Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 9 ottobre 2020, n. 21857.
L’accordo diretto all’immediata impugnazione in sede di legittimità della sentenza di primo grado (cosiddetto ricorso per saltum) costituisce un negozio giuridico processuale, quantomeno sotto il profilo della rilevanza della manifestazione di volontà dei dichiaranti, il cui effetto è quello di rendere inappellabile la sentenza oggetto dell’accordo. Tale accordo, che consiste nella rinunzia a un grado di giudizio, deve intervenire personalmente fra le parti, anche tramite loro procuratori speciali, mentre non è sufficiente che esso venga concluso dei rispettivi procuratori ad litem, e deve altresì precedere la scadenza del termine per la proposizione dell’appello, avendo quale oggetto una sentenza appellabile e non essendo previsto come mezzo per superare l’intervenuta formazione del giudicato bensì quale strumento per ottenere una sorta di interpretazione preventiva della legge da parte della Corte di cassazione. Esso infine deve preesistere o quanto meno essere coevo alla proposizione del ricorso per cassazione.
Ordinanza 9 ottobre 2020, n. 21857
Data udienza 1 luglio 2020
Tag/parola chiave: Ricorso per saltum – ARTI E PROFESSIONI INTELLETTUALI – AVVOCATO – ONORARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7404/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) e (OMISSIS);
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 17/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso proposto ai sensi dell’articolo 702-bis c.p.c., l’avv. (OMISSIS) evocava (OMISSIS) e (OMISSIS) innanzi il Tribunale di Pescara invocandone la condanna al pagamento di alcuni compensi professionali.
Si costituiva la sola (OMISSIS) contestando nel merito la domanda ed invocandone il rigetto, mentre (OMISSIS) rimaneva contumace.
Con l’ordinanza impugnata, depositata il 16.12.2015, il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, accoglieva in parte la domanda, condannando le resistenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 2.646,58 oltre interessi e spese di lite.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS) affidandosi ad un unico motivo.
Le parti intimate non hanno svolto attivita’ difensiva nel presente giudizio di legittimita’.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 50-bis, 50-ter, 737 c.p.c. e segg., L. n. 794 del 1942, articoli 28 e 29 e del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 perche’ il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi in composizione collegiale, avendo il (OMISSIS) proposto una domanda di pagamento di compensi per prestazioni professionali.
Il ricorso e’ inammissibile.
Pur dovendosi infatti ribadire che le controversie aventi ad oggetto i compensi dovuti all’avvocato a fronte delle prestazioni professionali da questi rese in favore del proprio cliente sono assoggettate al rito speciale previsto della L. n. 794 del 1942, articoli 28 e segg. e del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, anche quando il thema disputandum non si limiti al quantum ma involga anche l’an della pretesa (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 4002 del 29/02/2016, Rv. 638895; conf. Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5843 del 08/03/2017, Rv. 643262; nonche’, per l’individuazione del rito applicabile, Cass. Sez. U, Sentenza n. 4485 del 23/02/2018, Rv. 647316-01; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26778 del 23/10/2018, Rv. 651011), va osservato che il fatto che il giudizio sia stato trattato in concreto, dal Tribunale di Pescara, sub specie di procedimento sommario di cognizione ai sensi degli articoli 702-bis c.p.c. e segg., comporta il necessario assoggettamento della relativa decisione ai rimedi impugnatori previsti da quel rito.
In argomento, va infatti ribadito che “… al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento… che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che puo’ essere anche implicita e desumibile dalle modalita’ con le quali si e’ in concreto svolto il relativo procedimento” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 390 del 11/01/2011, Rv. 615406; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26163 del 12/12/2014, Rv. 633419; nonche’ Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24515 del 05/10/2018, Rv. 650653). Dal che consegue che, avendo il giudice di merito consapevolmente trattato la causa con il rito previsto dagli articoli 702-bis c.p.c. e segg., espressamente – ed erroneamente -escludendo l’applicabilita’ della disposizione di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, il provvedimento conclusivo avrebbe dovuto essere impugnato con il rimedio previsto dal rito erroneamente adottato, ovverosia con l’appello, in ossequio ai principi dell’apparenza e dell’ultrattivita’ del rito (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 210 del 08/01/2019, Rv. 652067; nonche’ Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30850 del 26/11/2019, Rv. 656192).
Il ricorso diretto in Cassazione va quindi dichiarato inammissibile, in assenza di un accordo esplicito tra le parti circa la proposizione dello stesso nelle forme del cd. ricorso per saltum (in proposito, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22956 del 12/11/2010, Rv. 615535, secondo la quale “L’accordo diretto all’immediata impugnazione in sede di legittimita’ della sentenza di primo grado (c. d. ricorso “per saltum”) costituisce un negozio giuridico processuale, quantomeno sotto il profilo della rilevanza della manifestazione di volonta’ dei dichiaranti, il cui effetto e’ quello di rendere inappellabile la sentenza oggetto dell’accordo. Tale accordo, che consiste nella rinunzia ad un grado di giudizio, deve intervenire personalmente fra le parti, anche tramite loro procuratori speciali, mentre non e’ sufficiente che esso venga concluso dei rispettivi procuratori “ad litem”, e deve altresi’ precedere la scadenza del termine per la proposizione dell’appello, avendo quale oggetto una sentenza “appellabile” e non essendo previsto come mezzo per superare l’intervenuta formazione del giudicato bensi’ quale strumento per ottenere una sorta di interpretazione preventiva della legge da parte della Corte di cassazione. Esso infine deve preesistere o quanto meno essere coevo alla proposizione del ricorso per cassazione”; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 16993 del 26/07/2006, Rv. 591639).
Va aggiunto che proprio in ragione della consapevole esclusione del rito speciale di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, operata nello specifico dal Tribunale, non puo’ configurarsi un mutamento del rito, che consentirebbe – anche in presenza di processo erroneamente introdotto nelle forme ordinarie o sommarie codicistiche, ma trattato o deciso, in sostanza, in quelle del rito sommario speciale di cui al predetto articolo 14 – di superare l’apparenza formale del provvedimento conclusivo ritenendolo direttamente impugnabile in Cassazione (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 10648 del 05/06/2020, Rv. 657888). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attivita’ difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimita’.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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