro contestato al capo A-bis, “il gruppo di fornitori stranieri” costituenti “uno dei canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente da parte dell’organizzazione dei calabresi”. In particolare, nella sentenza impugnata, si legge che non v’e’ dubbio “che la (OMISSIS), per sua stessa ammissione, si sia avvalsa del (OMISSIS) e che costui dai dialoghi intercettati si facesse promotore della fornitura…” e che la donna unitamente al (OMISSIS), che si recava in Calabria quale emissario dei fornitori della sostanza, costituiscano “un gruppo autonomo, in concorso con ulteriori personaggi (i corrieri ed i fornitori) la cui identita’ non e’ stata disvelata, che si offre di gestire le importazioni transnazionali proposte”.
Come si vede, la Corte territoriale non ha fornito alcuna dimostrazione dell’esistenza del gruppo organizzato operante all’estero – nozione dai tratti descrittivi ben distinti da quelli che connotano l’e nozioni di concorso di persone nel reato e di associazione per delinquere di cui all’articolo 416 c.p. – limitandosi ad affermazioni assertive che costituiscono mere supposizioni le quali, come esattamente affermano i ricorrenti, non identificano ne’, tantomeno, offrono prove effettive sull’esistenza di un gruppo organizzato criminale transnazionale. Con cio’ disattendendo i principi della giurisprudenza di legittimita’ piu’ sopra ricordati. In assenza dell’anzidetta dimostrazione viene, se mai, in rilievo il concorso di persone nel reato di cui all’articolo 110 c.p., che costituisce un minus rispetto al “gruppo organizzato”.
Sullo specifico punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.
3. Il secondo motivo, concernente la determinazione della pena base e il diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, resta assorbito atteso che l’annullamento sull’aggravante della transnazionalita’ importa una rinnovata determinazione della pena.
4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla ritenuta aggravante della transnazionalita’ con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Reggio Calabria, altra sezione. Va dichiarata irrevocabile l’affermazione di responsabilita’ degli imputati ai sensi dell’articolo 624 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravante della transnazionalita’ e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Reggio Calabria, altra sezione. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilita’ degli imputati ai sensi dell’articolo 624 c.p.p.
Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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