Sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|4 giugno 2021| n. 22094

Sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento.

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell’imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione.

Sentenza|4 giugno 2021| n. 22094. Sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento

Data udienza 18 marzo 2021

Integrale

Tag – parola: REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITA’ INDIVIDUALE – MALTRATTAMENTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. DE AMICIS G. – rel. Consigliere

Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedetto – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/06/2019 della Corte di appello di Roma;
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione del Consigliere, DE AMICIS Gaetano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Orsi Luigi, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso;
lette le richieste del difensore, Avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 giugno 2019 la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la decisione di primo grado – che condannava (OMISSIS) alla pena sospesa di anni due di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, oltre al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile (OMISSIS) e al riconoscimento in suo favore di una provvisionale di Euro ventimila – disponendo che il pagamento della somma di denaro stabilita a titolo di provvisionale quale condizione di operativita’ della sospensione condizionale della pena avvenisse entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna e non, come previsto nella sentenza di primo grado, entro sei mesi dalla pubblicazione della relativa decisione.
2. Avverso la richiamata decisione della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo tre motivi.
2.1. Con un primo motivo si deduce l’erronea applicazione della legge penale in ordine all’accertamento degli elementi costitutivi della responsabilita’ penale sotto il profilo della omessa considerazione della circostanza che l’imputato e la persona offesa non erano piu’ conviventi al momento della contestazione dei reati-fine: i comportamenti attribuiti all’imputato, infatti, riguardano un periodo successivo sia all’allontanamento della persona offesa dall’abitazione coniugale che alla irreversibile dissoluzione della relazione affettiva.
2.1. Con un secondo motivo, inoltre, il ricorrente lamenta analogo vizio in relazione all’affermazione della responsabilita’ con riferimento al reato di lesioni personali di cui agli articoli 582, 585 e 577 c.p., avendone la Corte distrettuale erroneamente escluso l’assorbimento nel piu’ grave reato di maltrattamenti.
2.2. Con un terzo motivo, infine, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla richiesta di revoca della subordinazione della sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, per avere la decisione impugnata omesso di valutare la capacita’ economica del condannato e la sua concreta possibilita’ di sopportare l’onere del risarcimento pecuniario, tenuto conto dell’ingente somma liquidata e della base reddituale del ricorrente, cosi’ come emergente dalla relativa dichiarazione.
3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 3 marzo 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili per manifesta infondatezza e genericita’ delle doglianze, assertivamente enunciate senza sviluppare un confronto critico-argomentativo con le ragioni giustificative dell’accertamento di responsabilita’ conformemente operato dai Giudici di merito, che, sulla base delle inequivoche risultanze probatorie in motivazione descritte e congruamente vagliate, hanno dato atto dell’attendibilita’ delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dei correlativi, numerosi, elementi di riscontro acquisiti, spiegando come i comportamenti vessatori (ingiurie, percosse, minacce) posti in essere dall’imputato in danno della moglie e delle figlie minori non siano stati affatto episodici, ma continuativi e reiteratamente commessi protraendosi lungo l’intero arco temporale in contestazione, determinando nelle persone offese una situazione di sofferenza, fisica e psichica, e di costante disagio incompatibili con le normali condizioni di vita familiare.
Irrilevante, al riguardo, e’ stata ritenuta la circostanza relativa al temporaneo allontanamento dell’imputato dalla famiglia, poiche’ secondo la ricostruzione della vicenda storico-fattuale operata dai Giudici di merito i comportamenti vessatori dell’imputato ebbero inizio proprio in seguito al suo riavvicinamento al nucleo familiare, a partire dal giugno 2011. Sotto tale profilo deve altresi’ rilevarsi che il reato in esame non e’ configurabile solo nell’ipotesi in cui risulti la definitiva disgregazione dell’originario nucleo familiare (Sez. 6, n. 8145 del 15/01/2020, S., Rv. 278358): evenienza, questa, affatto emersa nel caso in esame e dal ricorrente neppure prospettata.
In ordine al reato di lesioni personali, la cui configurabilita’ e’ stata pienamente riscontrata dal certificato di pronto soccorso in atti acquisito, la su esposta doglianza difensiva non tiene conto del principio, correttamente applicato dalla Corte distrettuale e costantemente affermato da questa Suprema Corte (ex multis v. Sez. 6, n. 13898 del 28/03/2012, S., Rv. 252585), secondo cui il reato di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di percosse e minacce, anche gravi, ma non quello di lesioni, attesa la diversa obiettivita’ giuridica dei reati.
2. Fondato, di contro, deve ritenersi il terzo motivo di ricorso, ove correttamente si contesta la provvisionale non in relazione al quantum, bensi’ con riferimento all’apposizione della correlativa condizione di operativita’ della sospensione della pena, non avendo la Corte distrettuale specificamente esaminato il profilo attinente alla capacita’ economica del condannato sulla base delle risultanze offerte dalla documentazione allegata, e in particolare dalla sua dichiarazione dei redditi.
Al riguardo, invero, questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 8145 del 15/01/2020, Z., Rv. 278358; Sez. 2, n. 26958 del 24/07/2020, Valente, Rv. 279648) ha affermato il principio secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo necessariamente tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell’imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse qualora dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacita’ di soddisfare la condizione imposta, ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (Sez. 5, n. 11299 del 09/12/2019, dep. 2020, Gullino, Rv. 278799Sez. 5, n. 3187 del 26/10/2020, dep. 2021, Genna, Rv. 280407).
La sentenza impugnata, di converso, non ha fatto buon governo di tale principio, poiche’, pur riformando nei termini su indicati la statuizione relativa al pagamento della somma stabilita a titolo di provvisionale, ha omesso di verificare sulla base degli atti la capacita’ economica del condannato e di apprezzarne l’eventuale ostativita’ ai fini della possibilita’ di adempiere in concreto al pagamento del risarcimento del danno, si’ da rendere la statuizione di subordinazione della sospensione condizionale della pena effettivamente rispondente a parametri di esigibilita’ logica della prestazione e a canoni di ragionevolezza dell’obbligazione patrimoniale imposta.
3. Ne discende, in definitiva, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al profilo attinente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto, con la conseguente declaratoria di irrevocabilita’ della responsabilita’ dell’imputato ai sensi dell’articolo 624 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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