Maltrattamenti in famiglia ed uso sistematico di violenza

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|7 giugno 2021| n. 22241.

Maltrattamenti in famiglia ed uso sistematico di violenza.

L’uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche lì dove fosse sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nell’ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti.

Sentenza|7 giugno 2021| n. 22241. Maltrattamenti in famiglia ed uso sistematico di violenza

Data udienza 9 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola: Maltrattamenti in famiglia – Minori – Uso sistematico di violenza – Animus corrigendi – Integrazione – Esclusione – Estremi del più grave delitto di maltrattamenti – Concretizzazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato G. – Presidente

Dott. CAPOZZI Angelo – rel. Consigliere

Dott. APRILE Ercole – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 19/9/2020 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Dott. CAPOZZI Angelo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bari ha accolto l’appello proposto ai sensi dell’articolo 310 c.p.p. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia avverso la ordinanza emessa il 12 agosto 2019 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dell’esercizio del servizio pubblico delle funzioni di insegnante nei confronti di (OMISSIS) in relazione al reato di cui all’articolo 572 c.p. ai danni di bambini della sezione D della Scuola materna “(OMISSIS)” di (OMISSIS) a lei affidati per ragioni di educazione, istruzione e custodia, ravvisando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico della predetta ed applicando la misura richiesta dal Pubblico Ministero.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagata deducendo:
2.1. Con il primo motivo, mancanza e/o manifesta illogicita’ della motivazione in relazione alla valutazione della gravita’ indiziaria, essendosi omessa la considerazione delle dichiarazioni rese dai genitori che hanno escluso l’insorgenza di problemi con la maestra (OMISSIS).
2.2. Con il secondo motivo, mancanza e/o manifesta illogicita’ della motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei genitori dell’alunna (OMISSIS) non essendosi considerato che l’episodio poteva essere riconducibile ad un bambino.
2.3. Con il terzo motivo, mancanza e/o manifesta illogicita’ della motivazione con riguardo alla mancata valutazione della consulenza di parte della psicologa Dott.ssa (OMISSIS) con particolare riguardo ai fenomeni di “contagio dichiarativo” e condizionamenti o manipolazione anche involontarie, messe in atto nel contesto familiare o scolastico ed alla mancanza di indagine sugli stili di comunicazione tra il minore ed i genitori.
2.4. Con il quarto motivo, mancanza e/o manifesta illogicita’ della motivazione in relazione ai criteri di valutazione delle riprese audio-video non risultando alcun episodio in cui vi e’ la volonta’ di arrecare danno ai bambini della sezione D, emergendo solo atteggiamenti energici posti in essere per finalita’ didattiche.
2.5. Con il quinto motivo, vizio cumulativo della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari in presenza di indici che denotano l’assoluta mancanza di attualita’ del pericolo e reiterazione delle condotte quali il certificato di servizio del MIUR ed il termine temporale delle condotte al (OMISSIS).
3. Ritiene la Corte che il ricorso e’ inammissibile.
4. Il primo, secondo, terzo e quarto motivo sono del tutto generici, oltre che proposti per ragioni di fatto involgenti la rivalutazione indiziaria che non possono trovare accesso in sede di legittimita’ in presenza di una motivazione sulla gravita’ indiziaria esente da vizi logici e giuridici.
Invero, incensurabile e’ la motivazione che ha giustificato la gravita’ indiziaria sulla base delle dichiarazioni rese dai vari genitori e da una inserviente della scuola (OMISSIS) sulle aggressioni fisiche subite dai bambini da parte della ricorrente e sulla loro reazione ai suoi metodi di insegnamento nonche’ delle riprese audio-video dalle quali e’ emerso l’uso pressocche’ quotidiano della violenza fisica e psicologica da parte della stessa ricorrente nei confronti dei bambini affidatile.
Il giudizio in fatto, correttamente fondato sulle emergenze considerate, e’ del tutto conforme al consolidato orientamento, affermato in caso analogo, secondo il quale L’uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche li’ dove fosse sostenuto da “animus corrigendi”, non puo’ rientrare nell’ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del piu’ grave delitto di maltrattamenti. (Sez. 6, n. 53425 del 22/10/2014, B., Rv. 262336).
5. Il quinto motivo e’ genericamente proposto per ragioni in fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimita’ rispetto all’ineccepibile valutazione condotta dal Tribunale sulla attualita’ e concretezza delle esigenze cautelari, tenuto conto delle recentissime condotte e della possibilita’ che la ricorrente – tutt’ora dipendente del MIUR – potesse reiterare le medesime condotte.
6. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
7. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all’articolo 28 reg. esec. c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 28 reg. esec. c.p.p..

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *