L’accoglimento della Corte Costituzionale ha effetto retroattivo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 ottobre 2021| n. 28355.

L’accoglimento della Corte Costituzionale ha effetto retroattivo.

Le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall’origine la validità e l’efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche “consolidate” per effetto di eventi che l’ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l’atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata con la quale la corte territoriale aveva ritenuto ininfluente che la commissione tributaria regionale, preso atto di una pronuncia della Corte costituzionale (n. 130/2008), avesse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario e che la società intimata non avesse riassunto il giudizio innanzi al giudice ordinario; tale società, osserva il giudice di legittimità, non riassumendo il giudizio e, pertanto, non proseguendo lo stesso per ottenere l’esame della fattispecie da parte del giudice competente, aveva “…determinato il consolidarsi della pretesa sanzionatoria dell’Amministrazione…”; tale consolidamento riguarda tanto l’esistenza dei presupposti in fatto ed in diritto della pretesa, come la qualificazione del credito a titolo sanzionatorio: consolidamento, specifica e conclude la Suprema Corte, che è conseguenza diretta della mancata contestazione della sanzione, in tutti i suoi elementi, nel giudizio che la parte non ha riassunto e che, sotto il profilo del “quantum” non è suscettibile di essere messo in discussione nella fase esecutiva). (Riferimenti giurisprudenziali: Corte costituzionale, sentenza 14 maggio 2008, n. 130; Cassazione, sezione civile III, sentenza 28 luglio 1997, n. 7057).

Ordinanza|15 ottobre 2021| n. 28355. L’accoglimento della Corte Costituzionale ha effetto retroattivo

Data udienza 28 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Rapporto di lavoro – Irregolarità – Sentenza – Pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale – Efficacia retroattiva – Validità e la efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione – Rimozione ab origine – Limite delle situazioni giuridiche consolidate

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17285/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS) S.P.A.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 592/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 31/12/2014 R.G.N. 1108/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE.

L’accoglimento della Corte Costituzionale ha effetto retroattivo

FATTO E DIRITTO

Premesso:
che con sent. n. 592/2014, pubblicata il 31 dicembre 2014, la Corte di appello di Venezia ha respinto il gravame dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia e confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della stessa sede, decidendo nel giudizio di opposizione proposto dalla (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione nei confronti della cartella esattoriale emessa da (OMISSIS) S.p.A., aveva ridotto l’ammontare della sanzione irrogata alla societa’ Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, ex articolo 3, comma 3, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2002, n. 73 e cio’ in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 144/2005, che aveva dichiarato la norma costituzionalmente illegittima nella parte in cui non ammetteva la possibilita’ di provare che il rapporto di lavoro irregolare aveva avuto inizio successivamente al primo gennaio dell’anno in cui era stata rilevata la violazione;
– che la Corte di appello ha ritenuto ininfluente che la Commissione Tributaria Regionale, preso atto della sent. n. 130/2008 della Corte costituzionale, avesse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario e che la societa’ non avesse poi riassunto il giudizio avanti al giudice ordinario, non potendo ritenersi che lo stesso si fosse estinto con la salvezza della pronuncia di primo grado favorevole alla P.A. ed essendo necessario conformare la riscossione della sanzione alla dichiarazione di illegittimita’ costituzionale sopravvenuta al provvedimento di irrogazione;
– che avverso detta sentenza della Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, con unico motivo;
– che la societa’ e’ rimasta intimata;
– che parimenti intimata e’ rimasta (OMISSIS) S.p.A.;
rilevato:
che con il motivo proposto, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 324, 310, 307 e 615-618 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nonche’ violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, articoli 18, 23 e 27, in relazione all’articolo 360, n. 3, la ricorrente censura la sentenza per non avere la Corte territoriale considerato che la parte interessata aveva il diritto e l’onere di riproporre l’opposizione dinanzi al giudice ordinario e che, non avendolo fatto, aveva lasciato che la sanzione applicata diventasse inoppugnabile; e per avere, inoltre, erroneamente affermato che il rapporto non potesse ritenersi definitivamente consolidato prima della riscossione della sanzione, essendo la definitivita’ di quest’ultima il presupposto e non la conseguenza dell’esecuzione;
osservato:
che il giudice tributario di primo grado, avanti al quale l’atto di irrogazione della sanzione era stato impugnato, ha dichiarato l’inammissibilita’ del ricorso in quanto tardivo;
– che, proposto appello dalla societa’, la Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, avendo cognizione sulla controversia, per effetto di Corte Cost. n. 130/2008, il giudice ordinario;
– che la parte non ha riassunto il giudizio avanti a quest’ultimo;
– che, cio’ posto, il ricorso e’ fondato e deve essere accolto;
– che deve infatti ribadirsi il principio, per il quale le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall’origine la validita’ e la efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche “consolidate” per effetto di eventi che l’ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l’atto amministrativo non piu’ impugnabile, la prescrizione e la decadenza (Cass. n. 7057/1997, fra le numerose conformi);
– che la parte interessata non riassumendo il giudizio avanti al giudice ordinario a seguito della pronuncia della Commissione Tributaria Regionale, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dei giudice tributario, e, pertanto, non proseguendo il giudizio per ottenere l’esame della fattispecie da parte del giudice competente, ha determinato il consolidarsi della pretesa sanzionatoria dell’Amministrazione;
– che tale consolidamento riguarda tanto l’esistenza dei presupposti in fatto e in diritto della pretesa, come la quantificazione del credito a titolo sanzionatorio: consolidamento che e’ conseguenza diretta della mancata contestazione della sanzione, in tutti i suoi elementi, nel giudizio che la parte non ha riassunto e che, anche sotto il profilo del quantum, non e’ suscettibile di essere rimesso in discussione nella fase esecutiva;
ritenuto:
conclusivamente che, accolto il ricorso, l’impugnata sentenza n. 592/2014 della Corte di appello di Venezia deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale, procedendo a nuovo esame, si atterra’ al principio di diritto sopra richiamato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.

 

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