Laddove il danneggiato dimostri di avere perduto un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 dicembre 2020| n. 28071.

Laddove il danneggiato dimostri di avere perduto un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare, a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni (nonchè di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate, salvo che il responsabile alleghi e dimostri che egli abbia di fatto reperito una nuova occupazione retribuita, ovvero che avrebbe potuto farlo e non lo abbia fatto per sua colpa, nel qual caso il danno potrà essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione.

Ordinanza|9 dicembre 2020| n. 28071

Data udienza 14 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Incidente – Danneggiato – Dimostrazione di aver perduto un preesistente rapporto di lavoro – Danno patrimoniale da lucro cessante – Perdita di redditi futuri – Liquidazione tenendo conto di tutte le retribuzioni che avrebbe potuto conseguire

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 8182 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), e (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) – Societa’ cooperativa a r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
– controricorrente – ricorrente in via incidentale –
nonche’
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
– intimati –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 1902/2017, pubblicata in data 8 settembre 2017;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 14 settembre 2020 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

RILEVATO

che:
(OMISSIS) ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale avvenuto nel (OMISSIS), nei confronti di (OMISSIS) (conducente del veicolo che lo aveva investito mentre era alla guida della sua bicicletta), di (OMISSIS) (proprietario di detto veicolo) e della (OMISSIS) S.c.r.l. (assicuratrice della responsabilita’ civile del (OMISSIS)). Nel corso del giudizio e’ intervenuta (OMISSIS), coniuge dell’attore, per chiedere il risarcimento dei danni subiti in proprio, in conseguenza dell’invalidita’ riportata dal (OMISSIS).
Il Tribunale di Bassano del Grappa ha accolto esclusivamente la domanda del (OMISSIS) e ha liquidato in suo favore l’importo di Euro 272.245,17, in aggiunta agli acconti gia’ corrisposti dalla compagnia prima della decisione, oltre accessori.
La Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato i convenuti a pagare al (OMISSIS) gli ulteriori importi di Euro 50.312,80, a titolo di danno non patrimoniale, e di Euro 29.895,83, a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, oltre accessori.
Ricorre il (OMISSIS), sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso la (OMISSIS) S.c.r.l., che propone a sua volta ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.
Non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede gli altri intimati.
E’ stata disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375 e 380 bis.1 c.p.c., per l’adunanza dell’8 ottobre 2019, in vista della quale le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c. (peraltro la memoria della controricorrente risulta depositata fuori termine, in relazione a detta adunanza).
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, con ordinanza n. 33680 del 2019 ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi degli intimati (OMISSIS) e (OMISSIS).
L’ordine di integrazione e’ stato eseguito e la trattazione e’ stata fissata nuovamente nell’odierna adunanza.

CONSIDERATO

che:
1. Ricorso incidentale.
Va esaminato preliminarmente, per ragioni di priorita’ logica, il ricorso incidentale proposto dalla (OMISSIS), il cui eventuale accoglimento comporterebbe l’assorbimento delle questioni oggetto del ricorso principale. Con l’unico motivo di detto ricorso incidentale si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’attuale articolo 186 c.p.c., comma 4, ex articolo 183 c.p.c., comma 4 e articolo 24 Cost., per avere la Corte di Appello dichiarato ammissibile la domanda risarcitoria del danno da lucro cessante proposta dal (OMISSIS), nell’erroneo assunto che essa fosse stata ritualmente introdotta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento alla ammissibilita’ della domanda di risarcimento del danno patrimoniale conseguente al licenziamento”.
La censura difetta di specificita’, in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ed e’ pertanto inammissibile.
La societa’ ricorrente non richiama, in modo puntuale e specifico, il contenuto dell’atto di citazione, da cui emergerebbe la mancata richiesta, da parte dell’attore, del “danno patrimoniale conseguente al licenziamento” (richiesta che, secondo quanto indicato nella rubrica del ricorso incidentale, costituirebbe addirittura una “domanda nuova” inammissibilmente proposta solo in corso di causa).
Viene in effetti richiamato solo parzialmente il contenuto del predetto atto di citazione, con l’attribuzione ad esso dell'”interpretazione” ritenuta corretta dalla societa’ ricorrente.
Ma un siffatto richiamo non puo’ ritenersi adeguato e sufficiente a consentire alla Corte di cogliere il senso complessivo della domanda proposta e, quindi, di verificare la fondatezza nel merito del motivo di ricorso in esame.
Puo’ aggiungersi (a scopo di completezza espositiva, essendo quanto sin qui esposto di per se’ sufficiente a determinare l’inammissibilita’ del ricorso incidentale) che, stando a quanto la stessa societa’ ricorrente riporta del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, risulterebbero in realta’ richiesti dall’attore, gia’ con l’atto di citazione di primo grado, proprio i danni patrimoniali derivanti dal licenziamento, con la perdita delle relative retribuzioni, specie tenuto conto del principio di diritto (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7193 del 10/04/2015, Rv. 635035 – 01) per cui “in tema di responsabilita’ civile, la domanda di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti da un illecito aquiliano, esprime la volonta’ di riferirsi ad ogni possibile voce di danno, a differenza di quella che indichi specifiche e determinate voci, sicche’, pur quando in citazione non vi sia alcun riferimento, si estende anche al lucro cessante (nella specie, perdita di “chance” lavorativa), la cui richiesta non puo’, pertanto, considerarsi domanda nuova, come tale inammissibile” (in particolare, si veda quanto esposto a pag. 10 del controricorso con ricorso incidentale, ultimi due righi: “nell’atto di citazione di primo grado il (OMISSIS) affermava di essere stato licenziato a seguito dell’incidente, e di star soffrendo per l’effetto un pregiudizio patrimoniale… “; nella parte iniziale della pag. 11 del controricorso con ricorso incidentale e’ poi addirittura ancora piu’ chiaramente riferito che il (OMISSIS) aveva chiesto il danno patrimoniale conseguente alla perdita del posto di lavoro, cioe’ delle relative retribuzioni).
2. Ricorso principale.
2.1 Con il primo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli articoli 1223, 1226, 2043 e 2056 c.c., nonche’ degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e con riferimento alla perdita reddituale subita dal ricorrente”.
Il ricorrente sostiene che erroneamente la corte di appello, nel liquidare in suo favore il danno patrimoniale, dopo aver calcolato l’importo delle retribuzioni e degli altri emolumenti perduti a causa del licenziamento, non glielo ha riconosciuto integralmente, ma solo nella misura di un terzo, cioe’ nella misura pari alla menomazione della sua capacita’ lavorativa accertata dal consulente tecnico di ufficio.
Il motivo e’ fondato.
Il (OMISSIS) risulta avere perduto il suo impiego a tempo indeterminato in conseguenza del danno subito a causa dell’incidente, in quanto, a causa dei relativi postumi, ha superato il periodo di comporto ed e’ stato licenziato (la circostanza emerge dalla sentenza impugnata ed e’ confermata dalla stessa controricorrente), senza che risulti che sia riuscito a reperire un’altra occupazione.
Il danno patrimoniale relativo alla sua “perdita reddituale” avrebbe, quindi, dovuto essere liquidato sulla base dell’importo (eventualmente capitalizzato) delle retribuzioni che avrebbe conseguito in virtu’ del suo preesistente rapporto di lavoro, se non fosse stato licenziato a causa delle lesioni riportate nel sinistro, fino alla data della pensione, oltre che degli assegni familiari, della perduta possibilita’ di progressione in carriera e del danno pensionistico (cfr. in proposito: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10321 del 30/04/2018, Rv. 648793 – 01: “il danno patrimoniale derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all’attivita’ lavorativa della vittima assume natura di danno emergente con riguardo al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquidazione giudiziale mentre si configura come danno futuro e, dunque, come lucro cessante, con riguardo al periodo successivo alla liquidazione medesima”; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8896 del 04/05/2016, Rv. 639896 – 01, Sez. 3, Ordinanza n. 25370 del 12/10/2018, Rv. 651331 – 01, secondo cui “la liquidazione del danno patrimoniale da incapacita’ lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima”).
Di conseguenza, la percentuale di perdita della capacita’ lavorativa specifica conseguente all’incidente, riconosciuta dal consulente tecnico di ufficio nella misura del 33% (che peraltro, sommata alla precedente invalidita’ dell’attore, risulterebbe avere determinato una invalidita’ complessiva del 75%), non poteva avere in concreto alcun rilievo ai fini della liquidazione del danno patrimoniale.
E’ pertanto fondata la censura espressa nel motivo di ricorso in esame, laddove si sostiene che erroneamente la corte di appello, dopo aver calcolato gli importi delle retribuzioni e degli altri emolumenti perduti a causa del licenziamento, ha riconosciuto esclusivamente il 33% (invece del 100%) di detti importi.
In tal modo e’ stato infatti violato l’articolo 1223 c.c., non essendo stato riconosciuto al danneggiato l’intero pregiudizio subito in concreto, pregiudizio che, nella specie, consiste nella perdita dei redditi (in parte futuri) derivanti dal rapporto di lavoro dipendente di cui era titolare, venuto meno in conseguenza del fatto illecito del convenuto.
Ne’ potrebbe sostenersi che il danneggiato avrebbe dovuto dimostrare che non era possibile per lui reperire un’altra attivita’ lavorativa. Avrebbe infatti dovuto essere il danneggiante a dimostrare, eventualmente, che il danneggiato aveva trovato un nuovo impiego, secondo i principi generalmente affermati da questa stessa Corte in tema di danno derivante da licenziamento (cfr. ex multis: Cass., Sez. L, Sentenza n. 9616 del 12/05/2015, Rv. 635378 – 01).
Va quindi enunciato il seguente principio di diritto: “laddove il danneggiato dimostri di avere perduto un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare, a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni (nonche’ di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacita’ lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate, salvo che il responsabile alleghi e dimostri che egli abbia di fatto reperito una nuova occupazione retribuita, ovvero che avrebbe potuto farlo e non lo abbia fatto per sua colpa, nel qual caso il danno potra’ essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtu’ della nuova occupazione”.
2.2 Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1223 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e con riferimento ai contributi volontari versati dal ricorrente”.
Il ricorrente sostiene che la corte di appello, nella liquidazione in suo favore del “danno pensionistico”, avrebbe dovuto riconoscergli l’importo dei contributi volontari da lui versati dopo il licenziamento, in quanto conseguenza diretta dell’evento dannoso.
Il motivo e’ inammissibile e, comunque, infondato.
La questione con esso posta (riguardante quello che viene definito “danno pensionistico” e, in particolare, l’incidenza su tale danno del versamento di contributi volontari da parte del danneggiato, dopo il licenziamento) non e’ espressamente affrontata nella sentenza impugnata.
Il ricorrente sostiene che il consulente tecnico di ufficio l’aveva presa in considerazione nella sua relazione, ma non precisa quali erano state le sue conclusioni in proposito e, quindi, se essa era stata (ed in che termini) posta gia’ in sede di merito. In mancanza di adeguata specificazione in ordine alla non novita’ di tale questione, in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, la censura avanzata non puo’ ritenersi ammissibile nella presente sede.
In ogni caso, le argomentazioni del ricorrente in proposito non potrebbero trovare seguito.
Secondo quanto quest’ultimo afferma, il consulente tecnico avrebbe accertato che i contributi volontari da lui versati dopo il licenziamento non sarebbero sufficienti per consentigli di ottenere la pensione anticipata (come sarebbe invece avvenuto se avesse continuato a lavorare e a percepire tutti i contributi versati dal datore di lavoro), ma gli darebbero diritto solo a percepire una pensione piu’ elevata, all’epoca in cui potra’ ottenerla.
Nell’ambito di una esposizione non chiarissima, peraltro, lo stesso ricorrente pare riconoscere che, secondo la valutazione operata dal consulente tecnico: a) la corte di appello gli ha integralmente riconosciuto il trattamento pensionistico perduto, senza tener conto della maggiorazione dello stesso ricollegabile al versamento dei contributi volontari; b) l’importo dei contributi volontari da lui versati e di cui chiede il rimborso (in aggiunta alla somma corrispondente alla mancata percezione dell’integrale trattamento pensionistico, per l’intero periodo in cui non potra’ ottenerlo in via anticipata) ammonta in realta’ ad una cifra superiore all’incremento del trattamento pensionistico che potra’ presumibilmente percepire in virtu’ del loro versamento.
Il versamento di detti contributi volontari non puo’ quindi ritenersi idoneo a ridurre il danno corrispondente al trattamento pensionistico perduto a causa del licenziamento; di conseguenza, il rimborso di essi (in aggiunta all’importo dell’integrale trattamento perduto, senza maggiorazioni) e’ stato legittimamente escluso, dato che il suo riconoscimento avrebbe comportato una evidente duplicazione di poste risarcitorie.
2.3 Con il terzo motivo si denunzia “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e con riferimento al tasso di attualizzazione degli importi”.
Il ricorrente (sebbene nella rubrica del motivo di ricorso faccia esclusivo riferimento all’omesso esame di un fatto decisivo) lamenta l’assoluta assenza di motivazione in relazione alla questione del tasso utilizzato dalla corte di appello per procedere all’attualizzazione delle somme di danaro che egli avrebbe conseguito a scadenze future, e che ha invece perduto a causa del licenziamento, questione che aveva formato oggetto di discussione tra le parti (cfr. a pagg. 24 e 25 del ricorso; in particolare al rigo 3 di pag. 25): nella sostanza, viene quindi denunciata una violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Il motivo e’ fondato.
Il consulente tecnico di ufficio aveva rappresentato due possibili metodi di attualizzazione: il primo prevedeva l’applicazione del tasso del 2,551%, pari a quello del Rendistato, cioe’ del rendimento medio dei titoli di Stato con scadenza ad oltre venti anni; il secondo, l’applicazione del tasso del 4%, pari alla media del rendimento ponderato dei B.T.P. a 30 anni.
La corte di appello ha applicato la seconda soluzione indicata (e quindi utilizzato il tasso del 4%, meno favorevole al ricorrente) ma senza in alcun modo spiegare le ragioni di tale scelta.
La censura, nel suo significato sostanziale sopra chiarito, deve pertanto ritenersi fondata, in quanto nella sentenza impugnata la motivazione sulla decisione in ordine al punto controverso indicato risulta del tutto omessa.
In sede di rinvio, la corte territoriale dovra’ valutare nuovamente la questione ed adeguatamente indicare le ragioni della scelta del criterio di attualizzazione ritenuto preferibile.
3. Il ricorso incidentale e’ dichiarato inammissibile, cosi’ come il secondo motivo del ricorso principale.
Sono accolti il primo e il terzo motivo del ricorso principale, nei sensi di cui in motivazione, e la sentenza impugnata e’ cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (con riguardo al ricorso incidentale).

P.Q.M.

La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso incidentale ed il secondo motivo del ricorso principale;
accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso principale, nei sensi di cui in motivazione, e cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
Si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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